Sistema San Marino

Un aiuto concreto alle aziende Sammarinesi

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE (Sindacato degli imprenditori datori di lavoro).
L'Associazione ha sede in San Marino Città, Piazzetta Bramante Lazzari, 2.
L’Associazione ha adottato il Codice Etico che costituisce parte integrante del presente statuto ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

TITOLO II

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 - L'Associazione ha per scopi:

  1. tutelare gli interessi e lo sviluppo dell'industria e dell'imprenditoria in generale della Repubblica di San Marino, provvedendo allo studio, all'esame ed alla risoluzione dei problemi riguardanti le stesse, in armonia con l'economia della Repubblica;
  2. rappresentare gli interessi degli imprenditori associati di fronte allo Stato ed ai suoi Organismi, anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sulle imprese, agli Enti, alla Magistratura, nonché di fronte alle Organizzazioni dei Lavoratori anche curando la stipula dei contratti collettivi di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali di lavoro. Di provvedere alla nomina o designazione di Rappresentanti di categoria in tutti gli Enti nei quali tale rappresentanza sia ammessa;
  3. prestare opera di assistenza e fornire pareri ed istruzioni agli associati nell'applicazione della legislazione industriale, commerciale, tributaria, amministrativa, sociale e sindacale, e di quello che in genere può interessare gli associati stessi;
  4. portare il proprio contributo all'opera di sviluppo economico della Repubblica di San Marino mediante lo studio e la risoluzione dei problemi che attengono all'industria all'imprenditoria ed al mondo economico in generale;
  5. promuovere ed incoraggiare rapporti ed accordi fra gli associati o gruppi di associati aventi affinità di problemi, per lo studio e la risoluzione di questi, in armonia con il comune interesse, facendo sempre capo agli Organi statutari;
  6. gestire e amministrare fondi, somme, ed altre risorse economico/finanziarie, il tutto utile e finalizzato agli interessi degli associati e in conformità alle delibere assembleari che fisseranno scopi e modalità dell’amministrazione.

Adesione ad Organizzazioni Internazionali

Art. 3 - L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese potrà aderire, previa deliberazione dell'Assemblea, ad associazioni di carattere internazionale aventi scopi identici od analoghi ai propri.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 4 - Possono aderire all’Associazione come associate le imprese che svolgono attività dirette alla produzione, fornitura di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza. Gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo in assemblea. Le imprese che svolgono attività di servizio che occupano sino a due dipendenti e le imprese che svolgono attività industriale che occupano sino a quattro dipendenti, sono inserite nel Settore denominato “Piccola Impresa”. Le singole imprese facenti parte del Settore Piccola Impresa non hanno diritto di voto in assemblea. Eleggono direttamente il/i loro rappresentante/i che fa/fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo ed esercitano l’elettorato attivo e passivo in assemblea così come previsto al successivo art. 14. Le cariche avranno la medesima durata di quelle istituzionali dell’Anis. Possono inoltre aderire all’Associazione in qualità di soci aggregati altre categorie di imprese, con le modalità previste dall’art. 16 lettera L), che presentano elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Le singole imprese facenti parte di una Categoria aggregata non hanno diritto di voto in assemblea. Eleggono direttamente i rispettivi rappresentanti i quali esercitano l’elettorato attivo e passivo in assemblea. Le cariche avranno la medesima durata di quelle istituzionali dell’Anis. La domanda di iscrizione deve contenere tutti i dati identificativi dell’impresa nonché una breve indicazione sulla attività che svolge e/o intenderà svolgere, la forza lavoro impiegata ed eventuali altre indicazioni richieste dal Consiglio Direttivo competente a deliberare sulle ammissioni di nuovi associati. L’adesione ha la durata di un anno e si intende rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. L’anno decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell’anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione. L'ammissione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti statutari.

IMPRESE COLLEGATE

Art. 5 – Imprese Collegate Le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale, qualora non abbiamo optato per la normale iscrizione come previsto all’art. 4 possono presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo per poter usufruire dei servizi già riservati all’Azienda Capogruppo o azienda maggiormente rappresentativa del Gruppo associata. Con l’iscrizione si impegnano a rispettare le norme statutarie e conferiscono ad Anis delega esclusiva nelle relazioni sindacali interconfederali. Le imprese collegate - di Gruppo – non hanno diritto di elettorato attivo e passivo in assemblea.

Settori

Art. 6 - Le imprese Associate, ad esclusione delle imprese che fanno parte del Settore Piccola Impresa, delle Categorie aggregate e delle Collegate, vengono assegnate ai Settori di attività sulla base dell’oggetto sociale.
Per attivare un settore occorrono almeno 6 imprese che abbiano diritto ad almeno 10 voti in Assemblea; qualora non si raggiungano tali requisiti, le imprese interessate verranno inserite nel Settore “Misto”.
I Settori hanno diritto ad eleggere nel proprio seno, con le modalità previste all’art. 14, un rappresentante di settore che farà parte del Consiglio Direttivo.
I settori che risultano composti da almeno 42 aziende, che possono esercitare almeno 70 voti in assemblea, avranno diritto ad eleggere, nel loro ambito e secondo le modalità previste dall’art. 14, un ulteriore rappresentante di settore che farà parte del Consiglio Direttivo.
Le modifiche all’assetto dei settori potranno essere effettuate una volta ogni triennio su proposta del Consiglio Direttivo ed almeno sei mesi prima dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Il Settore della Piccola Impresa avrà diritto di eleggere un rappresentante, se composto da almeno 25 aziende associate, e due rappresentanti se composto da almeno 50 aziende; i rappresentanti del settore della Piccola Impresa faranno parte del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti, secondo le modalità ed i termini previsti dallo statuto per gli altri membri.
Qualora le imprese inserite nel Settore Piccola Impresa superino i limiti occupazionali di cui al comma 3 dell’art. 4, nel semestre successivo verranno trasferite in uno degli altri settori, acquisendo la qualifica di associato a tutti gli effetti, con diritto di voto in sede assembleare.
Una volta acquisita la qualifica di associato questa non viene meno a seguito di riduzione del personale dipendente al di sotto dei limiti di cui al comma 3 dell’art. 4.

Presentazione Associati

Art. 7 - Al fine di consentire una adeguata presentazione delle aziende associate, rispetto all’attività svolta, le stesse potranno essere assegnate, oltre che ai settori così come definiti negli articoli precedenti 4, 5 e 6, a specifici sotto-settori merceologici.

Diritti e Doveri

Art. 8 -Ogni impresa associata si obbliga ad osservare le norme del presente statuto, nonché tutte quelle che verranno stabilite dai competenti Organi Statutari. Le imprese ed i loro rappresentanti debbono improntare la loro attività secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale con particolare riferimento al Codice Etico di cui all’art. 1. L’associato conferisce delega esclusiva nelle relazioni sindacali interconfederali e si obbliga a rispettare i contratti collettivi di lavoro e gli impegni di carattere collettivo che, l’Associazione o gli altri Enti cui essa eventualmente aderisce, abbiano stipulato od assunto in forza della rappresentanza che, ai sensi dello statuto, compete loro.

L'associato deve:

  • partecipare attivamente alla vita associativa;
  • versare i contributi associativi secondo le modalità e i termini fissati dall’Associazione.

Cessazione della Condizione di Associato

Art. 9 - La qualità di associato si perde:

    1. per volontarie dimissioni, da comunicarsi all’Associazione allo scadere dei termini previsti dall’articolo 4;
    2. per cessazione dell’impresa;
    3. per scioglimento dell’Associazione;
    4. per inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi. In tal caso il Consiglio Direttivo contesterà le violazioni con lettera raccomandata; avverso tale contestazione è ammessa opposizione entro 30 giorni dalla ricezione, dopodiché il Consiglio Direttivo delibererà in via definitiva.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all’interno dell’Associazione nonché gli incarichi esterni ricoperti per conto dell’Associazione.

La qualità di associato dà diritto:

  1. di intervenire alle Assemblee con facoltà di discussione e di voto secondo le norme che seguono;
  2. a formulare proposte all’Associazione ed ai suoi Organi;
  3. ad ottenere l’assistenza dell’Associazione nelle questioni sorte fra l’impresa associata ed i propri dipendenti, in ordine al rapporto di lavoro, nonché all’espletamento di pratiche di carattere economico, amministrativo, giudiziario e tributario, limitatamente alle questioni aventi carattere e riflessi di ordine generale.

Contributi dei Soci

Art. 10 - I contributi degli associati sono dovuti in base a percentuale sul monte salari e stipendi e sul fatturato di ogni singola Impresa e con minimi e massimi da determinarsi in sede di Assemblea.

Quota di Iscrizione

Art. 11 - All’atto della loro ammissione, i neo-associati debbono versare una quota di iscrizione che il Consiglio Direttivo fisserà annualmente.

Modalità Versamento Contributi Sociali

Art. 12 - Oltre alla suddetta quota di iscrizione l’impresa associata si impegna a versare un contributo annuo, come indicato all’art. 10. Il versamento del contributo verrà effettuato posticipatamente a mezzo conto corrente bancario all’inizio di ogni semestre. I contributi decorreranno dal primo Gennaio e dal primo Luglio di ogni anno. Nel caso di iscrizione successiva al primo Gennaio e dal primo Luglio, il versamento della prima quota semestrale decorrerà dall’inizio del semestre successivo. Trascorsi due mesi dalla scadenza delle suddette quote, all’impresa associata inadempiente potrà essere applicata la sanzione di cui all’art. 9, lettera d). I contributi sociali sono determinati sulla base del calcolo specificato nell’allegato A, che costituisce parte integrante dello statuto, e le sue eventuali modifiche devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza assoluta dei voti dalle imprese presenti. La quota associativa delle imprese del Settore “Piccola Impresa” è determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dei soci aggregati è calcolata sul monte salari e stipendi complessivamente erogato dalle imprese del gruppo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente ed i Vice-Presidenti, eletti in numero massimo di tre;
  4. il Comitato di Presidenza composto dal Presidente e dai Vice-Presidenti;
  5. il Comitato dei Saggi;
  6. il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 14 - L’Assemblea è formata da tutti i Soci.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 31 maggio, su invito del Presidente e ogni qualvolta venga richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure, con domanda scritta alla Presidenza, da almeno il 20% delle imprese associate le quali, nella domanda, devono indicare gli argomenti da trattare.

In quest’ultimo caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

La convocazione dovrà essere fatta in via ordinaria a mezzo lettera raccomandata o tramite servizio postale di recapito certificato, con preavviso di almeno 8 giorni ed indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell’ordine del giorno.

In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione ha luogo ad un’ora di distanza dalla prima. Per la validità dell’Assemblea che tratta modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza della maggioranza delle imprese associate aventi diritto al voto.

Per la validità dell’Assemblea che tratta modifiche statutarie necessarie al solo scopo di adeguarsi a disposizioni amministrative o di legge, in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza delle imprese associate, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni associato ha diritto ad uno, due, tre o quattro voti a seconda dei quattro scaglioni di quota associativa in cui viene a trovarsi. Gli scaglioni di quota per il diritto al voto sono i seguenti:

  1. fino a euro 1.874,26 = 1 voto;
  2. da euro 1.874,27= fino a euro 3.748,51 = 2 voti;
  3. da euro 3.748,52= fino a euro 5.890,52 = 3 voti;
  4. oltre euro 5.890,52 = 4 voti.

Il rappresentante o i rappresentanti del Settore Piccola impresa o delle categorie dei soci aggregati hanno diritto ad uno, due, tre o quattro voti in Assemblea a seconda dei suddetti quattro scaglioni di quota associativa complessivamente sostenuta dal gruppo.

Ai fini della determinazione dei voti, il calcolo delle quote sociali si opera applicando l’incremento medio ponderato calcolato sulla media delle aziende presenti nell’anno in corso ed in quello precedente.

In deroga a quanto sopra indicato, alle associate che versano la quota più elevata, in numero non superiore al 6% delle iscritte, vengono in ogni caso riconosciuti 4 voti in assemblea.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata e seduta. La forma di votazione sarà stabilita dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dalle imprese presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti si ritengono presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell’Assemblea. Ugualmente a tal fine è considerato presente chi si assenta durante il corso dell’Assemblea.

Per la approvazione delle delibere che riguardano modifiche statutarie occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dalle imprese presenti.

Per la approvazione delle delibere che riguardano modifiche statutarie necessarie al solo scopo di adeguarsi a disposizioni amministrative e di legge occorre la maggioranza dei voti espressi dalle imprese presenti.

All’Assemblea possono partecipare con diritto al voto tutti gli Associati, purché in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente. Coloro che risultano iscritti dopo tale data possono partecipare all’Assemblea se in regola con il versamento della quota di iscrizione una-tantum e se l’iscrizione è effettuata almeno 30 giorni prima della data del suo svolgimento.

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea, a mezzo apposita votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei voti espressi dalle imprese presenti.

Successivamente l’Assemblea nomina 4 membri del Consiglio Direttivo, il Sindaco Unico o i tre membri del Collegio Sindacale a scrutinio segreto.

A scrutini avvenuti, si procede alla votazione di un Consigliere per ogni settore di cui all’art. 6. Ogni associata che fa parte di uno dei settori costituiti voterà per il proprio o i propri rappresentanti.

L’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto può deliberare di svolgere contestualmente le tre diverse votazioni.

Due Vice-Presidenti vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo, il terzo viene comunicato dal settore aggregato dell’Edilizia Privata ed entra a far parte del Consiglio Direttivo stesso.

In tutte le votazioni, a parità di voti, risulterà eletto il rappresentante dell’impresa che da più tempo è iscritta alla Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese.

Nel caso in cui, nel corso della prima metà del mandato triennale, venissero a mancare per dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso, uno o più membri del Consiglio Direttivo nominati direttamente dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dall’evento, convoca apposita Assemblea per procedere all’elezione dei loro sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Nel caso in cui nel corso della seconda metà del mandato triennale venissero a mancare per dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso, uno o più membri del Consiglio Direttivo nominati direttamente dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dall’evento, nomina a scrutinio segreto i sostituti, nell’ambito degli Associati aventi i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 22, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

In caso di dimissioni o altro di un membro del Consiglio Direttivo, assume automaticamente la carica il primo dei non eletti nel rispettivo settore.

Può partecipare all’Assemblea il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante, ovvero su delega di questi, un membro del Consiglio di Amministrazione o un Dirigente, o altro associato.

Ogni partecipante potrà avere una sola delega oltre a quella conferitagli dall’azienda nella quale riveste la carica di membro delle Consiglio d’Amministrazione o svolge la funzione di dirigente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento o di assenza, da un Vice-Presidente.

 Gli associati che intendono proporre candidature devono inviare, entro le ore 18 del decimo giorno precedente l’Assemblea. La candidatura alla carica di Presidente deve essere presentata al Comitato dei Saggi di cui all’art. 20.

Compiti dell'Assemblea

Art. 15 - Spetta all'Assemblea:

  1. la discussione e la deliberazione sulle relazioni e sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
  2. la deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto;
  3. la deliberazione sui problemi e sulle direttive di ordine generale dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà necessario ed opportuno sottoporle;
  4. la deliberazione degli argomenti che hanno dato luogo alla convocazione dell’Assemblea ai sensi del precedente art. 14;
  5. l'approvazione della misura dei contributi annuali, fissandone i limiti minimi e massimi su proposta del Consiglio Direttivo;
  6. la nomina, con votazione a scrutinio segreto tramite scheda, di alcune cariche sociali, ossia:
    • Presidente;
    • Membri del Consiglio Direttivo ad eccezione dei due comunicati dal Settore aggregato dell'Edilizia Privata;
    • Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale in numero di tre.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, uno dei quali nominato dal gruppo dell’Edilizia Privata, dai quattro membri eletti dall’Assemblea, e dai Consiglieri rappresentanti di settore. Il Past President fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello della sua presidenza e viene confermato anch’egli, in caso di rinnovo del Presidente a norma del successivo art. 17, per un ulteriore mandato. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, entro i primi 180 giorni dall’inizio del mandato, sino a tre imprenditori che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si riunisce ordinariamente mensilmente e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un voto. La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta mediante avviso con fax o posta elettronica a ciascun consigliere con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di assoluta urgenza. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di tanti Membri che rappresentino almeno la maggioranza del Consiglio stesso. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti sono considerati presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità del Consiglio. Egualmente a tal fine è considerato presente il Membro che si assenti durante il corso della riunione. Le votazioni possono avvenire per voto palese o, su richiesta anche di un solo Consigliere per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza con le modalità previste dalla normativa volta per volta vigente. Spetta al Consiglio Direttivo:
  • A - nominare 2 Vice-Presidenti e prendere atto del nominativo del terzo Vice-Presidente comunicato dal settore aggregato dell’Edilizia privata;
  • B - determinare l’indirizzo dell’Associazione e deliberare i provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. Deliberare sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente;
  • C - nominare i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli organismi o Enti nei quali la rappresentanza sia richiesta od ammessa;
  • D - predisporre le Relazioni ed i Bilanci dell’Associazione;
  • E - deliberare sull’accoglimento delle domande di iscrizione all’Associazione in base all’art. 4 e 5, del presente Statuto, inquadrare le aziende nei settori e fissare la quota “Una Tantum” di iscrizione;
  • F - deliberare sull’espulsione delle Associate per inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto, dal codice etico o per altri gravi motivi;
  • G - chiedere la convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria;
  • H - proporre all’Assemblea le variazioni delle percentuali e le modifiche dei minimi e dei massimi al fine della determinazione delle quote sociali e di deliberare sugli adeguamenti automatici degli scaglioni di quote sociali per il diritto al voto, come previsto all’art. 14;
  • I - proporre modifiche all’assetto dei settori secondo le modalità previste dall’art. 6;
  • L - stipulare gli accordi previsti all’art. 4 con altre categorie per aggregarle all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Stipulare speciali accordi di collaborazione, consulenza e rappresentanza con associazioni, enti anche se costituiti in forma societaria e liberi professionisti.
  • M - nominare quattro mesi prima dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Comitato dei Saggi;
  • N - nominare, in caso di dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso del Presidente, nel corso della prima metà del mandato triennale, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato dei Saggi e convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente; in tal caso il termine di cui alla precedente lettera M) e all’art. 20, viene ridotto a trenta giorni.
  • O - nominare il nuovo Presidente nei casi previsti al nono comma dell’art. 17, e/o uno o più membri del Consiglio Direttivo nominati direttamente dall’Assemblea, nei casi previsti 23° comma dell’art. 14.

PRESIDENTE

Art.17 - Il Presidente dirige e rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Vigila sul funzionamento dell’Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto o delegate dai competenti Organi Sociali.

E’ di diritto Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare anche in via continuativa alcune delle funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, può delegare al Comitato di Presidenza la trattazione di alcune materie specifiche rispetto alle quali riferirà periodicamente al Consiglio Direttivo proponendo, se necessario, l’adozione delle specifiche delibere.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore mandato. Non potrà essere rieletto se non dopo la scadenza o la risoluzione del successivo mandato. Per tutta la durata dell’incarico, non potrà far parte del Consiglio Grande e Generale.

Qualora nel corso della prima metà del mandato triennale venga a mancare il Presidente per dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso, il Consiglio Direttivo nomina il Comitato dei Saggi entro trenta giorni dall’evento; in tal caso, il termine di cui alla lettera M) dell’art. 16 viene ridotto a trenta giorni. Decorso tale termine il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci che procederà alla elezione del nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Qualora nel corso della seconda metà del mandato triennale venga a mancare il Presidente per dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dall’evento, nomina fra i propri membri a scrutinio segreto il nuovo Presidente con incarico fino alla scadenza naturale del mandato triennale in corso.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

VICE-PRESIDENTI

Art. 18 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni e le attribuzioni dello stesso vengono, congiuntamente o disgiuntamente, assunte dai Vice-Presidenti. I Vice-Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le norme previste dall’art. 22 del presente Statuto. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 19 - Il Comitato di Presidenza ha il compito di assicurare uno stretto coordinamento delle diverse attività dell’Associazione. Trattare, previa delega di cui al precedente Art. 17, alcune materie specifiche.
Di norma il Consiglio di Presidenza si riunisce due volte al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.
Il Comitato di Presidenza riferirà periodicamente dell’attività svolta al Consiglio Direttivo, proponendo, se necessario, l’adozione delle specifiche delibere.

COMITATO DEI SAGGI

Art. 20 - Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina o del rinnovo dell’incarico al Presidente, la più ampia consultazione degli associati, viene istituito un Comitato dei Saggi composto da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nella Associazione. Il Comitato dei Saggi, di cui non può fare parte il Presidente in carica, viene nominato dal Consiglio Direttivo almeno quattro mesi prima dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo le deroghe previste dal presente Statuto. Al fine di dare la più ampia esecuzione agli scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto per consentire ampie coesioni di volontà degli associati, i Saggi dovranno operare al fine di individuare il Presidente tra gli imprenditori pienamente inseriti nel contesto socio-economico del Paese e realmente rappresentativi dell’imprenditoria sammarinese. Il Comitato resta in carica fino all’espletamento del mandato. Il Comitato dei Saggi, alla conclusione dei sondaggi, informerà il Consiglio Direttivo e farà una sua relazione all’Assemblea sulle indicazioni emerse. Il Comitato dei Saggi deve obbligatoriamente esprimere il suo parere sulle eventuali violazioni del Codice Etico che sarà inviato al Consiglio Direttivo per ogni deliberazione.

SINDACO UNICO o COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 - Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, composto da tre membri è nominato dall’Assemblea e dura in carica un triennio. Ad esso compete il controllo dell’Amministrazione e dei Bilanci e la compilazione di una Relazione annuale da presentarsi all’Assemblea; i membri sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e sono rieleggibili secondo le norme previste dall’art. 22 del presente Statuto. La carica di Sindaco Unico o di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con quella di Consigliere dell’Associazione.

CARICHE SOCIALI

Art. 22 - Il Presidente e i Consiglieri compresi quelli cooptati, il Sindaco Unico e i membri del Collegio Sindacale possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati consecutivi e potranno essere rieletti in tali cariche, dopo la scadenza o la risoluzione del successivo mandato. Le cariche sociali sono gratuite. Sono eleggibili alla carica di Consigliere il titolare dell’impresa, il legale rappresentante ovvero su delega di questi, un membro del Consiglio di Amministrazione o un Dirigente. Sono eleggibili alla carica di Sindaco Unico o di membro del Collegio Sindacale tutti coloro che siano iscritti negli appositi albi. In caso di tre successive assenze ingiustificate alle riunioni consiliari, ordinarie e straordinarie, da parte di Consiglieri, questi verranno dichiarati decaduti dal proprio mandato e il Consiglio Direttivo stesso è autorizzato in tal caso a procedere alla sostituzione con il primo dei non eletti che risulta dalla ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Ai fini del computo della durata dei mandati degli Organismi Sociali, i mandati stessi si considerano decorrenti dall’inizio dell’esercizio finanziario in cui è avvenuta la nomina e scadenti al termine del terzo esercizio finanziario.

TITOLO V

SEGRETARIO GENERALE

Art. 23 - Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è capo del personale, che assume in servizio e licenzia previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; mantiene la disciplina dei suoi dipendenti della cui attività risponde personalmente; sovrintende a tutti gli uffici e provvede al buon andamento del servizio secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale è di diritto Segretario in tutte le riunioni degli Organi sociali. Dietro opportune deleghe, permanenti o temporanee, egli ha poteri di firma su documenti che impegnano il Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO E SCIOGLIMENTI

Bilanci

Art. 24 - L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo. I due Bilanci dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale insieme alla Relazione del Consiglio Direttivo o del Sindaco Unico o dei Membri del Collegio Sindacale entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, dopo essere stati resi pubblici preventivamente in termine utile per gli iscritti.

Patrimonio e Scioglimento

Art. 25 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote di iscrizione, dai contributi associativi, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali, dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in altre società, e dai valori per acquisti, lasciti, donazioni che comunque vengano in proprietà dell’Associazione.
Tutti i proventi saranno impiegati per la gestione dell’Associazione e la piena realizzazione dei suoi scopi.
Gli associati, qualunque sia il contributo da loro corrisposto, non hanno diritto ad alcun utile di gestione.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
Con la maggioranza dei voti spettanti agli associati, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

A.N.I.S
Associazione Nazionale
Industria San Marino
Piazzetta Bramante Lazzari, 2
47890 San Marino (Repubblica di San Marino)
Tel. +39 0549/873911
Fax +39 0549/992832
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