Sistema San Marino

Un aiuto concreto alle aziende Sammarinesi

Lo Statuto del Fondo

Art. 1

In conformità alle decisioni del Consiglio Grande e Generale dell’ 11.11.1977 e del 13.05.1980, nonché in relazione ai contratti collettivi di lavoro per il 1980, 1981 e 1982, pubblicati sul Bollettino Ufficiale, è costituito il Fondo Servizi Sociali, oltre denominato semplicemente “Fondo”.

SEDE - FUNZIONE - DURATA

Art. 2
Il Fondo ha la sua sede in San Marino, Città ed adempie alle proprie funzioni quali sono indicate nel presente statuto a favore dei lavoratori dipendenti da privati, Cantieri Statali e Pubblica Amministrazione.

Art. 3
La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

SCOPI E FINALITÀ

Art. 4
Finalità del Fondo è quella di cooperare per il miglioramento dei servizi sociali già esistenti, che rappresentano una condizione fondamentale per assicurare lo sviluppo dell’attività nei settori produttivi, nonché strumenti efficaci di difesa delle retribuzioni dei lavoratori. In questo senso il Fondo persegue l’intento di privilegiare forme di vita socializzata, di favorire i servizi sociali che contribuiscono ad elevare l’occupazione produttiva con particolare riferimento alla manodopera femminile e di agevolare consumi sociali, quali i trasporti, le mense, le attività ricreative del tempo libero, le attività culturali con particolare riferimento all’elevazione professionale dei lavoratori, quindi potrà sostenere direttamente anche parte dei costi economici e finanziari che gli imprenditori e la Pubblica Amministrazione dovessero affrontare per miglioramenti tecnologici, antinfortunistici ed ambientali, nei servizi e nei processi produttivi, per lo smobilizzo delle indennità di licenziamento pregressa, nonché parte dei costi finanziari dei lavoratori dipendenti per costruzione o acquisto della prima casa, per assistenza dei figli nell’ambito delle strutture statali in età prescolastica.
Pur non intendendo operare in modo sostitutivo rispetto ai compiti istituzionali dei pubblici poteri, il Fondo opera per assicurare un contributo significativo diretto e per favorire la partecipazione delle forze sociali all’attuazione e gestione dei servizi. L’elevazione culturale e professionale si attua con iniziative coordinate con l’attività dello Stato ed anche con iniziative autonome nel campo della formazione professionale di base, della riqualificazione e della specializzazione in mansioni tecniche, gestionali, direttive e di conoscenze economiche generali.

NORME GENERALI E FINANZIAMENTO DEL FONDO

Art. 5
Il Fondo come sopra costituito è diviso in quattro sezioni autonome:
a) sezione dipendenti dallo Stato, Enti ed Aziende Pubbliche;
b) sezione dipendenti da aziende industriali;
c) sezione dipendenti da aziende artigiane;
d) sezioni dipendenti da altri Enti, Aziende e Datori di lavoro privati, non compresi nelle categorie indicate ai punti a), b), c) che precedono.

Art. 6
Il finanziamento del Fondo è così regolato:
a) lo Stato, attraverso apposito capitolo previsto a bilancio, in rapporto all’ammontare complessivo dei salari e stipendi annualmente corrisposti nella misura prevista dai contratti di lavoro sovvenziona la sezione relativa ai dipendenti dello Stato, Enti ed Aziende pubbliche, di cui al superiore art. 5 lettera a);
b) le aziende industriali, nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore, provvede al finanziamento della sezione relativa ai dipendenti di aziende industriali di cui al superiore art. 5 lettera b);
c) le aziende artigiane, nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore, provvedono a finanziare la sezione del Fondo relativa ai dipendenti delle aziende artigiane di cui al superiore art. 5 lettera c);
d) gli altri Enti, Aziende e datori di lavoro privati finanzieranno la propria sezione di appartenenza di cui al superiore art. 5 lettera d), nella misura che sarà prevista nei contratti collettivi in vigore nei settori.

AMMINISTRAZIONE


Art. 7
Ogni sezione del Fondo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti.
Tali componenti il Consiglio di Amministrazione sono eletti come segue: due membri effettivi e due supplenti sono nominati in ogni Consiglio dalle Organizzazioni Sindacali.
Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai seguenti organismi:
- per la sezione di cui all’art. 5 a) il Congresso di Stato nomina due membri effettivi del Consiglio di Amministrazione e due supplenti;
- per la sezione di cui all’art. 5 b) l’Associazione Industriali nomina due membri effettivi del Consiglio di Amministrazione e due supplenti;
- per la sezione di cui all’art. 5 c) l’Unione Artigiani nomina due membri effettivi del Consiglio di Amministrazione e due supplenti;
- per la sezione di cui all’art. 5 d) le Organizzazioni di categoria di appartenenza nominano due membri effettivi del Consiglio di Amministrazione e due supplenti.

Art. 8
Ai Consigli di Amministrazione delle singole sezioni spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e fra l’altro anche i seguenti poteri:
a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della sezione del Fondo;
b) provvedere alla compilazione ed approvazione dei bilanci, consuntivi e preventivi della sezione del Fondo;
c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della sezione del Fondo, sia tecnici che amministrativi;
d) curare e promuovere l’impiego dei contributi della sezione del Fondo a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
e) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che si ritengono convenienti per il buon funzionamento del Fondo;
f) assumere e licenziare il personale del Fondo, regolarne il trattamento economico in conformità della legge e dei contratti collettivi di lavoro e stabilire l’organigramma e le funzioni di ciascuna persona assunta e più in generale gestire tutto il personale dipendente del Fondo e la sezione del Fondo.

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione di ogni singola sezione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno due dei suoi componenti o dal Presidente della sezione o dal Segretario della sezione o dal Collegio dei Sindaci della sezione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione di ogni singola sezione deve essere fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno tre giorni prima, anzi cinque per la P.A., di quello fissato per la riunione, ai membri effettivi del Consiglio e all’Ente o Organismo che l’ha nominato. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore, anzi 72 per la P.A... Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 10
Ciascun Consiglio di Amministrazione, come sopra costituito, elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario.
Il Presidente è alternativamente nominato per un biennio fra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e per il successivo biennio fra i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali.
Il Segretario è nominato fra i partecipanti al Consiglio in rappresentanza dell’organizzazione imprenditoriale o sindacale che nel medesimo periodo non ha visto nominato Presidente un proprio rappresentante.
Le deliberazioni in seno al Consiglio saranno prese a maggioranza di voti. A parità di voti le proposte si intendono respinte.
Il Consiglio si intende validamente riunito con la presenza di tre membri su quattro. In assenza del Presidente o del Segretario, il Consiglio può nominare Presidente o Segretario di quella singola riunione l’altro rappresentante al Consiglio facente parte della stessa organizzazione che ha espresso il Presidente o Segretario momentaneamente assente.

Art. 11
Ciascun Consiglio delle singole sezioni del Fondo per il compimento di determinati atti od affari o di determinate categorie di atti o per singoli affari, può conferire mandato o procura, specificando i limiti delle facoltà a uno o più dei suoi membri, o ai funzionari del Fondo o anche a persone estranea. Tali procuratori dovranno riferire comunque al Consiglio e sono responsabili verso il Consiglio del loro operato.

Art. 12
I componenti i Consiglio di Amministrazione delle singole sezioni durano in carica quattro anni. Le persone che sono state elette a componente del Consiglio di Amministrazione possono essere rielette in tale carica alla scadenza del loro mandato. E’ però facoltà delle singole organizzazioni che hanno eletto i consiglieri di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del quadriennio.
I membri del Consigli di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli eventualmente decaduti, per qualunque causa, prima della scadenza del quadriennio, restano in carica per tutto il periodo di spettanza dei membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo che per il rimborso spese.


PRESIDENTI DI SEZIONE

Art. 13
Ciascun Presidente di un Consiglio di una singola sezione del Fondo ha la rappresentanza legale di tale sezione, presso i terzi, e in Tribunale, convoca normalmente il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del detto Consiglio e sull’andamento di tutti i servizi della sezione del Fondo.
Art. 14
In assenza o in caso di impedimento del Presidente, il Consiglio può delegare tale funzione a uno dei membri del Consiglio stesso, appartenente alla stessa organizzazione che ha espresso il Presidente.

PRESIDENTE DEL FONDO

Art. 15
Il Presidente è nominato con decisione autonoma e conforme dai Consigli di Amministrazione delle singole sezioni del Fondo, tenendo presente l’obbligatorio principio della rotazione nelle cariche, fra rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Organizzazioni imprenditoriali. Nell’ipotesi inoltre che il Presidente delle singole sezioni del Fondo sia un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, il Presidente del Fondo dovrà essere un rappresentante delle Organizzazioni imprenditoriali e viceversa.
Il primo anno il Presidente del Fondo è persona rappresentante le organizzazioni sindacali.

Art 16
Spetta al Presidente del Fondo la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale nelle iniziative promosse da tutte le sezioni del Fondo, in piena conformità alle delibere dei Consigli di Amministrazione delle singole sezioni del Fondo, il tutto come indicato al successivo art. 17. Il Presidente del Fondo deve inoltre, far conoscere - a mezzo di comunicazione scritta - ai vari Consigli delle singole sezioni dei Fondi suggerimenti su iniziative da esaminare, nonché le delibere prese da una o più sezioni del Fondo che possono coinvolgere interessi delle altre sezioni. Il Presidente del Fondo in possesso delle delibere assunte dai Consigli di Amministrazione delle singole sezioni del Fondo potrà inviare a queste le sue eventuali osservazioni che verranno lette ed esaminate nella successiva riunione di detti Consigli che comunque hanno il dovere di farne menzione nel verbale della riunione. Il Presidente del Fondo può, con il consenso ed il contributo percentuale delle singole sezioni, assumere un Funzionario avente le seguenti attribuzioni: gestire e amministrare quanto perverrà al Fondo in base all’art. 23 del presente statuto. Ogni delibera dei Consigli di Amministrazione dei singoli Fondi deve essere inviata al Presidente del Fondo per conoscenza.
Il Presidente del Fondo, al fine di evitare differenze o sperequazioni tra il personale dipendente delle singole sezioni dei Fondi, raccoglie tutte le decisioni che gli perverranno dai Consigli delle singole sezioni in relazione all’assunzione del personale dipendente dalle singole sezioni e provvede ad esporre suggerimenti non vincolanti che servano a coordinare un medesimo trattamento economico, normativo e giuridico tra i dipendenti delle singole sezioni del Fondo. Il Presidente del Fondo può partecipare, senza voto deliberativo, alle varie riunioni dei Consigli delle singole sezioni. Per iniziative comuni deliberate dai Consigli di Amministrazione delle singole sezioni, il Presidente del Fondo può suggerire senza alcun vincolo, la quota di partecipazione dei singoli fondi così come può indicare quale potrebbe essere, a suo giudizio, il Funzionario o i Funzionari preposti a gestire l’iniziativa.

Art. 17
Qualora l’iniziativa coinvolga somme di pertinenza di due o più sezioni del Fondo occorrono tanto in fase di decisione quanto in fase di esecuzione, le deliberazioni conformi ed autonome dei Consigli di Amministrazione di tutte le sezioni del Fondo interessate. Nel caso che tali iniziative vengano approvate da più sezioni del Fondo, la rappresentanza legale spetta congiuntamente ai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle singole sezioni interessate. Nel caso invece che l’iniziativa sia approvata da tutte le sezioni del Fondo, la rappresentanza sarà del Presidente del Fondo, come detto al precedente art. 16.

Art. 18
Il Presidente del Fondo dura in carica due anni.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19
Ogni sezione di Fondo è controllata da due Sindaci nominati come segue:
a) per la sezione di cui all’art. 5 a), un Sindaco viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno dal Congresso di Stato;
b) per la sezione di cui all’art. 5 b), un Sindaco viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno dall’Associazione Industriali;
c) per la sezione di cui all’art. 5 c), un Sindaco viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno dalla Unione Artigiani;
d) per la sezione di cui all’art. 5 d), un Sindaco verrà nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno dalle Organizzazioni delle categorie di appartenenza.
I Sindaci durano in carica quattro anni. Ad essi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della sezione del Fondo cui si riferiscono i Sindaci stessi. Esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui alla vigente Legge sulle società, n° 68 del 1990.


PERSONALE DEL FONDO E DELLE SINGOLE SEZIONI

Art. 20
I Consigli di Amministrazione delle singole sezioni possono nominare un Direttore di sezione delegandogli le mansioni, le attribuzioni ed i poteri che lo stesso Consiglio fisserà. Il Consiglio di Amministrazione inoltre fissa in sede di regolamento interno della sezione del Fondo, i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Direttore di sezione del Fondo. Lo stesso Consiglio di Amministrazione di ogni singola sezione di Fondo potrà assumere personale dipendente fissandone i poteri, le mansioni e le attribuzioni. Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente delle singole sezioni del Fondo viene determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle leggi vigenti. Nel caso di iniziative comuni deliberate da tutte le sezioni del Fondo o da più sezioni del Fondo, le stesse devono anche deliberare quale Direttore e quale personale dovrà seguire la pratica attuazione delle iniziative.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21
Il patrimonio di ogni singola sezione del Fondo è costituito:
a) da beni mobili e immobili che per acquisto, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della sezione del Fondo;
b) dagli avanzi di gestione delle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti della sezione del Fondo;
c) dalle somme che per qualsivoglia titolo, previo occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio del Fondo.

RENDITE

Art. 22
Le rendite delle singole sezioni del Fondo sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi confluenti nelle singole sezioni così come indicato all’art. 6;
b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
c) dagli interessi di mora e penalità per ritardati versamenti nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna sezione del Fondo;
d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria del Fondo;
e) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo occorrendo eventuale autorizzazione di legge, vengano in possesso del Fondo.

Art. 23
Le rendite e i capitali del Fondo saranno costituite dalle somme erogate con delibera delle sezioni del Fondo per iniziative comuni, come indicato all’art. 17.

PRELEVAMENTI E SPESE

Art. 24
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario oltre che approvato dalla singola sezione del Fondo, deve essere giustificato dalla relativa documentazione visitata dal Presidente e dal Segretario di sezione del Fondo. Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Segretario debbono essere munite di speciale delega scritta rispettivamente o dal Presidente o dal Segretario o in caso di loro impedimento del Consiglio di Amministrazione del singolo Fondo.
Nel caso di iniziative deliberate da tutte le sezioni del Fondo a norma dell’art. 17 qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o casuale deve essere effettuato con la firma del Presidente del Fondo.

BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 25
Il bilancio di ogni singola sezione del Fondo e del Fondo stesso si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre 1983. Nei termini e a norma della Legge sulle società 21.12.42 n° 45 sarà compilato il bilancio in base all’inventario dei beni sociali, alle spese e alle entrate dell’anno cui si riferisce il bilancio stesso. Tale bilancio deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della sezione cui si riferirà il bilancio stesso. Alla fine di ogni anno a cura delle persone designate di volta in volta dalle singole sezioni per la gestione di attività coinvolgenti più sezioni del Fondo o tutte le sezioni del Fondo viene redatto un bilancio relativo a tali iniziative. Tale bilancio deve essere approvato da tutte le sezioni del Fondo che partecipino all’iniziativa e deve essere firmato dal Presidente e da tutti i Sindaci.

LIQUIDAZIONE DEL FONDO O DELLE SINGOLE SEZIONI

Art. 26
La messa in liquidazione di una sezione del Fondo o di ogni singola sezione del Fondo è disposta su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ogni singola sezione. Deve operarsi obbligatoriamente la messa in liquidazione della sezione del Fondo, qualora la stessa cessi ogni attività per disposizione di legge e qualora essa vanga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria o funzionale. In entrambe la ipotesi il Consiglio di Amministrazione del Fondo dovrà provvedere alla nomina di due liquidatori nominati come segue:
- per la sezione di cui all’art. 5 a) uno nominato dal Congresso di Stato e uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali;
- per la sezione di cui all’art. 5 b) uno nominato dalla Associazione Industriali e uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali;
- per la sezione di cui all’art. 5 c) uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali e uno nominato dall’Unione Artigiani;
- per la sezione di cui all’art. 5 d) uno nominato Organizzazioni Sindacali e uno dalle Organizzazioni delle categorie di appartenenza.
Le organizzazioni indicate al successivo articolo determinano all’atto della messa in liquidazione della sezione del Fondo i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione deve essere attribuito all’Istituto per la Sicurezza Sociale che provvederà a gestirlo d’intesa con le Organizzazioni che hanno nominato i liquidatori per i fini di cui al precedente art. 4.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 27
Qualunque modifica al presente statuto deve essere approvata da tutte le parti costituenti il Fondo Servizi Sociali.

NORME DI RINVIO

Art. 28
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono quanto applicabili le norme della legge sulle società 21.12.45 n°45.

P. La Pubblica Amministrazione (Avv. Alvaro Selva)
P. L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese (Dott. Lucio Amati)
P. L’Unione Artigiani Sammarinesi (Gian Franco Terenzi)
P. La Confederazione Sammarinese del Lavoro (Mario Nanni)
P. La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (Giovanni Giardi)
Il Notaio ad acta (Dott. Maurizio Simoncini)
 
 
 
 
 
 
 
A.N.I.S
Associazione Nazionale
Industria San Marino
Piazzetta Bramante Lazzari, 2
47890 San Marino (Repubblica di San Marino)
Tel. +39 0549/873911
Fax +39 0549/992832
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