Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE (Sindacato degli imprenditori datori di lavoro).
L'Associazione ha sede in San Marino Città, Piazzetta Bramante Lazzari, 2.
L’Associazione ha adottato il Codice Etico che costituisce parte integrante del presente statuto ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.
Art. 2 - L'Associazione ha per scopi:
Art. 3 - L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese potrà aderire, previa deliberazione dell'Assemblea, ad associazioni di carattere internazionale aventi scopi identici od analoghi ai propri.
Art. 4 - Possono aderire all'Associazione come associate le imprese che svolgono attività dirette alla produzione, fornitura di beni e/o servizi con un organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza.
Gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo in assemblea.
Le imprese che svolgono attività di servizio che occupano sino a due dipendenti e le imprese che svolgono attività industriale che occupano sino a quattro dipendenti, sono inserite nel Settore denominato “Piccola Impresa”.
Le singole imprese facenti parte del Settore Piccola Impresa non hanno diritto di voto in assemblea. Eleggono direttamente il/i loro rappresentante/i che fa/fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo ed esercitano l’elettorato attivo e passivo in assemblea così come previsto al successivo art. 14. Le cariche avranno la medesima durata di quelle istituzionali dell’Anis.
Possono inoltre aderire all’Associazione in qualità di soci aggregati altre categorie di imprese, con le modalità previste dall’art. 16 lettera L), che presentano elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Le singole imprese facenti parte di una Categoria aggregata non hanno diritto di voto in assemblea. Eleggono direttamente i rispettivi rappresentanti i quali esercitano l’elettorato attivo e passivo in assemblea. Le cariche avranno la medesima durata di quelle istituzionali dell’Anis.
La domanda di iscrizione deve contenere tutti i dati identificativi dell’impresa nonché una breve indicazione sulla attività che svolge e/o intenderà svolgere, la forza lavoro impiegata ed eventuali altre indicazioni richieste dal Consiglio Direttivo competente a deliberare sulle ammissioni di nuovi associati.
L’adesione ha la durata di un anno e si intende rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. L’anno decorre dal 1 gennaio o dal 1 luglio dell’anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.
L'ammissione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti statutari.
Art. 5 - Art. 5 – Imprese Collegate
Art. 6 - Le imprese Associate, ad esclusione delle imprese che fanno parte del Settore Piccola Impresa, delle Categorie aggregate e delle Collegate, vengono assegnate ai Settori di attività sulla base dell’oggetto sociale.
Per attivare un settore occorrono almeno 6 imprese che abbiano diritto ad almeno 10 voti in Assemblea; qualora non si raggiungano tali requisiti, le imprese interessate verranno inserite nel Settore “Misto”.
I Settori hanno diritto ad eleggere nel proprio seno, con le modalità previste all’art. 14, un rappresentante di settore che farà parte del Consiglio Direttivo.
I settori che risultano composti da almeno 42 aziende, che possono esercitare almeno 70 voti in assemblea, avranno diritto ad eleggere, nel loro ambito e secondo le modalità previste dall’art.14, un ulteriore rappresentante di settore che farà parte del Consiglio Direttivo.
Le modifiche all’assetto dei settori potranno essere effettuate un volta ogni triennio su proposta del Consiglio Direttivo ed almeno sei mesi prima dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Il Settore della Piccola Impresa avrà diritto di eleggere un rappresentante, se composto da almeno 25 aziende associate, e due rappresentanti se composto da almeno 50 aziende; i rappresentanti del settore della Piccola Impresa faranno parte del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti, secondo le modalità ed i termini previsti dallo statuto per gli altri membri.
Qualora le imprese inserite nel Settore Piccola Impresa superino i limiti occupazionali di cui al comma 3 dell’art. 4, nel semestre successivo verranno trasferite in uno degli altri settori, acquisendo la qualifica di associato a tutti gli effetti, con diritto di voto in sede assembleare.
Una volta acquisita la qualifica di associato questa non viene meno a seguito di riduzione del personale dipendente al di sotto dei limiti di cui al comma 3 dell’art. 4.
Art. 7 - Al fine di consentire una adeguata presentazione delle aziende associate, rispetto all’attività svolta, le stesse potranno essere assegnate, oltre che ai settori così come definiti negli articoli precedenti 4, 5 e 6, a specifici sotto-settori merceologici.
Art. 8 -Ogni impresa associata si obbliga ad osservare le norme del presente statuto, nonché tutte quelle che verranno stabilite dai competenti Organi Statutari.
Le imprese ed i loro rappresentanti debbono improntare la loro attività secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale con particolare riferimento al Codice Etico di cui all’art. 1.
L’associato conferisce delega esclusiva nelle relazioni sindacali interconfederali e si obbliga a rispettare i contratti collettivi di lavoro e gli impegni di carattere collettivo che, l’Associazione o gli altri Enti cui essa eventualmente aderisce, abbiano stipulato od assunto in forza della rappresentanza che, ai sensi dello statuto, compete loro.
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
Art. 14 - L’Assemblea è formata da tutti i Soci.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 31 maggio, su invito del Presidente e ogni qualvolta venga richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure, con domanda scritta alla Presidenza, da almeno il 20% delle imprese associate le quali, nella domanda, devono indicare gli argomenti da trattare.
In quest’ultimo caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.
La convocazione dovrà essere fatta in via ordinaria a mezzo lettera raccomandata o per via telematica o con altro idoneo mezzo con preavviso di almeno 8 giorni ed indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell’ordine del giorno.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione ha luogo ad un’ora di distanza dalla prima. Per la validità dell’Assemblea che tratta modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza della maggioranza delle imprese associate aventi diritto al voto.
Per la validità dell’Assemblea che tratta modifiche statutarie necessarie al solo scopo di adeguarsi a disposizioni amministrative o di legge, in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza delle imprese associate, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art. 15 - Spetta all'Assemblea:
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, uno dei quali nominato dal gruppo dell’Edilizia Privata, dai quattro membri eletti dall’Assemblea, e dai Consiglieri rappresentanti di settore. Il Past President fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello della sua presidenza.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, entro i primi 180 giorni dall’inizio del mandato, sino a tre imprenditori che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si riunisce ordinariamente mensilmente e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un voto.
La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta mediante avviso con fax o posta elettronica a ciascun consigliere con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di assoluta urgenza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di tanti Membri che rappresentino almeno la maggioranza del Consiglio stesso.
Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti sono considerati presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità del Consiglio. Egualmente a tal fine è considerato presente il Membro che si assenti durante il corso della riunione. Le votazioni possono avvenire per voto palese o, su richiesta anche di un solo Consigliere per scrutinio segreto.
Spetta al Consiglio Direttivo:
Art.17 - Il Presidente dirige e rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Vigila sul funzionamento dell’Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto o delegate dai competenti Organi Sociali.
E’ di diritto Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente può delegare anche in via continuativa alcune delle funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto.
Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, può delegare al Comitato di Presidenza la trattazione di alcune materie specifiche rispetto alle quali riferirà periodicamente al Consiglio Direttivo proponendo, se necessario, l’adozione delle specifiche delibere.
Il Presidente dura in carica tre anni. Non potrà essere rieletto se non dopo la scadenza o la risoluzione del successivo mandato. Per tutta la durata dell’incarico, non potrà far parte del Consiglio Grande e Generale.
Qualora nel corso della prima metà del mandato triennale venga a mancare il Presidente per dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso, il Consiglio Direttivo nomina il Comitato dei Saggi entro trenta giorni dall’evento; in tal caso, il termine di cui alla lettera M) dell’art. 16 viene ridotto a trenta giorni. Decorso tale termine il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci che procederà alla elezione del nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
Qualora nel corso della seconda metà del mandato triennale venga a mancare il Presidente per dimissioni, decadenza, perdita comprovata delle facoltà intellettive, decesso, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dall’evento, nomina fra i propri membri a scrutinio segreto il nuovo Presidente con incarico fino alla scadenza naturale del mandato triennale in corso.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Art. 18 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni e le attribuzioni dello stesso vengono, congiuntamente o disgiuntamente, assunte dai Vice-Presidenti.
I Vice-Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le norme previste dall’art. 22 del presente Statuto.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Art. 19 - Il Comitato di Presidenza ha il compito di assicurare uno stretto coordinamento delle diverse attività dell’Associazione. Trattare, previa delega di cui al precedente Art. 17, alcune materie specifiche.
Di norma il Consiglio di Presidenza si riunisce due volte al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.
Il Comitato di Presidenza riferirà periodicamente dell’attività svolta al Consiglio Direttivo, proponendo, se necessario, l’adozione delle specifiche delibere.
Art. 20 - Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente, la più ampia consultazione degli associati, viene istituito un Comitato dei Saggi composto da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nella Associazione.
Il Comitato dei Saggi, di cui non può fare parte il Presidente in carica, viene nominato dal Consiglio Direttivo almeno quattro mesi prima dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo le deroghe previste dal presente Statuto.
Al fine di dare la più ampia esecuzione agli scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto per consentire ampie coesioni di volontà degli associati, i Saggi dovranno operare al fine di individuare il Presidente tra gli imprenditori pienamente inseriti nel contesto socio-economico del Paese e realmente rappresentativi dell’imprenditoria sammarinese.
Il Comitato resta in carica fino all’espletamento del mandato.
Il Comitato dei Saggi, alla conclusione dei sondaggi, informerà il Consiglio Direttivo e farà una sua relazione all’Assemblea sulle indicazioni emerse.
Il Comitato dei Saggi deve obbligatoriamente esprimere il suo parere sulle eventuali violazioni del Codice Etico che sarà inviato al Consiglio Direttivo per ogni deliberazione.
Art. 21 - Il Collegio Sindacale, composto da tre membri è nominato dall’Assemblea e dura in carica un triennio.
Ad esso compete il controllo dell’Amministrazione e dei Bilanci e la compilazione di una Relazione annuale da presentarsi all’Assemblea; i membri sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e sono rieleggibili secondo le norme previste dall’art. 22 del presente Statuto.
La carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con quella di Consigliere dell’Associazione.
Art. 22 - I Consiglieri compreso quelli cooptati ed i membri del Collegio Sindacale possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati consecutivi e potranno essere rieletti in tali cariche, ad eccezione della Presidenza, dopo la scadenza o la risoluzione del successivo mandato.
Le cariche sociali sono gratuite.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere il titolare dell’impresa, il legale rappresentante ovvero su delega di questi, un membro del Consiglio di Amministrazione o un Dirigente.
Sono eleggibili alla carica di membro del Collegio Sindacale tutti coloro che siano iscritti negl’appositi albi.
In caso di tre successive assenze ingiustificate alle riunioni consiliari, ordinarie e straordinarie, da parte di Consiglieri, questi verranno dichiarati decaduti dal proprio mandato ed il Consiglio Direttivo stesso è autorizzato in tal caso a procedere alla sostituzione con il primo dei non eletti che risulta dalla ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Ai fini del computo della durata dei mandati degli Organismi Sociali, i mandati stessi si considerano decorrenti dall’inizio dell’esercizio finanziario in cui è avvenuta la nomina e scadenti al termine del terzo esercizio finanziario.
Art. 23 - Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli è capo del personale, che assume in servizio e licenzia previa autorizzazione; mantiene la disciplina dei suoi dipendenti della cui attività risponde personalmente; sovrintende a tutti gli uffici e provvede al buon andamento del servizio secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale è di diritto Segretario in tutte le riunioni degli Organi sociali.
Dietro opportune deleghe, permanenti o temporanee, egli ha poteri di firma su documenti che impegnano il Consiglio Direttivo.
Art. 24 -L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo.
I due Bilanci dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale insieme alle Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Membri del Collegio Sindacale entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno, dopo essere stati resi pubblici preventivamente in termine utile per gli iscritti.
Art. 25 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle tasse di iscrizione, dai contributi associativi, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali, dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in altre società, e dai valori per acquisti, lasciti, donazioni che comunque vengano in proprietà dell’Associazione.
Tutti i proventi saranno impiegati per la gestione dell’Associazione e la piena realizzazione dei suoi scopi.
Gli associati, qualunque sia il contributo da loro corrisposto, non hanno diritto ad alcun utile di gestione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
Con la maggioranza dei voti spettanti agli associati, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.