Lo
Statuto del Fondo Servizi Sociali
Art. 1
In conformità alle decisioni del Consiglio Grande
e Generale dell’ 11.11.1977 e del 13.05.1980,
nonché in relazione ai contratti collettivi di
lavoro per il 1980, 1981 e 1982, pubblicati sul Bollettino
Ufficiale, è costituito il Fondo Servizi Sociali,
oltre denominato semplicemente “Fondo”.
SEDE - FUNZIONE - DURATA
Art. 2
Il Fondo ha la sua sede in San Marino, Città
ed adempie alle proprie funzioni quali sono indicate
nel presente statuto a favore dei lavoratori dipendenti
da privati, Cantieri Statali e Pubblica Amministrazione.
Art. 3
La durata del Fondo è a tempo indeterminato.
SCOPI E FINALITÀ
Art. 4
Finalità del Fondo è quella di cooperare
per il miglioramento dei servizi sociali già
esistenti, che rappresentano una condizione fondamentale
per assicurare lo sviluppo dell’attività
nei settori produttivi, nonché strumenti efficaci
di difesa delle retribuzioni dei lavoratori. In questo
senso il Fondo persegue l’intento di privilegiare
forme di vita socializzata, di favorire i servizi sociali
che contribuiscono ad elevare l’occupazione produttiva
con particolare riferimento alla manodopera femminile
e di agevolare consumi sociali, quali i trasporti, le
mense, le attività ricreative del tempo libero,
le attività culturali con particolare riferimento
all’elevazione professionale dei lavoratori, quindi
potrà sostenere direttamente anche parte dei
costi economici e finanziari che gli imprenditori e
la Pubblica Amministrazione dovessero affrontare per
miglioramenti tecnologici, antinfortunistici ed ambientali,
nei servizi e nei processi produttivi, per lo smobilizzo
delle indennità di licenziamento pregressa, nonché
parte dei costi finanziari dei lavoratori dipendenti
per costruzione o acquisto della prima casa, per assistenza
dei figli nell’ambito delle strutture statali
in età prescolastica.
Pur non intendendo operare in modo sostitutivo rispetto
ai compiti istituzionali dei pubblici poteri, il Fondo
opera per assicurare un contributo significativo diretto
e per favorire la partecipazione delle forze sociali
all’attuazione e gestione dei servizi. L’elevazione
culturale e professionale si attua con iniziative coordinate
con l’attività dello Stato ed anche con
iniziative autonome nel campo della formazione professionale
di base, della riqualificazione e della specializzazione
in mansioni tecniche, gestionali, direttive e di conoscenze
economiche generali.
NORME GENERALI E FINANZIAMENTO DEL FONDO
Art. 5
Il Fondo come sopra costituito è diviso in quattro
sezioni autonome:
a) sezione dipendenti dallo Stato, Enti ed Aziende Pubbliche;
b) sezione dipendenti da aziende industriali;
c) sezione dipendenti da aziende artigiane;
d) sezioni dipendenti da altri Enti, Aziende e Datori
di lavoro privati, non compresi nelle categorie indicate
ai punti a), b), c) che precedono.
Art. 6
Il finanziamento del Fondo è così regolato:
a) lo Stato, attraverso apposito capitolo previsto a
bilancio, in rapporto all’ammontare complessivo
dei salari e stipendi annualmente corrisposti nella
misura prevista dai contratti di lavoro sovvenziona
la sezione relativa ai dipendenti dello Stato, Enti
ed Aziende pubbliche, di cui al superiore art. 5 lettera
a);
b) le aziende industriali, nella misura prevista dai
contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore,
provvede al finanziamento della sezione relativa ai
dipendenti di aziende industriali di cui al superiore
art. 5 lettera b);
c) le aziende artigiane, nella misura prevista dai contratti
collettivi di lavoro in vigore nel settore, provvedono
a finanziare la sezione del Fondo relativa ai dipendenti
delle aziende artigiane di cui al superiore art. 5 lettera
c);
d) gli altri Enti, Aziende e datori di lavoro privati
finanzieranno la propria sezione di appartenenza di
cui al superiore art. 5 lettera d), nella misura che
sarà prevista nei contratti collettivi in vigore
nei settori.
AMMINISTRAZIONE
Art. 7
Ogni sezione del Fondo è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione che è composto di quattro
membri effettivi e quattro supplenti.
Tali componenti il Consiglio di Amministrazione sono
eletti come segue: due membri effettivi e due supplenti
sono nominati in ogni Consiglio dalle Organizzazioni
Sindacali.
Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono
nominati dai seguenti organismi:
- per la sezione di cui all’art. 5 a) il Congresso
di Stato nomina due membri effettivi del Consiglio di
Amministrazione e due supplenti;
- per la sezione di cui all’art. 5 b) l’Associazione
Industriali nomina due membri effettivi del Consiglio
di Amministrazione e due supplenti;
- per la sezione di cui all’art. 5 c) l’Unione
Artigiani nomina due membri effettivi del Consiglio
di Amministrazione e due supplenti;
- per la sezione di cui all’art. 5 d) le Organizzazioni
di categoria di appartenenza nominano due membri effettivi
del Consiglio di Amministrazione e due supplenti.
Art. 8
Ai Consigli di Amministrazione delle singole sezioni
spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e fra l’altro anche i seguenti
poteri:
a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della
sezione del Fondo;
b) provvedere alla compilazione ed approvazione dei
bilanci, consuntivi e preventivi della sezione del Fondo;
c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della
sezione del Fondo, sia tecnici che amministrativi;
d) curare e promuovere l’impiego dei contributi
della sezione del Fondo a norma delle disposizioni contenute
nel presente statuto;
e) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari
che si ritengono convenienti per il buon funzionamento
del Fondo;
f) assumere e licenziare il personale del Fondo, regolarne
il trattamento economico in conformità della
legge e dei contratti collettivi di lavoro e stabilire
l’organigramma e le funzioni di ciascuna persona
assunta e più in generale gestire tutto il personale
dipendente del Fondo e la sezione del Fondo.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione di ogni singola sezione
si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente
ogni qualvolta sia richiesto da almeno due dei suoi
componenti o dal Presidente della sezione o dal Segretario
della sezione o dal Collegio dei Sindaci della sezione.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione di
ogni singola sezione deve essere fatta mediante avviso
scritto, da recapitarsi almeno tre giorni prima, anzi
cinque per la P.A., di quello fissato per la riunione,
ai membri effettivi del Consiglio e all’Ente o
Organismo che l’ha nominato. In caso di eccezionale
urgenza il termine per la convocazione potrà
essere ridotto a 48 ore, anzi 72 per la P.A... Gli avvisi
devono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed
ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Art. 10
Ciascun Consiglio di Amministrazione, come sopra costituito,
elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario.
Il Presidente è alternativamente nominato per
un biennio fra i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e per il successivo biennio fra i rappresentanti
delle organizzazioni imprenditoriali.
Il Segretario è nominato fra i partecipanti al
Consiglio in rappresentanza dell’organizzazione
imprenditoriale o sindacale che nel medesimo periodo
non ha visto nominato Presidente un proprio rappresentante.
Le deliberazioni in seno al Consiglio saranno prese
a maggioranza di voti. A parità di voti le proposte
si intendono respinte.
Il Consiglio si intende validamente riunito con la presenza
di tre membri su quattro. In assenza del Presidente
o del Segretario, il Consiglio può nominare Presidente
o Segretario di quella singola riunione l’altro
rappresentante al Consiglio facente parte della stessa
organizzazione che ha espresso il Presidente o Segretario
momentaneamente assente.
Art. 11
Ciascun Consiglio delle singole sezioni del Fondo per
il compimento di determinati atti od affari o di determinate
categorie di atti o per singoli affari, può conferire
mandato o procura, specificando i limiti delle facoltà
a uno o più dei suoi membri, o ai funzionari
del Fondo o anche a persone estranea. Tali procuratori
dovranno riferire comunque al Consiglio e sono responsabili
verso il Consiglio del loro operato.
Art. 12
I componenti i Consiglio di Amministrazione delle singole
sezioni durano in carica quattro anni. Le persone che
sono state elette a componente del Consiglio di Amministrazione
possono essere rielette in tale carica alla scadenza
del loro mandato. E’ però facoltà
delle singole organizzazioni che hanno eletto i consiglieri
di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello
scadere del quadriennio.
I membri del Consigli di Amministrazione nominati in
sostituzione di quelli eventualmente decaduti, per qualunque
causa, prima della scadenza del quadriennio, restano
in carica per tutto il periodo di spettanza dei membri
che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo che per il rimborso
spese.
PRESIDENTI DI SEZIONE
Art. 13
Ciascun Presidente di un Consiglio di una singola sezione
del Fondo ha la rappresentanza legale di tale sezione,
presso i terzi, e in Tribunale, convoca normalmente
il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione
delle deliberazioni del detto Consiglio e sull’andamento
di tutti i servizi della sezione del Fondo.
Art. 14
In assenza o in caso di impedimento del Presidente,
il Consiglio può delegare tale funzione a uno
dei membri del Consiglio stesso, appartenente alla stessa
organizzazione che ha espresso il Presidente.
PRESIDENTE DEL FONDO
Art. 15
Il Presidente è nominato con decisione autonoma
e conforme dai Consigli di Amministrazione delle singole
sezioni del Fondo, tenendo presente l’obbligatorio
principio della rotazione nelle cariche, fra rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali e delle Organizzazioni
imprenditoriali. Nell’ipotesi inoltre che il Presidente
delle singole sezioni del Fondo sia un rappresentante
delle Organizzazioni Sindacali, il Presidente del Fondo
dovrà essere un rappresentante delle Organizzazioni
imprenditoriali e viceversa.
Il primo anno il Presidente del Fondo è persona
rappresentante le organizzazioni sindacali.
Art 16
Spetta al Presidente del Fondo la rappresentanza di
fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale nelle
iniziative promosse da tutte le sezioni del Fondo, in
piena conformità alle delibere dei Consigli di
Amministrazione delle singole sezioni del Fondo, il
tutto come indicato al successivo art. 17. Il Presidente
del Fondo deve inoltre, far conoscere - a mezzo di comunicazione
scritta - ai vari Consigli delle singole sezioni dei
Fondi suggerimenti su iniziative da esaminare, nonché
le delibere prese da una o più sezioni del Fondo
che possono coinvolgere interessi delle altre sezioni.
Il Presidente del Fondo in possesso delle delibere assunte
dai Consigli di Amministrazione delle singole sezioni
del Fondo potrà inviare a queste le sue eventuali
osservazioni che verranno lette ed esaminate nella successiva
riunione di detti Consigli che comunque hanno il dovere
di farne menzione nel verbale della riunione. Il Presidente
del Fondo può, con il consenso ed il contributo
percentuale delle singole sezioni, assumere un Funzionario
avente le seguenti attribuzioni: gestire e amministrare
quanto perverrà al Fondo in base all’art.
23 del presente statuto. Ogni delibera dei Consigli
di Amministrazione dei singoli Fondi deve essere inviata
al Presidente del Fondo per conoscenza.
Il Presidente del Fondo, al fine di evitare differenze
o sperequazioni tra il personale dipendente delle singole
sezioni dei Fondi, raccoglie tutte le decisioni che
gli perverranno dai Consigli delle singole sezioni in
relazione all’assunzione del personale dipendente
dalle singole sezioni e provvede ad esporre suggerimenti
non vincolanti che servano a coordinare un medesimo
trattamento economico, normativo e giuridico tra i dipendenti
delle singole sezioni del Fondo. Il Presidente del Fondo
può partecipare, senza voto deliberativo, alle
varie riunioni dei Consigli delle singole sezioni. Per
iniziative comuni deliberate dai Consigli di Amministrazione
delle singole sezioni, il Presidente del Fondo può
suggerire senza alcun vincolo, la quota di partecipazione
dei singoli fondi così come può indicare
quale potrebbe essere, a suo giudizio, il Funzionario
o i Funzionari preposti a gestire l’iniziativa.
Art. 17
Qualora l’iniziativa coinvolga somme di pertinenza
di due o più sezioni del Fondo occorrono tanto
in fase di decisione quanto in fase di esecuzione, le
deliberazioni conformi ed autonome dei Consigli di Amministrazione
di tutte le sezioni del Fondo interessate. Nel caso
che tali iniziative vengano approvate da più
sezioni del Fondo, la rappresentanza legale spetta congiuntamente
ai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione
delle singole sezioni interessate. Nel caso invece che
l’iniziativa sia approvata da tutte le sezioni
del Fondo, la rappresentanza sarà del Presidente
del Fondo, come detto al precedente art. 16.
Art. 18
Il Presidente del Fondo dura in carica due anni.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 19
Ogni sezione di Fondo è controllata da due Sindaci
nominati come segue:
a) per la sezione di cui all’art. 5 a), un Sindaco
viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno
dal Congresso di Stato;
b) per la sezione di cui all’art. 5 b), un Sindaco
viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno
dall’Associazione Industriali;
c) per la sezione di cui all’art. 5 c), un Sindaco
viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali ed uno
dalla Unione Artigiani;
d) per la sezione di cui all’art. 5 d), un Sindaco
verrà nominato dalle Organizzazioni Sindacali
ed uno dalle Organizzazioni delle categorie di appartenenza.
I Sindaci durano in carica quattro anni. Ad essi è
corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene
fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
della sezione del Fondo cui si riferiscono i Sindaci
stessi. Esercitano le attribuzioni e hanno i doveri
di cui alla vigente Legge sulle società, n°
68 del 1990.
PERSONALE DEL FONDO E DELLE SINGOLE SEZIONI
Art. 20
I Consigli di Amministrazione delle singole sezioni
possono nominare un Direttore di sezione delegandogli
le mansioni, le attribuzioni ed i poteri che lo stesso
Consiglio fisserà. Il Consiglio di Amministrazione
inoltre fissa in sede di regolamento interno della sezione
del Fondo, i requisiti necessari per poter ricoprire
la carica di Direttore di sezione del Fondo. Lo stesso
Consiglio di Amministrazione di ogni singola sezione
di Fondo potrà assumere personale dipendente
fissandone i poteri, le mansioni e le attribuzioni.
Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo
e previdenziale di tutto il personale dipendente delle
singole sezioni del Fondo viene determinato da apposito
regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione
in conformità alle leggi vigenti. Nel caso di
iniziative comuni deliberate da tutte le sezioni del
Fondo o da più sezioni del Fondo, le stesse devono
anche deliberare quale Direttore e quale personale dovrà
seguire la pratica attuazione delle iniziative.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 21
Il patrimonio di ogni singola sezione del Fondo è
costituito:
a) da beni mobili e immobili che per acquisto, lasciti,
donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà
della sezione del Fondo;
b) dagli avanzi di gestione delle somme destinate a
formare speciali riserve e accantonamenti della sezione
del Fondo;
c) dalle somme che per qualsivoglia titolo, previo occorrendo
eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte
del patrimonio del Fondo.
RENDITE
Art. 22
Le rendite delle singole sezioni del Fondo sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi confluenti nelle
singole sezioni così come indicato all’art.
6;
b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
c) dagli interessi di mora e penalità per ritardati
versamenti nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
di ciascuna sezione del Fondo;
d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni,
ed in genere per atti di liberalità aventi scopo
di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti
la gestione ordinaria del Fondo;
e) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo
occorrendo eventuale autorizzazione di legge, vengano
in possesso del Fondo.
Art. 23
Le rendite e i capitali del Fondo saranno costituite
dalle somme erogate con delibera delle sezioni del Fondo
per iniziative comuni, come indicato all’art.
17.
PRELEVAMENTI E SPESE
Art. 24
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi
titolo ordinario e straordinario oltre che approvato
dalla singola sezione del Fondo, deve essere giustificato
dalla relativa documentazione visitata dal Presidente
e dal Segretario di sezione del Fondo. Agli effetti
del presente articolo le persone chiamate a sostituire
il Presidente o il Segretario debbono essere munite
di speciale delega scritta rispettivamente o dal Presidente
o dal Segretario o in caso di loro impedimento del Consiglio
di Amministrazione del singolo Fondo.
Nel caso di iniziative deliberate da tutte le sezioni
del Fondo a norma dell’art. 17 qualsiasi prelievo
o pagamento per qualsivoglia titolo o casuale deve essere
effettuato con la firma del Presidente del Fondo.
BILANCIO E CONTABILITÀ
Art. 25
Il bilancio di ogni singola sezione del Fondo e del
Fondo stesso si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre
1983. Nei termini e a norma della Legge sulle società
21.12.42 n° 45 sarà compilato il bilancio
in base all’inventario dei beni sociali, alle
spese e alle entrate dell’anno cui si riferisce
il bilancio stesso. Tale bilancio deve essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
della sezione cui si riferirà il bilancio stesso.
Alla fine di ogni anno a cura delle persone designate
di volta in volta dalle singole sezioni per la gestione
di attività coinvolgenti più sezioni del
Fondo o tutte le sezioni del Fondo viene redatto un
bilancio relativo a tali iniziative. Tale bilancio deve
essere approvato da tutte le sezioni del Fondo che partecipino
all’iniziativa e deve essere firmato dal Presidente
e da tutti i Sindaci.
LIQUIDAZIONE DEL FONDO O DELLE SINGOLE
SEZIONI
Art. 26
La messa in liquidazione di una sezione del Fondo o
di ogni singola sezione del Fondo è disposta
su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione
di ogni singola sezione. Deve operarsi obbligatoriamente
la messa in liquidazione della sezione del Fondo, qualora
la stessa cessi ogni attività per disposizione
di legge e qualora essa vanga a perdere per qualsiasi
titolo o causa la propria autonomia finanziaria o funzionale.
In entrambe la ipotesi il Consiglio di Amministrazione
del Fondo dovrà provvedere alla nomina di due
liquidatori nominati come segue:
- per la sezione di cui all’art. 5 a) uno nominato
dal Congresso di Stato e uno nominato dalle Organizzazioni
Sindacali;
- per la sezione di cui all’art. 5 b) uno nominato
dalla Associazione Industriali e uno nominato dalle
Organizzazioni Sindacali;
- per la sezione di cui all’art. 5 c) uno nominato
dalle Organizzazioni Sindacali e uno nominato dall’Unione
Artigiani;
- per la sezione di cui all’art. 5 d) uno nominato
Organizzazioni Sindacali e uno dalle Organizzazioni
delle categorie di appartenenza.
Le organizzazioni indicate al successivo articolo determinano
all’atto della messa in liquidazione della sezione
del Fondo i compiti dei liquidatori e successivamente
ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto risultante
dai conti di chiusura di liquidazione deve essere attribuito
all’Istituto per la Sicurezza Sociale che provvederà
a gestirlo d’intesa con le Organizzazioni che
hanno nominato i liquidatori per i fini di cui al precedente
art. 4.
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Art. 27
Qualunque modifica al presente statuto deve essere approvata
da tutte le parti costituenti il Fondo Servizi Sociali.
NORME DI RINVIO
Art. 28
Per quanto non è espressamente previsto dal presente
statuto valgono quanto applicabili le norme della legge
sulle società 21.12.45 n°45.
P. La Pubblica Amministrazione (Avv. Alvaro Selva)
P. L’Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese (Dott. Lucio Amati)
P. L’Unione Artigiani Sammarinesi (Gian Franco
Terenzi)
P. La Confederazione Sammarinese del Lavoro (Mario Nanni)
P. La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi
(Giovanni Giardi)
Il Notaio ad acta (Dott. Maurizio Simoncini)
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