Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PER LE AZIENDE INDUSTRIALI

San Marino, 11 luglio 2005

tra

la Delegazione del Congresso di Stato rappresentata dal Segretario di Stato per il Lavoro Paride Andreoli, dal Segretario di Stato per l'Industria e l'Artigianato Claudio Felici, dal Segretario di Stato per le Finanze Pier Marino Mularoni, coadiuvati dai Funzionari delle Segreterie di Stato per il Lavoro e per l'Industria Denise Bronzetti e Pio Chiaruzzi e dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro Milena Gasperoni;

l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS) rappresentata dal Presidente Simona Michelotti, dal Segretario Generale Carlo Giorgi, coadiuvati dai Funzionari William Vagnini e Pier Paolo Villani;

la Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Giuliano Tamagnini;

la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi (CDLS) rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Luca Montanari;

la Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario Enzo Merlini, dal Segretario Giorgio Felici, coadiuvati da Ivan Toni, da Emanuel Santolini e da Angela Tamagnini;

si stipula il presente verbale d'accordo.

  1. Le parti concordano che il periodo di vigenza contrattuale sarà di un quadriennio con decorrenza 1 gennaio 2005 e scadenza 31 dicembre 2008.
  2. Gli aumenti retributivi, per il periodo di cui sopra sono stabiliti nella misura del:
    • 2,65%     A decorrere dal 1° gennaio 2005
    • 2,65%     A decorrere dal 1° gennaio 2006
    • 2,65%     A decorrere dal 1° gennaio 2007
    • 2,55%     A decorrere dal 1° gennaio 2008
  3. I valori previsti per il Premio annuale/Retribuzione variabile, nella parte economica del CCUGL, fermo restando le modalità di calcolo e di erogazione previste dall'Accordo dell'1/12/2002 e con decorrenza dal 1/1/2005, sono incrementati come segue:
    • monte ore superiore a 1600     +0,30%
    • monte ore superiore a 1580     +0,20%
    • monte ore superiore a 1560     +0,10%
  4. Scatti biennali di anzianità
    Per la loro rivalutazione si farà riferimento alla dinamica salariale di cui al punto 2.
  5. Trasferta
    Si concorda di elevare le relative indennità considerando la dinamica salariale di cui al punto 2.
  6. Indennità, perdita moneta e maneggio denaro
    Per la loro rivalutazione si farà riferimento alla dinamica salariale di cui al punto 2.
  7. Le parti concordano di fissare allo 0,40% dello stipendio/salario, la quota di servizio prevista dalla Legge 28/05/2003 n.70. Inoltre è prevista la possibilità di reintegro dalla data del ripristino al versamento della quota di servizio per coloro che, avendone revocate le trattenute, decidano di ripristinarla.
  8. Le parti, nel riconfermare quanto stabilito nell'ambito del Verbale di Accordo del Dicembre 2002 relativamente all'orario flessibile e sulla base dell'art. 37 del precedente CCUGL, concordano che delle 75 ore straordinarie annuali 16 ore saranno lavorate su richiesta del datore di lavoro. I tempi di preavviso e le limitazioni giornaliere e settimanali per il ricorso a tali ore straordinarie sono i medesimi previsti dall'Accordo contrattuale sottoscritto il 1 dicembre 2002 relativamente all'orario flessibile. Si precisa altresì che le ore straordinarie e flessibili non sono sovrapponibili nella stessa giornata.
  9. Le Parti concordano che, dopo 9 mesi di pratica vigenza del presente contratto, si incontreranno per la verifica complessiva del corretto assestamento dei nuovi istituti, in particolare riguardo le problematiche della flessibilità organizzativa e della produttività unitamente a quelle della sicurezza del lavoro e della occupazione.
  10. Le parti convengono sulla necessità di modifica della Delibera del Congresso di Stato del 16/02/98 n° 97 al fine di meglio stabilire i criteri di autorizzazione del lavoro straordinario nelle giornate festive, quando è dimostrabile che la chiusura dell'attività comporterebbe problemi con i clienti e i fornitori, con la movimentazione delle merci e con i tempi ristretti per completare commesse urgenti.