Contratto
collettivo di lavoro per i dipendenti del settore bancario
sammarinese
Repubblica di San Marino, 30 Dicembre 2003
TRA
L’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS) rappresentata
dal Presidente Dr. Mario FANTINI in rappresentanza degli
Istituti di Credito della Repubblica di San Marino;
L’Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese (ANIS) rappresentata dal Presidente Simona
MICHELOTTI, dal Segretario Generale Carlo GIORGI e dal
dr. William VAGNINI;
E
La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) rappresentata
dal Segretario Generale Giovanni GHIOTTI, dal Segretario
della Federazione Unitaria Lavoratori Commercio Alberghi
e Servizi Maria Grazia PASQUINELLI;
la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi
(CDLS) rappresentata dal Segretario Generale Marco BECCARI
e dal Segretario della Federazione Unitaria Lavoratori
Commercio Alberghi e Servizi Mirco BATTAZZA;
si stipula il seguente contratto di lavoro:
Premessa
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro del Settore
Bancario (e relative tabelle economiche) ha validità
per tutti gli Istituti di Credito e regolamenta i rapporti
fra gli Istituti di Credito stessi ed il personale impiegatizio
ed ausiliario.
Le parti si danno reciprocamente atto che il “Contratto
Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore bancario
sammarinese” ha sostituito i singoli accordi aziendali
in precedenza vigenti, ad eccezione di alcune condizioni
peculiari e di miglior favore, riportate negli allegati
propri di ciascun Istituto di Credito, e delle condizioni
“ad personam” di miglior favore.
Le parti si danno atto altresì che per ogni
eventuale futuro contenzioso sarà effettuato
un tentativo di composizione, secondo quanto stabilito
dall’allegato sulle “relazioni aziendali”,
prima del ricorso agli organi giurisdizionali.
Art. 1
Parte informativa
Ogni anno, preferibilmente entro il mese di giugno,
nel corso di un apposito incontro, la Direzione Aziendale
fornirà ai rappresentanti la Rappresentanza Sindacale
Aziendale (di seguito anche denominata brevemente R.S.A.),
che hanno facoltà di avanzare proprie osservazioni
in merito, una informativa sugli argomenti di seguito
elencati:
- le prospettive occupazionali di massima;
- i programmi dei corsi di formazione;
- la rotazione del personale;
- i trasferimenti del personale indicando separatamente
quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati
in accoglimento di richieste del personale;
- l’inquadramento professionale dei dipendenti
e la loro suddivisione per aree, uffici, ecc.;
- le misure tecniche, logistiche ed organizzative adottate
compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza;
- i criteri di sicurezza attiva e passiva in essere
a tutela del personale;
- l’andamento economico e produttivo con riferimento
anche ai più significativi dati di bilancio (ivi
comprese le spese per il personale), con indicazioni
previsionali relative all’anno successivo;
- la revisione dei processi organizzativi, produttivi
e distributivi con particolare riferimento allo sviluppo
tecnologico, alle nuove opportunità di mercato,
al miglioramento della qualità dei servizi offerti,
ecc..
L’incontro oggetto del presente articolo ha come
comune obiettivo il continuo miglioramento dei rapporti
tra le parti e la condivisione di una azione di sviluppo
e partecipazione alle problematiche aziendali.
Art. 2
Assunzione
a) Le assunzioni avvengono a norma di quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia di collocamento
della manodopera.
b) Il piano delle assunzioni a termine o stagionali
verrà illustrato di massima, annualmente dalla
Direzione aziendale alla R.S.A. entro il mese di luglio.
Le assunzioni a termine o stagionali non potranno avere
una durata superiore a 18 mesi, anche se effettuati
in più periodi, e non potranno eccedere il 16%
dell'organico dei dipendenti in pianta stabile.
I limiti di durata e di percentuale di cui sopra non
si applicano nei casi di dipendenti assunti in sostituzione
di personale assente con diritto alla conservazione
del posto.
Nel caso in cui la Direzione aziendale non intenda richiedere
il rinnovo o la proroga del contratto a tempo determinato
è tenuta a darne comunicazione al lavoratore
almeno 10 giorni prima del termine del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l’assunzione a termine dovesse
superare il limite dei 18 mesi vale quanto disposto
dall’art. 12 della legge 17.02.61 n. 7.
c) Le OO.SS. si impegnano a favorire l'accesso alla
Formazione Professionale per le future assunzioni a
tempo indeterminato che la Banca riterrà di effettuare.
d) L’azienda si impegna a dare la priorità
in caso di assunzione a tempo indeterminato, a parità
di inquadramento, agli attuali lavoratori occupati a
tempo determinato, a parità di requisiti e ritenuti
idonei.
e) L’assunzione deve essere comunicata per iscritto
all’interessato specificando:
1. la data di assunzione in servizio;
2. la categoria e la qualifica o l’eventuale grado;
3. la durata del periodo di prova;
4. il trattamento economico;
5. la durata del contratto (se trattasi di assunzione
a tempo determinato).
Contestualmente sarà consegnata al nuovo assunto
una copia del vigente Contratto di Lavoro, un estratto
delle eventuali garanzie assicurative vigenti e copia
della normativa interna riguardante i regolamenti interni
organizzativi e di comportamento nonchè copia
della normativa antiriciclaggio.
Nota a verbale:
L’assunzione del dipendente in sostituzione di
“personale assente con diritto alla conservazione
del posto” deve avvenire con comunicazione formale
nella quale vi sia esplicita menzione di tale modalità
di assunzione, il riferimento nominativo del dipendente
sostituito e la durata del periodo di sostituzione.
Nel caso di assunzioni effettuate per far fronte ai
normali permessi ordinari previsti dal presente contratto
di lavoro, si deroga la comunicazione del riferimento
nominativo del dipendente sostituito.
Nel caso di dipendenti che abbiano già prestato
servizio a tempo determinato per almeno 12 mesi in uno
o più periodi nell’ambito degli ultimi
18 mesi, l’eventuale successivo periodo di assunzione
che comporti il superamento dei 18 mesi complessivi,
anche se ha come motivazione la sostituzione di “personale
assente con diritto alla conservazione del posto”,
determina ugualmente il diritto all’assunzione
in pianta stabile.
Art. 3
Periodo di prova - Anzianità
Il periodo di prova è fissato in quattro (4)
mesi di servizio effettivamente prestato per gli impiegati
e due (2) per gli ausiliari.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà
recedere dal rapporto di lavoro senza alcun preavviso
e indennità sostitutiva.
Qualora il recesso avvenga da parte del lavoratore,
allo stesso devono essere corrisposti gli emolumenti
per intero fino al giorno dell’effettiva cessazione
dal servizio, compresi i ratei di gratifica natalizia,
e ogni altra voce retributiva corrispondente al servizio
prestato.
In caso di recesso per iniziativa dell’azienda
la retribuzione, compresi i ratei di cui sopra, sarà
corrisposta fino al termine del mese in corso.
Nell’eventualità in cui il periodo di
prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio,
il dipendente sarà ammesso a proseguire il periodo
di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere
il servizio entro 15 giorni lavorativi. Nel caso il
dipendente non fosse in grado di riprendere il servizio
entro i suddetti 15 giorni lavorativi, egli dovrà
iniziare il periodo di prova “ex novo”.
Trascorso il periodo di prova senza alcuna preventiva
comunicazione contraria da parte dell’azienda,
lo stesso si considera superato ed il lavoratore s’intende
confermato in servizio a tempo determinato o indeterminato.
Si considerano utili ai fini del computo del periodo
di prova gli eventuali mesi di servizio già prestati
presso il medesimo Istituto di Credito negli ultimi
12 mesi.
Al momento dell’assunzione a tempo indeterminato,
ai fini del computo dell’anzianità di servizio
si terrà conto degli eventuali periodi di assunzione
a tempo determinato prestati presso la medesima azienda
di credito, indipendentemente dall’inquadramento
e/o qualifica purché il periodo di tempo intercorrente
tra il termine dell’ultimo periodo lavorato e
la nuova assunzione (a tempo indeterminato) non sia
superiore a 2 mesi continuativi.
Norma transitoria:
Le parti intendono chiarire in via definitiva che quanto
disposto dall’ultimo comma del presente articolo
ha decorrenza retroattiva dal 1 Gennaio 1999, salvo
per i dipendenti che abbiano usufruito di condizioni
di miglior favore.
Le parti si danno atto che i soli effetti economici
decorreranno dal 1 Gennaio 2003.
Art. 4
Documenti per l’assunzione
Per l’assunzione gli aspiranti dovranno produrre
i seguenti documenti:
- certificato di stato civile
- certificato di cittadinanza
- certificato di residenza
- certificato di stato di famiglia
- certificato di buona condotta
- certificato dei carichi pendenti
- certificato penale
- possesso dei diritti civili.
Per i sopraelencati documenti la data non dovrà
essere anteriore a tre mesi a quella di presentazione
degli stessi.
Ed inoltre:
- libretto di lavoro
- eventuale documentazione attestante esperienza nel
lavoro da svolgere
- titolo di studio.
Art. 5
Incompatibilità
La funzione di dipendente è incompatibile con
la carica di membro del Consiglio di Amministrazione
e di Sindaco Revisore di qualunque Istituto di Credito
o di altre aziende di diritto privato a scopo di lucro
o di diritto pubblico.
Eventuali incarichi preesistenti al momento dell’assunzione
o da assumere successivamente devono essere preventivamente
comunicati alla Direzione Aziendale la quale si pronuncerà
in merito alla possibilità del loro mantenimento
o della loro accettazione.
Devono altresì essere comunicati all’Azienda
rapporti coniugali, di parentela o affinità entro
il 2° grado che esistono o sorgono tra il personale
o tra questo e i membri del Consiglio di Amministrazione
o del Collegio Sindacale, salvo eventuali, diverse disposizioni
previste negli allegati aziendali.
Art. 6
Inquadramento
Il personale è inquadrato in tre aree professionali:
QUADRI, IMPIEGATI e AUSILIARI.
L’area degli IMPIEGATI è suddivisa nei
seguenti livelli:
- I liv.
- II liv.
- III liv.
- IV liv.
Chiarimento a verbale
I sistemi di inquadramento ordinati dal presente contratto
sono basati su mansioni prevalenti; essi comportano,
pertanto, svolgimento di mansioni prevalenti nell’area
professionale e nei livelli caso per caso attribuiti.
- Ausiliari: coloro che svolgono le mansioni di commesso
(addetto anche al centralino, al trasporto di materiale,
documenti, valori o quant’altro possa occorrere),
custode, autista, portiere ed altre mansioni non riconducibili
ai successivi livelli previsti dal presente articolo
anche di tipo manuale (piccole manutenzioni).
- Impegati di I liv.: coloro che svolgono mansioni
di operatore unico di sportello (cassiere), addetto
agli sportelli o agli uffici interni con applicazione
intellettuale oltre alla semplice diligenza di esecuzione.
- Impegati di II liv. (capo reparto): impiegati con
responsabilità superiore all’impiegato
di I liv. che svolgono mansioni di operatore unico di
sportello (cassiere), addetti agli sportelli o agli
uffici interni con applicazione intellettuale oltre
alla semplice diligenza di esecuzione.
- Impegati di III liv. (vice capo-ufficio): impiegati
che oltre a svolgere le mansioni già previste
per i livelli inferiori sono tenuti, per preparazione
professionale, ad assumere incarichi e responsabilità
di volta in volta delegate dall’azienda.
I responsabili di Agenzia aventi in organico 2 dipendenti
(compreso il responsabile).
- Impegati di IV liv. (capo ufficio): impiegati che,
oltre a svolgere le mansioni già previste per
i livelli inferiori, prevalentemente svolgono attività
che richiedono una adeguata preparazione professionale,
con autonomia decisionale nei limiti e negli ambiti
previsti dalle direttive impartite dalla Direzione,
in base ai vari ordini di servizio.
I responsabili di Agenzia o CED aventi almeno 3 dipendenti
compreso il responsabile.
- Quadri: coloro che, oltre a svolgere le mansioni
già previste per i livelli inferiori, prevalentemente
svolgono attività che richiedono una elevata
preparazione professionale, con autonomia decisionale
nei limiti e negli ambiti previsti dalle direttive impartite
dalla Direzione, in base ai vari ordini di servizio.
I responsabili di Agenzia aventi in organico almeno
4 dipendenti compreso il responsabile.
Art. 7
Orario di Lavoro
L’orario di lavoro è pari a 36 ore e 30
minuti settimanali, distribuiti secondo le esigenze
del servizio su 5 giorni dal lunedì al venerdì;
o su 6 giorni dal lunedì al sabato mattina (6
giorni x 6 ore, per un totale di 36 ore settimanali
a parità di retribuzione), attraverso turni continuativi,
ferma restando la volontarietà del singolo dipendente,
garantendo comunque la funzionalità del servizio.
Sono esclusi da tale disposizione i responsabili di
agenzia.
L’orario giornaliero è definito dall’azienda
ed entra in vigore entro 5 giorni dalla comunicazione
ai dipendenti.
Di massima l’inizio dell’orario di lavoro
è fissato alle ore 8,00 ed il termine alle ore
18,00, e potrà essere prorogato fino alle ore
20,00, utilizzando turni continuativi, qualora condizioni
oggettive di mercato lo richiedessero, ferma restando
la volontarietà del singolo dipendente, garantendo
comunque la funzionalità del servizio.
L’intervallo meridiano non può essere inferiore
ad un’ora e superiore a un’ora e trenta
minuti.
Sono fatte salve condizioni diverse o di miglior favore,
riportate negli accordi allegati dei singoli Istituti
di Credito, in cui sono previsti orari di lavoro settimanali
diversi rispetto a quello indicato al primo comma del
presente articolo.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia, l’orario di lavoro settimanale
è stabilito in 42 ore.
Art. 8
Orario di sportello
Gli orari di sportello sono fissati dalla Direzione
aziendale, nell’ambito degli orari e dell’intervallo
indicato all’articolo precedente, e la loro durata
non può comunque essere protratta oltre il limite
entro il quale devono essere garantite le normali procedure
di apertura e chiusura giornaliera. La R.S.A. ha facoltà
di chiedere un incontro per verificare congiuntamente
alla Direzione tali tempi di apertura e chiusura.
Qualora venga superato il monte ore di cui all’art.
11 (lavoro straordinario) la R.S.A. potrà richiedere
un apposito incontro alla Direzione aziendale per verificare
le motivazioni che vi hanno dato luogo e ha facoltà
di avanzare proposte.
Art. 9
Lavoro in turni
E’ facoltà dell’azienda, previa
comunicazione alla R.S.A., distribuire in turni continuativi
l’orario di lavoro settimanale nei termini indicati
all’art. 7.
Al personale che compie turni continuativi dal lunedì
al venerdì, con orario superiore alle 6 ore,
va concessa una pausa retribuita di 30 minuti nella
giornata, con modalità organizzative aziendali
da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
Al personale che lavora in turni continuativi, laddove
previsti, compete una indennità di turno nelle
seguenti misure giornaliere:
con decorrenza: 1/1/2003 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006
- indennità giornaliera €uro 5,71 5,85
5,97 6,09
Tale indennità va liquidata, a ciascun dipendente,
in ragione del numero dei giorni in cui ha effettuato
turni; esse non vanno comprese nel computo della tredicesima
mensilità, della quattordicesima mensilità
e del premio di produzione.
Normalmente possono essere effettuati più turni
giornalieri; turni notturni possono essere effettuati
per particolari esigenze tecniche (CED).
Premesso quanto previsto al 3° comma dell’art.
7 per gli operatori in titoli i turni giornalieri continuativi
non possono avere termine dopo le 22,30.
Per i lavoratori in turni su 6 giorni, lunedì
sabato mattina, le ferie maturate vengono riproporzionate
in relazione ai mesi di lavoro a turno effettivamente
prestato.
Art. 10
Part–time
L’Azienda dichiara la propria disponibilità
a prendere in considerazione rapporti di lavoro a tempo
parziale secondo il disposto della Legge del 20/11/87
n° 138 e successive modifiche.
In tal senso verrà data precedenza ai dipendenti
in forza, disponibili a svolgere tale orario di lavoro.
Per orario di lavoro a tempo parziale si intende il
rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto
a quello stabilito dal presente contratto. Esso ha la
funzione di consentire la flessibilità della
forza lavoro in rapporto ai flussi di attività
nell’ambito della giornata, della settimana, del
mese e dell’anno, e in risposta a possibili esigenze
individuali dei dipendenti compatibilmente con le esigenze
di servizio.
I trattamenti normativi e retributivi previsti dal presente
contratto spettano ai dipendenti a part-time in misura
proporzionale al regime di orario prestato rispetto
al normale orario di lavoro.
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, scatti
di anzianità, malattia, automatismi e preavvisi,
la minore durata della prestazione di lavoro a tempo
parziale (part-time) è equiparata a quella a
tempo pieno e non determina un correlativo slittamento
(spostamento in avanti), in misura proporzionale, di
tutte le anzianità previste dalle singole norme
contrattuali.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato
come segue:
- consensualità di entrambe le parti;
- possibilità di reversibilità della prestazione
da tempo parziale a tempo pieno tramite accordo.
Qualora per casi eccezionali vi sia un prolungamento
di orario di lavoro, tale eccedenza viene retribuita
con una maggiorazione del 20%.
Nel caso in cui il prolungamento dell’orario di
lavoro part-time stipulato in origine divenga una esigenza
costante per l’azienda, nel rispetto delle norme
vigenti è necessario procedere alla ridefinizione
dell’orario di lavoro part-time stesso.
Norma transitoria:
A far data dal 1 Gennaio 1999, e qualora – per
effetto di previgenti disposizioni contrattuali o di
interpretazioni contrattuali di parte ed ai fini dei
trattamenti contrattuali di ferie, scatti tabellari,
automatismi e preavvisi – siano stati valutati
in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a
tempo parziale (part-time), l’Azienda dovrà
riconsiderare tali rapporti per intero.
Le parti si danno atto che i soli effetti economici
decorreranno dal 1 Gennaio 2003.
Art. 11
Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere
effettuate di norma entro un limite massimo di 120 ore
pro-capite per anno solare, superabile tramite accordo
con la R.S.A.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate
con una maggiorazione pari al 25% della tariffa oraria,
salvo deroghe previste negli allegati aziendali.
L’Azienda è tenuta a trasmettere semestralmente
alla RSA e per conoscenza alle OO.SS. il monte ore effettuato.
Per quanto riguarda la definizione dello straordinario
e le conseguenti maggiorazioni economiche orarie per
l’eventuale lavoro straordinario notturno e festivo
sono valevoli le norme previste dalla Legge n° 7
del 17 Febbraio 1961.
Nota a verbale
Ai soli fini del calcolo del lavoro straordinario la
retribuzione mensile si ottiene dividendo per 12 l’intera
retribuzione annua lorda (comprese la 13a e la 14a,
escluse le varie indennità, il conguaglio maggiorazione
contrattuale, il premio di produzione e l’indennità
di anzianità).
La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile
per 158.
Art. 12
Banca delle ore
Si conviene di istituire la “banca delle ore”
per consentire all’azienda di chiedere prestazioni
lavorative aggiuntive all’orario giornaliero nel
limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
Tali prestazioni aggiuntive fino a 36 ore rappresentano
uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono
lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio
con permessi retribuiti il cui godimento va stabilito
con la Direzione aziendale in quanto deve essere compatibile
con le esigenze di servizio.
Le ore di permesso così maturate vanno godute
di norma entro l’anno solare e, in via eccezionale,
comunque non oltre i primi tre mesi dell’anno
successivo.
Qualora si verifichi l’impossibilità al
recupero richiesto dal dipendente, a causa delle esigenze
di servizio, le ore effettuate dovranno essere retribuite
con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Dopo il superamento delle suddette 36 ore l’Azienda
d’accordo con il lavoratore può scegliere
se proseguire il meccanismo della banca delle ore o
chiedere la maggiorazione dello straordinario. In quest’ultimo
caso dette ore vanno computate nel limite delle 120
ore.
Nota a verbale:
Come già indicato nel primo comma, le prestazioni
aggiuntive sono riferite al solo “orario giornaliero”;
sono quindi escluse dal presente istituto contrattuale
le ore effettuate in giornate festive o comunque al
di fuori dell’ “orario giornaliero”.
Art. 13
Ferie
Ogni anno al dipendente spetta di diritto, a norma
della Legge n° 7 del 17/02/61 e successive modifiche,
dal 1° gennaio al 31 dicembre, una licenza ordinaria
a titolo di ferie (periodo di ferie) durante la quale
conserva integro il suo trattamento economico.
La durata del periodo di ferie è così
determinata:
A) durante l’anno di assunzione, 1 giorno lavorativo
quanti sono i mesi compresi tra la data di assunzione
ed il 31 dicembre dello stesso anno (considerando come
mese intero la presenza pari o superiore a 15 giorni
di servizio al mese);
B) dall’anno successivo fino al 5° anno =
24,5 giorni;
C) dal 6° fino al 10° anno = 27 giorni;
D) oltre = 30 giorni.
Ai lavoratori turnisti (6 x 6) vanno riconosciuti,
su base annuale, i seguenti periodi di ferie:
E) dall’anno successivo fino al 5° anno =
29 giorni;
F) dal 6° fino al 10° anno = 32 giorni;
G) oltre = 36 giorni.
Nei suddetti periodi sono comprese le tre giornate
di ex festività e il pomeriggio dell’ultimo
giorno di carnevale. Sono fatte salve eventuali condizioni
di miglior favore riportate negli allegati propri di
ciascun Istituto di Credito.
I periodi di ferie sono definiti dall’Azienda
su proposta dei dipendenti tenendo conto delle esigenze
di servizio e si intenderanno accolti se non interverrà
una rettifica entro il mese di maggio.
Gli stessi potranno essere modificati dall’Azienda
per sopravvenute esigenze di servizio.
I periodi di ferie programmati relativamente ai primi
5 mesi dell’anno si intenderanno tacitamente confermati
salvo che l’azienda non comunichi una eventuale
variazione con un preavviso di almeno trenta giorni
dalla data di inizio del periodo di ferie stesso.
L’Azienda potrà richiamare l’assente
prima del termine del periodo di ferie quando urgenti
necessità di servizio lo richiedano, fermo restando
il diritto del dipendente di completare le ferie stesse
in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso
di tutte le spese derivanti dalla interruzione che il
dipendente dimostri di aver sostenuto.
Il suddetto rimborso spetta anche in caso di spese sostenute
in conseguenza allo spostamento, per necessità
di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato,
ivi comprese le eventuali penali per disdetta anticipata.
I giorni di accertata malattia e/o infortunio intervenuti
nel corso delle ferie, non sono computati quali giorni
di ferie.
Art. 14
Festività
Si richiama la legge 18.12.1992 n° 152. Si precisa
inoltre che sono mantenute festive la giornata lavorativa
antecedente il Santo Natale e quella antecedente il
primo giorno dell’anno.
Nel caso in cui la chiusura dovesse superare i 4 giorni
continuativi le parti si incontreranno entro il mese
di Settembre per definire l’apertura di tutte
e/o alcune filiali, il numero dei dipendenti interessati
e la durata della prestazione lavorativa che, nel caso
del 24 Dicembre sarà limitata fino alle ore 14,00,
questo al fine di assicurare la continuità del
servizio alla propria clientela.
Le ore lavorate saranno remunerate con la maggiorazione
del 115% se svolte in giornate non festive, con la maggiorazione
del 225% se trattasi del 24 Dicembre o di giornata festiva
Art. 15
Permessi retribuiti e non retribuiti
E’ in facoltà della Azienda accordare
brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza
ordinaria, per gravi motivi di indole privata e familiare
o comunque quando sussistono giustificate e serie cause,
con o senza retribuzione a giudizio dell’Azienda.
Sono previsti due giorni di permesso retribuito in
caso di nascita figli, lutto familiare per il coniuge
e i parenti di 1° e 2° grado. Sono fatte salve
eventuali condizioni di miglior favore riportate negli
allegati propri di ciascun Istituto di Credito.
Per quanto concerne i permessi non retribuiti per assistere
i figli minori di età si fa riferimento a quanto
disposto dall’art. 5 della Legge 29/10/03 n. 137
Ai dipendenti con figli o equiparati a carico, portatori
di handicap, verrà erogata annualmente la somma
di €uro 1.100,00. A tal fine l’interessato
dovrà presentare idonea certificazione medica.
Tale erogazione assorbe eventuali contributi già
corrisposti in sede aziendale allo stesso titolo.
A favore delle famiglie con a carico portatori di gravi
handicap permanenti si riconoscono permessi retribuiti
in base a quanto disposto dall’art. 5 della Legge
29/10/03 n. 137.
Art. 16
Congedo Matrimoniale
Il congedo matrimoniale può essere usufruito
una sola volta in occasione del rito civile o di quello
religioso ed è fissato in giorni 14 lavorativi
retribuiti, non computabili nel periodo di ferie annuale.
Art. 17
Diritto allo studio
Sono riconosciuti per gli studenti lavoratori 8 giorni
di permesso retribuito nell'anno solare, una tantum,
in occasione del conseguimento di diploma o di laurea.
Sono riconosciuti per gli studenti lavoratori 30 giorni
di permesso non retribuito nell’anno solare una-tantum
in occasione del conseguimento del diploma di laurea
o laurea breve.
Per gli studenti universitari l'Azienda riconosce 2
giorni di permesso retribuito per ciascun esame.
E' obbligo del dipendente attestare con certificazione
che l'esame sia stato effettivamente sostenuto. Le richieste
di tali permessi vanno presentate con almeno 15 giorni
d’anticipo.
Art. 18
Aspettativa
A richiesta del dipendente, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sono previsti periodi di aspettativa
per gravi motivi personali o familiari fino ad un massimo
di 12 mesi nell’arco di 5 anni, senza corresponsione
della retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità
e, comunque, soltanto dopo che il dipendente abbia usufruito
delle ferie.
E’ facoltà del dipendente chiedere che
l’aspettativa cessi ancor prima del termine fissato
per rientrare in servizio.
L’aspettativa potrà essere concessa ad
un numero massimo di dipendenti pari al 4% del personale
in pianta stabile e comunque in misura non inferiore
ad una unità.
Art. 19
Assenze
Il dipendente che non può presentarsi in servizio
deve darne immediato avviso alla Direzione, al proprio
Responsabile od ai Servizi interni preposti, giustificando
l’assenza. Qualora l’assenza sia motivata
da malattia o infortunio il dipendente o chi per esso
dovrà inoltre presentare regolare certificato
medico non oltre il terzo giorno. L’assenza ingiustificata
prolungatasi per 3 giorni consecutivi può dar
luogo a licenziamento.
Art. 20
Conservazione del posto di lavoro
Nel caso di interruzione dal servizio per malattia
od infortunio, il dipendente che ha conseguito la nomina
in pianta stabile ha diritto alla conservazione del
posto, alla retribuzione integrale, alle indennità
ed agli assegni familiari per il periodo previsto dalle
norme di legge vigenti (Legge 27/10/72 n. 34).
Art. 21
Azioni civili e penali
Qualora nei confronti del lavoratore, venga notificata
comunicazione giudiziaria ovvero esercitata azione penale
per fatti od atti connessi all'espletamento dei compiti
di ufficio od incarichi affidatigli, l'Azienda, fermo
restando il diritto dell'interessato a nominare un legale
di fiducia, assume a proprio carico le spese giudiziarie
comprese quelle di assistenza legale.
Al dipendente, al quale è accordata la tutela
di cui sopra, che sia privato della libertà personale,
va conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione,
salvi i casi di risoluzione del rapporto da imputare
a causa diversa.
Qualora il danneggiato ovvero la parte lesa si costituisca
parte civile nei confronti del dipendente, l'onere dell'eventuale
risarcimento è a carico dell'Azienda.
Il lavoratore che si trovi in condizioni di cui al presente
articolo deve darne immediata notizia all'Azienda.
Le tutele del presente articolo si applicano al lavoratore,
anche successivamente alla cessazione del rapporto,
qualora si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto
stesso.
Le tutele del presente articolo non si attuano (quindi
non vanno concesse, ovvero se già concesse, decadono
dall'origine) in presenza di azioni penali conseguenti
a fatti od atti commessi in violazione di istruzioni
o disposizioni emanate dall'Azienda ed in tutti i casi
in cui si ravvisi nel comportamento del dipendente una
situazione di conflitto con l'Azienda stessa. In tal
caso l’Azienda si riserva di intraprendere le
azioni che riterrà più opportune.
Le Parti stipulanti convengono che l’azienda
terrà a proprio carico l’onere per la copertura,
anche con assicurazione, della responsabilità
civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse
spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni
contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei
quadri e degli altri lavoratori esposti al rischio medesimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti il presente contratto convengono
nel ritenere che le conseguenze di fatti aleatori, imprevisti
ed imprevedibili, connessi alla stessa complessa disciplina
del credito, non debbono assolutamente attribuirsi all'operatore
di fatto della gestione del rischio, rientrando esse
piuttosto, in misura largamente prevalente, nel rischio
di impresa.
Art. 22
Obbligo non eludibile
In presenza di obbligo di prestare servizio non eludibile
verso il proprio Stato, il dipendente, a norma della
legge n° 32 del 29/4/81 e successive modifiche,
mantiene la garanzia del posto di lavoro.
Art. 23
Gravidanza e puerperio
Ci si richiama alle leggi vigenti e precisamente: Legge
17/2/61 n.7, Legge 7/6/77 n. 30, Legge 13/3/84 n. 30,
Leggi 15/12/95 n. 111 – 112 ed eventuali successive
modifiche.
Art. 24
Diritti e doveri
Il dipendente ha il dovere di dare all’Azienda,
nell’esplicazione della propria attività
di lavoro, una collaborazione attiva e diligente secondo
le direttive impartite dalla Direzione aziendale e le
norme del presente Contratto.
Deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza
del livello cui appartiene. Esso comunque è tenuto
a coadiuvare e supplire i colleghi nelle varie incombenze,
a seconda delle esigenze del servizio e delle conseguenti
disposizioni della Direzione.
Il dipendente ha il dovere, altresì, di tenere
una condotta uniformata a principi di dignità
e moralità.
Inoltre il dipendente deve:
a) osservare scrupolosamente il segreto d’ufficio
e rispettare gli obblighi sanciti dalla legge bancaria;
b) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere
alle formalità prescritte per il controllo delle
presenze;
c) non trarre profitto da quanto forma oggetto delle
sue mansioni, né svolgere attività contrarie
agli interessi dell’Azienda;
d) non attendere durante l’orario di lavoro ad
occupazioni estranee al servizio;
e) non esplicare mansioni o attività che siano
in contrasto anche indiretto con l’Azienda;
f) non ritornare nei locali dell’Azienda o intrattenersi
fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò
avvenga per ragioni di servizio e con l’autorizzazione
della Direzione;
g) non introdurre nei locali dell’Azienda, non
destinati al pubblico, persone estranee al servizio;
h) dedicare attività assidua e diligente nel
disimpegno delle mansioni assegnate dalla Direzione
che potrà a suo giudizio trasferire il dipendente
da un ufficio all’altro e da sede a sede;
i) comunicare all’Azienda eventuali cambiamenti
di residenza.
Il dipendente ha diritto:
- alla riservatezza dei dati personali (mediante chiavi
di accesso personali del PC, codici utente protetti
da password personale, ecc.);
- alla tutela e rispetto della propria privacy.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,
non sono ammesse (se non preventivamente comunicate
alla R.S.A.) ed opportunamente pubblicizzate mediante
comunicazione a tutti i dipendenti:
- riprese audio/video mediante le quali si possa rilevare
l’operatività ordinaria dei dipendenti
(anche se a fini di sicurezza);
- il monitoraggio delle comunicazioni del dipendente
(memorizzazione di numeri telefonici, “log”
o giornali di fondo cartacei o elettronici relativi
alle connessioni telematiche interne ed esterne - es.
intranet/internet o attività svolte al terminale).
Il personale non può far parte di commissioni
tributarie o di altri organismi fiscali ed accettare
funzioni non confacenti all’attività di
dipendente di Istituti di Credito, fatti salvi –
in ogni caso - gli incarichi politici e sindacali.
Il personale addetto alla cassa o comunque incaricato
del maneggio dei valori, ha l’obbligo di denunciare
con la presentazione della situazione giornaliera, le
eccedenze o deficienze che eventualmente si verificassero
nella gestione dei valori affidati.
Per quanto attiene le responsabilità patrimoniali
l’azienda si rivarrà nei confronti dei
dipendenti solo per danni che avessero a derivarle nei
casi di dolo o colpa grave.
Art. 25
Obblighi del personale
Il dipendente, la presenza del quale sia necessaria
per la estrazione dei valori, in caso di assenza o di
impedimento, deve garantire la disponibilità
e la consegna delle chiavi e degli altri mezzi di apertura
o chiusura necessari per le incombenze del caso.
Art. 26
Cariche pubbliche e sindacali
Si applicano le norme previste dalla legge 28/01/81
n° 5 e successive modifiche.
Art. 27
Mansioni temporanee superiori
Nel caso di sostituzione e assegnazione a mansioni
superiori, autorizzate per iscritto dalla Direzione
aziendale, il lavoratore ha diritto a percepire la differenza
di retribuzione relativa allo stipendio base se trattasi
di altro dipendente ricompreso nello stesso ambito contrattuale,
in aggiunta anche le altre componenti fisse della retribuzione
(eccetto gli scatti di anzianità) se trattasi
di funzionario con o senza procura fin dal primo giorno
e, qualora l’assegnazione non abbia avuto luogo
per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, acquisisce l’inquadramento
corrispondente (relativo alla funzione) dopo 4 mesi
di svolgimento in via continuativa nell’arco del
semestre.
Art. 28
Formazione professionale
Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un
adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa
ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità,
nonché per promuovere la crescita professionale
dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare
una costante riqualificazione nonché l'acquisizione
di nuove conoscenze, in tema di metodi, strumenti e
contenuti.
L'Azienda al fine di consentire una maggiore competenza
professionale al personale, promuoverà annualmente
corsi di formazione professionale ai quali i dipendenti
sono tenuti a partecipare anche se svolti fuori territorio
fermo restando quanto previsto al successivo art. 47.
Programmi, modalità, criteri, finalità
e durata formeranno oggetto di valutazione comune tra
le parti aziendali in apposito incontro da tenersi con
cadenza almeno annuale, preferibilmente nell’ambito
del primo trimestre.
La partecipazione a corsi specialistici è rivolta
al personale già addetto o destinato alle attività
oggetto dei medesimi.
E’ convenuta la possibilità per l’Azienda
di inviare i propri dipendenti presso altre aziende
di credito al fine di qualificarne ulteriormente la
preparazione professionale.
Previa comunicazione scritta alla R.S.A. i corsi di
formazione professionale si potranno svolgere per il
50% fuori dal normale orario di lavoro e le ore prestate
saranno retribuite con compenso ordinario se queste
saranno effettuate dal lunedì al venerdì,
con compenso straordinario se saranno svolte al sabato,
alla domenica o in giorni di festività sammarinesi.
Il personale di nuova assunzione dovrà essere
opportunamente informato anche mediante la consegna
di dispense e materiale formativo riguardo alle norme
e Leggi vigenti nella Repubblica di San Marino in materia
di anti-riciclaggio, anti-usura, nonché delle
disposizioni interne all’Istituto di Credito riguardo
i criteri di sicurezza e di identificazione della Clientela,
le norme in uso per l’operatività di cassa
e di sportello; tale formazione dovrà prevedere
almeno 2 giorni di corso.
Per il personale adibito ad attività di cassa
o di front-office si prevede – oltre a quanto
previsto al comma precedente - un affiancamento allo
sportello da parte altro personale già formato
per almeno 6 giorni.
Art. 29
Rotazione dei dipendenti
Per favorire il dipendente nella conoscenza di tutti
i servizi bancari, nonché‚ per accrescerne
le capacità professionali, potrà essere
programmata periodicamente la rotazione dei dipendenti
tenendo presente le esigenze operative, nonché
le esigenze espresse dagli interessati. I dipendenti
possono chiedere di essere assegnati ad altre mansioni.
Tale richiesta verrà accolta entro un anno compatibilmente
con le esigenze di servizio. Nella fase della redazione
del programma delle rotazioni, l'Azienda informerà
la R.S.A.
Art. 30
Avanzamenti automatici impiegati
A far data dal 1 gennaio 2001 le parti concordano che
gli avanzamenti automatici di carriera sono sostituiti
da benefici economici equivalenti. Sono fatti salvi
i diritti acquisiti (avanzamento di livello e acquisizione
del grado professionale ogni 7 anni) dai dipendenti
assunti a tempo indeterminato, in servizio a tutto il
31/12/2000, o che abbiano svolto un periodo lavorativo
minimo di almeno sei mesi entro il 31/12/2000.
Ai nuovi impiegati assunti in pianta stabile spettano
due benefici economici, ognuno dei quali corrisponde
alla differenza retributiva riferita ai due livelli
immediatamente superiori rispetto a quello di inquadramento
al momento dell’assunzione. Ciascuno dei due benefici
suddetti sarà corrisposto ogni sette anni, salvo
che il lavoratore ne abbia già goduto avendo
acquisito il grado superiore per merito.
Nota transitoria:
Le parti confermano quanto disposto dalla “nota
transitoria” dell’Art. 10 – Part-time.
Art. 31
Trattamento economico
A far data dal 01.01.2000 il trattamento economico
mensile del personale prevede:
a) stipendio base;
b) scatti di anzianità;
d) indennità di cui all'art. 37
Vengono inoltre corrisposte annualmente:
e) 13ma e 14ma mensilità;
f) premio di produzione;
g) conguaglio maggiorazione contrattuale;
h) indennità di anzianità.
Art. 32
Salario di ingresso
I dipendenti nuovi assunti a tempo determinato o indeterminato
percepiranno per un periodo di 18 mesi il seguente salario
di ingresso:
- l' 80% del trattamento economico per i primi 12 mesi;
- l' 85% del trattamento economico per i rimanenti 6
mesi.
L’azienda esonererà parzialmente o totalmente
dal salario di ingresso il personale che ha già
prestato servizio presso la stessa, fino al raggiungimento
dei periodi sopraindicati.
I nuovi assunti saranno adeguatamente informati sul
funzionamento dell’azienda e sul lavoro da svolgere
con appositi corsi come meglio specificato nell’Art.
28.
Si precisa che l’indennità di rischio eventualmente
corrisposta non è soggetta agli abbattimenti
sopra indicati ma va erogata per intero.
Art. 33
Retribuzione
La retribuzione è accreditata mensilmente con
valuta fissa entro il giorno 27 di ciascun mese, a mezzo
di buste paga o documenti equipollenti, consegnati entro
il giorno 10 del mese successivo, dai quali devono risultare
chiaramente gli elementi che la costituiscono nonché
le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per
il quale esse sono state effettuate. Eventuali differenze
verranno accreditate entro il giorno 10 del mese successivo,
sempre con valuta fissa 27 del mese, momento in cui
viene consegnato il cedolino medesimo.
Se il 27 del mese è un giorno non lavorativo
per l’Azienda, la retribuzione è corrisposta
il primo giorno lavorativo antecedente a tale data.
Eventuali passaggi di categoria decorreranno dal primo
giorno del mese successivo rispetto a quello in cui
è stato deliberato il passaggio stesso.
Art. 34
Stipendio base
Lo stipendio base spettante ad ogni dipendente è
riportato nella tabella allegata.
Art. 35
Scatti di anzianità
Ai dipendenti spettano 13 scatti biennali di anzianità.
Gli scatti di anzianità sono aggiornati in base
alla dinamica salariale di cui al successivo Art. 36
(vedi tabella allegata).
Ciascuno di detti aumenti compete al raggiungimento
di ogni due anni di anzianità, a partire dalla
data di assunzione o dal riconoscimento disposto dagli
articoli relativi al periodo di prova e alle anzianità
convenzionali, con effetto dal primo giorno del mese
in corso.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore
riportate negli allegati propri di ciascun Istituto
di Credito.
Art. 36
Aumenti retributivi
Le parti concordano che tutte le voci economiche, salvo
alcune eccezioni previste negli allegati aziendali,
incluse le indennità descritte nel presente contratto
sono rivalutate nelle misure seguenti:
- 1° gennaio 2003 + 2,65%
(calcolato sul totale annuo lordo percepito risultante
dal mod. IGR G – Redditi 2003 - e relativo ricalcolo
e conguaglio del TFR 2003)
- 1° gennaio 2004 + 2,30%
- 1° gennaio 2005 + 2,10%
- 1° gennaio 2006 + 2,00%
Art. 37
Indennità varie
Indennità di rischio
Al dipendente adibito alla mansione di cassiere è
riconosciuta una indennità di rischio mensile
rivalutata in base alla dinamica salariale di cui all’Art.
36 e pari a :
- con decorrenza 1/1/2003: €uro 226,21
- con decorrenza 1/1/2004: €uro 231,41
- con decorrenza 1/1/2005: €uro 236,27
- con decorrenza 1/1/2006: €uro 241,00
Indennità cassa valuta
Al dipendente adibito alla cassa valuta e titoli è
riconosciuta una indennità di rischio mensile
pari a €uro 107,76 con decorrenza 01/01/2003.
Il dipendente adibito per periodi inferiori al mese
a mansioni che comportano l’attribuzione delle
indennità di rischio ha diritto di percepire
la predetta indennità:
- in ragione del 50 % dell’importo mensile qualora
si tratti di adibizione di durata non superiore a 10
giorni lavorativi da considerarsi nell’ambito
del mese anche se frazionati in più periodi;
- in ragione dell’intero importo mensile nei casi
di adibizione superiore a 10 giorni lavorativi da considerarsi
nell’ambito del mese anche se frazionati in più
periodi.
Indennità per locali sotterranei
Al dipendente in caso di lavori svolti in locali sotterranei
è dovuta una indennità pari a €uro
45,75 mensili con decorrenza 01/01/2003.
Le indennità sopra indicate sono dovute per
12 mensilità, pertanto non vanno comprese nel
computo della 13a e 14a mensilità e del premio
di produzione.
Indennità di intervento
Al dipendente, per ogni intervento straordinario al
di fuori dell’orario di lavoro come ad esempio
l’attivazione dei sistemi di allarme o di altro
evento imprevisto e imprevedibile presso la sede principale,
di una delle agenzie o di una qualsiasi altra dipendenza,
è dovuta con decorrenza 01/01/2003 una indennità
pari a €uro 25,42 oltre a una retribuzione maggiorata
dello straordinario, pari alle ore effettivamente prestate.
In ogni caso tale retribuzione non potrà essere
inferiore a due ore di lavoro straordinario. Anche tale
indennità non va compresa nel computo della 13a
e 14a mensilità e del premio di produzione.
Art. 38
Attribuzione delle indennità
L’incarico per cui è dovuta la corresponsione
di una o più delle indennità di cui all’Art.
37 verrà conferito e revocato con lettera dell’Azienda.
Art. 39
Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Le due mensilità sopra richiamate all’art.
31 lettera e) (tredicesima e quattordicesima) competono
ognuna in misura pari alla normale mensilità
spettante per il mese di dicembre e vengono corrisposte
entro il 20 del predetto mese.
Art. 40
Premio di produzione
Al personale viene annualmente corrisposto, entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza,
un premio di produzione nella misura del 150% della
retribuzione mensile, o in quella stabilita dai singoli
allegati (escluse le indennità di cui all’art.
37).
Si conviene che il 145% di detto premio di produzione
è parte fissa, mentre il restante 5% diviene
variabile ed eventualmente redistribuito al personale,
qualora il margine operativo lordo di bilancio dell’azienda
sia uguale o superiore al valore medio registrato nei
due esercizi precedenti, in misura distinta per ciascun
dipendente sulla base dei seguenti parametri:
- il 90% in funzione della presenza effettiva del dipendente
in azienda differenziato come segue:
a) il 100% se la presenza effettiva del dipendente è
uguale o superiore al 95% delle ore ordinarie lavorabili
nell’anno;
b) il 50% se la presenza effettiva del dipendente è
uguale o superiore all’80% delle ore ordinarie
lavorabili nell’anno;
c) nel caso in cui la presenza effettiva del dipendente
sia inferiore all’80% suddetto esso non matura
il diritto a percepire questa parte del premio di produzione.
- il 10% in relazione alle condizioni generali dell’azienda
che saranno illustrate annualmente dalla Direzione aziendale
alla R.S.A.
Chiarimento a verbale:
Per “presenza effettiva” del dipendente
si intende il totale delle ore ordinarie lavorabili
nell’anno, al netto delle assenze per “banca
delle ore”, ferie, permessi retribuiti previsti
dal presente contratto, permessi sindacali ed infortuni
sul lavoro.
Art. 41
Conguaglio maggiorazione contrattuale
E’ previsto un conguaglio da corrispondersi nel
mese di dicembre, con una maggiorazione del 6,5% del
trattamento economico globale annuo lordo, calcolato
sulle voci retributive fisse mensili e sul premio di
produzione – con esclusione dell’indennità
di rischio, degli assegni familiari e relativa integrazione
– a titolo di compensazione forfettaria di eventuali
migliori trattamenti previsti dalle leggi della Rep.
di S. Marino nonché, a titolo di contributo corrisposto
dall’azienda a favore dei dipendenti per la stipulazione
di una polizza di assicurazione di rendita vitalizia
al fine di integrare il trattamento pensione erogato
dalla Rep. di S. Marino.
Art. 42
Indennità di anzianità
In conformità al disposto delle leggi 17/2/61
n° 7 e 13/3/1984 n° 29 e successive eventuali
modifiche si conviene che l’indennità di
anzianità viene sostituita da un trattamento
ricorrente annuale, liquidato entro il 31 gennaio dell’anno
successivo sulla base della retribuzione lorda annua
divisa per 12.
Ai fini in parola la retribuzione annua è costituita
dai seguenti emolumenti:
- stipendio base
- scatti di anzianità
- 13a mensilità
- 14a mensilità
e, ove spettino,
- premio di produzione
- conguaglio maggiorazione contrattuale
- indennità varie
Nota a verbale
Gli eventuali effetti di trascinamento saranno quantificati
ed annullati, mantenendo comunque nella sostanza i valori
retributivi annuali prima dell’applicazione degli
aumenti concordati e di competenza.
Art. 43
Dimissioni in corso di anno
Al dipendente in ruolo, assunto o cessato dal servizio
durante l’anno o che nell’anno cessi di
essere regolato dalla disciplina del presente contratto,
oppure che nell’anno resti assente dal servizio
perché in aspettativa, oppure utilizzi nell’anno
permessi non retribuiti, sotto qualsiasi forma o per
qualsiasi natura, la 13.ma e 14.ma mensilità,
il conguaglio maggiorazione contrattuale ed il premio
di produzione saranno corrisposti per tanti 12.mi quanti
sono i mesi effettivamente prestati durante l’anno.
Non sono considerati assenza dal servizio l’assenza
per ferie, congedo matrimoniale, malattia o infortunio,
gravidanza e puerperio.
Art. 44
Anzianità convenzionali
Al dipendente in possesso di laurea o diploma universitario
o laurea breve o titolo estero equipollente riconosciuto
come tale dagli organismi statali preposti espressamente
richiesto o comunque attinente alla mansione da svolgere
all’atto dell’assunzione è riconosciuta
agli effetti degli scatti biennali di anzianità
e del trattamento delle ferie una anzianità convenzionale
pari alla durata effettiva del corso con effetto dalla
data di assunzione in ruolo.
Art. 45
Agevolazioni per studio
Al dipendente che dopo l’assunzione consegua
il diploma di scuola media superiore o titolo equiparato
l’Azienda conferirà un premio – una
tantum – di €uro 275,83.
Al dipendente che dopo l’assunzione consegua la
laurea o diploma universitario l’Azienda conferirà
un premio – una tantum – di €uro 848,30.
Art. 46
Assicurazioni private
Il personale deve essere assicurato, con premio interamente
a carico dell’azienda, contro i rischi di morte
ed invalidità permanente per infortuni seppure
derivanti da rapine, verificatisi sia in attività
di lavoro sia in altra attività nell’arco
dell’intera giornata secondo le condizioni ordinarie
generali di polizza.
I capitali da assicurare sono:
- per rischio di morte una somma pari a 3,5 volte (4,5
volte se per causa di servizio) la retribuzione annua;
- per rischio d’invalidità una somma pari
a 4,5 volte (6 volte se per causa di servizio) la retribuzione
annua.
I beneficiari devono essere il dipendente o, in caso
di morte, i legittimi eredi o comunque le persone o
gli Enti da lui designati.
E’ prevista una polizza KASKO a favore dei dipendenti
che per l’espletamento dell’incarico affidato
e preventivamente autorizzato dall’azienda utilizzino
un mezzo di trasporto (autoveicolo o motoveicolo) di
loro proprietà o di proprietà di famigliari
facenti parte del nucleo famigliare e comunque identificato;
il premio relativo è interamente a carico dell’azienda.
In caso di sinistro – nell’ambito dell’anno
solare - la franchigia sarà a carico del dipendente
stesso (indipendentemente dalle responsabilità
del sinistro), nelle misure seguenti:
0% in caso di primo sinistro;
50% in caso di secondo sinistro;
100% dal terzo sinistro in poi.
L’importo massimo rimborsabile (per sinistro)
pari a € 24.000,00.
Art. 47
Missioni e trasferte
L’Azienda può inviare il dipendente in
missione temporanea fuori dal territorio sammarinese
secondo le seguenti modalità e spettanze:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio in treno
in prima classe; in caso di viaggio in aereo, se autorizzato
dall’Azienda, spetta il rimborso del biglietto
di classe turistica;
2) il rimborso chilometrico nelle misure di seguito
indicate, aggiornate annualmente, nel caso in cui il
dipendente, preventivamente autorizzato dall’Azienda,
faccia uso della propria autovettura:
Fino al 31/5/2003
Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,30695 al
Km
" " " fino a 1600 cc. € 0,35640
al Km
" " " oltre 1600 cc. € 0,41065 al
Km
Fino al 31/12/2003
Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,31170 al
Km
" " " fino a 1600 cc. € 0,36192
al Km
" " " oltre 1600 cc. € 0,41701 al
Km
Fino al 31/12/2004
Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,31887 al
Km
" " " fino a 1600 cc. € 0,37024
al Km
" " " oltre 1600 cc. € 0,42660 al
Km
Fino al 31/12/2005
Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,32557 al
Km
" " " fino a 1600 cc. € 0,37802
al Km
" " " oltre 1600 cc. € 0,43556 al
Km
Fino al 31/12/2006
Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,33208 al
Km
" " " fino a 1600 cc. € 0,38558
al Km
" " " oltre 1600 cc. € 0,44427 al
Km
3. il rimborso delle spese effettive sostenute per il
trasporto del normale bagaglio;
4. il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del
mandato ricevuto e negli interessi dell’Azienda;
5. il rimborso a piè di lista delle spese di
vitto e alloggio;
6. una diaria e relativa integrazione per ogni giorno
di viaggio o di permanenza fuori dal territorio nazionale,
nella misura di €uro 50,83 per ogni giorno di pernottamento
fuori sede;
7. per la partecipazione ai corsi di formazione è
dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio e delle
spese di vitto e pernottamento, a piè di lista;
8. per esigenze di servizio il dipendente può
essere temporaneamente inviato in trasferta dalla sua
sede abituale di lavoro ad altra dell’azienda
nel territorio.
Sono fatte salve disposizioni diverse previste nei
singoli allegati aziendali.
Art. 48
Ambiente di lavoro
Per quanto attiene l’igiene e la sicurezza nei
luoghi di lavoro si fa riferimento alla Legge n°
31 del 1998 e relativi decreti.
Art. 49
Diritti sindacali
I diritti sindacali sono disciplinati dalle Leggi 17/2/61
n° 7, 29/3/68 n° 17, 11/3/81 n° 23 e successive
modifiche.
Art. 50
Rappresentanza sindacale
I dipendenti hanno diritto di eleggere la R.S.A. di
categoria quale organismo che li rappresenti sul luogo
di lavoro.
La R.S.A. potrà essere composta da un membro
ogni 20 dipendenti per ogni Organizzazione Sindacale,
con un minimo di due e un massimo di cinque rappresentanti.
L’avvenuta costituzione della R.S.A. va comunicata
alla Direzione della Banca.
Art. 51
Permessi sindacali
La R.S.A. ha diritto a permessi sindacali retribuiti
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I permessi sindacali previsti per la R.S.A. sono limitati
ad un monte ore annuo calcolato in ragione di 1,15 ore
annue per ogni dipendente e per ogni Organizzazione
Sindacale.
La richiesta dei permessi va indirizzata alla Direzione
della Banca.
Detti permessi potranno essere usufruiti compatibilmente
con le esigenze di servizio e con un preavviso di 48
ore.
Le parti concordano sulla possibilità di consentire
nell’ambito del plafond di cui sopra, con decorrenza
dalla sottoscrizione del presente contratto, anche ad
un minimo di 2 dipendenti non appartenenti alla R.S.A.
da individuare e comunicare all’Azienda ad ogni
inizio anno, l’utilizzo di permessi per un massimo
di 20 ore all’anno complessive in occasione dei
Congressi Confederali o di Federazione. L’Azienda
potrà autorizzare anche altri dipendenti a partecipare
a tali assise compatibilmente con le esigenze aziendali,
e comunque non più di 1 ogni 20 dipendenti .
Detti permessi potranno essere usufruiti compatibilmente
con le esigenze di servizio e con un preavviso di 48
ore.
Nota a verbale
Le parti concordano che gli Istituti di Credito con
un numero di dipendenti inferiore a 20 unità,
in occasione dei rinnovi contrattuali, concederanno
un numero di ore per permessi sindacali superiore a
quello derivante dal semplice calcolo matematico, ferma
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio,
(assenza contemporanea di altri dipendenti per ferie,
malattia, ecc.) da non detrarre dalle ore di permesso
sindacale di cui al presente articolo.
Dal canto loro i dipendenti di tali Istituti bancari
incaricati di seguire la trattativa si impegnano ad
alternare la loro presenza e partecipazione per non
creare disagio all’organizzazione aziendale.
Art. 52
Assemblee retribuite
Previa richiesta scritta della R.S.A., indirizzata
alla Direzione con un preavviso di almeno 48 ore, i
dipendenti possono riunirsi in assemblea, anche in presenza
dei dirigenti sindacali, durante l’orario d’ufficio,
usufruendo di locali messi a disposizione dall’Azienda
per un massimo di 10 ore retribuite all’anno.
In casi particolari le ore di assemblea saranno retribuite
fino ad un massimo di 13 ore all’anno fermo restando
che nel quadriennio non si debbono superare le numero
40 ore di assemblee retribuite. Va salvaguardata comunque
l’organizzazione aziendale.
Art. 53
Quote associative
In conformità con quanto previsto dagli artt.
1,2,3,4,5,7,8,9 della Legge 28 maggio 2003 n.ro 70,
le Confederazioni Sindacali CDLS – CSdL (OO.SS.),
consultati i lavoratori dipendenti interessati, hanno
deliberato democraticamente con gli stessi che l’ammontare
della quota di servizio per finanziare le OO.SS. –
Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute,
per la durata del presente contratto è pari allo
0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore
previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti
equivalenti, della indennità di fine servizio,
dell’indennità di perdita moneta, di trasporto,
di vestiario e di qualunque altra indennità che
costituisca rimborso spese.
Tale versamento sarà trattenuto dai datori di
lavoro e verrà versato dagli stessi all’Istituto
per la Sicurezza Sociale, conformemente alle modalità
per i versamenti assicurativi di cui alla Legge 11 Febbraio
1983 n.ro 15.
L’ammontare della quota di servizio riscossa
dall’Istituto per la Sicurezza Sociale sarà
da quest’ultimo versato mensilmente alle OO.SS.
– Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.
Il lavoratore che, successivamente a libera rinuncia,
decide di aderire nuovamente al finanziamento delle
OO.SS. Organizzazioni Sindacali attraverso la quota
di servizio, dovrà farne richiesta alle stesse
compilando l’apposito modulo che sarà successivamente
inviato al datore di lavoro, all’Ufficio Prestazioni
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Ufficio
del Lavoro.
Art. 54
Fondo Servizi Sociali
Gli Istituti di Credito verseranno al Fondo Servizi
Sociali sez. Industria della Repubblica di San Marino
un contributo a proprio carico pari all’1% delle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
Art. 55
Fondo pensione integrativa
Le parti concordano sulla opportunità di promuovere
una forma integrativa di pensione da affiancare alle
forme previdenziali obbligatorie tutt’ora in essere;
in attesa di verificare le norme legislative che verranno
pro-tempore emanate, le parti si impegnano ad istituire
un tavolo di trattativa specifico per la creazione di
un fondo pensioni integrativo aperto all’adesione
anche di dipendenti di altri settori non compresi nel
presente ambito contrattuale.
Art. 56
Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono quelli previsti dalle
Leggi 17/2/61 n° 7 e 4/5/77 n° 23.
Art. 57
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire
per le motivazioni previste dalle disposizioni di legge
vigenti.
Art. 58
Decorrenza e durata
Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1/1/2003
e scadranno il 31/12/2006.
Gli effetti economici del presente contratto decorrono
in ogni caso dal 1/1/2003.
Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato
per pari periodo qualora non vi sia disdetta da una
delle parti, almeno 3 mesi prima della scadenza, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 59
Vacanza contrattuale
Le parti convengono che in caso di mancato accordo,
dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque
dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma
di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto,
a seguito di regolare disdetta effettuata da una delle
parti, senza che sia intervenuto accordo, ai dipendenti
sarà corrisposto a partire dal mese successivo,
un aumento economico a titolo di vacanza contrattuale.
L’importo di tale elemento sarà pari al
50% dell’aumento contrattuale concesso l’anno
precedente applicato agli elementi fissi della retribuzione
mensile.
Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo
del contratto l’indennità cessa di essere
erogata e viene assorbita.
San Marino, 30 Dicembre 2003
- - - - - - - - -
Associazione Bancaria Sammarinese - ABS
Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese - ANIS
Confederazione Sammarinese del Lavoro
- CSdL
Confederazione Democratica Lavoratori
Sammarinesi - CDLS
C.S.U. - F.U.L.C.A.S.
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