Verbale
d'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per
i lavoratori e le aziende del settore industria edile
privato valevole per gli anni 2000-2003
Addì 9 ottobre 2000, in San Marino
TRA
l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese
rappresentata dal Presidente Ing. Franco Capicchioni
dal Segretario Generale Rag. Carlo Giorgi, dal Dr. William
Vagnini e dall’Avv. Pier Paolo Villani e dai Sig.ri
Ing. Fabrizio Castiglioni e Maurizio Morri, rispettivamente
Vice Presidente e Consigliere ANIS
E
- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata
dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario
Confederale Gilberto Piermattei;
- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi
rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari
e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;
- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni
della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai
Segretari Oliviero Alessandrini e Mirco Battazza;
si è stipulato il presente Accordo ad integrazione
e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di
Lavoro per le Aziende Industriali del settore edile
ed i lavoratori in esse occupati.
Art. 1 - Norme per la difesa della salute
Il presente contratto recepisce tutte le indicazioni
di cui alla Legge 31/98 e relativi decreti attuativi.
Per l’attività di informazione, formazione
e addestramento il monte ore utilizzato sarà
quello indicato dalle norme richiamate e, per quanto
riguarda il Rappresentante dei Lavoratori, anche dall’accordo
interconfederale del 5 ottobre 1999 relativo alla sicurezza
sul lavoro.
Le parti firmatarie concordano altresì sull’intervento
della Cassa Edile o del FSS a copertura totale dei costi
retributivi diretti ed indiretti, che vengono forfetizzati
nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta,
nel caso, appunto, di realizzazione di momenti d’informazione,
formazione ed addestramento.
Art. 2 - Trasferta
A mente degli accordi realizzati in sede del precedente
rinnovo contrattuale, miranti al superamento dell’istituto
della trasferta, si concorda, per la durata del presente
contratto, di non modificare il sistema del rimborso,
fermo restando la volontà comune di procedere
ad una riforma dello strumento alla prossima tornata
contrattuale.
Ferma restando la normativa vigente si concorda una
rivalutazione annua pari agli aumenti retributivi:
- dal 01/01/00 al 31/12/00
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 9.560
c) oltre 10 km lit. 13.160
- dal 01/01/01 al 31/12/01
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 9.910
c) oltre 10 km lit. 13.645
- dal 01/01/02 al 31/12/02
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 10.210
c) oltre 10 km lit. 14.055
- dal 01/01/03 al 31/12/03
a) fino a 5 km nessun rimborso
b) da 5 km a 10 km lit. 10.515
c) oltre 10 km lit. 14.475
Art. 3 - Orario di lavoro
Si richiamano la Legge 17/02/1961 n. 7 e limitatamente
all’anno 2000 i Contratti di Lavoro stipulati
successivamente ad essa.
Il sabato è considerato vacanza.
A far data dal 01-01-2001:
a) per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice
attesa e custodia, l’orario normale contrattuale
è di 47 ore settimanali e non deve comunque superare
le 10 ore giornaliere.
Sono considerati addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa e custodia tutti quei lavoratori che
esplicano le mansioni previste alla lettera d) di cui
alla Tabella “A” allegata alla Legge 17/2/61
n. 7.
b) L’orario normale di lavoro, come di seguito
specificato, passa da 40 a 39 ore settimanali.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile
per 169.
Pertanto i seguenti istituti contrattuali saranno rapportati
al nuovo orario di lavoro come segue:
- gratifica natalizia pari a 169 ore:
- ferie pari a 172 (203 dal 01/01/2001)
- Per l’anno 2000 le ex festività continuano
ad essere pari a 18 ore e 12 minuti (18,20 per calcolo
retributivo); dal 1 gennaio 2001 tale monte ore viene
assorbito dall’aumento delle giornate di ferie.
Un giorno festivo sarà retribuito sulla base
dell’orario giornaliero.
Le parti concordano la seguente riduzione di orario
nel corso della durata contrattuale:
| 2000 |
|
(totale 30 ore) |
| 2001 |
+ 12 ore |
(totale 42 ore) |
| 2002 |
+ 2 ore |
(totale 44 ore) |
| 2003 |
+ 6 ore |
(totale 50 ore) |
La diminuzione si applica sull’orario di lavoro
annuale, senza riduzione di salario, con la minor incidenza
possibile sull’attività produttiva (ponti,
festività non retribuite, caratteristiche stagionali).
Detta riduzione d’orario considerato il carattere
stagionale dell’edilizia sarà utilizzata
come segue:
a) 10 ore e mezza, da suddividersi nelle giornate del
24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).
Se detta riduzione di orario di lavoro cadrà
in giorni festivi o di vacanza (per festivi non s’intendono
i giorni lavorativi) sarà goduta in altre giornate,
privilegiando la necessità di favorire programmi
produttivi aziendali, concordando le modalità
applicative a livello aziendale.
b) Parte delle restanti ore di riduzione di orario
saranno retribuite nei mesi di novembre, dicembre e
gennaio di ciascun anno, attraverso la retribuzione
di mezz’ora per ogni giorno lavorativo, comprese
le festività retribuite.
c) Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo
accordo fra le parti, per ponti ecc.
Resta inteso che l’eventuale ricorso alla C.I.G.
nel periodo dal 27/12 al 30/12 è consentito solamente
quando i dipendenti interessati hanno goduto di tutte
le ferie dell’anno in corso.
L’orario di lavoro per i salariati sarà
articolato secondo le seguenti modalità:
- dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno 8 ore e mezzo
giornaliere;
- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno 7 ore giornaliere
(retribuite 7 ore e 30 min. attraverso la riduzione
di orario di cui al punto b);
- dal 1 al 28/29 Febbraio 8 ore giornaliere.
Il presente articolo, a far data dal 01/01/2001, annulla
e sostituisce integralmente quanto disposto dai precedenti
accordi del 22 marzo 1996 e del 11 maggio 1998 relativamente
all’orario di lavoro.
Per gli impiegati non sono applicabili le modalità
sopra descritte, in quanto restano valide le disposizioni
del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per
il Settore Industriale valevole per il periodo dal 01/01/1998
al 31/12/2001.
Art. 4 - Retribuzione
Valgono le norme contemplate dall’art. 14 della
Legge 17/02/1961 n° 7.
Si concorda quanto segue:
per l’anno 2000 un aumento del 5,6%;
per l’anno 2001 un aumento del 3,7%;
per l’anno 2002 un aumento del 3%
per l’anno 2003 un aumento del 3%;
come indicato nelle tabelle retributive allegate.
Art. 5 – Scatti di Anzianità
Per ogni scatto biennale di anzianità si concorda
la stessa rivalutazione prevista alla voce retribuzione.
Art. 6 - Ferie
Per l’anno 2000 le ferie sono pari a 22 giornate
lavorative.
A far data dal 01/01/2001 le ferie annuali sono pari
a 26 giornate lavorative, ovvero a 203 ore, conglobando
in esse le ex festività.
Art. 7 - Permessi
In deroga a quanto disposto dal contratto del settore
industria le parti stabiliscono che ai lavoratori dell’edilizia
non spettano il permesso retribuito pari a 8 ore previsto
per esigenze che coinvolgono il nucleo familiare e quello,
sempre pari a 8 ore, previsto nel caso in cui il lavoratore
effettui, nell’anno, un numero di ore pari rispettivamente
a 1620 ore per l’anno 2000 e 1600 per gli anni
successivi.
Art. 8 – Permessi di Lutto
Verranno concessi speciali permessi retribuiti di tre
giorni in caso di lutto che coinvolge un familiare entro
il primo grado di parentela o di affinità, e
di due giorni per il lutto che coinvolge un parente
entro il secondo grado.
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti previa
richiesta alla Direzione Aziendale.
Art. 9 – Durata del Contratto
Il presente Contratto decorre dal 01/01/2000 e scade
al 31/12/2003.
Art. 10 – Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a due
mesi dalla data di scadenza del contratto di lavoro,
ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti
sarà corrisposto, a partire dal mese successivo,
un elemento provvisorio della retribuzione pari al 50
% dell’aumento erogato nell’anno precedente.
Art. 11 – Normative derivate
Nell’intento di perseguire la formulazione di
un contratto autonomo e specifico del settore dell’edilizia
privata, si concorda quanto segue:
- il contratto edilizia, per quanto non direttamente
previsto, farà riferimento al contratto generale
della categoria di appartenenza (Artigianato o Industria),
limitatamente a quanto regolamentato alla data della
sottoscrizione.
- Sono in ogni escluse le condizioni diverse (migliorative
e/o peggiorative) che scaturiscono dalle evoluzioni
dei contratti generali negli anni successivi al periodo
di inizio validità del presente.
CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO |
CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
DEI LAVORATORI SAMM.SI |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL’INDUSTRIA SAMMARINESE
Accordo aggiuntivo
LAVORATORI FRONTALIERI
Le parti firmatarie il presente accordo, consapevoli
delle particolari caratteristiche proprie di un Paese
di dimensioni contenute e della necessità di
assicurare, nell’ambito dei limiti specificati
di seguito, con riferimento all’accordo interconfederale
dell’11/04/1995 sulle “POLITICHE ECONOMICHE”,
concordano sull’esigenza di istituire nuove norme
a tutela dei lavoratori frontalieri.
Pertanto si conviene sulle seguenti disposizioni:
Articolo 1
Per lavoratori frontalieri si intendono i lavoratori
non sammarinesi, domiciliati nella Repubblica Italiana
in cui essi rientrano, dopo il lavoro prestato nella
Repubblica di San Marino.
Articolo 2
a) La procedura relativa al rilascio, al rinnovo e/o
al ritiro dei permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri
compete alle autorità della Repubblica di San
Marino.
b) Fermo restando la preliminare domanda, prevista dalle
norme vigenti, di manodopera iscritta nelle liste di
collocamento per le professionalità richieste,
nel caso in cui non ve ne sia disponibilità e
l’azienda debba quindi ricorrere a personale frontaliero,
la procedura per il rilascio della autorizzazione dovrà
concludersi tassativamente entro 20 giorni lavorativi,
con apposita deliberazione degli organismi competenti.
Trascorso tale termine senza una pronuncia dell’organo
preposto, la richiesta si deve intendere approvata.
Articolo 3
a) In caso di licenziamenti collettivi, ai sensi della
legge 4/5/77 n. 23 e dell’accordo interconfederale
del 25/8/1980, il lavoratore frontaliero coinvolto in
tale procedura, a seguito di specifico accordo sulla
mobilità, dovrà iscriversi, entro 15 giorni
dalla data di firma dell’accordo, in una speciale
lista di “cambio lavoro A” e nel contempo
potrà beneficiare, di mesi TRE di Cassa Integrazione
Guadagni, di cui alla legge 28/10/75 n. 37, prorogabili,
tramite accordo, di ulteriori DUE mesi.
Fermo restando la precedenza agli iscritti nelle liste
del collocamento, a detti lavoratori viene inoltre riconosciuta
la precedenza ell’assegnazione di nuovi posti
di lavoro rispetto ad altri lavoratori frontalieri.
Al termine del periodo indicato il lavoratore cesserà
ogni rapporto con l’azienda di provenienza. Parimenti,
qualora durante tale periodo rifiuti una proposta di
nuova collocazione, il rapporto di lavoro dovrà
intendersi immediatamente risolto ad ogni effetto.
L’avvio al lavoro avverrà tenuto conto
della data di iscrizione nella lista e della professionalità
richiesta.
La gestione di tale graduatoria è demandata ad
una speciale commissione paritetica composta da: due
rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, due dell’Associazione
Industriali, un rappresentante per la Segreteria di
Stato al Lavoro ed uno per l’Ufficio del Lavoro.
b) Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi alla
sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliero potrà
iscriversi in una speciale lista di “cambio lavoro
B)” al fine di ricercare soluzioni occupazionali
alternative.
L’azienda è tenuta a comunicare al lavoratore,
con un preavviso di almeno DUE mesi, l’esigenza
di non rinnovare del permesso di lavoro. In mancanza
di tale comunicazione nel termine indicato, l’azienda
è impegnata a richiedere il rinnovo del permesso
di lavoro per un ulteriore riodo pari al mancato preavviso
previsto.
Articolo 4
In relazione al trattamento fiscale cui sono sottoposti
i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri, le parti
si impegnano a collaborare con ogni iniziativa utile,
affinché si possa giungere alla definizione di
un accordo bilaterale, tra la Repubblica di San Marino
e l’Italia, per evitare ogni forma di doppia tassazione
prevedendo quindi l’imposizione fiscale unicamente
nel paese ove viene prodotto il reddito.
Stante la rilevanza del problema trattato nel presente
accordo, le parti sottoporranno il medesimo al Congresso
di Stato ed alle altre associazioni di categoria per
giungere ad una sua applicazione unitaria ed univoca.
Resta inteso che per quanto di competenza delle parti
firmatarie l’accordo sarà vigente dalla
data di stipula dello stesso.
CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO |
CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
DEI LAVORATORI SAMM.SI |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL’INDUSTRIA SAMMARINESE
POLITICHE DI SVILUPPO
Impegno a trattare nell’ambito di incontri tripartiti
Governo, Sindacati e Associazioni di categoria, le tematiche
relative alle aziende non sammarinesi operanti sul territorio
sammarinese.
POLITICHE DI SVILUPPO
Nell’ambito dell’accordo sulla politica
dei redditi che le parti sociali e Congresso di Stato
stanno definendo, si conviene di proporre congiuntamente
le seguenti politiche:
SUB APPALTI NEL SETTORE DELLE COMMESSE DI LAVORO PUBBLICHE
Le parti si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa
affinché nella disciplina degli appalti pubblici
sia previsto tra i criteri preminenti nella scelta della
ditta appaltatrice, quello relativo alla relazione tra
il numero dei dipendenti e le attrezzature con il valore
dei lavori, escludendo in via generale il ricorso, per
i lavori pubblici, ai distacchi del personale da altre
aziende non sammarinesi ed all’affitto di attrezzature
e personale.
SUB APPALTI NEL SETTORE DELLE COMMESSE DI LAVORO
PRIVATE
In attesa dell’emanazione di eventuali nuove
disposizioni di legge, le aziende committenti sono impegnate,
all’atto della stipula degli accordi per l’esecuzione
di opere in subappalto, a consegnare all’azienda
appaltante copia della documentazione relativa alle
disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché l’eventuale
piano di sicurezza elaborato con riferimento al cantiere
nel quale viene eseguita la prestazione.
Al fine assicurare un coordinamento degli interventi
per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà
tenuto a disposizione degli organi di controllo pubblici
l’elenco delle aziende che eseguono prestazioni
su di uno specifico cantiere, nonché i nominativi
dei relativi rappresentanti aziendali, con i numeri
telefonici per la loro reperibilità.
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