| PARTE
III NORMATIVA CONTRATTUALE
Art. 21 - Contratto
Il presente Contratto ha validità in tutto il territorio
della Repubblica, è unico per tutte le aziende industriali,
sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa
materia, contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo
e farlo rispettare dai propri iscritti e rappresentanti per tutta
la durata stabilita in conformità dell'art. 9 della Legge
17.02.1961 n° 7.
A fronte di elevate e significative professionalità o in
conseguenza di modificazioni rilevanti nell'organizzazione del lavoro
sarà possibile dare corso a verifiche specifiche su materie
che non siano già regolamentate dal contratto; la contrattazione
di carattere particolare, specifico aziendale o settoriale potrà
avvenire solo su materie non regolamentate dal presente contratto.
Art. 22 - Inscindibilità
delle disposizioni del Contratto
Le disposizioni del presente Contratto nell'ambito di ogni istituto
sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili
con alcun altro trattamento.
Art. 23 - Condizioni di
miglior favore
Fermo restando la inscindibilità di cui all'art. 22, le parti
col presente Contratto non hanno inteso sostituire le condizioni
più favorevoli al lavoratore; tali condizioni dovranno essere
mantenute in vigore a meno che non abbiano formato oggetto di diverso
accordo fra le parti.
Art. 24 - Interpretazione
del Contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive, le
norme del presente Contratto dovranno essere interpretate in base
alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti
sia il contratto che il rapporto di lavoro.
Le parti stipulanti il presente Contratto si impegnano ad effettuare
tentativi di componimento pacifico della controversia prima di ricorrere
a forme di azione sindacale o all'Autorità Giudiziaria.
Art. 25 - Controversie
Le controversie individuali o collettive in materia di applicazione
del presente Contratto che non abbiano carattere interpretativo,
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra la Struttura Sindacale
Aziendale e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, si farà ricorso alle rispettive
Organizzazioni Sindacali Centrali firmatarie.
Art. 26 - Assunzioni
Si richiamano le norme previste dalla Legge 12.09.1989 n° 95.
Fermo restando il principio che le assunzioni vengono fatte a norma
di legge, le parti concordano che per le assunzioni a tempo determinato
l'azienda darà preventiva comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali, motivandone le cause.
Art. 27 - Documenti
All'atto dell'assunzione, il dipendente deve presentare i seguenti
documenti:
a) libretto di lavoro.
b) stato di famiglia.
La Ditta dovrà rilasciare ricevuta dei documenti da essa
trattenuti.
Art. 28 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del dipendente può avvenire con
un periodo di prova non superiore ai limiti di cui alla presente
tabella:
Categorie
| a) |
1a - 2 a
- 3 a |
25 giorni
lavorati |
| b) |
4 a |
35 giorni
lavorati |
| c) |
5 a |
50 giorni
lavorati |
| d) |
6 a |
70 giorni
lavorati |
| e) |
7 a |
130 giorni
lavorati |
| f) |
8 a |
180 giorni
lavorati |
| g) |
apprendisti |
25 giorni
lavorati |
Per i lavoratori a part-time
il periodo di prova è il seguente:
| a) |
1a - 2 a
- 3 a |
113 ore lavorate |
| b) |
4 a |
169 ore lavorate |
| c) |
5 a |
253 ore lavorate |
| d) |
6 a |
366 ore lavorate |
| e) |
7 a |
675 ore lavorate |
| f) |
8 a |
1.013 ore
lavorate |
| g) |
apprendisti |
113 ore lavorate |
Durante tale periodo è
reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e relativa indennità
di anzianità.
Nel caso in cui il periodo
di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il
dipendente sarà ammesso a proseguire il periodo di prova
stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15
giorni lavorativi. Nel caso non fosse in grado di riprendere il
servizio entro i suddetti 15 giorni lavorativi, il dipendente dovrà
iniziare il periodo di prova "ex novo".
Compiuto il periodo di prova,
al dipendente verrà riconosciuta l'anzianità dal primo
giorno di assunzione a tutti gli effetti previsti dalla Legge.
Chiarimento a verbale
Per giorni lavorati si intende che tutte le assenze giustificate
e non giustificate, debbono essere recuperate ai fini del completamento
del periodo di prova.
Art. 29 - Classificazione
- Passaggio o cumulo di mansioni
La classificazione dei prestatori d'opera verrà effettuata
in base alle indicazioni contenute nell'accordo interconfederale
del Dicembre 1978 (allegato contrattuale n° 4).
Qualora il lavoratore venga
destinato a svolgere altre mansioni, valgono le norme previste dall'art.
31 della Legge 17.02.1961 n° 7.
Il dipendente che esplichi
con carattere di continuità più mansioni corrispondenti
a categorie diverse, verrà assegnato alla categoria corrispondente
alla mansione superiore.
Il dipendente che, in relazione a determinate esigenze aziendali,
venga assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria,
avrà diritto ad un trattamento come espresso: quando è
destinato a compiere con carattere di continuità mansioni
rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza dovrà
essere corrisposta la differenza fra la retribuzione percepita e
quella minima contrattuale della predetta categoria superiore.
***Trascorso un periodo di
26 giorni lavorativi pari a 208 ore lavorative consecutive o 52
giorni lavorativi non consecutivi o 416 ore lavorative non consecutive
all'anno di disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro
il passaggio del dipendente, a tutti gli effetti, nella nuova categoria,
salvo che si tratti di sostituzione di un altro dipendente, assente
per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, aspettativa ecc.
Il passaggio di qualifica avverrà solo quando il lavoratore
assente avrà cessato la sua attività presso l'azienda
o comunque sarà adibito ad altra lavorazione.
Art. 30 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto dal Datore di Lavoro
un regolamento interno, i cui schemi di redazione o di eventuale
aggiornamento saranno esaminati fra la Direzione Aziendale e gli
Organismi Sindacali Aziendali dei lavoratori. Il loro contenuto
non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative
e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Detto regolamento dovrà essere esposto in luogo chiaramente
visibile.
Art. 31 - Diritto allo
studio
I lavoratori che al fine di migliorare la propria cultura sono iscritti
e frequentano corsi di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale statale e legalmente
riconosciute o abilitate al rilascio di titoli legali di studio,
o frequentano corsi di carattere monografico promossi dalle strutture
statali preposte, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di
lavoro, nelle aziende che lavorano a più turni giornalieri,
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
L'esercizio del diritto alla frequenza dei corsi monografici sarà
periodicamente verificato dalle parti contraenti al fine di evitare
eventuali abusi.
I lavoratori studenti che ne facciano richiesta, usufruiranno di
permessi retribuiti per i giorni degli esami effettivamente sostenuti.
I lavoratori di cui al primo comma, non in periodo di prova, hanno
inoltre diritto, su loro richiesta, a 130 ore annuali di permesso
di cui 65 retribuite per la frequenza dei corsi suddetti, il lavoratore
può usufruire in un anno fino a ore 260 di assenza dal lavoro
(cumulo biennale).
Il pagamento delle ore di
permesso di cui al quarto comma del presente articolo, sarà
effettuato:
- per le prime 65 ore di assenza dal lavoro, retribuzione piena;
- per le restanti ore in ragione di 1 ora ogni 2 di assenza dal
lavoro fino al limite massimo globale nel quadriennio di 260 ore
retribuite. Nel caso di frequenza dei corsi per il recupero dell'attuale
scuola dell'obbligo il monte ore di permesso pro-capite è
di 310 ore.
Le suddette ore di permesso saranno retribuite fino al limite massimo
di 280 ore pro capite per anno scolastico pari a due anni solari.
Resta inteso che le ore da retribuire sono quelle di effettiva assenza
dal lavoro, fino al limite di cui sopra, e con decorrenza, per chi
frequenta i corsi pomeridiani dalle ore 16,00. Il diritto allo studio
potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più
dell'8% del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data
del 1° settembre di ciascun anno.
L'utilizzo dei permessi verrà programmato trimestralmente
pro-quota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative
aziendali.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà
produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti
di cui ai commi precedenti.
Nei casi in cui la frequenza ai corsi avvenga fuori dal normale
orario di lavoro, ai lavoratori, che non hanno usufruito dei benefici
del 4° e 6° comma, verranno comunque concessi permessi retribuiti
per un ammontare di 40 ore all'anno di cui il lavoratore può
usufruire per la preparazione agli esami.
Gli studenti universitari
quando devono sostenere prove di esame possono usufruire, previa
richiesta da presentare alla Direzione Aziendale almeno dieci giorni
prima, di permessi retribuiti pari a due giornate lavorative antecedenti
ciascuna prova. Lo studente è tenuto a provare documentalmente
di aver affrontato l'esame. Inoltre gli studenti universitari hanno
diritto ad un periodo di 40 ore all'anno per la preparazione agli
esami ed al giorno del loro sostenimento.
Chiarimento a verbale
a) Per permessi retribuiti s'intende la retribuzione complessiva
di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato
la sua opera in azienda.
b) Resta inteso che durante il permesso di studio i lavoratori matureranno
i diritti contrattuali e di legge.
c) Le ore usufruite in base al diritto allo studio saranno retribuite
direttamente dalle aziende interessate.
d) L'utilizzo del resto derivante dalla applicazione della percentuale
di cui al comma 7° avverrà con arrotondamento dell'unità
qualora tale resto sia maggiore allo 0,50%, assicurando l'esercizio
del diritto ad almeno un lavoratore studente per ogni azienda.
Art. 32 - Orario di lavoro
Si richiama la Legge del 17.02.1961 n° 7.
L'orario di lavoro contrattuale è di 39 ore settimanali e
viene normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana,
con il sabato vacanza.
Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro verranno concordate
a livello aziendale fra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale
Aziendale.
Al fine di consentire il miglior svolgimento di alcune attività
di servizio si concorda sulla possibilità di definire, tramite
specifici accordi a livello aziendale e/o interconfederale, deroghe
dall'ambito di applicazione della normativa sull'orario di lavoro.
Nei turni di lavoro che superano le 6 ore consecutive, è
prevista una pausa retribuita di 30 minuti.
Allo scopo di meglio disciplinare l'inizio dell'orario di lavoro,
onde evitare eventuali contestazioni, le aziende collocheranno alle
portinerie degli stabilimenti orologi marcatempo e preannunceranno
l'inizio dell'orario di lavoro mediante adeguato segnale acustico.
Il dipendente che giunge al lavoro dopo l'orario di inizio sarà
ammesso soltanto allo scadere della prima mezz'ora successiva dell'orario
stesso.
L'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di attesa
passerà dal 01.01.1999 da 48 a 47 ore settimanali, mentre
dal 01.01.2001 passerà a 45 ore settimanali.
Essendo tale categoria di lavoratori esclusa espressamente dalla
disciplina di cui all'art. 16 della Legge 17.02.1961 n° 7 (durata
delle prestazioni - straordinario), si concorda sulla corresponsione
delle seguenti maggiorazioni:
- 50% per il lavoro prestato nelle giornate di festività
nazionale o religiosa;
- 20% per il lavoro prestato nelle giornate domenicali.
Le Direzioni Aziendali possono richiedere il completamento dell'orario
di lavoro fino al limite di 50 ore settimanali; in tale caso le
ore lavorate oltre le 48 e fino alle 50 settimanali saranno retribuite
con la maggiorazione del 10%.
Resta inteso che le ore eventualmente prestate oltre alle 50 settimanali
saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile
per 208 per l'anno 1998, per 204 per gli anni 1999 - 2000 e per
195,5 per l'anno 2001.
Premesso che:
- i settori produttivi della Repubblica di San Marino, rappresentano
una importante realtà economica e occupazionale del Paese;
- tali settori industriali contribuiscono in maniera determinante
al mantenimento del sistema paese, rappresentando un fondamentale
marchio di qualità per l'intera Repubblica di San Marino;
- le parti sociali firmatarie il presente accordo, intendono contribuire
al mantenimento, e se possibile all'incremento, dell'attuale livello
di competitività, rispetto al quale il tema dell'orario di
lavoro è uno degli aspetti gestionali ed organizzativi fondamentali;
- è intendimento comune sviluppare l'occupazione e contestualmente
migliorare le attuali condizioni generali di benessere dei lavoratori,
con particolare riferimento, per essi, ai tempi di lavoro e ai tempi
di non lavoro;
- vi è la necessità comune di favorire programmi produttivi
capaci di dare alle imprese, attraverso la flessibilità,
elementi strategici di competitività;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
A) ridurre il normale orario
di lavoro, a parità di salario a 37 ore e 30 minuti settimanali
a far data dal 01.01.2001.
In una prima fase resterà vigente l'orario settimanale di
39 ore e, pertanto, l'obiettivo indicato delle 37 ore e 30 minuti
settimanali sarà realizzato attraverso l'aumento delle ore
di riduzione di orario di lavoro annuale come segue:
- 1998 ore
50
- 1999 ore
55
- 2000 ore
63
- 2001 ore
72
Per i lavoratori turnisti
a ciclo continuo (3-4 x 5-6-7) il nuovo orario di lavoro dovrà
complessivamente essere sufficiente per garantire il normale ciclo
produttivo e l'attuale capacità produttiva. Pertanto la riduzione
di orario, di norma, salvo diversi accordi sarà utilizzata
su base annuale come permessi individuali.
Per le aziende a ciclo continuo,
con turnazione 3-4 x 5-6-7, le ore annuali di riduzione dell'orario
di lavoro saranno le seguenti:
- 1998 ore
62
- 1999 ore
70
- 2000 ore
78
- 2001 ore
84
Da tali norme sono escluse
le aziende che utilizzano il lavoro organizzato su più turni
limitatamente a periodi di tempo determinati nell'arco dell'anno.
La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione
di salario con la minor incidenza possibile sull'attività
produttiva (ponti ecc.).
Detta riduzione di orario sarà utilizzata in parte nelle
giornate del 24 e 31 dicembre.
Qualora dette giornate cadano
in giorni festivi o di vacanza (per festivi o vacanza non si intendono
i giorni lavorativi) saranno recuperate in altre giornate tenuto
conto di quanto segue: allo scopo di favorire programmi produttivi
aziendali, la riduzione di orario di cui sopra può essere
utilizzata in momenti diversi da quelli indicati contrattualmente
concordandone le modalità applicative a livello aziendale.
A far data dal 01.03.2000
si concorda di avviare la seconda fase di confronto, tenendo conto
di eventuali particolari situazioni che potrebbero pregiudicare
il confronto competitivo delle imprese sammarinesi, al fine di stipulare
specifici accordi che assorbendo, integralmente od in parte, le
72 ore di riduzione annuale, riducano - anche sulla base della media
dei diversi orari di lavoro applicati nei vari periodi dell'anno,
od attraverso la combinazione di riduzioni annuali e settimanali
- le ore di lavoro giornaliere e settimanali rispetto alle 39 attualmente
vigenti. Contestualmente all'accordo di riduzione settimanale dell'orario
di lavoro dovranno essere riproporzionate tutte le norme contrattuali
al nuovo orario di lavoro.
Le Direzioni Aziendali sono tenute a comunicare la proposta di svolgimento
del nuovo orario di lavoro giornaliero entro la data del 28.02.2000.
Qualora a livello aziendale
non si raggiunga nessun accordo sulla proposta della Direzione Aziendale,
le parti firmatarie il presente contratto saranno impegnate a trasferire
il confronto a livello interconfederale.
Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro verranno concordate
a livello Aziendale fra la Direzione e la Struttura Sindacale Aziendale.
Tale nuova organizzazione
dell'orario di lavoro e del lavoro sarà realizzata cogliendo
l'obiettivo comune del mantenimento della capacità produttiva
delle aziende unitamente al raggiungimento delle 37 ore e mezzo.
B) Le nuove organizzazioni
del lavoro e degli orari di lavoro saranno realizzate sulla base
delle seguenti norme:
- le aziende potranno utilizzare un nastro orario massimo di numero
40 ore settimanali, nel quale distribuire il nuovo orario settimanale;
La definizione dei suddetti orari di lavoro potrà avvenire:
- operando uno sfalsamento degli orari di inizio e fine lavoro dei
singoli lavoratori;
- attraverso la collocazione di pause;
- impiegando turni giornalieri anche differenziati;
- distribuendo l'orario di lavoro su sei giorni settimanali;
- attraverso accordi sulla flessibilità.
Inoltre, per una migliore
gestione dell'attività produttiva e per far fronte a particolari,
maggiori o diverse, richieste di mercato in riferimento a punte
di produzione, le aziende potranno ricorrere a forme di lavoro con
durata predefinita.
Le eventuali condizioni di miglior favore verranno esaminate all'atto
della definizione del nuovo orario di lavoro.
Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende
strumenti certi ed effettivamente utilizzabili per far fronte alla
domanda dei prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Art. 33 - Turni giornalieri
e notturni
a) Per comprovate necessità aziendali di produzione, l'orario
di lavoro può essere organizzato su turni giornalieri le
cui modalità applicative saranno concordate a livello interconfederale.
In mancanza di tale accordo sulle modalità di applicazione
non si potrà dare attuazione ai turni di cui sopra.
Si concorda che la collocazione della pausa infraturno venga definita
a livello aziendale ovvero, in caso di mancato accordo, a livello
interconfederale.
b) La maggiorazione per turni notturni avvicendati è elevata
al 35% dall'01.07.89; tale percentuale è comprensiva delle
maggiorazioni previste dalla Legge 17.02.1961 n° 7.
Art. 34 - Orario Flessibile
L'azienda nel caso riscontri esigenze di carattere stagionale, di
mercato, o ravvisi la necessità di un miglior impiego dell'apparato
produttivo, può ricorrere all'orario flessibile, realizzando,
come media su un arco di tempo di più settimane, l'orario
di lavoro di cui al precedente art. 32. In tal caso dovrà
precisare per iscritto alle OO.SS. e all'A.N.I.S. il numero delle
ore, il numero dei lavoratori interessati ed il periodo di ricorso.
In detto arco di tempo l'orario di lavoro, salvo diversi accordi,
non potrà essere inferiore alle 32 ore settimanali e superiore
alle 48 ore settimanali. Tale nastro orario dovrà essere
riproporzionato in relazione all'introduzione di orario di lavoro
settimanale diverso rispetto a quello attualmente vigente di 39
ore.
In questa ipotesi l'orario attuato oltre le 39 ore settimanali non
costituisce lavoro straordinario.
In apposito incontro a livello aziendale e/o interconfederale saranno
verificate le motivazioni aziendali definendo, tramite accordo,
le modalità attraverso le quali avverrà il ricorso
alla flessibilità, tenuto anche conto delle esigenze dei
lavoratori.
Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende
uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte
al variare della domanda, dei prodotti o dei servizi, nel corso
dell'anno.
In mancanza di tale accordo sulle modalità non si potrà
dare attuazione alla flessibilità dell'orario.
Le Parti concordano inoltre
che le aziende con più di 15 dipendenti, coinvolte da maggiori
richieste di mercato, ritardi negli approvvigionamenti, carenze
di commesse, processi produttivi legati alla stagionalità,
potranno ricorrere ad un orario articolato di 20 ore semestrali,
al fine di consentire una più tempestiva risposta alla domanda
del mercato.
L'azienda dieci giorni prima
del ricorso all'orario articolato deve:
- informare la S.S.A. e verificare con la stessa le motivazioni
della richiesta;
- concordare, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e della
stessa azienda, le modalità della sospensione, o riduzione,
o aumento della attività lavorativa ed il conseguente recupero
delle ore.
Qualora l'azienda e la S.S.A. non addivengano ad un accordo in tale
fase la richiesta si intende decaduta e le informazioni relative
al progetto saranno trasmesse alle Organizzazioni Sindacali e all'ANIS
le quali, entro i termini previsti dall'accordo sulle nuove relazioni
industriali, provvederanno ad effettuare un incontro interconfederale
al fine di ricercare il componimento delle divergenze, sulle modalità
applicative.
In mancanza di tale accordo sulle modalità non si potrà
dare attuazione alla flessibilità dell'orario.
L'orario articolato non potrà svolgersi nei giorni festivi
e la quantità delle ore lavorative giornaliere complessive
non potrà superare le nove ore dal lunedì al venerdì
e quattro ore al sabato.
L'orario di lavoro flessibile effettuato oltre a quello normale
sarà retribuito con la maggiorazione del 10%.
Nel limite delle 20 ore semestrali,
la flessibilità dell'orario di lavoro, senza alcun diritto
alla maggiorazione della retribuzione come sopra specificato, potrà
essere richiesta dal lavoratore anche per il tramite della S.S.A.,
qualora non vengano a crearsi disfunzioni di carattere organizzativo
e produttivo, per gravi motivi familiari fermo restando la volontarietà
delle Parti.
L'azienda è tenuta a comunicare, a seguito dell'accordo raggiunto,
l'orario di lavoro flessibile all'Ispettorato del lavoro e all'
ISS.
Nota a verbale
Annualmente le Parti firmatarie si incontreranno per verificare
l'andamento del fenomeno e per esaminare eventuali problematiche.
Inoltre le Parti si impegnano a definire in uno specifico confronto
la regolamentazione dei periodi di malattia, ferie, C.I.G., permessi,
aspettative, ecc., relativi all'effettuazione dell'orario flessibile
sulla base delle indicazioni già emerse dal confronto OO.SS.-ANIS
del 19.01.88.
Art. 35 - Orario di lavoro
a tempo parziale (Part-Time)
Si richiamano le norme previste dalla Legge e successive modifiche.
Le Parti al fine di realizzare orari di lavoro più consoni
alle esigenze dei giovani, degli anziani e delle donne e che tengano
conto delle esigenze produttive delle Aziende, concordano di istituire
l'orario di lavoro a tempo parziale, sulla base delle seguenti norme:
a) per orario di lavoro a
tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario
ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Esso ha la funzione di consentire flessibilità della forza
lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della
giornata, della settimana, del mese e dell'anno; risponde a possibili
esigenze individuali dei lavoratori anche già occupati. Il
numero dei lavoratori ad orario parziale non potrà essere
superiore all'8% dell'organico aziendale, deroghe alla presente
norma possono avvenire attraverso accordi a livello interconfederale.
b) Il rapporto di lavoro a
tempo parziale può essere instaurato sia per lavoratori già
occupati e sia per lavoratori da assumere. Per questi ultimi è
richiesta la iscrizione nelle liste di collocamento con la indicazione
del tipo di orario che intendono fare.
c) Gli aspetti normativi e
retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro spettano
ai lavoratori a part-time in misura proporzionale al nuovo regime
di orario di lavoro concordato.
d) Il rapporto a tempo parziale
sarà disciplinato sulla base dei seguenti principi:
- volontarietà della scelta di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo
pieno tramite accordo tra gli interessati;
- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale
o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali
nuove assunzioni, tenuto conto delle esigenze degli interessati
e dell'azienda; all'uopo gli interessati comunicheranno alla Direzione
Aziendale la disponibilità al tempo parziale.
Nel caso in cui la Direzione Aziendale intenda assumere lavoratori
a tempo parziale e vi sia la disponibilità al tempo parziale
di lavoratori già alle dipendenze dell'azienda, la stessa
è tenuta a comunicare agli interessati i motivi dell'impossibilità
del passaggio dal tempo pieno al tempo parziale;
- applicabilità delle norme contrattuali vigenti anche in
materia di stabilità e continuità del rapporto di
lavoro in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
- il tempo parziale è incompatibile con lo straordinario.
In caso di necessità
di un aumento delle ore giornaliere dovrà essere modificato
il regime di orario ordinario precedentemente concordato; qualora
per casi eccezionali sia necessario prolungare l'orario giornaliero
per un max di 7 ore al mese, tali ore eccedenti saranno considerate
lavoro ordinario e saranno retribuite con la maggiorazione del 20%
a totale compenso della mancata maturazione delle ferie e gratifica
natalizia.
e) L'instaurazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto
tra datore di lavoro e lavoratore nel quale sono indicati:
- la decorrenza e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;
- il trattamento economico normativo secondo i criteri di proporzionalità
di cui al punto c) del presente accordo.
Del suddetto accordo deve essere data comunicazione all'I.S.S. e
agli Uffici del Lavoro nonché per conoscenza alle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente Contratto di Lavoro e all'A.N.I.S.
f) Nel corso degli incontri
annuali previsti nella prima parte del C.C.U.G.d.L., si procederà
ad apposita verifica per valutare l'andamento del fenomeno e all'esame
di eventuali problematiche connesse all'istituto del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale, a fronte di significative
esigenze e di nuove opportunità di lavoro, una delle parti
firmatarie del presente Contratto, potrà promuovere l'apertura
di un confronto a livello interconfederale, per concordare la instaurazione
del rapporto a part-time, verificando nel contempo gli eventuali
riflessi sull'occupazione.
A fronte di motivate richieste dei lavoratori, fermo restando le
disposizioni vigenti in materia, qualora emergano difficoltà
aziendali, le Parti verificheranno la possibilità di dare
corso ad accordi sperimentali dalla durata temporanea.
Nel caso che l'azienda, a fronte di un primo esame di motivata richiesta
di part-time da parte dei lavoratori, ritenga impossibile attivare
tale nuovo orario di lavoro, si procederà, su richiesta di
una delle Parti, alla convocazione di un incontro interconfederale
per attuare una verifica più approfondita delle motivazioni
che hanno generato la richiesta e la successiva risposta della Direzione
aziendale con l'intento di verificare la possibilità di dare
corso ad accordi sperimentali, ferma restando la volontarietà
delle Parti.
In mancanza di accordo non si darà luogo all'orario di lavoro
a tempo parziale.
Art. 36 - Lavoro straordinario
Si richiama la Legge 17.02.1961 n° 7. L'eventuale lavoro straordinario
decorre dall'orario contrattuale giornaliero.
Dal 01.01.1998 le ore di lavoro straordinario, effettuate dopo la
39ma ora settimanale saranno retribuite con la maggiorazione del
30%. Resta inteso che dal 01.01.2001 le eventuali ore di lavoro
straordinario prestate fino alla fino alla 39ma ora saranno retribuite
con la maggiorazione del 25%. Per il lavoro straordinario prestato
nella giornata di sabato, la maggiorazione è elevata al 35%.
Per i lavoratori turnisti su sei giorni l'eventuale straordinario
prestato oltre la 39ma ora sarà retribuito con la maggiorazione
del 30%. Per i lavoratori turnisti su 5 giorni la maggiorazione
dovuta nel caso di lavoro straordinario prestato nella giornata
di riposo compensativo, sarà corrispondente a quella prevista
per il sabato.
Fermo restando il principio
che la prestazione di lavoro straordinario è facoltativa,
essa avverrà, previo accordo con la S.S.A. e, se tecnicamente
possibile, equamente distribuita fra i dipendenti.
Da detta regolamentazione sono escluse le operazioni di manutenzione
ed inventario.
In caso di comprovate esigenze aziendali potranno essere stipulati
accordi fra la Direzione aziendale e la S.S.A. di ricorso al lavoro
straordinario per periodi trimestrali con esclusione delle lavorazioni
inerenti i servizi generali, magazzino carico e scarico e servizi
connessi, per i quali l'accordo avrà una durata semestrale.
Il tetto annuo per lo straordinario è di ore 145 individuali,
eventuali superamenti del tetto possono essere concordati solo attraverso
le Organizzazioni Sindacali e l'Associazione Nazionale dell'Industria
Sammarinese.
La Direzione aziendale fornirà
periodicamente alla S.S.A. l'elenco dei dipendenti che hanno effettuato
lo straordinario con l'indicazione delle relative ore, le stesse
Direzioni invieranno l'elenco di cui sopra alla C.S.U. ed all'A.N.I.S.
ogni 6 mesi oppure ogni qualvolta si stia per superare il tetto
massimo consentito.
Entro tali norme l'azienda è autorizzata ad usufruire dello
straordinario, tenendo presente che esso è facoltativo.
Qualora sia stato concordato
il superamento del tetto di cui sopra, il 50% delle ore di straordinario
effettuato oltre il limite delle 145 ore dovrà essere recuperato
con riposi compensativi e non inferiori generalmente alla giornata.
Il pagamento delle ore di straordinario con riposo compensativo
avverrà con la maggiorazione del 25%.
Si concorda sulla opportunità di prevedere la forfettizzazione
dello straordinario che dovrà risultare da accordo scritto
controfirmato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei
Datori di Lavoro.
Art. 37 - Miglioramento
della Competitività
In aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo precedente
si concorda quanto segue:
- fermo restando quanto previsto dalla contrattazione nazionale
vigente, al fine di garantire alle aziende efficaci strumenti di
adeguamento e risposta alle richieste del mercato, ed al fine di
non ridurre la capacità produttiva degli impianti, in relazione
all'accordo sull'orario di lavoro di cui all'art. 32 del presente
accordo, vengono previste complessive 75 ore annuali straordinarie
per la realizzazione di "progetti produttivi".
Tali progetti dovranno essere presentati dalla Direzione aziendale
alla S.S.A. e, nei tempi previsti dall'accordo sulle nuove relazioni
industriali, per ricercare un'intesa, a livello aziendale o interconfederale,
sulle modalità applicative.
A livello aziendale potranno essere definiti accordi per un monte
ore più elevato rispetto a quanto sopra specificato.
Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende
uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte
alla domanda dei prodotti o dei servizi nel corso dell'anno.
Ribadito che l'istituto del
miglioramento della competitività risponde ad una necessità
aziendale, e che la sua attuazione coinvolge tutti i lavoratori
di un'impresa o quelli di un determinato reparto, oppure un gruppo
di addetti a particolari lavorazioni stagionali, al fine di raggiungere
un miglior utilizzo degli impianti produttivi o per altre ragioni
volte comunque ad ottimizzare la competitività dell'impresa,
si concorda sulla possibilità di recuperare da un minimo
di mezza giornata ordinaria lavorativa fino ad un massimo di numero
due giornate ordinarie di lavoro, calcolate sulla base del 20 %
delle ore lavorate in più durante un altro periodo dello
stesso anno. I recuperi saranno effettuati attraverso permessi individuali
su richiesta dei dipendenti, fatte salve particolari esigenze organizzative
dell'azienda. Resta inteso che se dal calcolo di cui sopra dovessero
risultare ore da recuperare inferiori alla mezza giornata o superiori
alle due giornate, tali ore, saranno retribuite con le stesse maggiorazioni
previste dal contratto per il lavoro straordinario e non daranno
luogo a nessun recupero.
Art. 38 - Lavoro festivo
- notturno
Si richiamano la Legge 17.02.1961 n° 7, l'art. 33 del presente
Contratto di Lavoro e gli specifici accordi aziendali.
Art. 39 - Riposo settimanale
Si richiama la Legge 17.02.1961 n° 7.
Quando, per circostanze eccezionali, al lavoratore venga richiesto
di prestare la sua opera in giornata domenicale o festiva, l'azienda
dovrà preavvisare il dipendente possibilmente 48 ore prima,
salvo i casi di forza maggiore. In dette circostanze non è
ammesso il riposo compensativo.
Art. 40 - Festività
retribuite
Tutte le festività civili e religiose che cadono dal lunedì
al venerdì, ivi comprese quelle stabilite dall'art. 21 della
Legge 17.02.1961 n° 7 e dalla Legge 18.12.1990 n. 152 e successive
modifiche, sono retribuite in base all'orario giornaliero.
Chiarimento a verbale
Nelle aziende in cui, per motivi particolari, l'orario di lavoro
è ripartito in 6 giornate lavorative, le festività
civili e religiose che cadono dal lunedì al sabato saranno
retribuite secondo l'orario giornaliero previsto.
Art. 41 - Ferie annuali
Per ogni anno di servizio il dipendente ha diritto ad un periodo
di riposo retribuito pari a 22 giornate lavorative. Il frazionamento
sarà calcolato per dodicesimi se intermedi o impiegati o
per cinquantaduesimi se operai. I giorni festivi di cui all'art.
40, festività che ricorrono nel periodo di godimento delle
ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si farà
luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Il
periodo di ferie consecutive (per stabilimenti, per reparto o per
scaglione) non potrà essere inferiore a 2 (due) settimane.
L'epoca delle ferie consecutive sarà stabilita dalla Direzione
Aziendale, previo accordo con la S.S.A. tenuto conto delle esigenze
dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda.
Il sopraggiungere della malattia, regolarmente accertata dagli Organismi
Sanitari preposti, interrompe il godimento delle ferie.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto eccettuati
gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione
a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo,
ambiente e tempo. All'inizio del godimento delle ferie sarà
corrisposta la relativa retribuzione o congruo acconto.
A far data dal 01.01.2001
le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti
su cinque giorni, sono pari a 26 giornate o a 195 ore, ricomprendendo
in esse le 14 ore previste dall'accordo interconfederale sulle "festività"
del 6 dicembre 1990 (Allegato n° 9).
Art. 42 - Aspettativa
a) Si richiamano le norme previste dalla Legge 16 dicembre 1994
n° 111.
La lavoratrice madre dopo
il normale periodo di assenza per gravidanza e puerperio previsto
dalla Legge, ha la facoltà di richiedere un periodo di aspettativa,
entro il primo anno di vita del bambino, fino ad un massimo di 10
(dieci) mesi.
L'aspettativa può essere richiesta in alternativa dal padre
del neonato purché entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti.
b) In casi del tutto eccezionali
e per gravi eventi che coinvolgono il nucleo familiare nel senso
stretto e qualora non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale,
è ammesso il ricorso alla aspettativa non retribuita entro
il limite minimo di 10 (dieci) giorni e massima di 12 (dodici) mesi.
Tale aspettativa, nella salvaguardia di eventuali criteri di riservatezza
individuale, di norma sarà richiesta alla Direzione Aziendale
attraverso la Struttura Sindacale Aziendale.
c) Fermo restando l'attuale livello di aspettativa di cui al punto
b) per eventuali casi di tossicodipendenze, l'aspettativa verrà
concessa su richiesta dell'interessato per un ulteriore periodo
utile al fine di favorire la riabilitazione.
Le richieste di aspettativa
di cui al punto a) devono essere fatte sotto pena di decadenza,
con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, salvo documentati casi
di forza maggiore.
Durante il periodo di aspettativa
previsto nei commi a), b) e c) gli interessati non potranno effettuare
prestazioni di lavoro per terzi.
Per tutta la durata delle
aspettative (commi a), b) e c), aspettative per cariche sindacali,
politiche e pubbliche e aspettative per cariche sindacali elettive)
non è prevista la erogazione degli emolumenti mensili ordinari
e straordinari previsti dalla legge e dai contratti di qualsiasi
tipo; né la stessa, nel caso che il dipendente riassuma il
servizio, è computata ai fini del trattamento di quiescenza
della carriera né a ciascun altro fine economico.
Art. 43 - Permessi di breve
durata
Per comprovati motivi familiari o per documentati casi di carattere
particolare sono previsti, per quei lavoratori che ne facciano richiesta,
brevi permessi prevedendone le modalità con particolari accordi
fra la Direzione e la Struttura Sindacale Aziendale, privilegiando
le possibilità per un loro recupero o per l'utilizzo in conto
ferie, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori e dell'azienda.
Le aziende sono tenute a predisporre specifica modulistica in cui
sia indicata la motivazione per la quale viene concordato il permesso,
precisando se lo stesso sia in conto ferie, riduzione di orario,
con recupero o non retribuito.
Le parti concordano, a far
data dal 1/1/1998, per i lavoratori che effettueranno un monte ore
annuo ordinario determinato forfettariamente in 1620, la maturazione
di permessi retribuiti secondo le seguenti modalità:
- se le ore lavorate saranno corrispondenti o superiori all'ammontare
sopra definito, il lavoratore maturerà un permesso ordinario
pari a una giornata lavorativa.
A far data dal 01/01/2001 il monte ore annuale di 1620 passerà
a 1600.
Un ulteriore permesso ordinario annuale pari a 8 ore di lavoro,
frazionabile e cumulabile nell'arco di un biennio verrà concesso
a quei lavoratori che, per esigenze documentate di salute relative
ad eventi che coinvolgono il nucleo familiare entro il secondo grado
di parentela, sono costretti ad assentarsi dal lavoro.
Verranno inoltre concessi speciali permessi retribuiti di tre giorni
in caso di lutto che coinvolge un familiare entro il primo grado
di parentela (genitore/figlio/a e coniuge) o di affinità
(suocero/a e genero/nuora) e di due giorni per il lutto che coinvolge
un parente entro il secondo grado (fratello/sorella, nonno/a e nipote).
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti previa richiesta
alla Direzione aziendale.
Art. 44 - Permessi retribuiti
per visite di prevenzione
Di norma annualmente viene concesso ai lavoratori un permesso retribuito
per visita medica di prevenzione e controllo fino ad un massimo
di 4 ore. Qualora il medico del lavoro ritenesse necessarie ulteriori
visite di controllo e prevenzione nell'arco dello stesso anno solare,
anche esse saranno retribuite fino ad un massimo di 4 ore cadauna.
E' data facoltà alle aziende di predisporre il trasporto
dei dipendenti con i propri mezzi.
A tale scopo le aziende prenderanno gli opportuni accordi con gli
Uffici Sanitari.
Chiarimento a verbale
Per 4 ore retribuite, le parti intendono la mezza giornata lavorativa.
Nota a verbale
Le parti concordano che tutti i lavoratori, donatori di sangue,
chiamati dalle strutture sanitarie preposte alle specifiche visite
di controllo, possano usufruire di 2 ore di quelle già previste
per permessi retribuiti per visite di prevenzione qualora non siano
state utilizzate.
Art. 45 - Gratifica natalizia
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore per ciascun
anno di servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica
ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità determinata
sulla base di 169,5 ore per chi effettua 39 ore settimanali, 162,5
per chi, a far data dal 01/01/2001, effettuerà 37,5 ore settimanali,
della normale retribuzione.
La gratifica è frazionabile per dodicesimi se impiegato od
intermedio e per cinquantaduesimi se operaio.
La gratifica natalizia potrà essere decurtata dei soli periodi
di assenza volontaria dei dipendenti.
Art. 46 - Scatti biennali
di anzianità
Il dipendente, per ogni biennio di anzianità di servizio
prestato presso la stessa azienda, con esclusione del periodo di
apprendistato, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito, a maturare 4 aumenti biennali periodici di anzianità
fissati nelle misure indicate, nelle tabelle retributive delle aziende.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio.
Ad ogni rinnovo contrattuale gli scatti saranno adeguatamente aggiornati,
tenuto conto della dinamica salariale.
La quota scatti di anzianità maturata dai lavoratori presso
l'azienda, sarà mantenuta anche in caso di trasferimento
ad altra azienda purché esso avvenga nell'ambito della stessa
professionalità svolta come segue:
1) la richiesta di riconoscimento
degli scatti biennali precedentemente maturati dovrà essere
presentata, pena la decadenza, almeno 5 (cinque) giorni prima della
fine del periodo di prova;
2) per i soli dipendenti inquadrati
dalla 3a alla 7a categoria;
3) l'azienda di provenienza,
su richiesta dell'interessato, rilascerà attestato dal quale
risulti che la mansione per cui si chiede il riconoscimento degli
scatti è stata svolta per almeno tre anni, indicando le date,
negli ultimi cinque anni, precisando inoltre quanto segue:
a) tipo di lavoro - fase o fasi svolte;
b) prodotti trattati;
c) tipo di macchine utilizzate per la lavorazione;
d) varie.
Qualora risulti inequivocabilmente,
entro il termine fissato per la presentazione delle richieste, la
rispondenza fra professionalità acquisita e quella da svolgere
ed inoltre non sia trascorso un periodo superiore a 12 mesi dalla
esecuzione della mansione (professionalità) in oggetto, l'interessato
manterrà la quota scatti maturata come segue:
- 50% all'atto dell'assunzione;
- 50% dopo un anno dall'assunzione.
Per i lavoratori provenienti dalla Mobilità, il periodo che
intercorre fra una occupazione e l'altra viene prolungato rispetto
agli attuali 12 mesi del periodo trascorso in Mobilità al
fine della conservazione degli scatti biennali maturati.
Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di rilasciare la dichiarazione
volta ad illustrare il tipo di lavoro svolto precedentemente, questa
sarà redatta dagli uffici del lavoro previa richiesta di
ulteriori informazioni all'ANIS ed alle OO.SS..
Le Parti firmatarie il presente contratto sono impegnate a considerare
quale elemento prioritario per la conservazione degli scatti biennali
maturati, la professionalità specifica acquisita.
Si conviene sulla rivalutazione predeterminata dei valori degli
scatti di anzianità in vigore al 31/12/97 per gli anni 1998-1999-2000-2001
sulla base dello sviluppo complessivo della dinamica salariale.
In tal senso, per ogni scatto biennale di anzianità maturato,
si concorda la seguente rivalutazione:
| |
|
Politica
dei redditi |
| - dall'01.01.1998 |
+ 4,4 % |
+
0,70 % |
| - dall'01.01.1999 |
+ 4,4 % |
+
0,70 % |
| - dall'01.01.2000 |
+ 4,4 % |
+
0,60 % |
| - dall'01.01.2001 |
+ 3,7 % |
|
| |
|
|
Mantenimento
degli scatti di anzianità
Tutti i lavoratori del settore industriale che sono soggetti a licenziamenti
collettivi in base alla Legge n° 23 del 1977 e che abbiano maturato
almeno 1 scatto di anzianità nel precedente posto di lavoro,
manterranno fino ad un massimo di 3 scatti biennali di anzianità
nel nuovo posto di lavoro, attraverso specifico accordo da definirsi
nell'ambito della riqualificazione professionale e della formazione
professionale.
I costi derivanti da tali accordi saranno posti a carico del Fondo
Servizi Sociali.
Assunzione in formazione di
lavoratori provenienti dalla mobilità
Fatte salve le procedure vigenti relativamente alla liquidazione
della quota di retribuzione diretta ed indiretta a carico dell'azienda,
si concorda di riconoscere una anzianità convenzionale dal
primo giorno di formazione ai fini della maturazione degli scatti
biennali di anzianità previsti dal presente contratto di
lavoro.
Art. 47 - Congedo matrimoniale
Al dipendente, in caso di matrimonio, spetta un congedo retribuito
di 13 giorni lavorativi.
In caso che il dipendente a seguito del matrimonio non dovesse riprendere
servizio presso l'azienda, allo stesso sarà ugualmente riconosciuto
l'istituto di cui sopra.
Chiarimento a verbale
Il diritto al congedo di cui sopra insorge solo nel caso di matrimonio
riconosciuto a tutti gli effetti civili.
Art. 48 - Addestramento
- Per primo lavoro: 4 mesi al 90% della retribuzione vigente nella
categoria per la quale è avvenuta l'assunzione;
- Per prima assunzione che non sia primo lavoro: 2 mesi al 95% della
retribuzione vigente nella categoria per la quale è avvenuta
l' assunzione.
Nota a verbale
Per il settore abbigliamento - confezioni - calzature - pelletteria
l'addestramento e la pre-qualificazione sono i seguenti:
a) DURATA - il periodo di addestramento ha la durata massima di
quattro mesi per tutti. Al termine del periodo di cui sopra, l'operaio
passerà alla categoria "operai comuni" oppure sarà
avviato alla qualificazione. Gli operai avviati alla qualificazione
dopo il periodo di addestramento, effettueranno un ulteriore periodo
di pre-qualificazione della durata massima di 9 mesi (nove).
Completato il ciclo passeranno alla categoria degli operai qualificati.
Chiarimento a verbale
Agli effetti dell'addestramento e della pre-qualificazione sarà
ritenuto valido quello effettuato presso aziende analoghe.
Gli operai assunti in età superiore ai 18 anni effettueranno,
dopo il previsto periodo di addestramento, un periodo di pre-qualificazione
di mesi 6 (sei).
b) RETRIBUZIONE - per tutto
il periodo di addestramento, la retribuzione è pari al 90%
di quella degli operai comuni. Per tutto il periodo di pre-qualificazione,
la retribuzione è pari al 90% di quella degli operai qualificati,
tenendo conto che la retribuzione dei lavoratori in età inferiore
ai 18 anni è pari al 93% di quella prevista per i superiori
ai 18 anni.
Art. 49 -Trattamento minori
La retribuzione dei dipendenti di età non superiore ai 18
anni sarà pari al 90% di quella prevista per coloro che abbiano
compiuto il 18° anno e riferito alle categorie.
Art. 50 - Indennità
di anzianità
L'indennità di anzianità viene maturata e corrisposta
nella misura percentuale dell'8,33%.
L'indennità di anzianità, come previsto dalla legge
si raddoppia per il personale di grado superiore (procuratori, institori,
dirigenti).
La quota annua maturata, sarà erogata ai lavoratori entro
il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.
Computo della indennità
di anzianità
Detta percentuale sarà applicata sulla retribuzione lorda
annuale percepita dal dipendente o, in caso di dimissioni o licenziamento
in corso di anno, sulla retribuzione percepita fino al momento della
interruzione del rapporto di lavoro, computando inoltre le provvigioni,
i premi di produzione, gli importi dovuti per Cassa Integrazione
Guadagni, Malattia - Infortunio - Gravidanza e ogni altro compenso
di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto
a titolo di rimborso spese, assegni familiari, straordinario e straordinario
festivo.
Per il prestatore di lavoro retribuito in tutto o in parte con provvigioni,
con produzione o con partecipazione, le indennità suddette
sono determinate sulla media degli emolumenti dell'ultimo anno di
servizio o del minor tempo del servizio prestato.
Art. 51 - Retribuzione
Valgono le norme contemplate dall'art. 14 della Legge 17.02.1961
n° 7.
Le retribuzioni saranno corrisposte a periodo mensile entro e non
oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga.
Fino la 31/12/00 la tariffa oraria si ottiene dividendo quella mensile
per 169,5. Dal 01/01/2001 il divisore sarà 162,5.
Aumenti Programmati
Le parti concordano sul superamento dell'istituto della scala mobile
e sull'accorpamento delle voci retributive preesistenti (paga base
- scala mobile) in una voce unica "retribuzione".
Si concordano i seguenti aumenti retributivi:
- Anno 1998 +
4,4 %
- Anno 1999
+ 4,4 %
- Anno 2000 +
4,4 %
- Anno 2001 +
3,7 %
Gli importi che precedono saranno integrati con la quota retributiva
denominata "Politica dei Redditi" nei termini stabiliti
dal "Protocollo di intesa sulla politica dei redditi ed incentivazione
del lavoro nei settori privati" dell'8 Aprile 1998, che si
allega al presente contratto (Allegato n° 18).
Art. 52 - Indennità
perdita moneta o maneggio denaro
Il lavoratore la cui mansione normale consiste nel maneggio di denaro
contante per riscossione o pagamenti, con responsabilità
per errore, anche finanziaria, ha diritto ad una indennità
come segue:
lit. 70.000 mensili, con decorrenza 1° gennaio 1998;
lit. 80.000 mensili, con decorrenza 1° gennaio 1999;
lit. 90.000 mensili, con decorrenza 1° gennaio 2000;
lit. 100.000 mensili, con decorrenza 1° gennaio 2001.
Detto trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso,
allo stesso titolo, aziendalmente e individualmente.
Art. 53 Trasferta
I lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede
dell'Azienda hanno diritto ad un rimborso spese come segue:
a) Il rimborso spese auto
è effettuato dall'01/01/98 in base alle seguenti tariffe:
- per autovetture di cilindrata fino a 1000 cc lit. 505 al Km.;
- per autovetture di cilindrata fino a 1600 cc lit. 580 al Km.;
- per autovetture di cilindrata superiore a 1600 cc lit 590 al Km..
Il rimborso spese auto è
effettuato dall'01/01/99 in base alle seguenti tariffe:
- per autovetture di cilindrata fino a 1000 cc lit. 530 al Km.;
- per autovetture di cilindrata fino a 1600 cc lit. 610 al Km.;
- per autovetture di cilindrata superiore a 1600 cc lit. 620 al
Km..
Il rimborso spese auto è
effettuato dall'01/01/2000 in base alle seguenti tariffe:
- per autovetture di cilindrata fino a 1000 cc lit. 560 al Km.;
- per autovetture di cilindrata fino a 1600 cc lit. 640 al Km.;
- per autovetture di cilindrata superiore a 1600 cc lit. 650 al
Km..
Il rimborso spese auto è
effettuato dall'01/01/2001 in base alle seguenti tariffe:
- per autovetture di cilindrata fino a 1000 cc lit. 580 al Km.;
- per autovetture di cilindrata fino a 1600 cc lit. 660 al Km.;
- per autovetture di cilindrata superiore a 1600 cc lit. 670 al
Km..
Non è previsto alcun
abbattimento per le autovetture diesel.
b) Si concorda inoltre che
dalla seguente regolamentazione, fatti salvi gli accordi specifici,
sono esclusi i lavoratori che svolgono mansioni che comportano abitualmente
trasferte fuori dalla Sede Aziendale.
1) Per i lavoratori che saltuariamente
sono comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede dell'azienda
con l'esigenza di pernottamento all'esterno del territorio della
Repubblica di San Marino viene riconosciuta una diaria giornaliera
di lire 35.000 per ogni giorno di lavoro effettivamente svolto in
altre sedi.
A partire dal 1 gennaio 1999, si concorda di elevare la indennità
di cui al punto precedente a lire 38.700, dal 1 gennaio 2000 a lire
40.700 e dal 1 gennaio 2001 a lire 42.200.
2) Nel caso in cui il lavoratore resti in trasferta come sopra specificato,
per un periodo superiore a 15 giorni di calendario, l'indennità
di cui al punto 1) sarà maggiorata dal 16° giorno in
poi della percentuale del 25%.
Per quanto riguarda i punti 1) e 2) eventuali condizioni di miglior
favore saranno riassorbite fino a concorrenza.
3) Le aziende, a partire dal
01/07/1993, si impegnano a garantire la copertura dei danni derivanti
da eventuali furti, incendi o incidenti riferiti alla sola autovettura,
agli oggetti e alla attrezzatura inerenti all'attività lavorativa
previa presentazione della documentazione dell'autorità competente.
c) Il rimborso spese per eventuale
vitto ed alloggio è da concordare fra Direzione aziendale
e lavoratore.
Il lavoratore in trasferta non dovrà lavorare in ore straordinarie,
notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda
o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere. Il lavoratore
in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per
quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite
dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui è
adibito. Inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda,
dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in
consegna e delle ore di lavoro compiute, e dovrà attuare
tutto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro.
Considerato che la Legge n°
42 del 22.12.1955 sancisce il principio della corresponsione di
una diaria o di un rimborso spese si concorda sulla possibilità
di definire, anche forfettariamente, gli stessi attraverso accordo
scritto stipulato fra l'azienda ed il lavoratore, motivandone le
causali.
Art. 54 - Indumenti di lavoro
All'atto dell'assunzione, le Ditte forniranno a ciascun dipendente
due indumenti di lavoro e, successivamente, uno all'anno. Per quei
dipendenti che eseguono lavori che comportano una particolare usura,
la ditta darà luogo alla sostituzione dell'indumento, ogni
volta che il dipendente ne faccia richiesta, dietro restituzione
di quello deteriorato; in caso di mancata assegnazione si darà
luogo ad un adeguato rimborso spese.
Art. 55 - Sospensioni ed
interruzioni di lavoro
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovuta a causa
di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà
conto delle interruzioni stesse quando queste nel loro complesso
non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che nel loro complesso superino
i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio
nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione
della paga per tutte le ore di presenza. Qualora l'azienda non trattenga
l'operaio nello stabilimento per le ore perse, sarà facoltà
ricorrere alla C.I.G. (Legge 28.10.1975 n° 37).
Nel caso che il lavoratore non venga avvertito e che si presenti
in azienda all'inizio del proprio turno di lavoro, ha diritto ad
un'ora di retribuzione.
Nota a verbale
Per comunicazione s'intende l'affissione di un comunicato all'interno
dell'azienda o il preavviso alla S.S.A.
Art. 56 - Trattamento dei
lavoratori in formazione professionale durante eventuali periodi
di Cig
Il lavoratore eventualmente posto in CIG durante la formazione professionale
dopo il 22° giorno lavorativo mantiene inalterata la retribuzione
corrisposta durante i normali periodi di lavoro.
Il periodo di CIG, fino ad un massimo di 22 giorni lavorativi, va
in ogni caso recuperato ai fini del completamento della formazione
professionale e conteggiato per la maturazione del diritto al passaggio
allo scaglione retributivo superiore (Legge 24 luglio 1987 n°
89)
Art. 57 - Doveri del prestatore
di lavoro
Il prestatore di lavoro deve essere puntuale e diligente nella prestazione
dell'opera dovuta; deve osservare le disposizioni impartite per
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e rispettare la gerarchia
tecnica ed amministrativa.
Al prestatore di lavoro è fatto divieto di trattare affari
per conto proprio o di terzi in concorrenza col datore di lavoro,
di divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi
di produzione dell'impresa o farne uso in modo di poter recare ad
essa pregiudizio.
Art. 58 - Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente
e così pure ogni altra mancanza sul lavoro o avente su questo
un diretto e negativo riflesso, può dare luogo, a seconda
della gravità della infrazione seguendo le norme della Legge
04/05/77 n° 23, all'applicazione di una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) richiamo verbale
b) ammonimento
c) diffida
d) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni
e) licenziamento
f) licenziamento in tronco.
Quest'ultima sanzione può essere applicata solo per una gravissima
mancanza e tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea,
del rapporto di lavoro e comporta la perdita dei diritti di preavviso.
Nell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, si dovrà seguire
il principio della gradualità applicando dapprima le sanzioni
più lievi e poi le più gravi secondo l'ordine sopra
elencato.
Le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo
a quello della assenza stessa, salvo impedimenti dovuti a causa
di forza maggiore.
L'assenza per malattia deve
essere giustificata a mezzo certificato medico entro 3 giorni dall'inizio
della malattia.
L'assenza ingiustificata prolungatasi per 3 giorni consecutivi,
può dare luogo a licenziamento.
Chiarimento a verbale
Il licenziamento in tronco non comporta la perdita dei diritti maturati
dal dipendente, fatta eccezione dell'indennità di mancato
preavviso.
Art. 59 - Risoluzione del
rapporto di lavoro
Le parti si richiamano alla Legge vigente.
Art. 60 - Decorrenza e
durata
Le Parti concordano sulla durata quadriennale del presente contratto
con decorrenza dal 01.01.1998.
Il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti dopo
la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto collettivo.
Art. 61 - Indennità
di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a due mesi dalla data
di scadenza del C.C.U.G.L., ove non sia intervenuto accordo, ai
lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30%
dell'aumento erogato nell'anno precedente.
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p.
la C.S.d.L.
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p.
l'A.N.I.S.
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p. la C.D.L.S. |
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(G.
Ghiotti)
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(C.
Giorgi)
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(M.
Beccari) |
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