| PARTE II DIRITTI
SINDACALI
Art. 5 - Rappresentanti sindacali aziendali
Sono formalmente riconosciuti i Rappresentanti Sindacali Aziendali.
Ogni Organizzazione Sindacale firmataria il presente Contratto potrà
designare un proprio rappresentante in ogni azienda, scelto fra
i dipendenti dell'azienda stessa.
Art. 6 - Delegati di reparto
o aziendali
Sono formalmente riconosciuti i Delegati di reparto o aziendali
eletti dai dipendenti dell'azienda. I Delegati di cui al presente
articolo, potranno essere eletti in un numero non superiore a quanto
segue:
| Lavoratori
occupati nell'azienda |
|
n° delegati |
 |
|
|
 fino
a 20 |
|
 1 |
 da
21 a 40 |
|
 3 |
 da
41 a 200 |
|
 5 |
 da
201 a 500 |
|
 7 |
 oltre
500 |
|
 9 |
Art. 7 - Struttura Sindacale
Aziendale
Per Struttura Sindacale Aziendale deve intendersi quell'organismo
formato dai Delegati di reparto aziendali, regolarmente eletti dai
lavoratori all'interno della unità produttiva secondo le
norme concordate nel regolamento allegato e dai rappresentanti sindacali
aziendali di cui all'art. 5 della 2a parte del Contratto.
La Struttura Sindacale Aziendale è unica per ciascuna sede,
stabilimento e filiale.
Fermo restando l'eventuale delega alle Organizzazioni Sindacali
firmatarie, la Struttura Sindacale Aziendale non può trasferire
o delegare in tutto o in parte, neppure transitoriamente, le proprie
funzioni di rappresentanza del personale nei confronti delle Direzioni
Aziendali.
Art. 8 - Compiti della
Struttura Sindacale Aziendale
La Struttura Sindacale Aziendale rappresenta i lavoratori nei confronti
della Direzione Aziendale.
La Struttura Sindacale Aziendale nella sua funzione di rappresentanza,
ha la facoltà di:
a) oltre a quelle facoltà di cui ai punti seguenti, la Struttura
Sindacale Aziendale ha il compito di concorrere a mantenere normali
rapporti tra i lavoratori e la Direzione dell'Azienda in uno spirito
di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento
dell'attività produttiva;
b) assicurare il rispetto e l'applicazione del Contratto di Lavoro,
degli Accordi Interconfederali, della Legislazione Sociale, delle
norme di igiene e sicurezza del lavoro;
c) trattare con l'impresa gli accordi aziendali nei casi specifici
previsti dal presente Contratto;
d) ricercare il componimento delle controversie individuali di lavoro
che possono sorgere nell'azienda;
e) esaminare le condizioni di lavoro, i ritmi ed i carichi di lavoro,
le pause, la formazione dei turni, gli orari, il godimento delle
ferie, l'eventuale lavoro straordinario e le assenze che comportino
un aggravio di lavoro per i dipendenti o disfunzioni organizzative
aziendali;
f) intervenire con proposte tendenti a migliorare l'ambiente e le
condizioni di lavoro al fine di tutelare ed assicurare la salute
e l'integrità fisica dei lavoratori ed il regolare svolgimento
dell'attività produttiva.
In caso di mancato accordo a livello aziendale, le Strutture Sindacali
Aziendali e le imprese faranno ricorso alle rispettive Organizzazioni
Centrali firmatarie il Contratto.
La richiesta di incontro fra le parti avverrà di norma in
forma scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare. Tali
incontri si svolgeranno nel rispetto delle reciproche esigenze.
Art. 9 - Durata
La Struttura Sindacale Aziendale resta in carica 2 anni e può
essere revocata prima del termine per deliberazione conforme di
almeno il 51% dei dipendenti della relativa unità aziendale,
adottata con voto segreto e diretto. I suoi membri sono rieleggibili.
Art. 10 - Sostituzione
di membri nella Struttura Sindacale Aziendale
I membri decaduti - per dimissioni dalla carica o dalla azienda,
per trasferimento da stabilimento a stabilimento o da reparto a
reparto, per licenziamento e morte -, possono essere sostituiti
nel periodo di durata in carica della Struttura Sindacale Aziendale
qualora non superino nel loro complesso il numero rispettivamente
indicato nella seguente tabella.
Essi sono sostituiti con i nominativi immediatamente seguenti in
graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti, purché
aventi i previsti requisiti per l'eleggibilità.
| n° dei
membri |
|
n° delle
sostituzioni consentite |
 |
|
|
 3 |
|
 1 |
 5 |
|
 2 |
 7 |
|
 3 |
 9 |
|
 4 |
Superando i limiti predetti
dovrà procedersi alla totale rielezione della Struttura Sindacale
Aziendale.
Art. 11 - Attività
della Struttura Sindacale Aziendale
Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito da incarichi
sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla Ditta, il
datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di
esplicazione della conseguente attività, la quale dovrà
essere svolta, nel rispetto delle norme contrattuali, senza recare
pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.
Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di
cui al presente Contratto, le sanzioni relative previste dalla parte
III art. 58 del presente Contratto e dalle vigenti leggi in materia
operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione
non sia connessa all'attività sindacale dello stesso.
Art. 12 - Locali
L'azienda mette a disposizione della Struttura Sindacale Aziendale
per l'esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all'interno
dell'azienda. Qualora non esista un idoneo locale, la Direzione
Aziendale prenderà gli opportuni accordi con la Struttura
Sindacale Aziendale.
Art. 13 - Cariche sindacali
Ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali e pubbliche, saranno
concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro
funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta
per tale scopo e non ostino impedimenti di ordine tecnico, aziendale
o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro.
Art. 14 - Permessi sindacali
Permessi Brevi: le aziende concederanno permessi sindacali retribuiti
a quei dipendenti per i quali ne sia fatta richiesta da una delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto o dal
Rappresentante Sindacale d'intesa con le Organizzazioni stesse,
salvo particolari impedimenti dovuti alle esigenze della produzione
aziendale.
Tali permessi verranno concessi in ragione di ore 2 all'anno per
ogni dipendente e sono cumulabili nell'arco della validità
del Contratto. Essi dovranno essere richiesti per iscritto, volta
per volta, dalle Organizzazioni Sindacali o dai Rappresentanti Sindacali
Aziendali, preavvisando l'azienda con un certo margine di tempo
onde provvedere alle eventuali sostituzioni. Le Organizzazioni Sindacali
provvederanno di comune accordo alla suddivisione delle suddette
ore, dandone comunicazione alla Direzione Aziendale.
Permessi lunghi: i permessi
sindacali di lungo periodo possono essere concessi a quei dipendenti
che sono membri degli organi direttivi delle Confederazioni Sindacali
dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto ed agli attivisti,
intendendo con questo termine i membri della Struttura Sindacale
Aziendale, ove non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 10 possono essere
concessi permessi fino ad un massimo di 17 ore semestrali.
Per le imprese con oltre 10 e fino a 40 dipendenti possono essere
concessi permessi fino ad un massimo di 60 ore semestrali.
Per le imprese con oltre 40 e fino a 80 dipendenti, il massimo di
cui sopra viene fissato in 120 ore semestrali.
Per le imprese che superano gli 80 dipendenti, il massimo viene
fissato in 150 ore semestrali elevabili fino al raggiungimento di
2 (due) ore per dipendente all'anno, da suddividersi in semestri.
Anche per i permessi di lungo periodo, resta fermo il principio
della cumulabilità nell'arco della validità del Contratto.
Nell'ambito dei massimi previsti dalle norme di cui sopra è
ammesso l'utilizzo dei permessi anche per periodi non inferiori
ad una mezza giornata, purché non consecutivi.
Chiarimento a verbale
Per permessi retribuiti si intende la retribuzione complessiva di
fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato la
sua opera in azienda.
Le ore di permesso retribuito saranno pagate direttamente dalle
aziende interessate.
Resta inteso che durante i permessi sindacali i lavoratori matureranno
i diritti contrattuali e di legge.
Art. 15 - Assemblee
Le aziende consentiranno alle Organizzazioni Sindacali firmatarie
di effettuare riunioni all'interno dello stabilimento, ove questo
disponga di locali che non siano destinati alla produzione o al
magazzino.
Qualora non esistessero locali idonei saranno presi opportuni accordi
per effettuare le riunioni o nel recinto della fabbrica od in locali
reperiti dalla Direzione aziendale, nelle adiacenze della fabbrica
stessa.
Durante le riunioni, i locali sono affidati al senso di responsabilità
dei Sindacati e dei Lavoratori.
Le assemblee che normalmente dovranno svolgersi o all'inizio o alla
fine del turno di lavoro, dovranno essere convocate ad iniziativa
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto
o dal loro rappresentante sindacale aziendale, con un preavviso
di almeno 48 ore, mediante comunicazione scritta.
Le assemblee suddette saranno retribuite fino a 10 ore all'anno.
Viene altresì concesso lo svolgimento di assemblee fermo
restando quanto previsto dai commi 1-2-3-4 del presente articolo,
fuori orario di lavoro e non retribuite.
Per le sole aziende in stato di ristrutturazione con riflessi negativi
sull'occupazione e modifiche dell'organizzazione del lavoro, le
assemblee saranno retribuite fino a numero 12 ore all'anno fermo
restando che nel quadriennio non si debbano superare le numero 40
ore di assemblee retribuite.
Nota a verbale
A chiarimento ed interpretazione di quanto riferibile al pagamento
delle ore di assemblea per i lavoratori delle aziende il cui orario
di lavoro è articolato su turni non coincidenti con l'orario
di assemblea richiesta, le Organizzazioni Sindacali e l'Associazione
Nazionale dell'Industria Sammarinese dichiarano che sono considerate
ore di assemblea retribuite solo quelle corrispondenti all'effettivo
svolgimento o tenuta della riunione stessa.
Art. 16 - Aspettative per
cariche sindacali
L'aspettativa non retribuita può essere concessa presso la
stessa azienda per un periodo massimo di 6 mesi a quei lavoratori
che ricoprono cariche sindacali e pubbliche a tempo pieno, purché
per la loro assenza non osti impedimento di ordine tecnico, organizzativo,
aziendale.
La richiesta di aspettativa di cui sopra, deve essere fatta alla
Direzione aziendale e, per conoscenza, all'Associazione Nazionale
Industria Sammarinese, dalle Organizzazioni Sindacali Centrali firmatarie,
con almeno 30 giorni di anticipo.
L'aspettativa suddetta può essere concessa:
a) in quelle aziende con oltre 20 dipendenti;
b) ad un solo lavoratore per azienda;
c) fino ad un massimo contemporaneamente di 8 lavoratori. Eventuali
casi particolari saranno esaminati fra le parti firmatarie il Contratto
di Lavoro.
Art. 17 - Aspettativa per
cariche sindacali elettive
L'aspettativa non retribuita può essere concessa presso la
stessa azienda per un minimo di 6 mesi ed un massimo di anni 6,
e comunque fino all'espletamento del 2° mandato a quei lavoratori
eletti membri dei Direttivi Confederali e di Federazione (C.S.d.L.
- C.D.L.S.) (F.L.I.) chiamati a ricoprire incarichi direttivi a
tempo pieno di carattere politico sindacale, fino ad un numero massimo
contemporaneamente di 4 lavoratori (quattro) e non più di
uno per azienda.
Qualora per la loro assenza
ostino impedimenti di ordine tecnico, organizzativo, aziendale si
cercherà una soluzione al problema, non escludendo il rinvio
dell'inizio della aspettativa stessa.
La richiesta di aspettativa di cui sopra deve essere fatta alla
Direzione aziendale e per conoscenza all'Associazione Nazionale
dell'Industria Sammarinese, dalle Organizzazioni Sindacali Centrali
firmatarie sotto pena di decadenza, con almeno 45 giorni di anticipo.
Si precisa inoltre quanto segue:
1) il rientro in azienda deve essere preannunciato con almeno 6
mesi (sei) di anticipo;
2) l'azienda interessata garantisce per l'aspettativa superiore
ai 6 (sei) mesi il mantenimento del posto di lavoro, la qualifica
ed i diritti maturati, ma non la funzione specifica;
3) qualora l'azienda interessata abbia attuato una ristrutturazione
aziendale o comunque, per motivi di crisi, abbia ridotto il suo
organico aziendale e si presentino difficoltà per il suo
rientro, le Parti firmatarie del presente Contratto ricercheranno
una soluzione al problema.
Art. 18 - Affissione e
diffusione di stampa sindacale
Le Organizzazioni Sindacali Centrali firmatarie del presente Contratto,
nonché gli Organismi Sindacali aziendali dei lavoratori,
hanno il diritto di affiggere all'interno degli stabilimenti, in
appositi albi predisposti dalle Direzioni aziendali, in misure adeguate
e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, comunicati e stampa
sindacale.
Art. 19 - Versamento delle
quote associative al sindacato
L'azienda provvederà a trattenere una quota associativa sindacale
ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente
sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda
dal lavoratore stesso.
Le deleghe hanno validità fino a quando non perverrà
eventuale disdetta scritta che potrà intervenire in qualsiasi
momento.
La delega conterrà la percentuale che dovrà essere
trattenuta mensilmente e che dovrà essere versata trimestralmente
dall'azienda alle Confederazioni dei Lavoratori firmatarie il Contratto.
La trattenuta verrà fatta sull'importo lordo con i criteri
di applicazione stabiliti dalla Legge 29.03.1968 n° 17.
La modalità di versamento delle quote avverrà tramite
indicazioni congiunte delle Confederazioni dei Lavoratori. In caso
di disdetta, l'azienda dovrà darne comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali, allegando la delega.
Art. 20 - Elenco dipendenti
Le aziende invieranno ogni sei mesi ad ognuna delle Organizzazioni
Sindacali, ivi compresa l'Associazione Nazionale Industria Sammarinese,
copia dell'elenco dei dipendenti che per legge viene inviata all'Ufficio
di Collocamento.
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