PARTE I - INFORMATIVA
Art. 1 - Occupazione -
Investimenti
Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale
e della iniziativa sindacale e le rispettive distinte responsabilità,
le parti convengono quanto segue:
1) a livello generale, annualmente, l'Associazione Nazionale dell'Industria
Sammarinese fornirà alle Organizzazioni Sindacali Centrali
firmatarie, al fine di verificare lo stato economico ed i conseguenti
riflessi sulle prospettive occupazionali, informazioni, articolate
per settori produttivi, su:
a) stato economico e programmi produttivi dei vari settori;
b) prospettive di mercato con particolare riferimento ad eventuali
punti di crisi;
c) nuovi insediamenti o ampliamenti industriali con particolare
riferimento ai programmi di attuazione ed alla relativa struttura
occupazionale;
d) programmi di investimento e diversificazioni produttive;
e) le evoluzioni tecnologiche;
f) il numero degli addetti distinti per sesso, qualifica e le prospettive
occupazionali.
Su tali problemi le Parti stipulanti si incontreranno per effettuare
un esame congiunto del quadro economico e produttivo generale e/o
prospettive dell'occupazione e del mercato.
2) A seguito dell'incontro
di cui al comma precedente, con particolare riferimento ai punti
di crisi aventi riflessi negativi sull'occupazione, una delle parti,
ivi comprese le Strutture Sindacali Aziendali, potrà richiedere
ulteriori informazioni per poter procedere ad un esame conoscitivo
più approfondito, a livello di settore o azienda, su:
a) modifiche dell'organizzazione del lavoro e tecnologiche e gli
eventuali programmi di decentramento produttivo. Le modifiche tecnologiche
inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestono carattere
di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie, salvo
quelle relative ai prevedibili riflessi occupazionali ed all'ambiente
di lavoro;
b) occupazione;
c) diversificazioni produttive;
d) condizioni ambientali ed ecologiche, nocività e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
3) Le singole aziende che
si accingono a mettere in opera piani di ristrutturazione aziendale,
riconversione produttiva, rinnovi ed innovazioni tecnologiche, nuovi
insediamenti od ampliamenti, ridimensionamento aziendale e produttivo,
modifiche alla organizzazione del lavoro e su ciò che può
avere riflessi sulla struttura occupazionale e sull'ambiente di
lavoro, dovranno dare tempestivamente preventiva informazione, la
più completa e dettagliata possibile, alle Organizzazioni
Sindacali Centrali ed alla Struttura Sindacale Aziendale, sui progetti
e gli interventi da eseguire prevedendone di massima i criteri,
i tempi e le modalità di attuazione con le relative conseguenze
sul piano della organizzazione del lavoro ed i prevedibili riflessi
- qualitativi e quantitativi - sulla struttura occupazionale, in
apposito incontro illustrando il relativo progetto a livello aziendale
o interconfederale.
Nel quadro di quanto previsto dal presente punto e nell'ambito delle
intese interconfederali, l'esame iniziale e gli ulteriori confronti
potranno essere effettuati a tutti i livelli, comprese le Strutture
Sindacali Aziendali.
4) Considerati gli effetti
sull'economia e sugli aspetti sopra citati dei nuovi investimenti
ed insediamenti sul territorio, le Parti si impegnano a verificare
congiuntamente gli orientamenti da assumere nei confronti dei pubblici
poteri in riferimento agli investimenti pubblici attinenti alle
attività produttive, a nuove concessioni di licenze, agli
incentivi economici, alle infrastrutture ed alla concessione di
aree.
Art. 2 - Lavoro esterno
Nel quadro dell'informazione di cui al capitolo relativo a occupazione-investimenti,
si innesta il problema del lavoro esterno. Sotto tale titolo vanno
quelle lavorazioni, complementari e non, che sono effettuate di
norma e saltuariamente al di fuori dell'azienda e che possono suddividersi
in:
1) lavorazioni complementari:
quelle cioè che per la loro natura (tecnologica-ambientale-dimensionale
di mercato) non possono essere fatte nell'azienda. Le aziende appaltatrici
che operano in San Marino dovranno avere un regolare contratto collettivo
di lavoro;
2) lavorazioni ausiliarie:
quelle che saltuariamente o costantemente esigono attrezzature e
tecniche che non fanno parte delle strutture aziendali e quindi
effettuate da ditte specializzate;
3) lavorazioni a domicilio:
quelle che, in surplus di lavoro o carenza di manodopera, possono
essere affidate a personale che lavora stabilmente a domicilio con
contratto impegnativo e con tempi, retribuzioni e normative desunte
dal contratto collettivo di settore o di categoria;
4) lavorazioni saltuarie a
domicilio: quelle che pur avendo le caratteristiche del punto 3),
non impegnano il lavoratore, ma lo rendono libero di effettuare
determinate operazioni di lavoro in tempi e con impegni lasciati
alla sua esclusiva volontà o disponibilità.
Sul problema, nonché
sulla consistenza quantitativa e qualitativa del fenomeno, l'Associazione
Nazionale dell'Industria Sammarinese fornirà per iscritto
alle Organizzazioni Sindacali, in apposito incontro entro il mese
di Ottobre di ogni anno, informazioni per gruppi omogenei di aziende.
Le Organizzazioni Sindacali
potranno richiedere precisazioni, informazioni, programmi.
In caso di operazioni di scorporo e di decentramento al di fuori
dello stabilimento di fasi dell'attività lavorativa in atto,
l'azienda dovrà darne tempestivamente preventiva informazione
alle Organizzazioni Sindacali Centrali ed alle rappresentanze sindacali
aziendali, con particolare riferimento agli eventuali riflessi negativi
sui livelli occupazionali.
Nel quadro di quanto previsto dal comma precedente, ulteriori verifiche
sulle diverse fasi di attuazione potranno essere effettuate su richiesta
di una delle parti.
Qualora venga rilevato che l'occupazione interna dell'azienda può
subire contrazioni e interruzioni a causa del lavoro esterno, le
Parti si impegnano a trovare una soluzione al problema, favorendo
in ogni modo la piena occupazione del personale interno.
DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA PRIMA PARTE DEL CONTRATTO
A chiarimento ed interpretazione di quanto riferibile ai capitoli
che compongono la prima parte del Contratto, le Organizzazioni Sindacali
e l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese ribadiscono
che:
1) non è posta in discussione l'autonomia decisionale dell'impresa
e dell'iniziativa sindacale;
2) nel caso di impossibilità di effettuare l'incontro annuale
a livello generale, si procederà ugualmente agli incontri
previsti al punto 2) del capitolo "Occupazione-Investimenti";
3) con il termine "tempestivamente" l'informazione dovrà,
di norma, essere data con sufficiente margine di tempo, prima della
fase di attuazione, per consentire gli eventuali incontri di approfondimento;
4) su quanto espressamente verrà indicato nel contesto dell'incontro,
le parti contraenti si impegnano al massimo riserbo per evitare
la divulgazione delle informazioni date o ricevute.
Art. 3 - Norme per la difesa
della salute
Le Parti ritengono che, con l'approvazione della nuova legge quadro
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Legge 18
febbraio 1998 n° 31), si rende necessario un coordinamento tra
le varie disposizioni (della legge e del contratto).
Premesso che la difesa della salute, nella garanzia di un mantenimento
e di un rafforzamento dello stato di salute individuale e collettivo
ha come base privilegiata l'ambiente e le condizioni di vita dei
cittadini, la prevenzione della salute del lavoratore trova quale
momento significativo di partenza l'ambiente di lavoro e le condizioni
in cui si svolge lo stesso.
A tal fine, le aziende si
impegnano ad osservare tutte le norme legislative e contrattuali,
nonché le disposizioni emanate dalle autorità statali
preposte, quando le stesse siano diventate definitive, relative
alla difesa della salute ed alla salvaguardia dell'incolumità
dei lavoratori.
*Le aziende devono fornire
al Servizio Igiene Ambientale ed ai dipendenti, in particolare a
quelli addetti alla manipolazione di sostanze nocive o pericolose,
l'elenco delle sostanze nocive o pericolose che vengono impiegate
nella lavorazione o dei composti che risultano dalla combinazione
delle stesse e le eventuali situazioni di rischio. Qualora nei processi
produttivi intervengano elementi di variazione rispetto a quelli
indicati nella relazione iniziale, l'azienda ne fornirà tempestivamente
informazione al SIA, ai rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza
ed ai lavoratori.
Se richiesto l'elenco delle sostanze di cui sopra e gli elementi
di variazione eventualmente intervenuti saranno forniti anche alle
Organizzazioni Centrali.
*Nota: Con l'entrata in vigore
della Legge 31/98, dei vari Decreti attuativi e dell'accordo sul
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tali disposizioni
devono intendersi abrogate.
Si concorda di supportare, attraverso il Fondo Servizi Sociali,
le iniziative promosse dalle aziende, anche per il tramite delle
Associazioni di Categoria, in conformità con quanto previsto
a tale titolo dalla Legge 18.02.1998 n. 31.
In particolare con riferimento
ai programmi di informazione e formazione, che saranno realizzati
dalle imprese affinché i rappresentanti dei lavoratori, di
cui alla nuova Legge sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
i responsabili di produzione, le Strutture Sindacali Aziendali unitamente
ai lavoratori, conseguano un adeguato livello di conoscenza della
normativa vigente, in merito alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nonché ai rischi connessi alle lavorazioni da svolgere
ed ai provvedimenti atti a prevenire eventuali malattie professionali.
Le Parti concordano altresì
sull'intervento finanziario del Fondo Servizi Sociali e della Cassa
Edile (per il settore di pertinenza) a copertura totale dei costi
retributivi diretti e di quelli indiretti, che vengono forfetizzati
nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta, nel
caso di organizzazione di momenti di informazione-formazione. Concordano
inoltre sulla necessità di verificare forme di accesso a
programmi e finanziamenti stanziati dall'Unione Europea.
Art. 4 - Accordo sui servizi
sociali
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, considerata la carenza
di infrastrutture di servizio e sociali, infrastrutture e servizi
che rappresentano una condizione fondamentale per assicurare lo
sviluppo dell'attività nei settori produttivi, nonché
strumenti efficaci di difesa del salario reale dei lavoratori, nell'intento
di privilegiare forme di vita socializzata, ravvisano la necessità
di superare tale carenza, favorendo i servizi sociali che contribuiscono
ad elevare l'occupazione produttiva con particolare riferimento
alla manodopera femminile ed ai consumi sociali quali: i trasporti,
le mense, le attività ricreative culturali del tempo libero
ecc.
Pur non intendendo operare in modo sostitutivo rispetto ai compiti
istituzionali dei pubblici poteri, le Parti firmatarie intendono
con ciò assicurare un contributo significativo alla realizzazione
di quanto esposto al comma precedente, nonché affermare il
principio della partecipazione delle forze sociali nel Paese alla
attuazione ed alla gestione di questi servizi. L'Associazione Nazionale
dell'Industria Sammarinese si dichiara disponibile alla realizzazione
dell'operazione.
Le Parti firmatarie annualmente sono impegnate a sottoscrivere un
accordo nel quale sono individuati gli interventi ed i relativi
budget di spesa.
Allo scopo è stato
istituito un Fondo amministrato e coordinato da un organismo riconosciuto
giuridicamente e denominato "Fondo Servizi Sociali".
Per la definizione dell'operatività del Fondo Servizi Sociali,
per il periodo di vigenza del presente Contratto, le Parti firmatarie
concordano sulla necessità di rilanciare e razionalizzare
le attività dello stesso sulla base dell'accordo del 25 maggio
1994.
L'ANIS dichiara la propria disponibilità a rinunciare, se
necessario, ad una parte della quota prevista dal budget a favore
delle imprese, per finanziare l'intervento in conto interessi sul
prestito prima casa.
In particolare si concorda sull'opportunità di verificare
nuove ipotesi di intervento con la costituzione di un consorzio
fidi che, per mezzo di specifiche convenzioni con le banche, consenta
di realizzare operazioni finanziarie finalizzate a favorire sia
iniziative personali dei lavoratori che quelle delle aziende, con
l'obiettivo di realizzare una gestione attiva dell'attività
finanziaria.
Per questo scopo le Parti si impegnano a svolgere annualmente una
fase di confronto per individuare gli obiettivi che si intendono
raggiungere tenuto conto della necessità primaria di rendere
maggiormente equo il rapporto fra contribuenti e beneficiari dei
servizi e delle risorse.
Le Parti firmatarie concordano
sulla definizione di una operazione "una tantum", con
risorse disponibili pari a 300.000.000.=, al fine di garantire la
corresponsione, in quota parte, di eventuali crediti di lavoro inesigibili
maturati dai lavoratori, nei confronti di aziende la cui procedura
di liquidazione sia definitivamente conclusa e non vi sia la possibilità
di intraprendere altre azioni giudiziarie per il recupero del credito
vantato. I lavoratori interessati sono quelli di cui all'elenco
allegato e comunque quelli che, alla data del 31.12.1997, erano
dipendenti di aziende con in corso procedure concorsuali.
Si conviene di istituire borse
di studio per la partecipazione a masters, rivolti a laureati che
non abbiano superato il ventottesimo anno di età.
I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione sono:
lauree di indirizzo tecnico scientifico, quali ad esempio Economia
e Commercio oppure Ingegneria.
Potranno essere eventualmente accettati altri tipi di lauree, od
altri titoli di studio, purché equipollenti alla laurea.
Potrà essere richiesta inoltre la conoscenza della lingua
inglese, francese o tedesca, scritta e parlata.
Per gli studenti universitari,
figli di lavoratori con solo reddito di lavoro dipendente, sono
previste altre borse di studio, a condizione che siano in regola
con il piano di studi previsto nelle facoltà sopra indicate.
A tale scopo saranno messe a disposizione risorse finanziarie nell'ambito
dei budgets annuali del Fondo Servizi Sociali.
A far data dal 01.01.98 l'aliquota
del Fondo Servizi Sociali sarà definitivamente dell'1,20%
da calcolarsi sul monte stipendi e salari di ciascuna azienda (II
totale libro paga ISS).
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