6.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO
30 luglio 1999 n. 89 - Sorveglianza sanitaria
Art. 1
(Adozione e modalità di effettuazione della sorveglianza
sanitaria)
1. La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 17 della legge 18
febbraio 1998 n. 31, svolta dal medico del lavoro, viene istituita
in funzione della specifica valutazione dei rischi per la salute,
di competenza del medico del lavoro, con l'obiettivo dell'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento di mansioni comportanti
rischi nei casi previsti:
a) dall'Allegato I al presente decreto;
b) dalla specifica valutazione dei rischi per la salute;
c) ovvero al solo scopo di accertare i limiti di utilizzo e la
migliore collocazione possibile del lavoratore in relazione allo
stato della sua salute.
2. Le situazioni di rischio per la salute che danno luogo all'istituzione
della sorveglianza sanitaria sono:
a) quelli riportati in Allegato II;
b) quelli stabiliti dal medico del lavoro.
3. Nel caso nella valutazione dei rischi per la salute siano presenti
gli elementi di cui al precedente comma 2, senza superare soglie
di rischio di esposizioni ritenute nocive, deve essere comunque
fornita informazione ai lavoratori sui rischi specifici, fermo
restando quanto previsto dal decreto 19 maggio 1998 n. 68, art.
1 comma 3.
4. Nel caso in cui dalla valutazione dei rischi svolta ai sensi
della Legge 28 febbario 1998 n. 31 emergano possibili rischi rilevanti
per la salute dei lavoratori, i medico del lavoro valuta l'opportunità
di effettuare tali accertamenti ad intervalli di tempo più
ravvicinati.
Art. 2
(Revisione allegati)
1. Gli elenchi contenuti
negli allegati I e II al presente Decreto sono sottoposti a revisione
periodicamente, secondo necessità.
2. Il Servizio di Igiene Ambientale, ricevuti dai medici del lavoro
i risultati degli accertamenti sanitari secondo quanto previsto
dal Decreto 19 maggio 1998 n. 68, art. 2, secondo le modalità
che verranno definite in via amministrativa, propone le revisioni
di cui al comma 1, sentiti i medici del lavoro abilitati iscritti
nell'apposito elenco pubblico.
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