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5.2. PRESTAZIONI ECONOMICHE

LEGGE 16 dicembre 1994 n. 113 - Modifica della normativa e dell'importo mensile degli assegni familiari.

Art.1

A decorrere dal primo gennaio 1994 la misura degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 viene così modificata:
1) lit.97.500= per la 1° persona a carico;
2) lit.127.500= per la 2° persona a carico;
3) lit.157.500= per la 3°persona a carico;
4) lit.187.500= per la 4° persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.

Art.2

Ai soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 l'Istituto Sicurezza Sociale corrisponderà annualmente un assegno familiare integrativo il cui ammontare sarà pari al 50% degli assegni familiari percepiti nel corso dell'anno solare di riferimento, esclusa la maggiorazione del primo assegno di cui al successivo articolo 3.
La corresponsione dell'assegno familiare integrativo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che i soggetti di cui al comma precedente ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) che il reddito familiare annuo pro-capite sia pari o inferiore a £.12.000.000= (dodicimilioni), rivalutabili annualmente tramite decreto reggenziale in base ai dati sull'inflazione forniti dal Centro Elaborazione Dati e Statistica dello Stato.
Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo la somma dei redditi dell'anno fiscale di riferimento di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.
Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite concorrono tutti i redditi dovunque prodotti che profittano ai componenti il nucleo familiare, al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente, previsti dalla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dal computo gli emolumenti ed arretrati relativi ad anni precedenti.
L'assegno familiare integrativo di cui al primo comma del presente articolo viene liquidato entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati da inoltrarsi entro il 31 luglio al competente ufficio dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Art.3

L'ammontare dell'assegno familiare, di cui al punto 1 dell'articolo 1 della presente legge, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, per il coniuge
avente diritto e con figli entro i trentasei mesi di vita, è elevato a £.420.000=.
Tale beneficio si applica alle seguenti condizioni:
a) che i soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) che detti soggetti rientrino nelle condizioni di reddito familiare annuo pro-capite determinato nell'entità e con le modalità stabilite al superiore articolo 2;
c) che il minore non frequenti il servizio asili nido.
Ai fini della progressione delle quote relative alla erogazione degli assegni familiari si considera prima persona a carico il coniuge dei soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15.
L'integrazione di cui al primo comma del presente articolo viene liquidata entro il 3 dicembre di ciascun anno, previa presentazione di apposita domanda nei termini fissati all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art.4

Gli assegni familiari possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.
Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Art.5

La previsione di maggior spesa derivante dall'applicazione della presente legge è imputata sul Fondo cassa corresponsione assegni familiari del Bilancio dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Art.6

Con effetto dal 1° gennaio 1995 sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e l'articolo 28 del Decreto 26 aprile 1976 n.15.
Sono abrogate altresì tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con le norme dì cui agli articoli precedenti.
I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano con decorrenza 1° gennaio 1994.


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