5.2. PRESTAZIONI
ECONOMICHE
LEGGE 16 dicembre
1994 n. 113 - Modifica della normativa e dell'importo mensile
degli assegni familiari.
Art.1
A decorrere dal primo gennaio
1994 la misura degli assegni familiari in favore dei soggetti
di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto
26 aprile 1976 n.15 viene così modificata:
1) lit.97.500= per la 1° persona a carico;
2) lit.127.500= per la 2° persona a carico;
3) lit.157.500= per la 3°persona a carico;
4) lit.187.500= per la 4° persona a carico e per ciascuna
successiva persona a carico.
Art.2
Ai soggetti di cui all'articolo
2 ed al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976
n.15 l'Istituto Sicurezza Sociale corrisponderà annualmente
un assegno familiare integrativo il cui ammontare sarà
pari al 50% degli assegni familiari percepiti nel corso dell'anno
solare di riferimento, esclusa la maggiorazione del primo assegno
di cui al successivo articolo 3.
La corresponsione dell'assegno familiare integrativo è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che i soggetti di cui al comma precedente ed il loro nucleo
familiare siano effettivamente residenti nel territorio della
Repubblica di San Marino;
b) che il reddito familiare annuo pro-capite sia pari o inferiore
a £.12.000.000= (dodicimilioni), rivalutabili annualmente
tramite decreto reggenziale in base ai dati sull'inflazione forniti
dal Centro Elaborazione Dati e Statistica dello Stato.
Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo
la somma dei redditi dell'anno fiscale di riferimento di tutti
i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti
lo stesso nucleo familiare.
Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite
concorrono tutti i redditi dovunque prodotti che profittano ai
componenti il nucleo familiare, al netto degli abbattimenti e
delle passività dedotte analiticamente, previsti dalla
Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche e integrazioni.
Sono esclusi dal computo gli emolumenti ed arretrati relativi
ad anni precedenti.
L'assegno familiare integrativo di cui al primo comma del presente
articolo viene liquidato entro il 31 dicembre di ciascun anno,
previa presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti
interessati da inoltrarsi entro il 31 luglio al competente ufficio
dell'Istituto Sicurezza Sociale.
Art.3
L'ammontare dell'assegno
familiare, di cui al punto 1 dell'articolo 1 della presente legge,
in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma
dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, per il coniuge
avente diritto e con figli entro i trentasei mesi di vita, è
elevato a £.420.000=.
Tale beneficio si applica alle seguenti condizioni:
a) che i soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo
31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 ed il loro nucleo familiare
siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica
di San Marino;
b) che detti soggetti rientrino nelle condizioni di reddito familiare
annuo pro-capite determinato nell'entità e con le modalità
stabilite al superiore articolo 2;
c) che il minore non frequenti il servizio asili nido.
Ai fini della progressione delle quote relative alla erogazione
degli assegni familiari si considera prima persona a carico il
coniuge dei soggetti di cui all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo
31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15.
L'integrazione di cui al primo comma del presente articolo viene
liquidata entro il 3 dicembre di ciascun anno, previa presentazione
di apposita domanda nei termini fissati all'ultimo comma del precedente
articolo 2.
Art.4
Gli assegni familiari possono
essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata
alle stesse condizioni con gli stessi limiti previsti per il lavoratore
o pensionato.
Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari
debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio
convive.
Art.5
La previsione di maggior
spesa derivante dall'applicazione della presente legge è
imputata sul Fondo cassa corresponsione assegni familiari del
Bilancio dell'Istituto Sicurezza Sociale.
Art.6
Con effetto dal 1°
gennaio 1995 sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo
2 e l'articolo 28 del Decreto 26 aprile 1976 n.15.
Sono abrogate altresì tutte le disposizioni legislative
che siano in contrasto con le norme dì cui agli articoli
precedenti.
I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si
applicano con decorrenza 1° gennaio 1994.
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