3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Legge 4 marzo
1993 n. 37 - Ordinamento del sistema di formazione professionale
e delle politiche attive a sostegno dell'occupazione.
Art.1
Finalità
La Repubblica di San Marino
promuove ed effettua attività di formazione professionale
al lavoro e sul lavoro, organizza servizi per l'informazione e
l'orientamento lavorativo, svolge attività di osservazione
del mercato del lavoro, promuove e sostiene l'occupazione con
misure di politiche attive del lavoro.
Scopo di tali interventi è rendere effettivo il diritto
al lavoro ed alla sua libera scelta, facilitare l'inserimento
lavorativo degli inoccupati e dei disoccupati, contribuire alla
crescita della personalità e delle capacità tecnico-professionali
dei lavoratori occupati.
Il sistema pubblico di formazione professionale e di attività
a sostegno dell'occupazione, nel realizzare un servizio alla persona,
concorre allo sviluppo culturale, sociale ed economico dello Stato,
ed agisce nell'ambito ed in coerenza con la programmazione generale.
In tale ottica valorizza l'apporto e la partecipazione delle forze
culturali, sociali e produttive alla programmazione ed all'attuazione
degli interventi.
Le azioni formative sono definite ed attuate in armonia ed in
integrazione con le attività del sistema scolastico ed
universitario e garantiscono la possibilità di reciproche
entrate ed uscite ad ogni livello, in un'ottica di formazione
continua e ricorrente e di piena valorizzazione delle potenzialità
della persona, secondo le modalità che saranno definite
dall'ordinamento dei corsi e sulla base delle Convenzioni che
dovranno essere stipulate con altri Paesi.
Art.2
Competenze
La Segreteria di Stato
per il Lavoro cura la programmazione delle iniziative di cui all'art.1
della presente legge, di concerto con la Segreteria di Stato Pubblica
Istruzione e Università e le altre Segreterie interessate.
Sovrintende alla realizzazione delle attività, per la cui
gestione si avvale del Centro di Formazione Professionale, di
cui al successivo art.9.
Art.3
Interventi di formazione professionale
Rispetto ai destinatari
gli interventi di formazione professionale sono individuati nelle
seguenti tipologie:
A - Corsi di prima formazione o di formazione al lavoro. Precedono
il primo inserimento lavorativo e si rivolgono a giovani inoccupati:
A1 - Corsi di primo livello:
- a giovani in possesso della licenza di scuola media inferiore;
- a giovani prosciolti in termini di età dall'obbligo scolastico;
A 2 - Corsi di secondo livello:
- a giovani in possesso di diploma di scuola superiore;
- a giovani in possesso di laurea.
B - Corsi di seconda formazione
o formazione sul lavoro:
si rivolgono a lavoratori occupati o disoccupati, dipendenti o
autonomi.
Art.4
Tipologia degli interventi di formazione professionale
Le attività formative,
di cui al precedente articolo, sono inoltre classificate nelle
seguenti tipologie:
a) Azioni formative di durata anche poliennale per il conseguimento
di una qualifica.
b) Azioni formative
della durata massima di 600 ore, destinate a persone già
in possesso di una qualifica o di un diploma di scuola superiore
o di una laurea e miranti all'approfondimento di una specifica
mansione, tra quelle rientranti nel titolo già posseduto.
c) Brevi azioni formative
di orientamento tese ad indirizzare e sostenere nelle proprie
scelte di vita lavorativa il cittadino.
d) Azioni di integrazione
di curricula scolastici, svolte di concerto con il Dicastero della
Pubblica Istruzione.
e) Corsi per il conseguimento
di patenti di mestiere, o certificati abilitanti all'esercizio
di specifiche professioni in base alle normative che regolano
particolari settori di attività, e svolti di concerto con
i Dicasteri che sovraintendono tali settori.
f) Azioni di aggiornamento
o perfezionamento, rivolte a giovani inoccupati o disoccupati,
a lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato
e/o a imprenditori o lavoratori autonomi, in collaborazione con
le relative associazioni di categoria.
g) Azioni di riqualificazione
o riconversione per i lavoratori precariamente occupati o disoccupati,
o che ambiscono a modificare la propria collocazione occupazionale.
h) Azioni formative
in contratti a causa mista, quali i contratti di formazione professionale
odi apprendistato ai sensi della legislazione in vigore.
i) Corsi e stages
di formazione e specializzazione professionale da svolgersi presso
enti ed aziende pubblici o privati fuori territorio.
Art.5
Ordinamenti didattici dei corsi
L'ordinamento didattico
di ciascun corso stabilisce:
a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità
tecnico-professionali da conseguire;
b) i requisiti di ammissione degli allievi;
c) il programma didattico del corso e dell'intero ciclo formativo;
d) la durata complessiva in ore del ciclo formativo ed il numero
di ore di insegnamento delle singole discipline;
e) la definizione delle risorse e degli strumenti necessari;
f) le modalità di esecuzione delle prove finali.
Gli ordinamenti didattici di ciascun corso sono definiti dal Centro
di Formazione Professionale in relazione alle singole iniziative
formative e sono approvati dal Congresso di Stato, su proposta
del Dicastero del Lavoro.
Per la formulazione degli ordinamenti didattici, il Centro di
Formazione Professionale è autorizzato ad avvalersi della
consulenza di esperti dei settori interessati, eventualmente anche
istituendo apposite commissioni.
Art.6
Accertamento e certificazione
Le attività di cui
al precedente art.4, lettera a), danno luogo al conseguimento
di un attestato di qualifica.
Le attività di cui al precedente art.4, lettera b), danno
luogo al conseguimento di un attestato di specializzazione.
Entrambe le suddette attività e quelle di cui alla lettera
h) del precedente art.4, qualora diano luogo al conseguimento
di una qualifica professionale o di una specializzazione valida
ai fini contrattuali, si concludono con prove finali di accertamento
sostenute davanti ad una Commissione costituita da:
- un membro designato dalle Segreteria del Lavoro del Lavoro che
la presiede;
- un membro designato dalla Segreteria alla Pubblica Istruzione;
- un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale dei
Lavoratori;
- un rappresentante delle Associazioni Imprenditoriali del settore
interessato;
- il Direttore del Centro di Formazione Professionale o suo delegato;
- i docenti del corso;
- il tutor.
Le attività di cui al precedente art.4, lettera e), che
abilitano all'esercizio di specifici mestieri o attività,
si concludono con prove finali sostenute davanti ad una Commissione
costituita come sopra, ma con la sostituzione del rappresentante
del Dicastero della Pubblica Istruzione con il rappresentante
del Dicastero che sovrintende alla concessione della patente o
licenza di riferimento.
Le attività formative che non danno luogo ad attestati
di qualifica, specializzazione e/o patenti di mestiere vengono
attestate con certificato di frequenza che ne specifica la tipologia,
la durata e le caratteristiche essenziali.
Art.7
Commissione esaminatrice
La Commissione di cui all'articolo
precedente è validamente costituita anche ove le Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori e/o le Organizzazioni Imprenditoriali
non abbiano provveduto alla designazione di propria spettanza.
La Commissione esprime un giudizio per ciascun allievo tenendo
conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse
dai docenti.
Il giudizio complessivo si formula nei termini: "Idoneo"
e "Non idoneo".
Ai componenti la Commissione sarà corrisposto un gettone
di presenza la cui entità è fissata dal Congresso
di Stato.
Art.8
Libretto di formazione
Ai partecipanti a tutte
le azioni formative è rilasciato un "Libretto di Formazione"
nel quale, indipendentemente dal conseguimento di attestati o
certificati di idoneità, sono annotate:
a) le azioni formative cui hanno preso parte;
b) le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità conseguiti.
La Segreteria del Lavoro, entro tre mesi dall'approvazione della
presente legge, provvederà ad emanare le disposizioni relative
alla formulazione del "Libretto di Formazione" ed alla
sua utilizzazione e compilazione.
Art.9
Strutture
Il conseguimento delle
finalità di cui all'art.1 è affidato al Centro di
Formazione Professionale, il quale costituisce un' unità
didattica polivalente destinata alla formazione professionale,
dotata in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature
e personale.
Il Centro può svolgere parte delle proprie attività
o segmenti di singole azioni formative anche presso sedi distaccate
ed anche in aziende o Enti pubblici o privati idonei, previo accordo
da sottoscriversi fra le parti interessate.
Art.10
Formazione professionale convenzionata e borse di studio
La Segreteria del Lavoro
per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
1 della presente legge potrà convenzionarsi con altri enti
di formazione professionale privati e/o pubblici sammarinesi o
esteri.
La Segreteria del Lavoro, anche con il concorso di aziende private
o di altri organismi dello Stato, può mettere a disposizione
borse di studio per la frequenza di corsi di formazione professionale
e/o di stages.
Art.11
Soggetti portatori di deficit
Il Centro di Formazione
Professionale porrà in atto ogni azione idonea a consentire
l'integrazione di soggetti portatori di deficit nelle attività
formative e per il conseguente inserimento lavorativo, secondo
le norme stabilite dalla legge 29 maggio 1991 n.71.
A tal fine potrà ricorrere anche ad interventi totalmente
o parzialmente personalizzati, stipulare convenzioni con appositi
centri specializzati per la frequenza di attività di formazione
professionale specificatamente rivolte a soggetti portatori di
deficit.
Art.12
Personale del Centro
Presso il Centro di Formazione
Professionale presta servizio il personale di cui all'allegato
A della presente legge.
L'insegnamento nei corsi organizzati in base alla presente legge
è affidato in via priori tana al personale di cui all'allegato
A, secondo quanto previsto nelle disposizioni particolari.
In via subordinata, qualora ve ne sia la necessità e ove
gli ordinamenti didattici lo consentano, l'insegnamento è
affidato a personale docente incaricato a norma della legge 17
luglio 1979 n.41 e successive modifiche secondo l'ordine di graduatoria
per incarichi e supplenze nella scuola media inferiore.
Al personale reperito come sopra è riconosciuto il servizio
prestato ai fini della compilazione delle graduatorie di cui alla
legge 17 luglio 1979 n.41 e successive modifiche.
Per l'insegnamento di quelle materie per le quali non sia possibile
reperire il personale docente attraverso le graduatorie sopra
citate, il Direttore del Centro di Formazione Professionale può
stipulare contratti particolari con persone idonee, reperibili
prioritariamente tramite le Associazioni imprenditoriali.
Lo stato giuridico del personale di cui all'allegato A alla presente
legge è definito, per quanto concerne l'espletamento della
funzione docente, dalla Legge 1° dicembre 1982 n.108.
Lo stato giuridico della dirigenza è definito dalla Legge
1° dicembre 1982 n.108 e dalla Legge 23 ottobre 1990 n.118.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non
compreso nell'allegato A alla presente legge sono stabiliti dal
contratto di lavoro appositamente stipulato.
Il personale con qualifica di esperto educativo, di cui all'allegato
A alla presente legge, beneficia della indennità prevista
dall'articolo 5 della Legge 10 dicembre 1991 n.151.
Art.13
Diritti e doveri dei docenti
Ai docenti è garantita
la libertà di insegnamento e di espressione culturale.
I formatori, i docenti e i tutors sono impegnati a valorizzare
la personalità e la cultura dei partecipanti ai corsi e
a stimolare un effettivo processo di formazione civile e professionale
degli allievi.
Il Direttore del Centro, i tutors, i formatori, ed i docenti dovranno
operare affinché si determini la crescita della coscienza
civile, sociale e democratica degli allievi.
Art.14
Organismi di partecipazione
Per i corsi di primo livello
di durata almeno annuale e per ciascun anno formativo viene costituito
il Consiglio interno di partecipazione.
Fanno parte del Consiglio interno di partecipazione:
a) il Direttore del Centro di Formazione Professionale;
b) il personale di cui all'allegato A;
c) un genitore per ogni corso;
d) un allievo per ciascun corso.
La nomina dei rappresentanti di cui ai punti c) e d) spetta alle
rispettive assemblee, su convocazione della Direzione del Centro
di Formazione Professionale.
Al Consiglio interno di partecipazione compete:
1) dibattere le linee generali e gli orientamenti relativi alle
attività dei corsi di primo livello;
2) valutare e verificare l'andamento delle stesse;
3) approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio
medesimo.
Nel rispetto dei diritti democratici, gli utenti dei Corsi di
Formazione Professionale hanno diritto a:
1) riunirsi in assemblea, organizzare collettivi di studio e di
lavoro su temi culturali, sociali, politici e sindacali, utilizzando
a tal fine, nei modi che più ritengono opportuni, fino
a due ore mensili di attività didattica avvalendosi anche
dell'apporto di persone che operano nel campo culturale, politico
e sindacale, esterne al Centro;
2) diffondere nel Centro le pubblicazioni che ritengono utili
alla propria formazione civile, culturale, politica e sindacale;
3) avanzare proposte riguardanti lo svolgimento di programmi e
l'organizzazione di nuove forme di vita interna del Centro;
4) proporre l'inserimento, nel programma di studio e di lavoro
dei corsi, di attività integrati ve di cui non sia previsto
l'insegnamento.
Art.15
Iscrizione ai corsi
Possono iscriversi ai Corsi
di Formazione Professionale i cittadini sammarinesi, stranieri
e apolidi residenti, in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo
ordinamento didattico.
Alle medesime condizioni possono essere ammessi cittadini forensi
non domiciliati nella Repubblica di San Marino su espressa autorizzazione
della Segreteria del Lavoro, sentito il riferimento del Direttore,
tenuto conto dell'economia generale di gestione dei corsi.
Per la frequenza ai Corsi, i cittadini usufruiscono, ove ne ricorrano
i presupposti, delle previdenze economiche previste dalle leggi
in vigore.
Per l'iscrizione e la frequenza ai Corsi può essere richiesta
una quota contributiva, salvo i corsi programmati in relazione
alla Legge 20 novembre 1990 n.137 per i quali si applicano integralmente
le norme relative al diritto allo studio.
Art.16
Assicurazioni antinfortunistiche
Agli allievi del Centro
di Formazione Professionale che frequentano corsi di formazione
professionale presso il Centro oppure presso aziende del settore
pubblico o privato convenzionate con il Centro, per il periodo
di formazione previsto dal programma del Corso o dagli accordi
sottoscritti dalle parti, spettano in caso di infortunio che si
verifichi nello svolgimento delle attività previste, o
in caso di malattia professionale, le prestazioni previste dall'art.17
e seguenti della Legge 11 Febbraio 1983 n.15.
Art.17
Beni prodotti
Eventuali beni prodotti
con le esercitazioni pratiche e le prove d'esame dei corsi, effettuate
all'interno del Centro di Formazione Professionale, vengono acquisiti
al patrimonio disponibile dello Stato.
La Segreteria del Lavoro ne stabilisce le modalità di utilizzazione.
Art.18
Consulta per la formazione professionale
E' istituita, quale organo
consultivo, in ordine ai piani del la formazione professionale
e alla realizzazione delle iniziative formative, la Consulta per
la formazione professionale.
La Consulta è presieduta dal Segretario al Lavoro, dura
in carica una legislatura ed è composta da:
1) Segretario alla Pubblica Istruzione e Cultura o suo delegato;
2) Segretario all'Industria e Artigianato o suo delegato;
3) Segretario alla Programmazione Economica o suo delegato;
4) il Direttore del Centro di Formazione Professionale o suo delegato;
5) il Dirigente dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
6) un rappresentante designato da ciascuna Organizzazione Sindacale
dei Lavoratori dipendenti giuridicamente riconosciuta;
7) un rappresentante nominato dalle Cooperative di produzione
e di lavoro;
8) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dell'Industria
Sammarinese;
9) un rappresentante dell'Organizzazione Sammarinese del Lavoro
Autonomo;
10) un rappresentante dell'Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi;
11) un rappresentante dell'Unione Sammarinese Commercianti;
12) un rappresentante dell'Unione Sammarinese Operatori Turistici;
13) un rappresentante dell'Associazione Sammarinese Produttori
Agricoli;
14) un rappresentante per ciascuna forza politica presente nel
Consiglio Grande e Generale;
15) un funzionario del Centro di Formazione Professionale in qualità
di verbalizzante.
La Consulta esprime parere obbligatorio, secondo quanto previsto
dal successivo art.19.
Essa esprime inoltre parere facoltativo sulle altre questioni
attinenti alla formazione professionale che il Segretario al Lavoro
ritenga di sottoporre al suo esame.
Art.19
Piani annuali di intervento e programmazione pluriennale
Le iniziative di formazione
professionale sono attuate sulla base di un piano annuale di intervento,
nel quadro di una programmazione pluriennale permanente che costituisce
articolazione settoriale della programmazione economica generale.
L'anno formativo ha inizio l'1 settembre e ha termine il 31 agosto
dell'anno successivo.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Centro di Formazione
Professionale provvede, d'intesa con l'Ufficio Programmazione
Economica, all 'elaborazione di una proposta di piano annuale
di intervento e al contemporaneo aggiornamento della programmazione
pluriennale.
Al fine di realizzare la partecipazione e il controllo sociale
alla programmazione della formazione professionale, alla proposta
di piano è allegata una relazione del Centro di Formazione
Professionale sull'attività svolta nel periodo corrispondente
al piano già concluso.
Il piano annuale di intervento specifica:
a) la tipologia degli interventi formativi;
b) il preventivo finanziario di massima.
Il piano annuale di intervento e il programma pluriennale sono
sottoposti al parere della Consulta per la formazione professionale
e sono approvati dal Congresso di Stato entro il mese di gennaio
di ogni anno.
Ove ricorrano eventi non prevedibili, il Congresso di Stato può
integrare il piano annuale, deliberando, previo parere della Consulta
per la formazione professionale, la realizzazione di nuovi interventi.
Il Centro di Formazione Professionale cura la pubblicazione delle
iniziative di formazione professionale, orientando i possibili
destinatari con la collaborazione delle scuole, con pubblicazioni
idonee e con ogni altro mezzo di diffusione.
Art.20
Norme Transitorie
Il personale docente in
ruolo presso la Scuola Media Inferiore che al momento dell'entrata
in vigore della presente legge presta servizio presso il Centro
di Formazione Professionale, dovrà optare per il mantenimento
del ruolo di insegnante di Scuola Media o per il trasferimento
nel posto di Formatore previsto dall' allegato A della presente
legge.
L'eventuale richiesta di trasferimento dovrà essere formulata
alla Commissione Consultiva nel termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. L'eventuale trasferimento decorrerà
dall'inizio dell'anno formativo.
Al personale docente incaricato a norma della Legge 17 luglio
1979 n.41, che al momento dell'entrata in vigore della presente
legge presta servizio presso il Centro di Formazione Professionale,
sono garantiti i diritti maturati nonché la continuità
del rapporto di lavoro qualora permanga la necessità di
copertura di posti ad orario completo o parziale.
Fatta salva la specificità del Centro di Formazione Professionale
e delle funzioni attribuite al personale con qualifica di esperto
educativo, di cui all'allegato A alla presente legge, lo stato
giuridico, i titoli di studio per l'accesso e il livello di inquadramento
troveranno ulteriore definizione in armonia con lo sviluppo degli
stessi relativamente al personale insegnante della Scuola Secondaria.
Art.21
Sono abrogate la Legge
13 febbraio 1980 n.10, la Legge 29 settembre 1981 n.76, il capitolo
VI del Titolo VII della Legge 20 novembre 1982 n.100, l'art.6
della Legge 13 novembre 1987 n.135 e le norme in contrasto con
la presente legge.
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si
fa riferimento alla Legge 12 novembre 1985 n.136, alla Legge 24
luglio 1987 n.89 e alle norme in vigore
.
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