6.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 17 ottobre 1991
n. 126 - Protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi derivanti
dai campi elettromagnetici
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I - CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1
(Campo di applicazione)
Le norme contenute nel
presente Decreto Reggenziale si applicano, ai sensi dell'art.2
della Legge 17 marzo 1987 n.40, a tutte le attività lavorative,
da chiunque esercitate nel territorio della Repubblica.
Art.2
(Unità di misura)
Tutte le unità di
misura, i prefissi dei multipli e dei sottomultipli sono conformi
alla Direttiva CEE n. 80/181.
Capo II - OBBLIGHI DEI DATORI
DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI
Art.3
(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)
I datori di lavoro, i dirigenti
ed i preposti debbono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, osservare tutte le norme di cui al presente Decreto,
nonché quelle dell'art.4 della citata Legge n.40/1987.
Art.4
(Doveri dei lavoratori)
I lavoratori debbono osservare
gli obblighi loro imposti dall'art.5 della Legge 2 luglio 1969
n.40.
Capo III - CONTROLLI SANITARI
Art.5
(Visite di idoneità)
Il lavoratore esposto ai
rischi o addetto alle lavorazioni indicate nel presente Decreto
deve essere sottoposto a controlli sanitari mirati, preventivi
e periodici, in conformità alle vigenti norme di legge,
al fine di accertare l'idoneità specifica alla mansione.
Art.6
(Lavoratrici in gravidanza)
Le lavoratrici, per tutto
il periodo della gestazione, hanno diritto di svolgere mansioni
che escludano l'esposizione ai rischi oggetto del presente Decreto.
TITOLO II
Capo I - DEFINIZIONI
Art.7
(Grandezze fisiche ed unità di misura)
Lunghezza d'onda e frequenza
del campo elettromagnetico sono definite dalla direttiva CEE 80/181.
I1 valore quadratico medio dell'intensità del campo magnetico
è espresso in Ampère su metro "A/m".
Un A/m equivale a 1,3 microtesla "uT" di induzione magnetica.
I1 valore quadratico medio dell'intensità del campo elettrico
è espresso in Volt su metro "V/m".
La densità di potenza "Peq" dell'onda piana equivalente
è espressa in watt su metro quadro "W/ mq .
Il rateo di assorbimento specifico "SAR", dall'inglese:
Specific absorption Rate, è la potenza elettromagnetica
assorbita per unità di massa.
La SAR viene espressa in Watt su chilogrammo "W/kg".
Art.8
(Campi elettrici e magnetici statici)
Un campo elettrico o magnetico
si definisce statico se tutte le componenti della sua grandezza
vettoriale: intensità, direzione e verso, non variano nel
tempo.
I campi elettrici e magnetici statici hanno frequenza nulla.
Art.9
(Campi elettromagnetici a bassa frequenza)
Si definiscono a bassa
frequenza i campi elettromagnetici aventi frequenze inferiori
a 100 kHz.
Capo II - LIMITI DI ESPOSIZIONE
Art.10
(Frequenze inferiori di 100 Hz)
I criteri per la protezione
dei lavoratori dai campi elettromagnetici a bassa frequenza sono
quelli raccomandati dalla Associazione Internazionale per le Protezioni
Radiologiche (IRPA) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
I limiti delle esposizioni professionali a campi a bassa frequenza
sono i seguenti:
| durata
dell'esposizione ore/giorno |
campo
elettrico kv/m mT |
induzione
magnetica |
| 8 |
10 |
0,5 |
| 2 |
30 |
5 |
Art.11
(Riduzione dell'esposizione)
A causa delle limitate
conoscenze sui valori di soglia per tutti gli effetti biologici
derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza,
dev'essere minimizzata ogni esposizione ed evitata qualsiasi esposizione
indebita di legge.
Art.12
(Comunicazione di detenzione di sorgenti a bassa frequenza)
Chiunque detenga una sorgente
di campo elettrico o magnetico statico a bassa frequenza, per
qualsiasi tipo di impiego, è tenuto a darne comunicazione
al Servizio di Igiene Ambientale entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente Decreto.
Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al comma precedente
i detentori di sorgenti aventi una potenza agli elettrodi inferiore
a 100 W.
TITOLO III - DISPOSIZIONI
RELATIVE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA
Capo I - DEFINIZIONI
Art.13
(Campo vicino)
Il campo vicino è
lo spazio circostante una sorgente di campo elettromagnetico con
un'estensione fino alla maggiore delle due seguenti grandezze:
a) lunghezza d'onda "l"
b) rapporto tra il quadrato della maggiore dimensione lineare
dell'elemento radiante della sorgente "d" e la lunghezza
d'onda "l": d/l.
Art.14
(Campo lontano)
Il campo lontano è
lo spazio che si estende oltre il campo vicino, così definito
al precedente art.13
Capo II - LIMITI DI ESPOSIZIONE
Art.15
(Frequenze comprese fra 0,1 e 300.000 MHz)
I limiti per esposizioni
professionali di Otto ore giornaliere sono riportati nella seguente
tabella a):
Tab a)
|
Intervallo di frequenza |
Valori
quadratici medi della intensità di campo imperturbato
su intervalli di 6 minuti |
Densità
di potenza dell'onda piana
equivalente |
| |
|
|
|
| |
ELETTRICO |
MAGNETICO |
|
| f (MHz) |
E (V/m)\ |
R (A/m) |
P(W/m) |
| 0,1-1 |
614 |
1,61f |
-- |
| > 1-10 |
614 |
f 1,6 |
-- |
| >10-400 |
61 |
0,16 |
10 |
| >400-2000 |
3x f(0,5) |
0,008 f(0,5) |
f/40 |
| >2000-300000 |
137 |
0,36 |
50 |
Per evitare pericoli di
bruciature dovute a correnti da contatto con oggetti metallici
esposti a campi elettromagnetici ad alta frequenza, il valore
quadratico medio dell'intensità del campo elettrico dovrà
essere inferiore,
per ogni intervallo di frequenza, a quello indicato nella seguente
tabella b):
tab. b)
| Intervallo
di frequenza |
Valore
quadratico medio della intensità di campo elettrico |
|
f(MHz)
|
E (Vm) |
| 0,1-1 |
194 |
| >1-10 |
194/f(0,5) |
A causa delle limitate conoscenze
sui valori di soglia per tutti gli effetti biologici derivanti
dall'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza, deve
essere minimizzata ogni esposizione ed evitata qualsiasi
esposizione indebita.
Le misure di esposizione eseguite per determinare il rispetto
dei limiti fissati da questo Decreto debbono essere effettuate
nelle posizioni normalmente occupate dai lavoratori.
Art.16
(Comunicazione di detenzione di sorgenti di campo elettromagnetico
ad alta frequenza)
Chiunque detenga una sorgente
di campo elettromagnetico ad alta frequenza, per qualsiasi tipo
di impiego, è tenuto a darne comunicazione al Servizio
di Igiene Ambientale entro novanta giorni.
Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al comma precedente
i detentori di sorgenti aventi una potenza in alta frequenza inferiore
a 10 W.
Art.17
(Normativa tecnica)
La normativa tecnica di
riferimento per la protezione dei lavoratori dai campi ad alta
frequenza è quella emanata dall'IRPA.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI APPARECCHI LASER
Capo I - CRITERI DI IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO
Art.18
(Normativa Tecnica)
La normativa tecnica di
riferimento per la protezione dei lavoratori dalla radiazione
laser è quella emanata dall'International Electrotecnical
Commission (IEC).
Allo stato, si applicano integralmente le norme di cui alla pubblicazione
IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) 825 (1984).
Art.19
(Classificazione dell'apparecchio laser)
La classificazione dell'apparecchio
laser, conformemente alle norme del presente Decreto, è
compito del costruttore dell'apparecchio medesimo.
Se un utilizzatore modifica un apparecchio laser deve provvedere
a nuova classificazione e, ove necessario, adeguare l'etichettatura
e la segnaletica.
Art.20
(Responsabile della sicurezza laser)
Per la detenzione e impiego
di laser appartenenti alle classi: 3A, 3B e 4 è obbligatoria
la nomina di un responsabile della sicurezza laser.
Art.21
(Etichettatura)
E' obbligatorio apporre
etichette di avvertimento sulle parti amovibili o sulle connessioni
di servizio.
Art.22
(Segnaletica)
E' obbligatorio apporre
segnali di avvertimento all'entrata di zone o di ambienti contenenti
apparecchi laser di classe: 3A, 3B o 4.
Art.23
(Chiave di comando)
Gli apparecchi laser di
classe: 3A, 3B o 4 devono essere dotati di una chiave di comando
per prevenire usi non autorizzati.
Art.24
(Tragitto dei fasci laser)
Il tragitto dei fasci laser
dev'essere, di norma, al di sopra o al di sotto del livello normale
degli occhi.
Limitatamente agli apparecchi di classe: 3B o 4 devono essere
evitate diffusioni speculari involontarie.
Fatta eccezione per gli apparecchi di classe l, il fascio laser
deve terminare su idoneo diffusore o assorbitore.
Art.25
(Mezzi personali di protezione)
Il personale addetto ad
apparecchi laser di classe: 3A, 3B o 4 deve disporre di idonei
protettori oculari
Limitatamente agli apparecchi laser di classe 4, il personale
dev'essere difeso dal rischio d'incendio e dallo sviluppo di calore
anche mediante idoneo vestiario.
Art.26
(Formazione del personale)
L'impiego di apparecchi
laser di classe 3A, 3B e 4 è riservata a personale specificatamente
preparato a cura del datore di lavoro.
La formazione deve comprendere tra l'altro:
a) le procedure di funzionamento dell'apparecchio laser;
b) l'utilizzo appropriato delle procedure di controllo dei rischi,
l'uso della segnaletica e dell'etichettatura di sicurezza;
c) le modalità di protezione individuale;
d) le procedure per redigere il rapporto di incidente;
e) gli effetti biologici del laser sull'occhio e sulla pelle,
e gli altri possibili effetti indesiderati.
Art.27
(Esposizione massima permessa)
L'esposizione massima permessa
al livello della cornea o della pelle per la radiazione laser
è quella contenuta nella pubblicazione: IEC 825/1984.
Art.28
(Comunicazione di detenzione di apparecchi laser)
Chiunque detenga un apparecchio
laser deve dame comunicazione al Servizio per l'Igiene Ambientale
entro 10 giorni dal possesso.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i detentori di apparecchi
laser di classe II.
Art.29
(Autorizzazione all 'impiego)
Chiunque intenda utilizzare
apparecchi laser deve chiedere l'autorizzazione al Servizio per
l'Igiene Ambientale.
Sono esentati dalla richiesta dell'autorizzazione di cui al precedente
comma i detentori di apparecchi laser di classe II.
TITOLO V - DISPOSIZIONI
RELATIVE AI VIDEOTERMINALI
Capo I - DEFINIZIONI
Art.30
(Videoterminale)
Si definisce videoterminale
VDT ogni schermo alfanumerico a prescindere dal tipo di presentazione
visiva utilizzata: mono o policromatica, a punti o a linee.
Art.31
(Grandezze fisiche ed unità di misura)
Flusso luminoso: è
la potenza luminosa irraggiata dalla sorgente, ponderata secondo
la sensibilità dell'occhio umano. L'unità di misura
del flusso luminoso è il lumen (lm).
Intensità luminosa: esprime il flusso luminoso di una sorgente
in una specifica direzione, per unità di angolo solido.
L'unità di misura della intensità luminosa è
la candela (cd).
Illuminamento: con riferimento ad una superficie illuminata, esprime
il flusso luminoso che raggiunge l'unità di tale superficie.
L'unità di misura dell'illuminamento è il lux (lx).
Luminanza: con riferimento ad un elemento di superficie che emetta
(o rifletta) luce, esprime il rapporto tra l'intensità
luminosa prodotta in una determinata direzione e l'area della
proiezione di questo elemento di superficie nella direzione prescelta.
L'unità di misura della luminanza è la candela al
metro quadro (cd/mq).
Indice di riflessione: con riferimento ad una superficie, esprime
il grado di somiglianza delle percezioni cromatiche determinate
da una sorgente luminosa rispetto a quelle ottenute usando una
sorgente luminosa di riferimento. Quale luce di riferimento si
assume la luce naturale o, in alternativa, quella del corpo nero
per temperature di colore inferiori a 5000 K.
Contrasto del carattere: è il rapporto fra la luminanza
del carattere e quella di fondo dello schermo.
Contrasto: con riferimento a due superfici aventi valori di luminanza
pari a L1 e L2, il contrasto "C" è definito dalla
seguente relazione: (L1 - L2): LA. Riduzione del contrasto: è
definito dalla seguente relazione: R= (Co-C): Co x 100%, ove Co
è il valore del contrasto ottenuto in ambienti ideali con
illuminazione diffusa; C è il valore del contrasto misurato
in condizioni reali.
Capo II - CRITERI DI IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO
Art.32
(Locale destinato al lavoro al videoterminale)
I locali destinati al lavoro
con VDT debbono avere un'adeguata illuminazione naturale, regolabile
ed integrata da un idoneo impianto di illuminazione artificiale.
La disposizione del posto di lavoro, rispetto alle finestre del
locale, dev'essere tale da evitare riflessi sullo schermo o fenomeni
di abbagliamento del campo lontano.
I locali di cui al presente articolo dispongono, di norma, di
aperture finestrate da una sola parete, possibilmente esposta
a Nord-Est, Nord o Nord-Ovest.
Le finestre devono essere sempre dotate di schermature costituite
di veneziane e tende per la graduazione della luminosità
naturale.
La tinteggiatura delle superfici interne dei locali è realizzata
con colori neutri chiari, aventi un indice di riflessione: dell'80%
circa per il soffitto, di almeno il 50% per le pareti e di circa
il 30% per il pavimento.
La superficie dei locali è commisurata al numero di addetti,
assicurando almeno 10 mq. per ogni addetto, comprensivi di scrivania,
esclusi gli spazi per arredi o per il pubblico. I requisiti particolari
richiesti dal lavoro ai
VDT sconsigliano l'uso dello stesso locale per attività
plurime, con e senza VDT.
Art.33
(Illuminazione)
L'illuminamento medio sul
piano di lavoro dev'essere compreso nell'intervallo 300-600 lux
ed il più uniforme possibile.
Occorre integrare i contingenti scompensi di illuminazione naturale
con idoneo impianto di illuminazione artificiale. Il colore della
luce è il bianco, corrispondente ad una temperatura colore
di circa 4000 K e indice di resa cromatica non inferiore all'80%.
Disposizione e caratteristiche degli apparecchi illuminati, compresi
quelli da tavolo, debbono evitare riflessi sullo schermo o abbagli
amenti, consentire una buona illuminazione del soffitto e possibilità
di regolare il
flusso luminoso.
Gli apparecchi illuminanti sono sottoposti a frequente pulizia
e periodica manutenzione con sostituzione delle lampade in via
di esaurimento.
Art.34
(Luminanza)
Le lampade e le superfici
del locale che si riflettono nello schermo non devono avere luminanza
media superiore a 200 cd/m e la luminanza massima delle superfici
del locale non deve superare 400 cd/m .
Art.35
(Rapporto di luminanza)
Il contrasto tra i caratteri
sullo schermo e la superficie rimanente dello schermo deve rientrare
nell'intervallo da 3:1 a 15:1 con valori ottimali nel campo da
5:1 a 10:1.
Il rapporto di luminanza tra gli oggetti nel campo visivo centrale
dell'operatore: video, tastiera e documento dev'essere compreso
nell'intervallo 1:10 e 10:1.
La massima riduzione del contrasto considerata accettabile è
del 15%.
Art.36
(Caratteristiche dello schermo)
Le caratteristiche dello
schermo devono soddisfare di norma le specifiche contenute nella
CIE 60/1984.
Lo schermo deve soddisfare, oltre a quanto stabilito al precedente
comma, i seguenti requisiti:
-regolazioni indipendenti per la luminanza ed il contrasto dei
caratteri;
-regolazione dell'orientamento orizzontale e verticale;
-emissione di radiazioni ionizzanti inferiori ai livelli stabili
dalla vigente normativa.
E' necessario assicurare una periodica manutenzione del VDT, al
fine di mantenerlo in buona efficienza.
Art.37
(Schermi antiriflesso)
L'adozione di schermi o
trattamenti antiriflesso va presa in considerazione solo dopo
aver ottimizzato le condizioni ambientali, in conformità
alle norme contenute nel presente Decreto.
Art.38
(Caratteristiche della tastiera)
La tastiera dev'essere
movibile e separata dal video; realizzata con materiale opaco;
recante caratteri scuri su fondo chiaro, nitidi e ben dimensionati.
La tastiera, inoltre, dev'essere bassa, piana e leggermente inclinata
verso l'operatore
Art.39
(Scrivania)
La scrivania o il piano
di appoggio deve avere indicativamente le seguenti dimensioni
60 x 90 cm; di materiale non riflettente e preferibilmente di
colore chiaro.
Art.40
(Postazione di lavoro)
La postazione di lavoro
al VDT è di norma allineata con l'asse visivo parallelo
al piano della parete della finestra e organizzata in funzione
della specifica attività. Vanno osservati tutti i criteri
suggeriti dall'ergonomia con particolare riguardo ai seguenti:
a) distanza occhi-schermo pari a 50 cm circa;
b) inclinazione del collo dell'operatore non eccessiva;
c) altezza adeguata del piano di lavoro;
d) porta documenti ad inclinazione regolabile e alla distanza
di 50 cm. dall'operatore;
e) spazio di circa 10-15 cm tra le ginocchia ed il piano del tavolo;
f) sedia girevole, su rotelle, regolabile in altezza; g) poggia
piedi di altezza e inclinazione regolabili.
Art.41
(Mezzi personali)
Il lavoratore, al fine
di ridurre l'affaticamento visivo, ha diritto di ricevere dal
datore di lavoro occhiali speciali o lenti correttive in funzione
del lavoro al VDT, se necessario e non sia possibile utilizzare
gli occhiali o le lenti normalmente utilizzati.
Art.42
(Intervalli periodici di riposo)
L'operatore addetto al
VDT è soggetto ad un affaticamento visivo solo parzialmente
ridotto dall'ottimizzazione delle condizioni ambientali.
Pertanto, sono previsti intervalli periodici di riposo di 15 minuti
ogni 1-2 ore di lavoro continuo, da fruire in momenti stabiliti
dall'operatore medesimo. In ogni caso, il tempo di lavoro ai VDT
non deve superare 4 ore giornaliere.
Art.43
(Esenzioni)
Deroghe totali o parziali
al rispetto delle norme contenute nel titolo V del presente Decreto
possono essere richieste al Servizio Igiene Ambientale, in considerazione
della saltuarietà del lavoro al VDT.
Art.44
(Normativa tecnica)
La normativa tecnica di
riferimento per l'ottimizzazione delle condizioni di lavoro al
VDT è quella emanata dalla Commission Internationale de
l'éclairage (CIE).
Allo stato, si applicano integralmente le norme di cui alla pubblicazione
CIE (Commission international eclarage) 60 (1984).
Tutti i diritti riservati
© 2012 Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese