3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Legge 19 settembre
1989 n.95 - Legge sul collocamento
Art. 1
Nell'ambito della revisione
della Legge 17 Febbraio 1961 n.7 per la tutela del lavoro e dei
lavoratori, in materia di collocamento si osservano le disposizioni
contenute negli articoli che seguono.
E' abrogata la Legge 11 dicembre 1979 n.83 nonché ogni
altra disposizione in contrasto con la presente Legge.
Art. 2
Funzione Pubblica
L'avviamento al lavoro è
una funzione pubblica.
Ad essa presiedono gli Uffici del Lavoro, tramite l'Ufficio di
Collocamento.
Art. 3
Anagrafe del Lavoro
E' istituito presso gli
Uffici del Lavoro il servizio di anagrafe del lavoro per la raccolta
e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione ed alla disoccupazione
dei lavoratori.
A tal fine i datori di lavoro - persone fisiche o giuridiche,
private o pubbliche - sono tenuti ad inviare nel mese di dicembre
di ogni anno all'Ufficio di Collocamento la denuncia nominativa
del personale in forza con la indicazione delle rispettive qualifiche.
Devono inoltre essere immediatamente comunicati i passaggi di
qualifica.
Le specifiche graduatorie e le offerte di lavoro non evase sono
rese note anche attraverso i pubblici uffici nei Castelli della
Repubblica.
Art. 4
Lavoratore subordinato e datore di lavoro
Sono considerati lavoratori
subordinati quelli previsti all'art.19, titolo III della Legge
22 dicembre 1955 n.42.
Sono considerati datori di lavoro quelli previsti all'art.35,
titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n.42.
Art. 5
Libretto professionale
L'Ufficio di Collocamento
fornisce al prestatore di lavoro subordinato il libretto professionale.
Il libretto progressivamente numerato, deve contenere le generalità,
la categoria e la qualifica del lavoro del titolare.
La tenuta del libretto è affidata, durante il periodo di
servizio al datore di lavoro che ne è responsabile e che
deve annotare la data di assunzione e di licenziamento e annualmente
la retribuzione e le relative variazioni.
Al termine di ogni rapporto di lavoro, il lavoratore deve consegnare
il libretto all'Ufficio di Collocamento che ne accerta la regolarità
delle registrazioni e lo conserva per tutto il periodo della disoccupazione,
rilasciando un attestato al depositante.
Art. 6
Iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro
Chiunque aspiri ad essere
avviato ad un lavoro subordinato, deve iscriversi nella Lista
di Avviamento al lavoro, ferma restando la possibilità
di iscrizione nelle eventuali liste specifiche previste per legge.
La qualifica con la quale il lavoratore chiede di essere iscritto
nella Lista, in caso di mancata trascrizione sull'apposito Libretto
Professionale, deve essere accertata dalla Commissione preposta
di cui al successivo art.10.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di richiesta di cambio di
qualifica da parte del lavoratore.
Dall'accertamento sono esclusi coloro che chiedono l'iscrizione
nella Lista con qualifiche corrispondenti a titoli di studio posseduti,
ovvero in possesso di attestati di qualificazione rilasciati da
Centri Professionali riconosciuti dallo Stato.
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione
Possono essere iscritti
nella Lista di Avviamento al Lavoro i cittadini sammarinesi ed
i residenti effettivamente in Repubblica che abbiano raggiunto
l'età lavorativa in relazione all'obbligo scolastico.
Per ottenere l'avviamento al lavoro il lavoratore deve esibire
il Libretto Professionale rilasciato dall'Ufficio di Collocamento
sul quale vengono riportati gli estremi dell'iscrizione.
Art. 8
Conferma dello stato di disoccupazione
I lavoratori iscritti nella
Lista di Avviamento al Lavoro devono confermare entro 90 giorni
dalla data della iscrizione il loro stato di disoccupazione presso
l'Ufficio di Collocamento.
La conferma di detto stato avviene d'ufficio per i lavoratori
che frequentano corsi di Formazione Professionale.
Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al primo comma sono
cancellati dalla Lista di Avviamento al Lavoro.
Tale cancellazione può essere revocata, previo apposito
ricorso, dalla Commissione di Collocamento soltanto in caso di
motivato impedimento del lavoratore.
Art. 9
Colloquio preliminare
All'atto della prima iscrizione
nella Lista di Avviamento al Lavoro e anche in occasione della
reiscrizione viene accertato il grado di qualificazione o di specializzazione
professionale dell'interessato.
A tale scopo l'Ufficio si avvale della documentazione, circa il
livello di preparazione professionale, esibita dal lavoratore.
In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello
di preparazione professionale dichiarata dall'interessato, l'Ufficio
demanda il relativo accertamento alla Commissione di cui all'art.10
che dovrà esperirlo entro 15 giorni.
Art. 10
Commissione per l'accertamento del livello professionale
E' istituita la Commissione
per l'accertamento del livello professionale di ogni lavoratore
subordinato, composta dal Dirigente degli Uffici del Lavoro o
da un suo delegato che la presiede, dal Collocatore Statale, e
da due esperti da nominarsi a seconda degli accertamenti da compiere,
di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
e uno designato dai rappresentanti dei Datori di Lavoro.
La Commissione ha il compito di accertare, attraverso una prova
tecnico - pratica il livello professionale del lavoratore, avvalendosi
dell'attrezzatura dello Stato, dei Centri di Formazione Professionale
o delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle
aziende.
Art.11
Suddivisione degli iscritti in classi
Le iscrizioni nella Lista di Avviamento al Lavoro devono avvenire
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Gli iscritti devono essere suddivisi nelle seguenti Classi:
CLASSE 1 - Lavoratori disoccupati
ed inoccupati.
CLASSE 2 - Lavoratori invalidi.
CLASSE 3 - Lavoratori in cerca di occupazione a tempo determinato.
CLASSE 4 - Lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione.
CLASSE 5 - Lavoratori in cerca di occupazione a tempo parziale.
Il lavoratore al momento
dell'iscrizione nelle singole Classi, può dichiarare la
propria indisponibilità per alcuni settori o tipi di lavorazione,
a seguito di presentazione di relativa documentazione.
Entro l'ambito delle Classi suddette gli iscritti devono essere
raggruppati per categorie professionali e, ciascuna categoria,
per qualifica e specializzazione.
Colui che viene inviato a tempo determinato mantiene l'iscrizione
nelle Classi di appartenenza senza alterazione del punteggio.
Art. 12
Previsione del fabbisogno di manodopera
Ai fini previsionali dell'occupazione
e della formazione professionale, l'Ufficio Industria, Artigianato
e Commercio, dovrà procedere all'invio all'Ufficio del
Lavoro di copia della convenzione sottoscritta da Aziende di nuova
costituzione, nonché di copia delle delibere contenenti
gli impegni occupazionali.
Fatte salve le convenzioni istitutive delle società di
capitali, ferma restando la prerogativa delle aziende private
ad assumere prestatori d'opera attraverso l'inoltro di richiesta
agli Uffici del Lavoro, ogni datore di lavoro potrà concludere
con il Dicastero del Lavoro e Ufficio del Lavoro apposita convenzione
sulla base della quale lo stesso si impegnerà ad assumere,
entro nove mesi dalla data della convenzione, un determinato numero
di lavoratori iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro, di
cui saranno indicate la categoria, la qualifica e la eventuale
specializzazione.
Eventuali casi di mancato rispetto delle convenzioni sottoscritte
dai datori di lavoro, saranno segnalati dalla Commissione di Collocamento
all'Autorità Giudiziaria.
Art. 13
Richiesta di assunzione
I datori di lavoro devono
richiedere i lavoratori da assumere agli Uffici del Lavoro.
E' vietato al datore di lavoro fare pervenire all'Ufficio di Collocamento
degli Uffici del Lavoro le richieste di assunzione per il tramite
dei lavoratori interessati all'assunzione stessa.
E' vietata ogni attività di mediazione, anche a titolo
gratuito comunque organizzata, al di fuori delle eccezioni previste
al primo comma dell'Art.26.
Art. 14
Divieto di indagini ed accertamenti preliminari
E' fatto divieto al datore
di lavoro, ai fini dell'assunzione, effettuare indagini anche
a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
del lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione delle capacità professionali del lavoratore.
Il lavoratore da assumere deve essere sottoposto ad accertamenti
sanitari esclusivamente da parte di organismi pubblici preposti.
Art. 15
Richieste numeriche
Le richieste dei lavoratori
da assumere devono essere numeriche per categoria, specializzazione
e qualificazione professionale.
Gli Uffici del Lavoro sono tenuti a soddisfare nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni, le richieste
con lavoratori della categoria indicata in possesso della specializzazione
o della qualifica secondo l'ordine stabilito dai successivi articoli.
Il lavoratore che senza giustificato motivo rifiuta l'avviamento
in lavori corrispondenti al suo livello professionale perde l'anzianità
di iscrizione maturata all'atto dell'avviamento stesso.
Al secondo rifiuto, senza giustificato motivo, il lavoratore sarà
sospeso dall'iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro per
un periodo continuativo di sessanta giorni.
Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere entro
cinque giorni alla Commissione di Collocamento che è tenuta
a pronunciarsi entro 30 giorni.
Art. 16
Graduatorie di avviamento al lavoro
In caso di richiesta numerica,
di cui al precedente articolo, l'avviamento al lavoro ha luogo
nell'ambito della specializzazione e della qualifica in base ai
seguenti criteri:
1) precedenza prevista dall'art.18;
2) anzianità di iscrizione nella Classe di pertinenza;
3) reddito familiare documentato tramite la presentazione dei
certificati rilasciati dagli Uffici preposti e dalla dichiarazione
dei redditi familiari;
4) per composizione del nucleo familiare;
5) voto di diploma o di laurea ed eventuali corsi di specializzazioni
legalmente riconosciuti;
6) conoscenza di lingue straniere, documentate con attestati riconosciuti;
7) attestati di frequenza ai corsi di formazione professionale.
I relativi punteggi sono fissati con delibera della Commissione
di Collocamento; per quanto concerne i punti 5), 6), e 7) del
presente articolo, sono da attribuirsi nell'ambito della graduatoria
della specifica categoria professionale.
Art. 17
Richiesta nominativa
La richiesta nominativa
è ammessa:
a) per parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado
componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione
delle aziende costituite in forma di società di capitale;
b) per personale con funzioni e qualifiche direttive
c) per il personale avente funzioni specialistiche da stabilirsi
con apposita delibera della Commissione di Collocamento soggetta
a pubblicazione;
d) per personale da adibire a mansioni di fiducia del datore di
lavoro o alle dipendenze delle Organizzazioni Professionali iscritte
nei relativi Albi, da stabilirsi con apposita delibera della Commissione
di Collocamento;
e) per personale da adibire alle dipendenze delle Organizzazioni
Sindacali e Politiche;
f) per il 40% dei lavoratori assunti in seguito a quanto stabilito
all'art.12 fino alle 10 unità lavorative; per richieste
che superano le 10 unità lavorative la percentuale è
ridotta al 25%, limitatamente alle unità eccedenti le 10;
g) per i lavoratori assunti a tempo determinato in occasione di
iniziative di durata limitata nel settore privato dei servizi.
Art. 18
Precedenza e preferenze nell'avviamento
I lavoratori licenziati
da un'azienda per riduzione di personale hanno precedenza nelle
assunzioni presso l'azienda medesima entro un anno come previsto
dall'Art.23 della Legge 4 maggio 1977 n.23 e i lavoratori in mobilità
come da Legge 29 settembre 1986 n.108.
I soggetti in formazione professionale senza impegno occupazionale,
hanno la precedenza al lavoro, qualora la stessa azienda presso
la quale si tiene il corso, intenda effettuare nuove assunzioni.
Art. 19
Corsi di formazione e riqualificazione
Al lavoratore iscritto nella
Lista di Avviamento al Lavoro deve essere offerto di frequentare
i corsi di formazione e riqualificazione professionale organizzati
dallo Stato o da esso riconosciuti.
Ai lavoratori non occupati iscritti nella Lista di Avviamento
al Lavoro che frequentano i corsi per il periodo di frequenza
è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare e le
modalità di erogazione, nei casi non previsti dalla Legge,
sono stabiliti dalla Commissione di Collocamento.
Art. 20
Nulla osta di avviamento al lavoro
L'avviamento al Lavoro è
comprovato da comunicazione scritta rilasciata al datore di lavoro
e al lavoratore dall' Ufficio di Collocamento.
Il provvedimento di diniego all'avviamento al lavoro a seguito
di richiesta nominativa deve essere motivato e notificato dall'Ufficio
di Collocamento al datore di lavoro e al lavoratore entro 10 giorni
dalla richiesta.
Il datore di lavoro avverso i provvedimenti di cui al comma precedente
può ricorrere entro 10 giorni alla Commissione di Collocamento
che è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni.
Art.21
Mansioni e variazioni di qualifica
Il datore di lavoro è
tenuto ad adibire il prestatore di opera assunto alle mansioni
rispondenti alla categoria ed alla qualifica professionale specificata
nella richiesta di assunzione.
E' fatto altresì obbligo al datore di lavoro di comunicare
entro cinque giorni, all'Ufficio di Collocamento, ogni modifica
intervenuta che comporti variazione comunque non peggiorati va,
nella qualifica del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto
di lavoro.
Art.22
Trasferimento da un'azienda all'altra
Il trasferimento del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra è
consentito ove ricorra la seguente condizione:
che il lavoratore sia iscritto alla Classe 4 di cui all'Art.11
o che documenti, in deroga all'art.13, l'interesse di una impresa
ad assumerlo.
E' altresì consentito il trasferimento del lavoratore che
sia in possesso di un certificato dell'Organismo Sanitario preposto
che ne consigli il trasferimento.
L'autorizzazione al passaggio viene rilasciata dall'Ufficio di
Collocamento previo accertamento della sussistenza dei requisiti
di cui ai precedenti punti.
Art.23
Interruzione del rapporto di lavoro
I datori di lavoro - persone
fisiche o giuridiche, private o pubbliche - sono tenuti a comunicare
entro cinque giorni agli Uffici del Lavoro i nomi, le qualifiche
e la residenza dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia
cessato il rapporto di lavoro.
Art.24
Commissione di Collocamento
All'Ufficio di Collocamento
è preposta una commissione che ha i compiti seguenti:
a) stabilisce i criteri di attuazione della politica dell'avviamento
al lavoro in applicazione delle disposizioni di legge;
b) elabora le previsioni di occupazione ed esprime pareri sui
piani di occupazione predisposti dallo Stato con particolare riferimento
all'occupazione giovanile e femminile;
c) esprime pareri sui programmi di forni azione professionale;
d) delibera sulle materie previste all'Art.17 lettere b), c),
d) e all'Art.19;
e) fissa i punteggi di cui all'Art.16;
f) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti
presi dall'Ufficio di Collocamento;
g) sovraintende in linea generale, sull'attività che viene
svolta dall'Ufficio di Collocamento e dà ad esso le direttive
ed i criteri per la soluzione dei problemi particolari;
h) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni
in materia di Lavoro, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio
dell'Ispettorato del Lavoro;
i) invia al Consiglio Grande e Generale entro il 30 marzo di ogni
anno, una relazione sullo stato della occupazione.
Sono soggette a pubblicazione tutte le delibere della Commissione
che tocchino temi di carattere generale nonché in ogni
altro caso previsto dal regolamento di attuazione della presente
legge.
Art.25
Composizione e funzionamento della Commissione di Collocamento
La Commissione di Collocamento
è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed ha una durata
pari a quella della legislatura.
La Commissione è presieduta dal Deputato al Lavoro ed è
composta da:
- n.2 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- n.4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
legalmente riconosciute;
- n.2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori
di lavoro legalmente riconosciute.
Fanno anche parte della Commissione con voto consultivo, il Dirigente
degli Uffici del Lavoro, il Collocatore Statale con funzioni di
verbalizzante e il Dirigente dell'Ufficio Programmazione.
La Commissione può costituire nel suo seno comitati con
funzioni referenti su materie specifiche.
La Commissione è convocata dal Presidente o persona dallo
stesso delegata almeno una volta al mese o su richiesta di ogni
Associazione Sindacale o qualora se ne intraveda la necessità.
Per la validità delle riunioni della Commissione è
richiesta la presenza della metà più uno dei suoi
componenti.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art.26
Divieto di mediazione
Chiunque, senza averne titolo,
interviene per mettere in relazione fra loro due o più
persone allo scopo di dare vita ad un rapporto di lavoro subordinato,
è punito con la multa a lire di cui all'art.84 del Codice
Penale ad esclusione di coloro che rientrano nelle disposizioni
contenute nell'art.17.
In caso di recidiva il Giudice può applicare la pena dell'arresto
di secondo o di terzo grado di cui all'art.83 del Codice Penale.
Nei casi più gravi la pena della multa a lire e quella
dell'arresto sono applicate congiuntamente.
A mente del terzo comma dell'art.87 del Codice Penale quando per
le condizioni economiche del reo la multa a lire può presumersi
inefficace anche se applicata nel massimo, il Giudice può
sostituirla con la prigionia di primo grado.
Art.27
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
Per l'inosservanza delle
disposizioni della presente Legge commessa da datori di lavoro
si applicano le Leggi vigenti in materia di assunzione abusiva
dei lavoratori subordinati.
Art.28
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Per i lavoratori subordinati
che prestino attività lavorativa senza il preventivo nulla-osta
di assunzione si applicano le Leggi vigenti in materia di sanzioni
amministrative per l'assunzione abusiva dei lavoratori.
Art.29
Norme transitorie
La Commissione di Collocamento
è tenuta ad aggiornare e modificare le disposizioni precedentemente
emanate in rapporto al nuovo dettato legislativo e agli orientamenti
di politica occupazionale tracciati dal Governo
.
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