Leggi in materia di Lavoro

3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


Legge 19 settembre 1989 n.95 - Legge sul collocamento

Art. 1

Nell'ambito della revisione della Legge 17 Febbraio 1961 n.7 per la tutela del lavoro e dei lavoratori, in materia di collocamento si osservano le disposizioni contenute negli articoli che seguono.
E' abrogata la Legge 11 dicembre 1979 n.83 nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente Legge.

Art. 2
Funzione Pubblica

L'avviamento al lavoro è una funzione pubblica.
Ad essa presiedono gli Uffici del Lavoro, tramite l'Ufficio di Collocamento.

Art. 3
Anagrafe del Lavoro

E' istituito presso gli Uffici del Lavoro il servizio di anagrafe del lavoro per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione ed alla disoccupazione dei lavoratori.
A tal fine i datori di lavoro - persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche - sono tenuti ad inviare nel mese di dicembre di ogni anno all'Ufficio di Collocamento la denuncia nominativa del personale in forza con la indicazione delle rispettive qualifiche.
Devono inoltre essere immediatamente comunicati i passaggi di qualifica.
Le specifiche graduatorie e le offerte di lavoro non evase sono rese note anche attraverso i pubblici uffici nei Castelli della Repubblica.

Art. 4
Lavoratore subordinato e datore di lavoro

Sono considerati lavoratori subordinati quelli previsti all'art.19, titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n.42.
Sono considerati datori di lavoro quelli previsti all'art.35, titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n.42.

Art. 5
Libretto professionale

L'Ufficio di Collocamento fornisce al prestatore di lavoro subordinato il libretto professionale.
Il libretto progressivamente numerato, deve contenere le generalità, la categoria e la qualifica del lavoro del titolare.
La tenuta del libretto è affidata, durante il periodo di servizio al datore di lavoro che ne è responsabile e che deve annotare la data di assunzione e di licenziamento e annualmente la retribuzione e le relative variazioni.
Al termine di ogni rapporto di lavoro, il lavoratore deve consegnare il libretto all'Ufficio di Collocamento che ne accerta la regolarità delle registrazioni e lo conserva per tutto il periodo della disoccupazione, rilasciando un attestato al depositante.

Art. 6
Iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro

Chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato, deve iscriversi nella Lista di Avviamento al lavoro, ferma restando la possibilità di iscrizione nelle eventuali liste specifiche previste per legge.
La qualifica con la quale il lavoratore chiede di essere iscritto nella Lista, in caso di mancata trascrizione sull'apposito Libretto Professionale, deve essere accertata dalla Commissione preposta di cui al successivo art.10.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di richiesta di cambio di qualifica da parte del lavoratore.
Dall'accertamento sono esclusi coloro che chiedono l'iscrizione nella Lista con qualifiche corrispondenti a titoli di studio posseduti, ovvero in possesso di attestati di qualificazione rilasciati da Centri Professionali riconosciuti dallo Stato.

Art. 7
Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro i cittadini sammarinesi ed i residenti effettivamente in Repubblica che abbiano raggiunto l'età lavorativa in relazione all'obbligo scolastico.
Per ottenere l'avviamento al lavoro il lavoratore deve esibire il Libretto Professionale rilasciato dall'Ufficio di Collocamento sul quale vengono riportati gli estremi dell'iscrizione.

Art. 8
Conferma dello stato di disoccupazione

I lavoratori iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro devono confermare entro 90 giorni dalla data della iscrizione il loro stato di disoccupazione presso l'Ufficio di Collocamento.
La conferma di detto stato avviene d'ufficio per i lavoratori che frequentano corsi di Formazione Professionale.
Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al primo comma sono cancellati dalla Lista di Avviamento al Lavoro.
Tale cancellazione può essere revocata, previo apposito ricorso, dalla Commissione di Collocamento soltanto in caso di motivato impedimento del lavoratore.

Art. 9
Colloquio preliminare

All'atto della prima iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro e anche in occasione della reiscrizione viene accertato il grado di qualificazione o di specializzazione professionale dell'interessato.
A tale scopo l'Ufficio si avvale della documentazione, circa il livello di preparazione professionale, esibita dal lavoratore.
In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarata dall'interessato, l'Ufficio demanda il relativo accertamento alla Commissione di cui all'art.10 che dovrà esperirlo entro 15 giorni.

Art. 10
Commissione per l'accertamento del livello professionale

E' istituita la Commissione per l'accertamento del livello professionale di ogni lavoratore subordinato, composta dal Dirigente degli Uffici del Lavoro o da un suo delegato che la presiede, dal Collocatore Statale, e da due esperti da nominarsi a seconda degli accertamenti da compiere, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e uno designato dai rappresentanti dei Datori di Lavoro.
La Commissione ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico - pratica il livello professionale del lavoratore, avvalendosi dell'attrezzatura dello Stato, dei Centri di Formazione Professionale o delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

Art.11
Suddivisione degli iscritti in classi

Le iscrizioni nella Lista di Avviamento al Lavoro devono avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Gli iscritti devono essere suddivisi nelle seguenti Classi:

CLASSE 1 - Lavoratori disoccupati ed inoccupati.
CLASSE 2 - Lavoratori invalidi.
CLASSE 3 - Lavoratori in cerca di occupazione a tempo determinato.
CLASSE 4 - Lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione.
CLASSE 5 - Lavoratori in cerca di occupazione a tempo parziale.

Il lavoratore al momento dell'iscrizione nelle singole Classi, può dichiarare la propria indisponibilità per alcuni settori o tipi di lavorazione, a seguito di presentazione di relativa documentazione.
Entro l'ambito delle Classi suddette gli iscritti devono essere raggruppati per categorie professionali e, ciascuna categoria, per qualifica e specializzazione.
Colui che viene inviato a tempo determinato mantiene l'iscrizione nelle Classi di appartenenza senza alterazione del punteggio.

Art. 12
Previsione del fabbisogno di manodopera

Ai fini previsionali dell'occupazione e della formazione professionale, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dovrà procedere all'invio all'Ufficio del Lavoro di copia della convenzione sottoscritta da Aziende di nuova costituzione, nonché di copia delle delibere contenenti gli impegni occupazionali.
Fatte salve le convenzioni istitutive delle società di capitali, ferma restando la prerogativa delle aziende private ad assumere prestatori d'opera attraverso l'inoltro di richiesta agli Uffici del Lavoro, ogni datore di lavoro potrà concludere con il Dicastero del Lavoro e Ufficio del Lavoro apposita convenzione sulla base della quale lo stesso si impegnerà ad assumere, entro nove mesi dalla data della convenzione, un determinato numero di lavoratori iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro, di cui saranno indicate la categoria, la qualifica e la eventuale specializzazione.
Eventuali casi di mancato rispetto delle convenzioni sottoscritte dai datori di lavoro, saranno segnalati dalla Commissione di Collocamento all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13
Richiesta di assunzione

I datori di lavoro devono richiedere i lavoratori da assumere agli Uffici del Lavoro.
E' vietato al datore di lavoro fare pervenire all'Ufficio di Collocamento degli Uffici del Lavoro le richieste di assunzione per il tramite dei lavoratori interessati all'assunzione stessa.
E' vietata ogni attività di mediazione, anche a titolo gratuito comunque organizzata, al di fuori delle eccezioni previste al primo comma dell'Art.26.

Art. 14
Divieto di indagini ed accertamenti preliminari

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, effettuare indagini anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità professionali del lavoratore.
Il lavoratore da assumere deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari esclusivamente da parte di organismi pubblici preposti.

Art. 15
Richieste numeriche

Le richieste dei lavoratori da assumere devono essere numeriche per categoria, specializzazione e qualificazione professionale.
Gli Uffici del Lavoro sono tenuti a soddisfare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni, le richieste con lavoratori della categoria indicata in possesso della specializzazione o della qualifica secondo l'ordine stabilito dai successivi articoli.
Il lavoratore che senza giustificato motivo rifiuta l'avviamento in lavori corrispondenti al suo livello professionale perde l'anzianità di iscrizione maturata all'atto dell'avviamento stesso.
Al secondo rifiuto, senza giustificato motivo, il lavoratore sarà sospeso dall'iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro per un periodo continuativo di sessanta giorni.
Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere entro cinque giorni alla Commissione di Collocamento che è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni.

Art. 16
Graduatorie di avviamento al lavoro

In caso di richiesta numerica, di cui al precedente articolo, l'avviamento al lavoro ha luogo nell'ambito della specializzazione e della qualifica in base ai seguenti criteri:
1) precedenza prevista dall'art.18;
2) anzianità di iscrizione nella Classe di pertinenza;
3) reddito familiare documentato tramite la presentazione dei certificati rilasciati dagli Uffici preposti e dalla dichiarazione dei redditi familiari;
4) per composizione del nucleo familiare;
5) voto di diploma o di laurea ed eventuali corsi di specializzazioni legalmente riconosciuti;
6) conoscenza di lingue straniere, documentate con attestati riconosciuti;
7) attestati di frequenza ai corsi di formazione professionale.
I relativi punteggi sono fissati con delibera della Commissione di Collocamento; per quanto concerne i punti 5), 6), e 7) del presente articolo, sono da attribuirsi nell'ambito della graduatoria della specifica categoria professionale.

Art. 17
Richiesta nominativa

La richiesta nominativa è ammessa:
a) per parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle aziende costituite in forma di società di capitale;
b) per personale con funzioni e qualifiche direttive
c) per il personale avente funzioni specialistiche da stabilirsi con apposita delibera della Commissione di Collocamento soggetta a pubblicazione;
d) per personale da adibire a mansioni di fiducia del datore di lavoro o alle dipendenze delle Organizzazioni Professionali iscritte nei relativi Albi, da stabilirsi con apposita delibera della Commissione di Collocamento;
e) per personale da adibire alle dipendenze delle Organizzazioni Sindacali e Politiche;
f) per il 40% dei lavoratori assunti in seguito a quanto stabilito all'art.12 fino alle 10 unità lavorative; per richieste che superano le 10 unità lavorative la percentuale è ridotta al 25%, limitatamente alle unità eccedenti le 10;
g) per i lavoratori assunti a tempo determinato in occasione di iniziative di durata limitata nel settore privato dei servizi.

Art. 18
Precedenza e preferenze nell'avviamento

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno precedenza nelle assunzioni presso l'azienda medesima entro un anno come previsto dall'Art.23 della Legge 4 maggio 1977 n.23 e i lavoratori in mobilità come da Legge 29 settembre 1986 n.108.
I soggetti in formazione professionale senza impegno occupazionale, hanno la precedenza al lavoro, qualora la stessa azienda presso la quale si tiene il corso, intenda effettuare nuove assunzioni.

Art. 19
Corsi di formazione e riqualificazione

Al lavoratore iscritto nella Lista di Avviamento al Lavoro deve essere offerto di frequentare i corsi di formazione e riqualificazione professionale organizzati dallo Stato o da esso riconosciuti.
Ai lavoratori non occupati iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro che frequentano i corsi per il periodo di frequenza è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare e le modalità di erogazione, nei casi non previsti dalla Legge, sono stabiliti dalla Commissione di Collocamento.

Art. 20
Nulla osta di avviamento al lavoro

L'avviamento al Lavoro è comprovato da comunicazione scritta rilasciata al datore di lavoro e al lavoratore dall' Ufficio di Collocamento.
Il provvedimento di diniego all'avviamento al lavoro a seguito di richiesta nominativa deve essere motivato e notificato dall'Ufficio di Collocamento al datore di lavoro e al lavoratore entro 10 giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro avverso i provvedimenti di cui al comma precedente può ricorrere entro 10 giorni alla Commissione di Collocamento che è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni.

Art.21
Mansioni e variazioni di qualifica

Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il prestatore di opera assunto alle mansioni rispondenti alla categoria ed alla qualifica professionale specificata nella richiesta di assunzione.
E' fatto altresì obbligo al datore di lavoro di comunicare entro cinque giorni, all'Ufficio di Collocamento, ogni modifica intervenuta che comporti variazione comunque non peggiorati va, nella qualifica del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Art.22
Trasferimento da un'azienda all'altra

Il trasferimento del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra è consentito ove ricorra la seguente condizione:
che il lavoratore sia iscritto alla Classe 4 di cui all'Art.11 o che documenti, in deroga all'art.13, l'interesse di una impresa ad assumerlo.
E' altresì consentito il trasferimento del lavoratore che sia in possesso di un certificato dell'Organismo Sanitario preposto che ne consigli il trasferimento.
L'autorizzazione al passaggio viene rilasciata dall'Ufficio di Collocamento previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti.

Art.23
Interruzione del rapporto di lavoro

I datori di lavoro - persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche - sono tenuti a comunicare entro cinque giorni agli Uffici del Lavoro i nomi, le qualifiche e la residenza dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

Art.24
Commissione di Collocamento

All'Ufficio di Collocamento è preposta una commissione che ha i compiti seguenti:
a) stabilisce i criteri di attuazione della politica dell'avviamento al lavoro in applicazione delle disposizioni di legge;
b) elabora le previsioni di occupazione ed esprime pareri sui piani di occupazione predisposti dallo Stato con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
c) esprime pareri sui programmi di forni azione professionale;
d) delibera sulle materie previste all'Art.17 lettere b), c), d) e all'Art.19;
e) fissa i punteggi di cui all'Art.16;
f) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Ufficio di Collocamento;
g) sovraintende in linea generale, sull'attività che viene svolta dall'Ufficio di Collocamento e dà ad esso le direttive ed i criteri per la soluzione dei problemi particolari;
h) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di Lavoro, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro;
i) invia al Consiglio Grande e Generale entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato della occupazione.
Sono soggette a pubblicazione tutte le delibere della Commissione che tocchino temi di carattere generale nonché in ogni altro caso previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art.25
Composizione e funzionamento della Commissione di Collocamento

La Commissione di Collocamento è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed ha una durata pari a quella della legislatura.
La Commissione è presieduta dal Deputato al Lavoro ed è composta da:
- n.2 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- n.4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute;
- n.2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro legalmente riconosciute.
Fanno anche parte della Commissione con voto consultivo, il Dirigente degli Uffici del Lavoro, il Collocatore Statale con funzioni di verbalizzante e il Dirigente dell'Ufficio Programmazione.
La Commissione può costituire nel suo seno comitati con funzioni referenti su materie specifiche.
La Commissione è convocata dal Presidente o persona dallo stesso delegata almeno una volta al mese o su richiesta di ogni Associazione Sindacale o qualora se ne intraveda la necessità.
Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.26
Divieto di mediazione

Chiunque, senza averne titolo, interviene per mettere in relazione fra loro due o più persone allo scopo di dare vita ad un rapporto di lavoro subordinato, è punito con la multa a lire di cui all'art.84 del Codice Penale ad esclusione di coloro che rientrano nelle disposizioni contenute nell'art.17.
In caso di recidiva il Giudice può applicare la pena dell'arresto di secondo o di terzo grado di cui all'art.83 del Codice Penale.
Nei casi più gravi la pena della multa a lire e quella dell'arresto sono applicate congiuntamente.
A mente del terzo comma dell'art.87 del Codice Penale quando per le condizioni economiche del reo la multa a lire può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il Giudice può sostituirla con la prigionia di primo grado.

Art.27
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente Legge commessa da datori di lavoro si applicano le Leggi vigenti in materia di assunzione abusiva dei lavoratori subordinati.

Art.28
Contravvenzioni commesse dai lavoratori

Per i lavoratori subordinati che prestino attività lavorativa senza il preventivo nulla-osta di assunzione si applicano le Leggi vigenti in materia di sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva dei lavoratori.

Art.29
Norme transitorie

La Commissione di Collocamento è tenuta ad aggiornare e modificare le disposizioni precedentemente emanate in rapporto al nuovo dettato legislativo e agli orientamenti di politica occupazionale tracciati dal Governo

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