3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Legge 21 dicembre
1989 n.128 - Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva
di lavoratori subordinati
Art.1
L'assunzione di lavoratori
subordinati senza preventivo nulla-osta di avviamento al lavoro,
è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa nella
misura fissa di L.250.000= e proporzionale di L.50.000= per ogni
lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno.
Il lavoratore subordinato, in assenza del preventivo nulla-osta
rilasciato dall'Ufficio del Lavoro, è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa nella misura fissa di L.50.000=.
L'ammontare delle sanzioni previste dal presente articolo può
essere modificato con Decreto Reggenziale.
Art.2
La trasgressione è
accertata dalla Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro d'ufficio
o su segnalazione di ogni altro organismo pubblico.
I funzionari della Sezione Ispettiva contestano l'infrazione ai
trasgressori mediante verbale di accertamento ovvero mediante
lettera raccomandata nel termine perentorio di giorni 10 dall'accertamento.
Essi riferiscono immediatamente alla Direzione dell'Ufficio.
Art.3
Le sanzioni pecuniarie amministrative
di cui all'art.1 sono applicate dalla Direzione dell'Ufficio del
Lavoro mediante l'emissione di ordinanze nel termine di 20 giorni
dall'accertamento in base alla valutazione degli atti.
L'ordinanza, dopo un breve accenno al fatto, deve indicare l'ammontare
della pena applicata, le modalità di pagamento e di ricorso.
Contiene altresì l'ordine di immediata cessazione del rapporto
di lavoro subordinato instaurato senza nulla-osta.
Essa va notificata ai trasgressori con lettera raccomandata a.r.
L'ordinanza viene trasmessa in copia all'Istituto per la Sicurezza
Sociale ed agli organismi di Polizia per i riscontri di competenza.
Art.4
In caso di recidiva del
datore di lavoro entro i cinque anni, la Direzione dell'Ufficio
del Lavoro emette ordinanza con la quale ingiunge la cessazione
immediata del rapporto di lavoro ed applica le sanzioni pecuniarie
amministrative di cui all'art.1, aumentate tuttavia, per quanto
riguarda il datore di lavoro, da due a quattro volte.
In caso di recidiva reiterata entro i cinque anni, ed altresì
in caso di inosservanza dell'ordine di cessazione immediata del
rapporto di lavoro, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro applica
le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma precedente
e sentita la Commissione di Collocamento, può sospendere
in tutto o in parte, da uno a trenta giorni, l'attività
dell'impresa o l'esercizio professionale.
L'ordinanza della Direzione dell'Ufficio del Lavoro è notificata
a norma di legge ai trasgressori e trasmessa in copia all'Ufficio
del Lavoro, all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli organismi
di Polizia.
Art.5
Contro le ordinanze emesse
dalla Direzione degli Uffici del Lavoro in applicazione degli
articoli 3 e 4, è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo
d'Appello di cui all'art.34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 con
i termini e le procedure di cui al Titolo IV della predetta legge.
Art.6
Il ricorso sospende le pene
pecuniarie amministrative ma non l'ordine di cessazione del rapporto
di lavoro instaurato in mancanza del prescritto nulla-osta.
Tuttavia il Giudice Amministrativo d'Appello, ricevuto il gravame,
può in casi particolari consentire la provvisoria sospensione
dell'ordine.
Art.7
Nelle pronunce di sua competenza
l'Autorità Giudiziaria stabilisce i termini, l'entità
e le modalità di versamento delle somme dovute dai contravventori
a titolo di pena pecuniaria amministrativa.
Il Giudice Amministrativo d'Appello pone a carico della parte
soccombente le spese di giudizio.
Art.8
Quando si procede nei confronti
del rappresentante legale di una persona giuridica, quest'ultima
assume veste di responsabile civile per il pagamento delle sanzioni
pecuniarie amministrative comminate dalla presente legge. Agli
effetti della recidiva, si tiene conto degli illeciti accertati,
nel periodo considerato, a carico delle altre persone che hanno
svolto funzioni di rappresentante legale.
Art.9
La Legge 25 gennaio 1984
n.4 è abrogata.
Nei casi per i quali, all'entrata in vigore della presente legge,
sia ancora pendente la procedura di opposizione prevista dalla
normativa abrogata, il Giudice Amministrativo d'Appello ricevuti
e valutati gli atti, potrà convalidare le ordinanze emesse
dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro e modificare l'entità
delle sanzioni pecuniarie amministrative, tenuto conto dei principi
e delle procedure previsti dalla presente legge.
Per i casi accertati ed ancora pendenti avanti la Direzione dell'Ufficio
del Lavoro, questa ed il Giudice Amministrativo d'Appello terranno
conto dei principi e delle procedure previsti dalla presente legge
.
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