Leggi in materia di Lavoro

3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


Legge 21 dicembre 1989 n.128 - Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva di lavoratori subordinati



Art.1

L'assunzione di lavoratori subordinati senza preventivo nulla-osta di avviamento al lavoro, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di L.250.000= e proporzionale di L.50.000= per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno.
Il lavoratore subordinato, in assenza del preventivo nulla-osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di L.50.000=.
L'ammontare delle sanzioni previste dal presente articolo può essere modificato con Decreto Reggenziale.

Art.2

La trasgressione è accertata dalla Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro d'ufficio o su segnalazione di ogni altro organismo pubblico.
I funzionari della Sezione Ispettiva contestano l'infrazione ai trasgressori mediante verbale di accertamento ovvero mediante lettera raccomandata nel termine perentorio di giorni 10 dall'accertamento.
Essi riferiscono immediatamente alla Direzione dell'Ufficio.

Art.3

Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1 sono applicate dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro mediante l'emissione di ordinanze nel termine di 20 giorni dall'accertamento in base alla valutazione degli atti.
L'ordinanza, dopo un breve accenno al fatto, deve indicare l'ammontare della pena applicata, le modalità di pagamento e di ricorso. Contiene altresì l'ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato instaurato senza nulla-osta.
Essa va notificata ai trasgressori con lettera raccomandata a.r.
L'ordinanza viene trasmessa in copia all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli organismi di Polizia per i riscontri di competenza.

Art.4

In caso di recidiva del datore di lavoro entro i cinque anni, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro emette ordinanza con la quale ingiunge la cessazione immediata del rapporto di lavoro ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1, aumentate tuttavia, per quanto riguarda il datore di lavoro, da due a quattro volte.
In caso di recidiva reiterata entro i cinque anni, ed altresì in caso di inosservanza dell'ordine di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro applica le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma precedente e sentita la Commissione di Collocamento, può sospendere in tutto o in parte, da uno a trenta giorni, l'attività dell'impresa o l'esercizio professionale.
L'ordinanza della Direzione dell'Ufficio del Lavoro è notificata a norma di legge ai trasgressori e trasmessa in copia all'Ufficio del Lavoro, all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli organismi di Polizia.

Art.5

Contro le ordinanze emesse dalla Direzione degli Uffici del Lavoro in applicazione degli articoli 3 e 4, è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello di cui all'art.34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 con i termini e le procedure di cui al Titolo IV della predetta legge.

Art.6

Il ricorso sospende le pene pecuniarie amministrative ma non l'ordine di cessazione del rapporto di lavoro instaurato in mancanza del prescritto nulla-osta.
Tuttavia il Giudice Amministrativo d'Appello, ricevuto il gravame, può in casi particolari consentire la provvisoria sospensione dell'ordine.

Art.7

Nelle pronunce di sua competenza l'Autorità Giudiziaria stabilisce i termini, l'entità e le modalità di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di pena pecuniaria amministrativa.
Il Giudice Amministrativo d'Appello pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio.

Art.8

Quando si procede nei confronti del rappresentante legale di una persona giuridica, quest'ultima assume veste di responsabile civile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate dalla presente legge. Agli effetti della recidiva, si tiene conto degli illeciti accertati, nel periodo considerato, a carico delle altre persone che hanno svolto funzioni di rappresentante legale.

Art.9

La Legge 25 gennaio 1984 n.4 è abrogata.
Nei casi per i quali, all'entrata in vigore della presente legge, sia ancora pendente la procedura di opposizione prevista dalla normativa abrogata, il Giudice Amministrativo d'Appello ricevuti e valutati gli atti, potrà convalidare le ordinanze emesse dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro e modificare l'entità delle sanzioni pecuniarie amministrative, tenuto conto dei principi e delle procedure previsti dalla presente legge.
Per i casi accertati ed ancora pendenti avanti la Direzione dell'Ufficio del Lavoro, questa ed il Giudice Amministrativo d'Appello terranno conto dei principi e delle procedure previsti dalla presente legge

.


Tutti i diritti riservati © 2012 Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese