3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Legge 24 luglio
1987 n. 89 -Normativa in materia di formazione professionale.
Art.1
Tutti i lavoratori iscritti
nelle liste di avviamento al lavoro, compresi coloro i quali optano
per un rapporto di lavoro part-time, possono beneficiare delle
disposizioni contenute nella presente legge per l'inserimento
lavorativo nei settori produttivi e dei servizi attraverso un
sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali.
Le iniziative di formazione professionale, configurabili in settori
a tecnologia avanzata e per figure professionali di elevato contenuto
tecnico, in coerenza con le rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione
e delle esigenze formative ed occupazionali, sono individuate,
anche su proposta del Congresso di Stato, attraverso accordo tra
il Segretario al Lavoro, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni
dei Datori di Lavoro che definisce i settori interessati ed i
livelli di qualifica e/o profili professionali.
Art.2
Le aziende private devono
comunicare agli Uffici del Lavoro, prima dell'inizio della loro
attività o in fase di potenziamento e/o ristrutturazione,
la loro disponibilità occupazionale di personale con qualifiche
professionali previste nelle iniziative di formazione professionale
al fine di rendere possibile un adeguato programma di interventi.
Art.3
La presente normativa è
riservata alle aziende che ne fanno formale richiesta previo specifico
accordo tra il Segretario al Lavoro, le Organizzazioni Sindacali
dei Lavoratori, i rappresentanti dell'azienda e l'Associazione
dei Datori di Lavoro.
Al fine di incentivare e tutelare le giuste aspirazioni del personale
iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, presso l'Ufficio
di Collocamento è predisposta una "mappa" di
opzioni degli iscritti, a cui si accede con apposita modulistica
predisposta dalla Commissione di Collocamento, differenziata fra
i più importanti settori produttivi e di servizi, per facilitare
l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro fra azienda
e personale da avviare al lavoro.
L'avviamento al lavoro in formazione professionale deve comunque
avvenire nel rispetto delle norme vigenti sul Collocamento.
Art.4 <
nota 35 >
L'accesso alla formazione
professionale è consentito anche ai lavoratori in riqualificazione,
che sono in Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità in base
alle Leggi n.107 del 29 settembre 1986 e n.108 del 29 settembre
1986: le condizioni stabilite dalle richiamate Leggi non sono
cumulabili con quelle previste dalla presente normativa.
Nel caso in cui il lavoratore avviato al corso di formazione professionale
provenga dalla mobilità, ha diritto ad un compenso economico
aggiuntivo a carico dell'azienda pari all'integrazione necessaria
al raggiungimento del 100% del salario di riferimento sul quale
è conteggiata l'Indennità Economica Speciale al
netto da contributi, ed in forma completa agli istituti contrattuali
(tredicesima - indennità di licenziamento - ferie - festività).
Tale integrazione è esente da contribuzione.
Nel caso di malattia ed infortunio viene interrotta l'Indennità
Economica Speciale e corrisposta l'Indennità per Inabilità
Temporanea al Lavoro di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n.42 e
successive modifiche.
Art.5
La richiesta per attivare
processi di formazione professionale deve essere corredata di
tutte le informazioni necessarie a determinare un protocollo d'intesa.
Tale richiesta deve, in via preventiva, pervenire al Dicastero
ed agli Uffici del Lavoro al fine di programmare interventi di
formazione professionale.
Essa deve indicare:
- le motivazioni;
- gli obiettivi formativi da raggiungere nel processo di avviamento;
- la figura professionale da formare;
- la qualifica professionale da attribuire al momento di assunzione
a tempo indeterminato;
- le modalità di formazione;
- il responsabile delegato a seguite la formazione del soggetto
in avviamento;
- gli impegni occupazionali assunti dall'azienda attraverso apposita
convenzione con il Congresso di Stato.
Art.6
Gli Uffici competenti della
Segreteria di Stato per il Lavoro curano l'istruttoria della domanda
e l'inoltro della documentazione alle parti interessate prima
dell'incontro.
Art.7
L'accordo stipulato e sottoscritto
dalle parti di cui all'art.3 deve indicare i tempi entro cui l'azienda
intende completare l'avvio e la durata del corso. L'accordo diviene
immediatamente esecutivo con disposizione della Segreteria di
Stato per il Lavoro.
Art.8
L'azienda che non rispetta
gli impegni assunti nell'accordo specifico sottoscritto decade
dai benefici previsti dalla formazione professionale.
Art.9 <
nota 36 > <
nota 37 >
Il periodo di formazione
professionale è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
ed alla acquisizione della qualifica professionale; esso varia:
a) da 3 a 12 mesi a seconda della complessità della professionalità
da conseguire nei settori industriale, commerciale e dei servizi;
al termine del periodo di formazione della durata da 3 a 9 mesi,
il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato nella
terza categoria; per i periodi superiori devono essere attribuite
categorie di inquadramento superiori;
b) da 6 a 24 mesi a seconda della complessità della professionalità
da conseguire nel settore artigianato di produzione; al termine
del periodo di formazione della durata da 6 a i 8 mesi, il lavoratore
acquisisce il diritto ad essere inquadrato nella terza categoria;
per i periodi superiori devono essere attribuite categorie di
inquadramento superiori;
c) da 6 a 36 mesi a seconda della complessità della professionalità
da conseguire nel settore artigianato di servizio; nel settore
artigianato artistico - tradizionale e per professioni con rilevanti
contenuti professionali, il periodo di formazione può protrarsi
sino ad un massimo di 48 mesi; al termine del periodo di formazione
da 6 a I 8 mesi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere
inquadrato nella terza categoria; per i periodi superiori devono
essere attribuite categorie di inquadramento superiori.
L'accesso alla formazione professionale di cui ai punti b) e c)
è riservato rispettivamente ai lavoratori di età
inferiore agli anni 21 e 25, elevabili a 30 anni per i lavoratori
in mobilità di cui alla Legge 29 settembre 1986 n.108.
Ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità e assunti
in formazione professionale verrà corrisposta l'indennità
economica speciale per un massimo di 12 mesi, dopo di che il dipendente
è posto a carico del datore di lavoro, secondo le norme
previste dalla presente legge.
Per i lavoratori assunti in formazione professionale per svolgere
mansioni amministrative o contabili da aziende artigianali, nonché
per lavoratori in possesso di diploma di maturità o di
titolo superiore specifico assunti da aziende artigianali, si
applicano le disposizioni di cui al punto a).
L'inquadramento inoltre deve tener conto della specificità
del requisito del titolo di studio posseduto.
Art.10
In formazione professionale
si riconosce un periodo di prova di:
- 25 giorni lavorati per la III categoria;
- 35 giorni lavorati per la IV categoria;
- 45 giorni lavorati per qualifiche superiori.
Terminato il periodo di prova, che comporta l'assunzione definitiva
da parte dell'azienda, il corsista prosegue il corso di formazione
professionale e matura i diritti previdenziali e contrattuali
previsti dalle normative vigenti, in rapporto alla retribuzione
prevista dall'articolo 11.
Art.11 <
nota 38 >
Per i lavoratori da occupare
in settori non coperti dalla contrattazione collettiva viene applicato
l'accordo sul salario minimo territoriale nel settore industria
e la relativa parte normativa prevista dal Contratto Collettivo
Unico Generale di Lavoro - Settore Industria.
Durante il periodo di formazione professionale le aziende devono
corrispondere compensi mensili pari a:
a) 1° trimestre 60%;
b) 2° trimestre 65%;
c) 3° trimestre 70%;
d) 4° trimestre 80%.
I compensi sono riferiti alla categoria di inquadramento di cui
all'art.9, in base ai relativi settori di appartenenza.
Dopo l'anno i compensi per i lavoratori in formazione sono pari
al 95% della categoria di inquadramento prevista dagli specifici
accordi e dal relativo contratto di lavoro.
Art.12
Durante il periodo di formazione
professionale, coloro che frequentano il corso possono beneficiare
delle specifiche prestazioni previste dalla Legge n.136 del 12
novembre 1985 sulle pensioni in caso di infortunio sul lavoro.
Art.13
Il Centro di Formazione
Professionale sostiene, per il periodo del corso, tutti gli oneri
e i contributi previdenziali che sono previsti a carico del lavoratore
e del datore di lavoro secondo la categoria di appartenenza.
Le aziende devono fare pervenire al Centro la relativa documentazione
entro il 15° giorno del mese successivo a quello al quale
si riferisce il compenso.
Sono esenti dall'Imposta Generale sui Redditi i compensi percepiti
dai lavoratori in formazione professionale in base a quanto stabilito
dall'articolo 7 punto o) della Legge 30 dicembre 1986 n.155.
Art.14
I lavoratori avviati ai
corsi di formazione professionale sono tenuti a seguire il normale
orario aziendale e, ad integrazione dell'attività lavorativo-formativa,
devono frequentare almeno 36 ore trimestrali entro il primo anno
e 16 ore trimestrali negli anni successivi, dedicate all'insegnamento
teorico, come specificato nel successivo art.15 <
nota 39 >.
Tali ore sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e
computate nell'orario di lavoro contrattuale.
Il soggetto in formazione professionale è obbligato a seguire
l'insegnamento teorico: l'assenza ingiustificata è soggetta
ai provvedimenti previsti dalle sanzioni disciplinari contemplate
nelle norme contrattuali e legislative.
Art.15 <
nota 40 >
L'insegnamento teorico,
nel corso del primo anno di formazione professionale, dovrà
comprendere informazioni generali sulle istituzioni, sulla legislazione
del lavoro, sulle norme di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro,
sul ruolo delle forze sociali, sui diritti e doveri dei lavoratori,
sulle problematiche sociali, nonché sui settori merceologici,
commerciali e della stessa vita della impresa presso la quale
si fa formazione professionale; negli anni successivi, l'insegnamento
teorico sarà finalizzato prevalentemente all'incremento
della professionalità specifica della figura da formare
e potrà essere svolto sia in modo diffuso presso l'azienda
che attraverso la partecipazione a specifici momenti formati vi
presso il Centro di Formazione Professionale o presso altre sedi
idonee, in base ai piano formativo concordato.
Art.16
Il Centro di Formazione
Professionale mantiene stretti rapporti di collaborazione con
le aziende ed i soggetti in avviamento: esercita la vigilanza
sul corretto svolgimento del Corso e periodicamente redige apposito
verbale che viene reso noto alle parti firmatarie.
Art.17
I ritmi di produzione devono
essere adeguati al livello di formazione di coloro che frequentano
il Corso, sotto la vigilanza del Centro di Formazione Professionale.
Art.18
Ciascuna delle parti contraenti,
azienda e soggetti lavorativi, può richiedere in ogni momento
la verifica sull'andamento del Corso e sulla corretta applicazione
dell'accordo.
Art.19
Le aziende interessate alle
attività di
1) carpenteria meccanica pesante;
2) impresa di pulizia;
3) produzione e trasformazione carta;
4) escavazione e movimento terra;
5) produzione di cemento ed affini;
6) trasporti;
7) tintoria;
non possono accedere alla formazione professionale se non in casi
particolari e qualora si verificassero le seguenti condizioni:
- per esigenze di potenziamento dei settori tecnici;
- per lavorazioni che andranno a ricoprire segmenti produttivi
medio-alti rivolti a lavoratori che sono chiamati a svolgere mansioni
di alto contenuto tecnologico per i quali necessita una capacità
lavorativa specifica da acquisire mediante un adeguato addestramento;
- per i lavoratori da inserire in processi produttivi complessi
che si possono configurare nella cosiddetta area dei servizi aziendali,
le cui mansioni non sono collegate direttamente con la produzione.
Art.20
Quanto stabilito nel precedente
articolo potrà essere modificato mediante Decreto Reggenziale
a seguito di accordo raggiunto tra la Segreteria al Lavoro, le
Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei datori di lavoro.
Art.21
Nel settore abbigliamento
e nel settore chimico sono consentiti, attraverso accordi fra
le parti sociali, processi di formazione professionale qualora
i lavoratori siano occupati in segmenti produttivi medio-alti
o comparti con elevata tecnologia, comprese le attività
che non devono creare danni alla salute degli stessi o inquinamento
ambientale
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