4. RAPPORTI SPECIALI
DI LAVORO
Legge 20 novembre
1987 n.138 - Disciplina del lavoro a tempo parziale
TITOLO I - Norme generali
Art.1
Il lavoro a tempo parziale
è il lavoro effettuato regolarmente durante una parte della
giornata o della settimana o del mese o dell'anno con orario ridotto
rispetto a quello stabilito dalle Leggi e dai Contratti Collettivi
di Lavoro.
Il prolungamento dell'orario di lavoro a tempo parziale rispetto
a quello previsto è considerato completamento dell'orario
di lavoro.
Esso è regolamentato per tutti gli aspetti previdenziali
dalla presente legge, per gli aspetti normativi dai Contratti
Collettivi di Lavoro sottoscritti dalle parti.
Il lavoro a tempo parziale ai soli fini previdenziali, di cui
al successivo art.12 della presente legge, non può essere
inferiore a 4 ore giornaliere o 18 ore settimanali o 78 ore mensili
e comunque non inferiore al 50% dell'orario contrattuale.
Art.2
Il lavoratore che intende
occuparsi a tempo parziale è tenuto ad iscriversi in apposita
lista, approvata dalla Commissione di Collocamento e tenuta presso
gli Uffici del Lavoro.
L'assunzione dei lavoratori a tempo parziale deve avvenire tramite
la lista di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme
che disciplinano il Collocamento.
Alla lista, di cui al secondo comma del presente articolo, in
sottoclasse differenziata, possono iscriversi i lavoratori a tempo
pieno che chiedono di trasformare il loro rapporto di lavoro a
tempo parziale.
Art.3
Per i rapporti che si instaurano
con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore assunto a tempo
parziale è assoggettato alle stesse incompatibilità
proprie dei lavoratori a tempo pieno occupati nel settore pubblico
e settore pubblico allargato.
Il lavoratore occupato a tempo parziale nei settori privati è
assoggettato alle norme ed ai vincoli previsti dalla Legge e dai
Contratti Collettivi per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Art.4
La costituzione del rapporto
di lavoro a tempo parziale può avvenire:
a) mediante trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto
a tempo parziale;
b) mediante l'assunzione diretta per lavoro a tempo parziale.
Art.5
Le Aziende, fatte salve
le procedure contrattuali, devono trasmettere agli Uffici del
Lavoro le richieste per l'avviamento al lavoro a tempo parziale,
indicando l'orario di lavoro da svolgere, il periodo della giornata,
della settimana o del mese in cui esso avverrà, e l'eventuale
durata del rapporto a tempo parziale.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale è disciplinata dalle leggi vigenti, dai Contratti
Collettivi di Lavoro e dagli accordi specifici.
Tutti gli accordi a tempo parziale devono essere inviati agli
Uffici del Lavoro ed all'Istituto per la Sicurezza Sociale e contenere
gli estremi del rapporto di lavoro indicati al primo comma del
presente articolo.
Art.6
I diritti normativi e retributivi
dei lavoratori occupati a tempo parziale sono correlati al rapporto
di lavoro prestato.
Essi sono sanciti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle leggi
che regolamentano i rapporti di lavoro.
I contributi previdenziali a carico del lavoratore e del datore
di lavoro, nelle percentuali previste, sono dovuti in misura proporzionale
alle retribuzioni corrisposte.
Art.7
Per l'applicazione della
Legge 29 maggio 1991 n. 71 che prevede l'assunzione di un lavoratore
invalido ogni 20 dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione
all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate
nell'azienda.
Art.8
Per i rapporti di lavoro
costituiti fra il lavoratore ed aziende private è consentita,
fermo restando la volontarietà delle parti, la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro
a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto di cui al comma precedente, potrà
avvenire dopo 2 anni dall'assunzione.
Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'Ufficio del Lavoro
dell'atto sottoscritto di avvenuta trasformazione del rapporto
di lavoro.
TITOLO II - Rapporti di
lavoro a tempo parziale con la Pubblica Amministrazione
Art.9
Ogni 90 giorni nel rispetto
delle procedure previste per le modifiche da apportare alle dotazioni
organiche, previa contrattazione, verranno concordati posti da
trasformare a tempo parziale.
Alla Commissione Consultiva, istituita dalla Legge n.41 del 22
dicembre 1972, è demandato, per il settore pubblico, il
compito di attivare le modalità applicative per la copertura
dei posti di lavoro.
TITOLO III - Norme previdenziali
comuni ai lavoratori
Art.10
Ad integrazione dell'art.2
del Decreto n.15 del 26 aprile 1976, il lavoratore a tempo parziale
ha il diritto a percepire gli assegni familiari per intero.
Art.11 <
nota 47 >
Le disposizioni previste
dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15 si applicano anche ai lavoratori
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per quanto riguarda l'accreditamento dei contributi si applicano
integralmente le disposizioni dell'art.9 della Legge n.15 del
1983 con l'obbligo da parte dell'ufficio di registrare sulle schede
provvisorie e sulle schede definitive i periodi di lavoro a tempo
parziale svolti dal lavoratore subordinato per il quale risulti
stipulato formale accordo scritto a norma dell'art.5 della presente
legge.
Al momento del calcolo della pensione di cui all'art.32 della
Legge n.15 del 1983, qualora l'ufficio accerti che il lavoratore
ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale, a norma della presente
legge, esclusivamente nel corso degli anni presi in considerazione
per il calcolo, per tali periodi prenderà a base di calcolo
la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica
ed anzianità del lavoratore considerato, salvo che questa
non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore
a tempo parziale.
Alla stessa retribuzione di un lavoratore a tempo pieno è
rapportata la percentuale massima della pensione di cui alla lettera
A dell'art.32 citato.
In caso di impossibilità di reperire una retribuzione contrattuale
di raffronto, verrà utilizzata una retribuzione convenzionale
pari al salario medio territoriale stabilito dall'art.54 della
predetta legge.
Art.12
Le prestazioni economiche
di Indennità per Inabilità Temporanea Inattività
Subordinati, Cassa Integrazione Guadagni ed Indennità Economica
Speciale sono erogate ai lavoratori a tempo parziale con le modalità
previste dalle leggi relative.
Le percentuali di copertura ed integrazione sono rapportate alla
retribuzione ed alle ore di lavoro prestate a tempo parziale che
il lavoratore avrebbe percepito qualora fosse stato in servizio
e per la durata dell'accordo.
Qualora il ripristino del tempo pieno risultante da accordo stipulato
precedentemente avvenga nel periodo indennizzato in corso, la
percentuale di integrazione sarà rapportata al tempo pieno
dalla data prevista dall'accordo stesso.
Se il ripristino del tempo pieno non sia previsto dal detto accordo,
non è ammessa alcuna modificazione dell'orario per l'intera
durata della corresponsione di indennità economiche temporanee
erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.
Art.13 <
nota 48 >
Ferme restando tutte le
disposizioni vigenti in materia, è riconosciuto ad uno
dei genitori il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale entro i primi tre anni di vita
del figlio.
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale deve essere formulata da parte del lavoratore
interessato al datore di lavoro sessanta giorni prima dell'attivazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La prestazione giornaliera lavorativa a tempo parziale deve essere
svolta in maniera continuativa, salvo diverso accordo fra le parti.
Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale in una medesima azienda per periodi
concomitanti siano superiori al 10% dei lavoratori dipendenti
in essa occupati e comunque superiori ad una unità, il
datore di lavoro, per documentati motivi inerenti l'organizzazione
del lavoro, può procrastinare l'inizio del lavoro a tempo
parziale di sei mesi a far data della richiesta di attivazione.
Art.14
Al rapporto a tempo parziale,
per gli aspetti non espressamente regolati dalla presente legge,
si applicano le norme vigenti in materia di lavoro a tempo pieno
in quanto compatibili.
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