7.
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
LEGGE 20 maggio 1985 n. 63 - Riforma del processo in materia di
lavoro subordinato privato.
Art.1
La presente legge disciplina
le controversie individuali e collettive di lavoro, relative a
rapporti di lavoro subordinato privato.
Art.2
Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro di cui all'articolo
precedente deve preliminarmente sottoporre la controversia, anche
per il tramite di una organizzazione sindacale registrata, alla
Commissione Permanente Conciliativa al fine di tentarne la conciliazione.
Art.3
La Commissione Permanente
Conciliativa è composta:
a) dal Dirigente degli Uffici del Lavoro, che la presiede;
b) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali registrate
dei lavoratori;
c) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali registrate
dei datori di lavoro.
Le Organizzazioni Sindacali designano, oltre ai rappresentanti
effettivi, altrettanti rappresentanti supplenti destinati a sostituire
automaticamente i rappresentanti effettivi in caso di impedimento
di questi ultimi. Al medesimo fine il Dirigente degli Uffici del
Lavoro designa un altro funzionario dello Stato.
I componenti della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono
nominati con Decreto Reggenziale e rimangono in carica per tre
anni.
I membri uscenti rimangono comunque in carica fino all'insediamento
di quelli di nuova nomina.
Art.4
Le riunioni della Commissione
Permanente Conciliativa sono convocate dal Presidente e sono validamente
costituite con la presenza di tutti cinque i componenti.
Durante le riunioni ciascun componente può farsi assistere
da tecnici o consulenti di sua fiducia che però non hanno
diritto di voto.
Art.5
La controversia è
sottoposta alla Commissione Permanente Conciliativa con richiesta
di conciliazione che può essere fatta pervenire alla Commissione
anche a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Dirigente
degli Uffici del Lavoro presso la sede degli Uffici medesimi.
La Commissione, investita della controversia, convoca le parti
con lettera raccomandata per una riunione da tenersi non oltre
dieci giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione.
Art.6
Nel giorno fissato per
la riunione la Commissione tenta di conciliare le parti e redige
in ogni caso apposito processo verbale nel quale debbono essere
indicati con chiarezza gli elementi fondamentali dell'avvenuta,
mancata o parziale conciliazione.
Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dai membri
della Commissione che certificano anche l'autenticità delle
sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Le parti possono farsi assistere da tecnici o consulenti di loro
fiducia.
Il Presidente della Commissione rilascia copie autentiche del
processo verbale a chi ne faccia richiesta.
I processi verbali di conciliazione totale o parziale acquistano
a tutti gli effetti, per la parte in cui la conciliazione è
stata raggiunta, efficacia di titolo esecutivo in forza di apposito
Decreto emesso dal Commissario della Legge, su istanza della parte
interessata, in seguito ad un semplice controllo di regolarità
formale.
Nel caso la Commissione non si sia validamente riunita nel termine
di cui al precedente art.5, il Presidente della Commissione redige
verbale di mancata conciliazione.
Art.7
Le controversie di cui
all'art.1 della presente Legge, in sede contenziosa di primo grado,
sono di competenza del Commissario della Legge quale Magistrato
del Lavoro.
Sono nulle le clausole derogative della competenza della magistratura
del Lavoro Sammarinese.
E' irricevibile la domanda alla quale non sia allegata copia del
verbale di mancata o parziale conciliazione.
Art.8
Il Commissario della Legge,
entro tre giorni correnti dal deposito della citazione in Cancelleria,
fissa il termine a comparire per uno dei due giorni utili immediatamente
successivi e, nel caso che si debba procedere alla seconda citazione,
fissa il termine a comparire in uno dei due giorni utili immediatamente
successivi all'istanza di parte con la quale è stata chiesta
la fissazione del secondo termine.
Una volta che la citazione sia stata riprodotta il Commissario,
entro i tre giorni correnti successivi all'apposita istanza di
parte, fissa per uno dei due giorni utili immediatamente successivi
una udienza nella quale le parti debbono chiedere l'ammissione
dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi, producendo senz'altro
in atti i mezzi di prova documentali.
Sulla richiesta, che non deve essere notificata alla controparte,
il Commissario decide con proprio Decreto entro tre giorni correnti,
ammettendo senza altro i documenti prodotti e fissando per uno
dei dieci giorni correnti successivi apposita udienza per l'assunzione
degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili,
improponibili o influenti e sempre riservato alla sentenza definitiva
ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità
e influenza dei mezzi di prova ammessi.
Assunti tutti i mezzi di prova di cui al comma precedente, ciascuna
parte, entro i due giorni utili immediatamente successivi, può
chiedere l'ammissione di mezzi di controprova, producendo senza
altro in atti quelli documentali. Sulla richiesta il Commissario
provvede ai sensi del comma precedente.
Non si fa luogo al termine statutario per rispondere ed eccepire
di cui al Libro II, Rubrica VI, delle Leges Statutae.
Art.9
Il Commissario della Legge,
dietro apposita istanza di parte, può disporre, in ogni
stato del giudizio, per mezzo di decreto inappellabile e provvisoriamente
esecutivo, il pagamento di somme non contestate e la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
Il decreto di cui al comma precedente può essere successivamente
revocato, anche con la sentenza che decide la causa; il provvedimento
che dispone la revoca deve anche disporre sulla restituzione delle
somme già pagate e sull'eventuale risarcimento del danno.
Art.10
Terminata l'assunzione
dei mezzi di controprova o decorso il termine di cui al quarto
comma dell'art.8 senza che tali mezzi siano stati richiesti, il
Commissario della Legge, su istanza di parte, fissa, per uno dei
dieci giorni correnti successivi, apposita udienza per le allegazioni
in diritto al termine della quale il fascicolo processuale a cura
del Cancelliere, è immediatamente rimesso al Commissario
per la pronunzia della sentenza che deve in ogni caso essere pubblicata
entro il ventesimo giorno corrente successivo all'udienza fissata
per le allegazioni in diritto.
Il Commissario della Legge, quando ritiene di dover condannare
al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve condannare
anche al pagamento delle somme relative ai danni eventualmente
subiti dal lavoratore per la diminuzione di valore della moneta
verificatasi dal giorno della maturazione del credito.
La sentenza che dichiara nullo il licenziamento e dispone la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro è provvisoriamente esecutiva.
Art.11
Nel caso che, in pendenza
dei termini fissati dai precedenti articoli 8 e 10, debbano essere
effettuate notificazioni da eseguirsi fuori dal territorio della
Repubblica, i termini possono essere congruamente aumentati a
discrezione del Commissario della Legge, ma in misura non superiore
al quadruplo.
In caso di urgenza il Commissario, su istanza di parte, può
disporre che il processo prosegua anche durante i periodi feriali
fissando all'uopo con proprio decreto apposite udienze straordinarie
con cadenza settimanale.
Art.12
Contro le decisioni prese
in primo grado dal Commissario della Legge nella sua qualità
di Magistrato del Lavoro è ammesso appello al Magistrato
che ricopre la carica di Giudice delle Appellazioni Civili <
nota 142
>* * * il quale viene così ad
assumere anche la qualifica di Magistrato del Lavoro di Appello.
Il giudizio di appello è disciplinato negli stessi modi
delineati dalla presente legge per il giudizio di primo grado.
Art.13
Per quanto non previsto
dalla presente legge si applicano le norme procedurali vigenti
nella Repubblica.
Le controversie di lavoro di qui alla presente legge sono esenti
da imposte di bollo e di registro anche in sede di esecuzione
e sono altresì esenti dal deposito per l'appello.
Art.14
Sono abrogati:
1) gli articoli 6 e 7 della Legge 7 febbraio 1961 n.7;
2) gli articoli 8, 9, 10 e 12 della Legge 4 maggio 1977 n.23,
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria alla
presente legge.
La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione
e non si applica alle controversie che, all'atto dell'entrata
in vigore, siano già state decise dalla Commissione Permanente
Conciliativa ai sensi del primo comma dell'art.6 della Legge 7
febbraio 1961 n.7, o dalla Direzione degli Uffici del Lavoro,
ai sensi dell'art.9 terzo comma della Legge 4 marzo 1977, n.23
le quali rimangono disciplinate dalle leggi vigenti al momento
della pronuncia della decisione.
Le controversie già introdotte innanzi alla Commissione
Permanente Conciliativa o alla Direzione degli Uffici del Lavoro
ai sensi delle abrogate disposizioni di cui al primo comma, ma
non ancora decise, sono trasmesse immediatamente alla Commissione
Permanente Conciliativa di cui al precedente art.3, per il tentativo
di conciliazione di cui all'art.2 e sono nel seguito interamente
disciplinate dalle norme della presente legge.
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