Leggi in materia di Lavoro

3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Legge 12 novembre 1985 n. 136 - Estensione agli allievi del centro di formazione professionale di alcune prestazioni previste dalla legge sulle pensioni in caso di infortunio sul lavoro.



Art. 1

Le pensioni privilegiate previste dall'art. 17 e seguenti della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 spettano in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale anche agli allievi del Centro di Formazione Professionale che frequentano corsi di Formazione Professionale presso il Centro oppure presso aziende del settore pubblico o privato, per il periodo di Formazione previsto dal programma del Corso o dagli accordi sottoscritti fra le parti.

Art. 2

La misura delle pensioni di cui all'art. 1 viene determinata come disposto dagli artt. 38 e 39 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, considerando la retribuzione pari a quella contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'art. 54 della stessa Legge.

Art. 3

L'onere dell'erogazione delle pensioni di cui all'art. 1 è a carico del "Fondo Pensioni Privilegiate"

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