3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Legge 12 novembre
1985 n. 136 - Estensione agli allievi del centro di formazione
professionale di alcune prestazioni previste dalla legge sulle
pensioni in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 1
Le pensioni privilegiate
previste dall'art. 17 e seguenti della Legge 11 febbraio 1983
n. 15 spettano in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
anche agli allievi del Centro di Formazione Professionale che
frequentano corsi di Formazione Professionale presso il Centro
oppure presso aziende del settore pubblico o privato, per il periodo
di Formazione previsto dal programma del Corso o dagli accordi
sottoscritti fra le parti.
Art. 2
La misura delle pensioni
di cui all'art. 1 viene determinata come disposto dagli artt.
38 e 39 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, considerando la retribuzione
pari a quella contrattuale media territoriale di un lavoratore
dell'industria di cui all'art. 54 della stessa Legge.
Art. 3
L'onere dell'erogazione
delle pensioni di cui all'art. 1 è a carico del "Fondo
Pensioni Privilegiate"
.
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