Leggi in materia di Lavoro

5.2. PRESTAZIONI ECONOMICHE

DECRETO 9 Maggio 1984 n. 47 - Criteri per l'applicazione dello stato di mobilità e disposizioni per l'erogazione dell'indennità economica speciale ai sensi della Legge 28 Marzo 1984 n. 36.

TITOLO I - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLO STATO DI MOBILITA'

Art.1
Istituzione liste di mobilità

In applicazione alla Legge 28 marzo 1984 n.3 i lavoratori posti in stato di mobilità e che versano nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) dell'art.2 devono iscriversi presso l'Ufficio Statale di Collocamento, in apposita lista di "mobilità" per l'avviamento al lavoro.
I lavoratori in forza presso l'azienda in stato di ristrutturazione nonché i lavoratori licenziati ai sensi del capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23 e comunque licenziati a seguito di cessazione dell'attività aziendale, anche se avviati ai corsi di formazione professionale in base alla Legge 13 febbraio 1980 n.10, saranno iscritti nella classe IV sottoclasse 3.
Ai lavoratori posti in stato di mobilità è riconosciuta la precedenza nell'avviamento al lavoro così come stabilito dall'articolo 3 - 1° comma della legge citata.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori che pur non in possesso della residenza anagrafica si trovano nelle condizioni previste dai punti a) b) c) dell'art. 2 della Legge 28 marzo 1984 n.36 < nota 114 >

Art.2

(Obbligo di iscrizione)

I lavoratori nella condizione di cui all'Art.1 devono espletare la pratica di iscrizione nel termine perentorio di giorni 15 dall'ammissione allo "stato di mobilità".
Coloro che non rispettano tale termine sono dichiarati decaduti dal diritto di accedere alla "Lista di mobilità".
L'iscrizione ha efficacia immediata agli effetti dell'avvio al lavoro.

Art.3
(Figura professionale)

I lavoratori iscritti nella lista di mobilità verranno suddivisi in apposite categorie che evidenziano la figura professionale, acquisita o documentata da titolo di studio.
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, è data facoltà di iscriversi nelle diverse categorie.

Art.4
(Composizione della lista di mobilità)

La composizione della "Lista di mobilità", nell'ambito delle apposite categorie avviene con il criterio della determinazione del punteggio; a tale scopo l'Ufficio di Collocamento si avvale della tabelle di punteggio già approvata dalla Commissione di Collocamento.

Art.5
(Decadenza dello stato di mobilità)

I lavoratori iscritti nella lista di cui all'Art.1 che rifiutano senza giustificato motivo l'avviamento al lavoro proposto dall'Ufficio di Collocamento nel rispetto degli accordi stipulati tra le parti, decadono dal godimento dei benefici derivanti dallo stato di mobilità e perdono il diritto a percepire l'indennità economica speciale.
Contro le decisioni adottate dall'Ufficio di Collocamento, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione di Collocamento.

Art.6
(Disposizioni sul ricollocamento dei lavoratori assunti con contratto a termine)

I lavoratori collocati temporaneamente hanno diritto al termine del periodo lavorativo estinto al ripristino dei benefici della Legge 28.3.1983, n.36.

Art.7
(Efficacia dell'accordo di mobilità)

Quando l'accordo di mobilità, ai sensi dell'Art.2 della Legge 28 Marzo 1984 n.36, prevede la graduatoria dei lavoratori per l'avvio al lavoro presso altra azienda, l'accordo medesimo diviene efficace per la ricollocazione senza avvalersi della lista di mobilità di cui all'Art.4 del presente D.R.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' ECONOMICA SPECIALE

Art.8
(Trasferimento di risorse)

Ai sensi del punto 2° - Art.17 della Legge 28 Marzo 1984, n.36 le somme dovute dallo Stato all'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di concorso per i finanziamenti previsti dall'Art. medesimo sono trasferite trimestralmente a favore del fondo speciale per le attività produttive e sono calcolate, nella misura del 25%, sull'ammontare della cifra prevista dalla Legge 28.2.1984, n.23.

Art.9
(Calcolo dell'indennità economica speciale)

L'indennità economica speciale di cui all'Art.13 della Legge 28 Marzo 1984 n.36 viene erogata per i giorni effettivi di lavoro previsti nel mese con esclusione delle festività infrasettimanali per coloro che sono in forza presso l'azienda.
In fase di calcolo dell'indennità economica speciale la retribuzione netta viene maggiorata nella misura stabilita dall'allegata tabella, quale somma a titolo di spettanza del rateo di indennità di anzianità e di gratifica natalizia.
La riduzione al: 70%, 65%, 60%, come previsto dall'art.13 della medesima legge, della retribuzione netta viene calcolata su base oraria.
A favore dei lavoratori ancora in forza presso l'azienda, l'azienda medesima provvede al saldo della quota relativa al pagamento delle festività infrasettimanali entro il decimo giorno del mese successivo a cui si riferisce l'indennità.
Tale quota viene trasferita al fondo speciale per le attività produttive. Il fondo speciale per le attività produttive, dopo l'avvenuta liquidazione delle somme di licenziamento da parte dell'azienda a favore dei lavoratori aventi diritto, trasferisce alle aziende medesime le quote dovute.

Art.10
(Erogazione dell'indennità economica speciale)

L'indennità economica speciale, a favore dei lavoratori in stato di mobilità, viene erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l'indennità.
A tale scopo entro la medesima data il fondo speciale per le attività produttive, di cui al titolo VII della Legge 28 Marzo 1984, n.36 trasferisce all'Istituto per la Sicurezza Sociale le somme dovute.

Art.11
(Determinazione dei lavoratori soggetti agli sgravi contributivi)

l'Ufficio del Lavoro è tenuto a trasmettere all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'elenco dei lavoratori che beneficiano degli sgravi contributivi di cui all'Art.10 della Legge 28 Marzo 1984, n.36.

Art.12
(Decorrenza)

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.


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