5.2. PRESTAZIONI
ECONOMICHE
DECRETO 9 Maggio 1984
n. 47 - Criteri per l'applicazione dello stato di mobilità
e disposizioni per l'erogazione dell'indennità economica
speciale ai sensi della Legge 28 Marzo 1984 n. 36.
TITOLO I - CRITERI PER
L'APPLICAZIONE DELLO STATO DI MOBILITA'
Art.1
Istituzione liste di mobilità
In applicazione alla Legge
28 marzo 1984 n.3 i lavoratori posti in stato di mobilità
e che versano nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) dell'art.2
devono iscriversi presso l'Ufficio Statale di Collocamento, in
apposita lista di "mobilità" per l'avviamento
al lavoro.
I lavoratori in forza presso l'azienda in stato di ristrutturazione
nonché i lavoratori licenziati ai sensi del capitolo III
della Legge 4 maggio 1977 n.23 e comunque licenziati a seguito
di cessazione dell'attività aziendale, anche se avviati
ai corsi di formazione professionale in base alla Legge 13 febbraio
1980 n.10, saranno iscritti nella classe IV sottoclasse 3.
Ai lavoratori posti in stato di mobilità è riconosciuta
la precedenza nell'avviamento al lavoro così come stabilito
dall'articolo 3 - 1° comma della legge citata.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
ai lavoratori che pur non in possesso della residenza anagrafica
si trovano nelle condizioni previste dai punti a) b) c) dell'art.
2 della Legge 28 marzo 1984 n.36 <
nota 114 >
Art.2
(Obbligo di iscrizione)
I lavoratori nella condizione
di cui all'Art.1 devono espletare la pratica di iscrizione nel
termine perentorio di giorni 15 dall'ammissione allo "stato
di mobilità".
Coloro che non rispettano tale termine sono dichiarati decaduti
dal diritto di accedere alla "Lista di mobilità".
L'iscrizione ha efficacia immediata agli effetti dell'avvio al
lavoro.
Art.3
(Figura professionale)
I lavoratori iscritti nella
lista di mobilità verranno suddivisi in apposite categorie
che evidenziano la figura professionale, acquisita o documentata
da titolo di studio.
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, è
data facoltà di iscriversi nelle diverse categorie.
Art.4
(Composizione della lista di mobilità)
La composizione della "Lista
di mobilità", nell'ambito delle apposite categorie
avviene con il criterio della determinazione del punteggio; a
tale scopo l'Ufficio di Collocamento si avvale della tabelle di
punteggio già approvata dalla Commissione di Collocamento.
Art.5
(Decadenza dello stato di mobilità)
I lavoratori iscritti nella
lista di cui all'Art.1 che rifiutano senza giustificato motivo
l'avviamento al lavoro proposto dall'Ufficio di Collocamento nel
rispetto degli accordi stipulati tra le parti, decadono dal godimento
dei benefici derivanti dallo stato di mobilità e perdono
il diritto a percepire l'indennità economica speciale.
Contro le decisioni adottate dall'Ufficio di Collocamento, l'interessato
ha facoltà di ricorrere alla Commissione di Collocamento.
Art.6
(Disposizioni sul ricollocamento dei lavoratori assunti con contratto
a termine)
I lavoratori collocati
temporaneamente hanno diritto al termine del periodo lavorativo
estinto al ripristino dei benefici della Legge 28.3.1983, n.36.
Art.7
(Efficacia dell'accordo di mobilità)
Quando l'accordo di mobilità,
ai sensi dell'Art.2 della Legge 28 Marzo 1984 n.36, prevede la
graduatoria dei lavoratori per l'avvio al lavoro presso altra
azienda, l'accordo medesimo diviene efficace per la ricollocazione
senza avvalersi della lista di mobilità di cui all'Art.4
del presente D.R.
TITOLO II - DISPOSIZIONI
PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' ECONOMICA SPECIALE
Art.8
(Trasferimento di risorse)
Ai sensi del punto 2°
- Art.17 della Legge 28 Marzo 1984, n.36 le somme dovute dallo
Stato all'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di concorso
per i finanziamenti previsti dall'Art. medesimo sono trasferite
trimestralmente a favore del fondo speciale per le attività
produttive e sono calcolate, nella misura del 25%, sull'ammontare
della cifra prevista dalla Legge 28.2.1984, n.23.
Art.9
(Calcolo dell'indennità economica speciale)
L'indennità economica
speciale di cui all'Art.13 della Legge 28 Marzo 1984 n.36 viene
erogata per i giorni effettivi di lavoro previsti nel mese con
esclusione delle festività infrasettimanali per coloro
che sono in forza presso l'azienda.
In fase di calcolo dell'indennità economica speciale la
retribuzione netta viene maggiorata nella misura stabilita dall'allegata
tabella, quale somma a titolo di spettanza del rateo di indennità
di anzianità e di gratifica natalizia.
La riduzione al: 70%, 65%, 60%, come previsto dall'art.13 della
medesima legge, della retribuzione netta viene calcolata su base
oraria.
A favore dei lavoratori ancora in forza presso l'azienda, l'azienda
medesima provvede al saldo della quota relativa al pagamento delle
festività infrasettimanali entro il decimo giorno del mese
successivo a cui si riferisce l'indennità.
Tale quota viene trasferita al fondo speciale per le attività
produttive. Il fondo speciale per le attività produttive,
dopo l'avvenuta liquidazione delle somme di licenziamento da parte
dell'azienda a favore dei lavoratori aventi diritto, trasferisce
alle aziende medesime le quote dovute.
Art.10
(Erogazione dell'indennità economica speciale)
L'indennità economica
speciale, a favore dei lavoratori in stato di mobilità,
viene erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce
l'indennità.
A tale scopo entro la medesima data il fondo speciale per le attività
produttive, di cui al titolo VII della Legge 28 Marzo 1984, n.36
trasferisce all'Istituto per la Sicurezza Sociale le somme dovute.
Art.11
(Determinazione dei lavoratori soggetti agli sgravi contributivi)
l'Ufficio del Lavoro è
tenuto a trasmettere all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'elenco
dei lavoratori che beneficiano degli sgravi contributivi di cui
all'Art.10 della Legge 28 Marzo 1984, n.36.
Art.12
(Decorrenza)
Il presente decreto entra
in vigore immediatamente.
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