3. LAVORO SUBORDINATO
3.2 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Legge 28 gennaio 1981, n.5 - Regolamentazione del
distacco e dei permessi per funzioni politiche.
Art.1 <
nota 41 >
Ciascuno dei gruppi consiliari costituiti a norma della Legge
5 settembre 1972 n.28 può assumere un funzionario, la cui
retribuzione, ivi compresi gli scatti di anzianità, è
a carico esclusivo dello Stato. L'assunzione dei funzionari per
ciascun gruppo è consentita in base al seguente rapporto:
Gruppo da 3 a 6 consiglieri - Funzionari n. 1
Gruppo da 7 a 12 consiglieri - Funzionari n. 2
Gruppo da 13 a 20 consiglieri - Funzionari n. 3
Gruppo oltre i 20 consiglieri - Funzionari n. 4
Il compenso è fissato in base al livello 9 per il primo,
terzo e quarto Funzionario e in base al livello 5 per il secondo
Funzionario secondo quanto prevede l'Allegato "F" alla
Legge Organica dello Stato per i Funzionari delle Segreterie.
Le forze politiche rappresentate in Consiglio e non costituite
in gruppo a norma della Legge 5 settembre 1972 n. 28 hanno diritto,
a loro scelta, ad un compenso a carico dello Stato consistente
in una indennità annua pari alla metà della retribuzione
netta erogata al Funzionario con livello 9, ovvero al distacco
per mesi sei, nell'anno solare, di Funzionario assunto a norma
dei commi che precedono; tale diritto viene aumentato ad una indennità
annua pari a 8/12 ovvero al distacco per mesi 8, nel caso in cui
la forza politica rappresentata in Consiglio, sia di due Consiglieri.
La facoltà di avvalersi di quanto previsto dal presente
articolo decorre dal 1° gennaio 1987.
Il lavoratore dipendente chiamato a svolgere le funzioni di cui
al presente articolo non interrompe la carriera nel posto di lavoro
occupato prima dell'incarico.
Ai gruppi consiliari verrà assegnata una idonea sede in
un edificio pubblico.
Art.2
E' data facoltà ai Segretari di Stato di assumere, indipendentemente
dalle liste di avviamento al lavoro, un Segretario particolare
ed un Addetto di Segreteria per ciascuna Segreteria di Stato.
La retribuzione del Segretario particolare è quella prevista
dall'Allegato F) alla Legge Organica.
La retribuzione dell'Addetto di Segreteria è quella prevista
dall'allegato F) alla Legge Organica.
I benefici previsti dalla Legge Organica del 22 dicembre 1972
n.41, e allegati, si applicano a tutti coloro che svolgono o che
hanno svolto anche prima dell'entrata in vigore della presente
legge le funzioni di cui al presente articolo, fermo restando
quanto stabilito da leggi apposite in materia di valutazione del
servizio.
Art.3
I lavoratori dipendenti assunti da un gruppo consiliare o forza
politica rappresentata in seno al Consiglio Grande e Generale,
per svolgere funzioni politiche, beneficiano del distacco di cui
al successivo art.4. Il distacco può essere richiesto per
un numero massimo di tre persone per ciascun gruppo o forza politica.
Gli oneri retributivi e connessi alla carriera del dipendente
gravano sull'organismo che ha effettuato l'assunzione.
Art.4
I lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere le funzioni di
cui agli artt.1-2-3 della presente legge, hanno diritto al distacco
dal posto di lavoro in cui risultano occupati.
La durata del distacco o dell'incarico è stabilita dall'organo
che la richiede, che può revocarlo a sua discrezione.
Si intende revocato di diritto l'incarico di cui all'art.2 con
la cessazione del mandato del titolare della Segreteria di Stato.
Art.5
I funzionari e i lavoratori distaccati in base alle disposizioni
di cui agli artt.1-2 e 3 hanno il diritto di essere riammessi
al posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento
a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.
Ai dipendenti dello Stato inquadrati ad un parametro inferiore
a quello previsto agli artt.1 e 2, viene corrisposta la differenza
fra il parametro percepito come dipendente e quello previsto dalla
presente legge.
Art.6
I datori di lavoro sono inoltre tenuti a concedere permessi
non retribuiti ai loro dipendenti quando siano, dai gruppi consiliari,
ovvero da organismi dello Stato, chiamati a svolgere funzioni
politiche amministrative nell'ambito di organismi pubblici regolarmente
convocati e nel limite della durata stabilita dalla convocazione
stessa.
I permessi concessi a norma del comma che precede non incidono
su altri istituti del rapporto di lavoro.
Ai fini assicurativi di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15,
coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di cui alla presente
legge sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
Art.7 <
nota 42 >
Al lavoratore dipendente eletto Capitano Reggente, per la durata
del suo mandato, oltre al diritto al percepimento dell'assegno
previsto nel Bilancio dello Stato, viene erogata la differenza
fra la retribuzione percepita e quella prevista nell'Allegato
"F" della Legge organica per i membri del Congresso
di Stato.
La carriera del lavoratore dipendente in tal caso non viene interrotta
e la Pubblica Amministrazione rimborserà al datore di lavoro
le somme erogate al proprio dipendente a titolo di retribuzione
complessiva.
Al lavoratore autonomo e libero professionista eletto Capitano
Reggente, per la durata del suo mandato, oltre al diritto al percepimento
dell'assegno previsto nel Bilancio dello Stato, viene corrisposta
la stessa retribuzione prevista nell'Allegato "F" della
Legge Organica per i membri del Congresso di Stato.
Art.8
La richiesta di distacco o di permesso deve essere formulata
al datore di lavoro o dal capo gruppo consiliare o dalle Segreterie
dei Partiti, ovvero direttamente dall'interessato.
Copia della richiesta deve essere indirizzata alla cancelleria
della Segreteria di Stato per gli Affari Interni che l'annota
su apposito registro e ne dà comunicazione, se necessario,
aghi organismi interessati.
Art.9
(Disposizioni finanziarie)
Gli oneri derivanti dalla presente legge sono annualmente a
carico del Bilancio dello Stato con imputazione sul cap.01040
dello stato di visione della spesa corrente della Segreteria di
Stato Affari Interni.
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