Leggi in materia di Lavoro

3. LAVORO SUBORDINATO
3.2 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


Legge 28 gennaio 1981, n.5 - Regolamentazione del distacco e dei permessi per funzioni politiche.

Art.1 < nota 41 >

Ciascuno dei gruppi consiliari costituiti a norma della Legge 5 settembre 1972 n.28 può assumere un funzionario, la cui retribuzione, ivi compresi gli scatti di anzianità, è a carico esclusivo dello Stato. L'assunzione dei funzionari per ciascun gruppo è consentita in base al seguente rapporto:
Gruppo da 3 a 6 consiglieri - Funzionari n. 1
Gruppo da 7 a 12 consiglieri - Funzionari n. 2
Gruppo da 13 a 20 consiglieri - Funzionari n. 3
Gruppo oltre i 20 consiglieri - Funzionari n. 4
Il compenso è fissato in base al livello 9 per il primo, terzo e quarto Funzionario e in base al livello 5 per il secondo Funzionario secondo quanto prevede l'Allegato "F" alla Legge Organica dello Stato per i Funzionari delle Segreterie.
Le forze politiche rappresentate in Consiglio e non costituite in gruppo a norma della Legge 5 settembre 1972 n. 28 hanno diritto, a loro scelta, ad un compenso a carico dello Stato consistente in una indennità annua pari alla metà della retribuzione netta erogata al Funzionario con livello 9, ovvero al distacco per mesi sei, nell'anno solare, di Funzionario assunto a norma dei commi che precedono; tale diritto viene aumentato ad una indennità annua pari a 8/12 ovvero al distacco per mesi 8, nel caso in cui la forza politica rappresentata in Consiglio, sia di due Consiglieri.
La facoltà di avvalersi di quanto previsto dal presente articolo decorre dal 1° gennaio 1987.
Il lavoratore dipendente chiamato a svolgere le funzioni di cui al presente articolo non interrompe la carriera nel posto di lavoro occupato prima dell'incarico.
Ai gruppi consiliari verrà assegnata una idonea sede in un edificio pubblico.

Art.2

E' data facoltà ai Segretari di Stato di assumere, indipendentemente dalle liste di avviamento al lavoro, un Segretario particolare ed un Addetto di Segreteria per ciascuna Segreteria di Stato.
La retribuzione del Segretario particolare è quella prevista dall'Allegato F) alla Legge Organica.
La retribuzione dell'Addetto di Segreteria è quella prevista dall'allegato F) alla Legge Organica.
I benefici previsti dalla Legge Organica del 22 dicembre 1972 n.41, e allegati, si applicano a tutti coloro che svolgono o che hanno svolto anche prima dell'entrata in vigore della presente legge le funzioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto stabilito da leggi apposite in materia di valutazione del servizio.
Art.3

I lavoratori dipendenti assunti da un gruppo consiliare o forza politica rappresentata in seno al Consiglio Grande e Generale, per svolgere funzioni politiche, beneficiano del distacco di cui al successivo art.4. Il distacco può essere richiesto per un numero massimo di tre persone per ciascun gruppo o forza politica. Gli oneri retributivi e connessi alla carriera del dipendente gravano sull'organismo che ha effettuato l'assunzione.

Art.4

I lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere le funzioni di cui agli artt.1-2-3 della presente legge, hanno diritto al distacco dal posto di lavoro in cui risultano occupati.
La durata del distacco o dell'incarico è stabilita dall'organo che la richiede, che può revocarlo a sua discrezione.
Si intende revocato di diritto l'incarico di cui all'art.2 con la cessazione del mandato del titolare della Segreteria di Stato.

Art.5

I funzionari e i lavoratori distaccati in base alle disposizioni di cui agli artt.1-2 e 3 hanno il diritto di essere riammessi al posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.
Ai dipendenti dello Stato inquadrati ad un parametro inferiore a quello previsto agli artt.1 e 2, viene corrisposta la differenza fra il parametro percepito come dipendente e quello previsto dalla presente legge.

Art.6

I datori di lavoro sono inoltre tenuti a concedere permessi non retribuiti ai loro dipendenti quando siano, dai gruppi consiliari, ovvero da organismi dello Stato, chiamati a svolgere funzioni politiche amministrative nell'ambito di organismi pubblici regolarmente convocati e nel limite della durata stabilita dalla convocazione stessa.
I permessi concessi a norma del comma che precede non incidono su altri istituti del rapporto di lavoro.
Ai fini assicurativi di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15, coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di cui alla presente legge sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art.7 < nota 42 >

Al lavoratore dipendente eletto Capitano Reggente, per la durata del suo mandato, oltre al diritto al percepimento dell'assegno previsto nel Bilancio dello Stato, viene erogata la differenza fra la retribuzione percepita e quella prevista nell'Allegato "F" della Legge organica per i membri del Congresso di Stato.
La carriera del lavoratore dipendente in tal caso non viene interrotta e la Pubblica Amministrazione rimborserà al datore di lavoro le somme erogate al proprio dipendente a titolo di retribuzione complessiva.
Al lavoratore autonomo e libero professionista eletto Capitano Reggente, per la durata del suo mandato, oltre al diritto al percepimento dell'assegno previsto nel Bilancio dello Stato, viene corrisposta la stessa retribuzione prevista nell'Allegato "F" della Legge Organica per i membri del Congresso di Stato.

Art.8

La richiesta di distacco o di permesso deve essere formulata al datore di lavoro o dal capo gruppo consiliare o dalle Segreterie dei Partiti, ovvero direttamente dall'interessato.
Copia della richiesta deve essere indirizzata alla cancelleria della Segreteria di Stato per gli Affari Interni che l'annota su apposito registro e ne dà comunicazione, se necessario, aghi organismi interessati.

Art.9
(Disposizioni finanziarie)

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono annualmente a carico del Bilancio dello Stato con imputazione sul cap.01040 dello stato di visione della spesa corrente della Segreteria di Stato Affari Interni.

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