Leggi in materia di Lavoro

4. RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO

Legge 9 giugno 1981, n. 49 - Tutela del lavoro a domicilio

Art.1

E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore.
La subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, avere buona cura del materiale in consegna, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli.

Art.2

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui all'art.1, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se, per l'uso di tali locali e di mezzi di lavoro in esso esistenti, corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art.3

Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impegno di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende che abbiano effettuato licenziamenti, nei dodici mesi precedenti la richiesta al registro, di affidare lavoro a domicilio < nota 49 > .
Le domande di iscrizione al registro di cui all'art.4 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione di macchinari ed attrezzature trasferite fuori dall'azienda del richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da esso dipendenti.

Art.4

I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'art.1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi nell'apposito "Registro dei committenti" presso l'Ufficio del Lavoro.
A cura degli Uffici del Lavoro i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo e il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.
Il registro di cui al comma precedente, numeri e rato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'Ispettorato del Lavoro per la relativa vidimazione.

Art.5

Presso gli Uffici del Lavoro è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori di cui all'art.1.
Art. 6

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite la Commissione di Collocamento.
Presso gli Uffici del Lavoro è istituita una Commissione per il controllo del lavoro a domicilio.
La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ispettorato del Lavoro gli opportuni provvedimenti ed è composta:
a) dal Dirigente degli Uffici del Lavoro con funzioni di Presidente;
b) dall'Ispettore del Lavoro o suo delegato;
c) da n.2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro;
d) da n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
e) da n.1 rappresentante dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Art.7 < nota 50 >

La Commissione prevista dall'art.6 dovrà fissare con voto unanime, entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno successivo, gli importi minimi onnicomprensivi da pagare per unità di prodotto, suddivisi per lavorazioni, ai lavoratori a domicilio.
I suddetti importi saranno fissati tenuto conto di quanto vigente per analoghe lavorazioni nel circondario della Repubblica di San Marino e delle realtà retributive sammarinesi.
La normativa di cui sopra sarà soggetta a verifica entro 3 (tre) anni dalla sua entrata in vigore.
Ai fini del calcolo dei contributi di sicurezza sociale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sicurezza Sociale < nota 51 > determina, ad integrazione dell'art.8 punto 5) della Legge 30 giugno 1964 n.37 < nota 52 >, apposita tabella di retribuzioni convenzionale.

Art.8

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di prestazioni sanitarie, economiche temporanee ed economiche vitalizie.
Ai lavoratori a domicilio non vengono tuttavia erogati gli assegni familiari, l'indennità di integrazione salariale e quella di inattività.
L'indennità economica di cui alla lettera a) dell'art.20 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, determinata in base alla retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi tre mesi precedenti la malattia o l'infortunio, viene erogata anche nei giorni festivi e per un massimo di 180 giorni.
L'ammontare dell'indennità economica non può comunque essere superiore a quella percepita da un lavoratore subordinato qualificato del settore.

Art.9

Il lavoratore a domicilio deve essere munito di libretto di lavoro di cui alle norme vigenti.

Art.10

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Direzione degli Uffici del Lavoro che la esercita attraverso l'Ispettorato del Lavoro, secondo le norme vigenti.

Art.11

Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli artt.3 e 4 della presente legge, è punito con sanzione da Lire 500.000 a L. 1 milione < nota 53 >.
Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'art.5, secondo comma, e agli articoli 7 - 8 e 9, è punito con sanzione di Lire 250.000. per ogni inosservanza rilevata < nota 54 >.
Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'art.5, secondo comma e agli articoli 7, 8 e 9, è punito con l'ammenda da L.50.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro.
Restano salve, in ogni caso, le penalità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di Sicurezza Sociale.

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