4. RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO
Legge 9 giugno 1981, n. 49 - Tutela del lavoro a domicilio
Art.1
E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o locale di cui abbia disponibilità,
anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi
e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando
materie prime o accessori e attrezzature proprie e dello stesso
imprenditore.
La subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è
tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da
svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera
lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività
con diligenza, avere buona cura del materiale in consegna, custodire
il segreto sui modelli del lavoro affidatogli.
Art.2
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti
considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
chiunque esegue, nelle condizioni di cui all'art.1, lavori in
locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se, per
l'uso di tali locali e di mezzi di lavoro in esso esistenti, corrisponde
al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Art.3
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per
attività le quali comportino l'impegno di sostanze o materiali
nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore
e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende che abbiano effettuato licenziamenti,
nei dodici mesi precedenti la richiesta al registro, di affidare
lavoro a domicilio < nota
49 > .
Le domande di iscrizione al registro di cui all'art.4 dovranno
essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi
a domicilio viene fatta a seguito di cessione di macchinari ed
attrezzature trasferite fuori dall'azienda del richiedente e che
questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali
aveva organizzato propri reparti con lavoratori da esso dipendenti.
Art.4
I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi
dell'art.1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi
nell'apposito "Registro dei committenti" presso l'Ufficio
del Lavoro.
A cura degli Uffici del Lavoro i datori di lavoro sono classificati
in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro,
sul quale debbono essere trascritti il nominativo e il relativo
domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva,
nonché l'indicazione del tipo e della quantità del
lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.
Il registro di cui al comma precedente, numeri e rato in ogni
pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'Ispettorato
del Lavoro per la relativa vidimazione.
Art.5
Presso gli Uffici del Lavoro è istituito un registro
dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori
di cui all'art.1.
Art. 6
L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente
tramite la Commissione di Collocamento.
Presso gli Uffici del Lavoro è istituita una Commissione
per il controllo del lavoro a domicilio.
La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le
condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ispettorato
del Lavoro gli opportuni provvedimenti ed è composta:
a) dal Dirigente degli Uffici del Lavoro con funzioni di Presidente;
b) dall'Ispettore del Lavoro o suo delegato;
c) da n.2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori
di lavoro;
d) da n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
e) da n.1 rappresentante dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.
Art.7 < nota
50 >
La Commissione prevista dall'art.6 dovrà fissare con
voto unanime, entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno
successivo, gli importi minimi onnicomprensivi da pagare per unità
di prodotto, suddivisi per lavorazioni, ai lavoratori a domicilio.
I suddetti importi saranno fissati tenuto conto di quanto vigente
per analoghe lavorazioni nel circondario della Repubblica di San
Marino e delle realtà retributive sammarinesi.
La normativa di cui sopra sarà soggetta a verifica entro
3 (tre) anni dalla sua entrata in vigore.
Ai fini del calcolo dei contributi di sicurezza sociale, il Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto Sicurezza Sociale < nota
51 > determina, ad integrazione dell'art.8 punto 5)
della Legge 30 giugno 1964 n.37 < nota
52 >, apposita tabella di retribuzioni convenzionale.
Art.8
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per
i lavoratori subordinati in materia di prestazioni sanitarie,
economiche temporanee ed economiche vitalizie.
Ai lavoratori a domicilio non vengono tuttavia erogati gli assegni
familiari, l'indennità di integrazione salariale e quella
di inattività.
L'indennità economica di cui alla lettera a) dell'art.20
della Legge 22 dicembre 1955 n.42, determinata in base alla retribuzione
media giornaliera percepita negli ultimi tre mesi precedenti la
malattia o l'infortunio, viene erogata anche nei giorni festivi
e per un massimo di 180 giorni.
L'ammontare dell'indennità economica non può comunque
essere superiore a quella percepita da un lavoratore subordinato
qualificato del settore.
Art.9
Il lavoratore a domicilio deve essere munito di libretto di
lavoro di cui alle norme vigenti.
Art.10
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata alla Direzione degli Uffici del Lavoro che la esercita
attraverso l'Ispettorato del Lavoro, secondo le norme vigenti.
Art.11
Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle
disposizioni di cui agli artt.3 e 4 della presente legge, è
punito con sanzione da Lire 500.000 a L. 1 milione < nota
53 >.
Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle
disposizioni di cui all'art.5, secondo comma, e agli articoli
7 - 8 e 9, è punito con sanzione di Lire 250.000. per ogni
inosservanza rilevata < nota
54 >.
Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle
disposizioni di cui all'art.5, secondo comma e agli articoli 7,
8 e 9, è punito con l'ammenda da L.50.000 per ogni lavoratore
a domicilio e per ogni giornata di lavoro.
Restano salve, in ogni caso, le penalità comminate per
le infrazioni alle norme vigenti in materia di Sicurezza Sociale.
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