3. LAVORO SUBORDINATO
3.2 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Legge 28 gennaio 1975, n.2 - Riconoscimento del diritto
a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo
il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione
Art.1
Chiunque ceda, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto
per la Sicurezza Sociale, il suo sangue per trasfusione diretta
o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso
terapeutico, ha il diritto di astenersi dal lavoro ed al riposo
nel giorno del salasso.
Art. 2
Ai lavoratori dipendenti, Donatori, compete la corresponsione
della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo
precedente ed il riconoscimento della medesima come presenza sul
lavoro a tutti gli effetti : contrattuali, assicurativi e previdenziali.
La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro,
il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'istituto
per la Sicurezza Sociale.
Art. 3
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal
momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro
per l'operazione del prelievo del sangue.
Il Donatore che darà il sangue in mattinata dovrà
presentarsi al lavoro la mattina successiva all'inizio dell'orario
di lavoro.
Chi farà la donazione nel pomeriggio dovrà presentarsi
al lavoro al pomeriggio del giorno successivo all'inizio dell'orario
di lavoro. Chi donerà il sangue nel corso della notte potrà
fruire del riposo per l'intera giornata successiva.
Art.4
I datori di lavoro che intendano avvalersi della facoltà
prevista dal precedente art.2, per ottenere il rimborso dell'importo
della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti
per la giornata di mancata presenza dal lavoro debbono farne domanda
all'Istituto per la Sicurezza Sociale. La domanda deve essere
inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il
lavoratore ha donato il sangue e deve essere corredata:
- da una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il
Donatore ha fruito della giornata di riposo e il cui ammontare
deve essere specificato;
- da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il
prelievo del sangue, indicante:
a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento
di riconoscimento gli estremi del quale devono essere annotati;
b) la avvenuta donazione del sangue nonché il quantitativo
prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.
Art. 5
Nel caso in cui il lavoratore sia stato convocato per donare
il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario,
non possa essere effettuata, il medico addetto al prelievo dovrà
rilasciare al lavoratore stesso un certificato con l'indicazione
del giorno e dell'ora attestante la mancata donazione. Detto certificato
giustifica a tutti gli
effetti l'assenza dal lavoro
.
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