Leggi in materia di Lavoro

3. LAVORO SUBORDINATO
3.2 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Legge 28 gennaio 1975, n.2 - Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione

Art.1

Chiunque ceda, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il suo sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha il diritto di astenersi dal lavoro ed al riposo nel giorno del salasso.

Art. 2

Ai lavoratori dipendenti, Donatori, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente ed il riconoscimento della medesima come presenza sul lavoro a tutti gli effetti : contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 3

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione del prelievo del sangue.
Il Donatore che darà il sangue in mattinata dovrà presentarsi al lavoro la mattina successiva all'inizio dell'orario di lavoro.
Chi farà la donazione nel pomeriggio dovrà presentarsi al lavoro al pomeriggio del giorno successivo all'inizio dell'orario di lavoro. Chi donerà il sangue nel corso della notte potrà fruire del riposo per l'intera giornata successiva.

Art.4

I datori di lavoro che intendano avvalersi della facoltà prevista dal precedente art.2, per ottenere il rimborso dell'importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di mancata presenza dal lavoro debbono farne domanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale. La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue e deve essere corredata:
- da una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il Donatore ha fruito della giornata di riposo e il cui ammontare deve essere specificato;
- da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue, indicante:
a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento gli estremi del quale devono essere annotati;
b) la avvenuta donazione del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Art. 5

Nel caso in cui il lavoratore sia stato convocato per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato con l'indicazione del giorno e dell'ora attestante la mancata donazione. Detto certificato giustifica a tutti gli
effetti l'assenza dal lavoro

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