1. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE
Legge 8 luglio 1974 n. 59
Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni
di libertà e di democrazia della Repubblica nel fermo proposito
di ripudiare il Fascismo ed ogni concezione totalitaria dello
Stato ed al fine di garantire al popolo Sammarinese l'ulteriore
progresso civile, sociale e politico nella continuità della
vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta
la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi
al quali s'informa l'organizzazione e l'azione dei poteri costituzionali.
Art.1
La Repubblica di San Marino riconosce le norme del diritto internazionale
generale come parte integrante del proprio ordinamento, rifiuta
la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie fra Stati,
aderisce alle Convenzioni internazionali in tema di diritti e
di libertà dell'uomo, riconferma il diritto di asilo politico.
Art.2
La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la
esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa.
La legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di
democrazia diretta.
Art.3
I Capitani Reggenti esercitano l'ufficio di Capo delle Stato secondo
il principio delta collegialità.
Al Consiglio Grande e Generale spetta la funzione di indirizzo
politico e l'esercizio del potere legislativo.
Al Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio
spetta il potere di Governo. In caso di urgenza i Capitani Reggenti,
sentito il parere del Congresso di Stato, possono adottare decreti
con forza di legge che saranno da loro sottoposti alla ratifica
del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la loro decadenza.
Agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge è
garantita piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.
I poteri dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia
e competenza.
Art.4
Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni
personali, economiche, sociali, politiche e religiose.
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite
dalla Legge.
Art.5
I diritti della persona umana sono inviolabili.
Art.6
La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche.
In particolare, sono garantite le libertà della persona,
del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e di associazione,
di manifestazione del pensiero, di coscienza, e di culto. E' tutelata
la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano.
La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo
in Casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse
pubblico.
L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura
ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito.
Art.7
Il suffragio è universale, segreto e diretto.
Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla
legge, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
Art.8
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico
in partiti politici ed in sindacati.
Art.9
Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge
assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo
settimanale ed il diritto di sciopero.
Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.
Art.10
La proprietà è l'iniziativa economica privata sono
garantite. La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse
pubblico.
L'esproprio dei beni di proprietà privata è ammesso
nelle forme previste dalla legge, per fini di utilità pubblica
e dietro congruo indennizzo.
La Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente
naturale.
Art.11
La Repubblica promuove nell'ambito dello studio, del lavoro, delle
attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità
dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio
dei diritti fondamentali.
Art.12
La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sulla uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi.
Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della
comunità.
Le legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento
dei figli legittimi.
Art.13
Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi
ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua
difesa, e di concorrere allo spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere
imposta e non dalla legge.
Art.14
L'attività della pubblica amministrazione si conforma a
criteri di legalità, imparzialità ed efficienza.
La legge stabilirà l'obbligo della motivazione dei provvedimenti
amministrativi, ed il contraddittorio con i Soggetti interessati.
I pubblici funzionari rispondono degli atti lesivi dei diritti
dei cittadini, nei modi e limiti stabiliti dalla legge.
Art.15
E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi
e degli interessi legittimi davanti agli organi delle giurisdizioni
ordinarie e amministrativa.
Il diritto alla difesa è tutelato in ogni fase del procedimento
giudiziario.
La legge assicura la speditezza, la economicità e l'indipendenza
dei giudizi : salvo le eccezioni statutarie, giudici non possono
essere cittadini sammarinesi.
Le pene, umane e rieducative, possono essere irrogate solo dal
giudice precostituito dalla legge e solo in base di norme non
retroattive.
L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna
definitiva.
Art.16
Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto
di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale solo con
la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
I giudici sono tenuti ad osservare i principi della presente dichiarazione
nella interpretazione ed applicazione del diritto. Qualora la
legittimità di una norma sia dubbia o controversa, il giudice
può chiedere al Consiglio Grande e Generale che si esprima,
sentito il parere di esperti
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