2. TUTELA DEL LAVORO E DELL'ATTIVITA' SINDACALE: NORME
FONDAMENTALI
Legge 17 febbraio 1961 N. 7 - Legge per la tutela del lavoro
e dei lavoratori.
TITOLO I - DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI.
Art.1
Registrazione.
L'organizzazione sindacale è libera.Le Associazioni od
Unioni Sindacali dovranno essere registrate presso il Tribunale
Commissariale.
Art.2
Condizioni per la registrazione.
La registrazione non potrà aver luogo senza la preventiva
pubblicazione ad valvas dello statuto per la durata di quindici
giorni. Trascorso il termine della pubblicazione, chiunque abbia
fondato motivo può farvi opposizione entro dieci giorni
immediatamente successivi alla pubblicazione. E' condizione per
la registrazione che gli statuti dei sindacati stabiliscano un
ordinamento interno a base democratica. Gli statuti dovranno,
tra l'altro, indicare espressamente i fini dell'associazione,
la sede, gli eventuali rapporti di dipendenza e di unione con
le altre associazioni, le condizioni di ammissione e di recesso
dei soci, il modo e le forme con cui devono essere deliberati
i contributi, la composizione e la competenza degli organi direttivi,
ivi compreso il collegio sindacale con funzioni di controllo,
la rappresentanza giuridica dell'associazione, i motivi di esclusione
dall'associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali
e del patrimonio. Dovranno inoltre stabilire che gli iscritti,
qualunque sia il contributo da loro corrisposto, non abbiano diritto
ad alcun utile di gestione, e che gli utili di gestione, in caso
di liquidazione dell'associazione debbano essere devoluti a favore
di istituti di beneficenza sammarinesi, che gli organi direttivi
debbano essere rinnovati almeno una volta ogni tre anni e la loro
elezione debba avvenire per voto segreto tramite scheda, che il
bilancio di esercizio annuale delle associazioni debba essere
approvato dalla assemblea entro e non oltre l'aprile di ogni anno,
dopo essere stato reso pubblico preventivamente in termine utile
per gli iscritti.
Art.3
Personalità giuridica dei sindacati.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.Essi
possono stare in giudizio ed acquistare beni immobili e mobili,
sia a titolo oneroso che gratuito, con osservanza delle leggi
vigenti. Per l'acquisto dei beni immobili devono essere autorizzati
dal Consiglio dei XII e sono esenti dal pagamento della tassa
di cui alla rubrica XXXIV libro III degli Statuti, successivamente
modificata con l'articolo 9 della legge 18 giugno 1868 e con l'articolo
5 della legge 14 marzo 1918, n.11, nonché dal decreto 17
settembre 1946, n.53.
Art.4
Nozioni e requisito numerico.
Ai fini della presente legge si intende per Associazione sindacale
o Sindacati, la Confederazione od Unione di più sindacati
dei prestatori di lavoro; per Unione Sindacale si intende l'associazione
di più sindacati dei datori di lavoro, o sindacati di datori
di lavoro.Le Associazioni Sindacali o Sindacati non possono ottenere
la registrazione se non comprendono almeno sei categorie di prestatori
di lavoro nonché un minimo di 500 iscritti.I Sindacati
dei datori di lavoro devono comprendere, ai fini della registrazione,
almeno 8 categorie oppure un minimo di 100 iscritti qualificati.
Art.5
Revoca della registrazione.
L'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, anche
successivamente alla registrazione, può dar luogo, su istanza,
alla revoca della registrazione ed alla perdita della personalità
giuridica dopo che il Magistrato del Lavoro avrà accertato
la fondatezza del ricorso.
TITOLO II - DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO.
Art.6
Commissione permanente conciliativa <
nota 1 >
Art.7
Esenzioni fiscali <
nota 2 >
TITOLO III - DEL CONTRATTO DI LAVORO.
Art.8
Contratto di lavoro.
Il contratto di lavoro collettivamente stipulato tra i Sindacati
registrati dei prestatori di lavoro ed i Sindacati registrati
dei datori di lavoro ha efficacia di legge. Le norme fondamentali
di questi contratti disciplinano per analogia anche quei rapporti
di carattere personale e domestico, che non sono assoggettabili
a specifica disciplina di contratto collettivo. Il contratto collettivo
di lavoro deve, sotto pena di nullità, avere forma scritta
ed inoltre essere reso pubblico mediante deposito nella Cancelleria
del Tribunale, nonché tramite il Bollettino Ufficiale od
equipollente di esso.
Art.9
Efficacia erga omnes.
Il contratto collettivo di lavoro stipulato tra uno dei Sindacati
ed un altro antitetico ha efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali esso si riferisce. Nel
caso in cui si verificasse il concorso di più contratti
saranno applicate le clausole più favorevoli ai prestatori
di lavoro. Il contratto collettivo continua a produrre i suoi
effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo
contratto collettivo.
Art.10
Contenuto del contratto collettivo.
Il contratto di lavoro deve contenere i minimi ed i modi di retribuzione,
la durata dell'orario di lavoro, le norme per l'assunzione e per
il periodo di prova, la disciplina per le Commissioni interne
<
nota 3 >, le condizioni e le forme della revisione,
modifica, denuncia del contratto stesso o di parte di esso.
Art.11
Trattamento più favorevole.
Il contratto di lavoro può contenere, nei confronti dei
prestatori di lavoro, un trattamento più favorevole di
quello previsto dalle norme riguardanti la materia del lavoro.
Art.12
Durata del contratto di lavoro.
Il contratto di lavoro può essere concluso per tempo determinato
o indeterminato. Si presume indeterminato a meno che il termine
non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
Se la prestazione del lavoro continua dopo la scadenza del termine
e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto
si considera a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro a tempo
indeterminato può cessare per volontà di una delle
parti secondo le modalità previste dal contratto stesso.
Art.13
Periodo di prova.
Il periodo di prova sarà regolato dai contratti di lavoro.
In ogni caso non potrà superare i sei mesi. Durante il
periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Compiuto
il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva e il servizio
prestato deve valutarsi ad ogni effetto di legge.
Art.14
Retribuzione e modalità di pagamento.
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita
a tempo od a cottimo, a seconda delle esigenze di lavoro. In ogni
contratto deve essere stabilito il minimo inderogabile della retribuzione
a tempo, per tutte le categorie alle quali il contratto si riferisce.
Le tariffe del cottimo, ragguagliate alla normale capacità
lavorativa del prestatore medio, devono consentire un guadagno
minimo del 10% oltre la paga base. La retribuzione può
essere stabilita parzialmente o totalmente anche con partecipazione
agli utili, o sui prodotti, con provvigioni o con prestazioni
in natura. In tal caso la stipulazione non sarà valida
se la media delle prestazioni, ragguagliate ad un anno, non sia
almeno pari alla paga base prevista per la categoria. La retribuzione
sarà corrisposta, mediante busta paga, periodicamente almeno
ogni due settimane per gli operai manuali e ogni mese per i tecnici,
gli intermedi e gli impiegati. In caso di retribuzione a cottimo
o a partecipazione, il prestatore di lavoro ha diritto a percepire
acconti quindicinali o mensili in misura adeguata. In mancanza
di accordo fra le parti, la retribuzione è determinata
dal Magistrato del Lavoro tenuto conto del parere delle Associazioni
Sindacali.
Art.15
Parità salariale.
Alla donna, a parità di prestazioni, è dovuta la
stessa retribuzione dell'uomo.
Art.16
Durata delle prestazioni.
La durata delle prestazioni, per tutti i prestatori di lavoro,
non potrà eccedere le 48 ore settimanali e le 8 giornaliere.
Per il personale impiegatizio non potrà eccedere le 44
ore settimanali. E' ammessa la richiesta di lavoro straordinario
all'ispettorato del Lavoro, il quale potrà darne il benestare
per il massimo di due ore giornaliere. Tale prestazione sarà
retribuita con un compenso del 25% superiore alla paga normale.
E' ammessa la richiesta di lavoro straordinario all'ispettorato
del Lavoro, il quale potrà darne il benestare per il massimo
di due ore giornaliere. Tale prestazione sarà retribuita
con un compenso del 25% superiore alla paga normale. Quando per
circostanze eccezionali il prestatore di lavoro viene richiesto
di lavorare, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato del
Lavoro, nelle giornate domenicali o festive, la retribuzione dovrà
essere aumentata del cento per cento. Nel caso di lavoro notturno,
tra le ore 22 e le ore 6, la maggiorazione è del 25% se
trattasi di lavoro normale, del 50% se straordinario, del 15%
se a turni avvicendati. Qualora la prestazione avvenga nelle giornate
di festività nazionali di cui all'art.21, la retribuzione
dovrà essere triplicata. Non è ammesso il riposo
compensativo. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono punite con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000
<
nota 4 >
Art.17
Lavori discontinui.
Dall'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente
sono escluse le categorie che prestano lavoro domestico, discontinuo
o di attesa, gli addetti a lavori stagionali, secondo l'annessa
tabella A; per tali categorie non può tuttavia essere superato
un totale di 72 ore settimanali e 12 ore giornaliere.
Art.18
Riposo settimanale e festivo.
Il prestatore di lavoro ha diritto a riposo settimanale domenicale;
tale riposo sarà eccezionalmente trasferito ad altra giornata
della settimana, ove ragioni di turno o d'esigenza lavorativa
lo impongano. Inoltre il lavoratore ha diritto al riposo stabilito
per la ricorrenza delle feste civili e religiose fissate dal Consiglio
Grande e Generale per i pubblici dipendenti e dagli accordi sindacali,
tramite un calendario annuale, per i dipendenti privati. Il riposo
deve avere la durata di 24 ore consecutive. Le limitazioni di
cui al presente e ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano
ai dirigenti delle aziende e alle persone che occupano posti di
sorveglianza.
Art.19
Ferie annuali.
Il prestatore di lavoro ha inoltre diritto, nella misura e con
il frazionamento stabiliti dall'allegata tabella B, ad un periodo
di ferie retribuito. Tale periodo deve essere possibilmente continuativo.
Il tempo nel quale le ferie possono essere concesse sarà
determinato in accordo fra imprenditore e prestatore di lavoro,
tenendo conto delle rispettive esigenze ed opportunità.
Il diritto alle ferie non è rinunciabile.
Art.20
Gratifica natalizia.
Nella ricorrenza di Natale spetta al lavoratore, come gratifica,
la corresponsione di una mensilità di stipendio se impiegato
o intermedio, e di 200 ore di emolumenti se operaio, comprensive
di ogni indennità, con la sola esclusione degli assegni
familiari e delle indennità a titolo di rimborso. Al prestatore
di lavoro, assunto dopo il primo gennaio o licenziato prima della
corresponsione natalizia e, comunque, impiegato saltuario o temporaneo,
la gratifica sarà corrisposta in ragione del lavoro effettivamente
prestato durante l'anno per dodicesimi se impiegato, e per numero
di settimane con 4 ore di corresponsione per ogni settimana se
operaio, sotto deduzione del periodo di assenza dovuta al fatto
volontario del prestatore di lavoro.
Art.21
Festività nazionali.
In occasione delle festività nazionali del 5 febbraio,
25 marzo, 1° aprile, 1° maggio, 28 luglio, 3 settembre,
1° ottobre <
nota 5 >, qualora non coincidano con giorni domenicali,
spetta al lavoratore la piena retribuzione assieme al riposo.
In caso di prestazione d'opera in dette festività si seguiranno
le norme e le misure di cui all'art.16.
Art.22
Congedo matrimoniale.
Al prestatore d'opera spetta, in caso di matrimonio, un congedo
di 15 giornate retribuite.
Art.23
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
In caso di inabilità dovuta ad infortunio o a malattia,
il prestatore d'opera ha diritto di riprendere servizio al termine
della necessaria assenza purché non superi i 365 giorni
<
nota 6 >. Per la gravidanza ed il puerperio l'assenza
necessaria è di 150 giorni, è data facoltà
alla lavoratrice di far decorrere detto periodo dai 90 ai 60 giorni
prima della data presunta del parto. Il periodo massimo indennizzabile
dopo lavvenuto parto è di 90 giorni <
nota 7>. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle
cause sopra dette è computabile ai fini della maturazione
dei diritti dei lavoratori <
nota 8 >.
Art.24
Permessi retribuiti.
La lavoratrice, che rientra al suo posto di lavoro dopo aver
trascorso il periodo di astensione obbligatoria per puerperio,
ha diritto nei dieci mesi successivi a tale periodo, e comunque
entro il primo anno di vita del bambino, di assentarsi dal lavoro
per due ore giornaliere discontinue, a titolo di permesso retribuito
<
nota 9 >.
TITOLO IV - DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.
Art.25
Tutela fisica e morale del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio
della impresa le misure che, secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità dei prestatori
di lavoro. Tale materia sarà regolata da norme speciali
che saranno emanate. Dovrà inoltre osservare e attuare
le norme necessarie per l'igiene del lavoro e negli ambienti nonché
la razionalità degli impianti secondo le norme speciali
che le disciplinano.
Art.26
Commissioni interne <
nota 10 >.
I prestatori d'opera hanno diritto di organizzarsi e di farsi
rappresentare, nel seno delle imprese da cui dipendono, da Commissioni
interne <
nota 11 >. La disciplina di tali organi è demandata
agli accordi sindacali.
Art.27
Diritto di sciopero.
E' riconosciuto il diritto di sciopero. L'esercizio del diritto
di sciopero sarà regolato da apposita legge.
Art.28
Apprendistato.
L'apprendistato viene regolato da legge speciale.
Art.29
Doveri del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve essere puntuale e diligente nella
prestazione dell'opera dovuta: deve osservare le disposizioni
impartite per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e rispettare
la gerarchia tecnica e amministrativa. Al prestatore di lavoro
è fatto divieto di trattare affari per conto proprio o
di terzi in concorrenza col datore di lavoro, di divulgare notizie
attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa
o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art.30
Sanzioni disciplinari <
nota 12 >.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente
e così pure ogni altra mancanza sul lavoro o avente su
questo un diretto e negativo riflesso, può dare luogo,
a seconda della gravità dell'infrazione, all'applicazione
di una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonimento;
c) diffida;
d) sospensione dal servizio;
e) licenziamento;
f) licenziamento in tronco.
Quest'ultima sanzione può essere applicata solo per una
gravissima mancanza e tale, comunque, da rendere impossibile la
prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro ed importa
la perdita dei diritti di preavviso <
nota 13 >. Salvo il caso di infrazione singolarmente
così grave da richiedere l'applicazione immediata di una
delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f), per le quali in
ogni caso dovrà essere interpellata la Commissione interna
<
nota 14 >, si farà luogo al principio della
gradualità disciplinare applicando, per successive mancanze,
dapprima le sanzioni più lievi e poi le più gravi
secondo l'ordine sopra elencato.
Art.31
Prestazioni di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto
diversamente, il datore di lavoro può, in relazione alle
esigenze dell'impresa e sentito il parere della Commissione interna
<
nota 15 >, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione
diversa purché essa non comporti una diminuzione globale
nella retribuzione o un declassamento professionale o un mutamento
sostanziale sulla di lui prestazione.
Art.32
Ammende.
Le violazioni alle norme del presente titolo saranno punite
con l'ammenda da L.100.000 a L.500.000 <
nota 16 > .
TITOLO V - DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Art.33
Recesso dal contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere
risolto da nessuna delle parti, salvo il caso di cui alla lettera
f) dell'art.30, senza previa disdetta o senza indennità
corrispondente, nei termini e nella misura stabiliti nella allegata
tabella C. Questa disposizione si applica anche per i casi di
cessazione, riduzione, liquidazione dell'azienda, di apertura
del concorso giudiziale tra i creditori dell'azienda stessa. La
indennità di anzianità è dovuta anche in
caso di morte del prestatore di lavoro.
Art.34
Indennità di anzianità.
Oltre al diritto di cui al precedente articolo è dovuta
al prestatore di lavoro, in ogni caso di risoluzione del rapporto
di lavoro <
nota 17 >, una indennità proporzionale nella
misura stabilita dalla allegata tabella D <
nota 18 >.
Art.35
Computo delle indennità <
nota 19 >
Le indennità di cui ai precedenti articoli della suddetta
Legge sono dovute sull'ultima retribuzione e dovranno calcolarsi
computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni
agli utili e ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo,
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese, di assegni familiari, e, a partire dal 31 luglio 1977,
di quanto è dovuto come aumenti di indennità di
contingenza o di emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente
al 31 luglio 1977 che non risultino conglobati nella paga base
tabellare. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto
o in parte con provvigione, con premi di produzione o con partecipazioni,
le indennità suddette sono determinate sulla media degli
emolumenti dell'ultimo anno di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.
Art.36
Esenzioni fiscali.
Le indennità per il mancato preavviso sono esenti dalle
imposte sul reddito e per la sicurezza sociale.
Art.37
Cessione e trasformazione dell'azienda.
In caso di cessione o di trasformazione dell'azienda, quando
quella precedente non abbia provveduto alla liquidazione delle
indennità di cui agli articoli precedenti, l'azienda cessionaria
o risultante dalla trasformazione, ove non intenda assumere i
prestatori d'opera con tutti i diritti che ad essi competono,
sarà tenuta all'osservanza degli obblighi che gravavano
l'azienda precedente nei confronti del personale.
TITOLO VI - DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA.
Art.38
Contributi obbligatori di previdenza.
L'imprenditore e il prestatore d'opera sono tenuti al versamento
dei contributi che le leggi speciali stabiliscono per l'assistenza
e la previdenza, per infortuni, malattie, invalidità e
vecchiaia, per la gravidanza, il puerperio, la disoccupazione
involontaria e nella misura che è o sarà fissata
dalle stesse leggi. Tali contributi saranno commisurati rispettivamente
sul reddito, sugli stipendi o sui salari. Non esclude dal versamento
dei contributi la stipulazione di particolari forme assicurative
private, anche se a completo carico dell'imprenditore. I benefici
di assistenza e previdenza sono dovuti al prestatore d'opera anche
se l'imprenditore non abbia ottemperato ai versamenti prescritti
<
nota 20 >. In tal caso l'imprenditore, oltre alle pene
stabilite dalle leggi speciali, sarà tenuto al rifacimento
del danno causato dall'inadempimento. Analogo obbligo farà
carico al proprietario terriero e affittuario per i contributi
dovuti dai coloni, dagli operai agricoli da esso assunti per le
opere di coltivazione. Nei lavori agricoli a cottimo il contributo
è dovuto dagli stessi imprenditori.
Art.39
Certificato di servizio.
All'atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa,
l'imprenditore deve rilasciare al prestatore d'opera il certificato
di servizio prestato nel quale saranno solo specificati il periodo
di servizio e le mansioni disimpegnate.
Art.40
Rinunzie e transazioni.
Ogni rinunzia o transazione al trattamento riservato al lavoratore
dalla legge o da contratti collettivi non è valida. La
nullità deve essere fatta valere, a pena di decadenza,
entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o dalla transazione, se queste sono intervenute dopo
la cessazione del rapporto, mediante ricorso o alla Commissione
permanente conciliativa o al Magistrato del Lavoro a norma dell'art.
2 <
nota 21 >.
TITOLO VII - DEL COLLOCAMENTO <
nota 22 >
TITOLO VIII - DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO.
Art.50
Ispettorato del Lavoro.
All'Ispettorato del Lavoro sono affidate le funzioni di controllo
sulla applicazione delle leggi poste a tutela del lavoro e dei
lavoratori. Al medesimo spetta il compito di accertare le violazioni
alla presente legge, compilando il verbale relativo ai fini della
applicazione delle sanzioni da parte del Magistrato competente.
Art.51
Registro delle imprese.
Presso l'Ispettorato del Lavoro è istituito un registro
delle imprese, nel quale saranno iscritte, raggruppate in categorie,
tutte le imprese che, comunque, esercitano la loro attività
nel territorio della Repubblica.
Art.52
Obbligo di iscrizione.
Sono soggetti all'obbligo della iscrizione sia i privati che
le società e gli enti che esercitino:
a) imprese industriali, artigianali, commerciali o agricole;
b) imprese concessionarie della gestione di pubblici servizi;
c) imprese bancarie, assicurative o finanziarie;
d) imprese di somministrazioni o di trasporto;
e) imprese sanitarie;
f) qualsiasi attività complementare o ausiliaria delle
precedenti;
g) cooperative di lavoro, produzione e consumo sia di fatto che
riconosciute.
Le imprese, sia individuali che collettive, ivi comprese quelle
artigianali, con sede fuori della Repubblica, che esplicano attività
di qualsiasi durata, purché superiore a giorni quindici,
sono tenute a provvedersi di apposita patente ai sensi della legge
che istituisce la patente di esercizio. Qualora l'attività
di cui sopra non sia superiore ai giorni quindici è sufficiente
per svolgere detta attività una semplice autorizzazione
preventiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sentito l'Ufficio
di collocamento. Tali imprese sono in ogni caso tenute a dare
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro entro i tre giorni precedenti
l'inizio dell'attività precisandone la durata, la natura
ed il luogo.
Art.53
Domanda d'iscrizione.
Alla iscrizione nel registro delle imprese viene provveduto dall'Ispettorato
del Lavoro, su domanda dell'interessato, del titolare o avente
rappresentanza legale dell'impresa, dopo accertato il concorso
delle condizioni prescritte dalla legge per la concessione o autorizzazione
dell'esercizio delle attività oggetto della impresa stessa.
La iscrizione riporta la ragione sociale, l'oggetto, la sede,
le filiali, gli stabilimenti, il nome della ditta privata, il
nome dei rappresentanti legali, degli institori e procuratori,
con la indicazione delle specifiche facoltà loro demandate
e le indicazioni sommarie dell'atto di costituzione, ove vi sia.
La domanda d'iscrizione deve essere inoltrata entro 15 giorni
dall'inizio della attività. Per le cooperative di lavoro,
di produzione e di consumo l'iscrizione deve comportare inoltre
l'elenco dei soci e le sue variazioni.
Art.54
Modificazione delle ditte.
Ogni imprenditore dovrà, entro il termine di un mese,
notificare all'Ispettorato del Lavoro, per l'annotamento nel registro
delle imprese, le modificazioni degli elementi sopra elencati.
Art.55
Competenza della Magistratura del Lavoro.
Ogni contestazione in ordine all'obbligo di iscrizione, alla
negata iscrizione dell'impresa o alla assegnazione alla categoria
cui l'impresa appartiene, sarà risolta, su ricorso dell'interessato,
dal Magistrato del Lavoro.
Art.56
Sanzioni
L'imprenditore che ometta di uniformarsi alle prescrizioni stabilite
dagli articoli 52 primo comma, 53, 54, è punito con l'ammenda
da L. 100.000 a L.500.000 <
nota 23 >. In caso di recidiva può essere inoltre
adottato un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza,
autorizzazione, concessione o permesso cui sia subordinato l'esercizio
delle attività dell'impresa.
Art.57
Cooperative di lavoro <
nota 24 >
Le cooperative di lavoro e di produzione e similari, anche se
si avvalgano soltanto delle prestazioni dei loro soci, sono tenute,
per l'adempimento degli obblighi di assistenza e previdenza, alla
osservanza delle norme della presente legge. Ove impieghino mano
d'opera salariata o stipendiata al di fuori della cerchia dei
loro soci, relativamente a tale rapporto di lavoro sono tenute
all'osservanza integrale dei diritti e dei doveri stabiliti dalla
presente legge.
Art.58
Norme nei riguardi della Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione e gli organi direttamente dipendenti
da essa saranno obbligati soltanto ad osservare le norme relative
all'assistenza e alla previdenza, alla corresponsione delle feste
pagate e della gratifica natalizia e alla concessione delle ferie
in proporzione dei giorni di lavoro prestati, con esclusione di
qualunque altro onere ed obbligo prescritto dalla presente legge
a carico dei datori di lavoro.
Art.59
Condizioni di miglior favore.
In ogni caso resta salvo, in favore dei prestatori d'opera, il
trattamento più favorevole risultante da contratti in corso
individuali o di categoria oppure stabilito per consuetudine od
uso.
TABELLA A
Categorie alle quali non si applicano le limitazioni dell'orario
di lavoro, fino alla misura massima stabilita dall'art.16 della
presente legge:
a) personale addetto ad attività accessorie della coltivazione
della terra compresi i salariati fissi dipendenti da coltivatori
diretti, mezzadri o affittuari;
b)moglie, parenti e affini non oltre il terzo grado del datore
di lavoro con lui conviventi e a suo carico. Per tali categorie
viene escluso anche il limite massimo d'orario di cui all'art.17
della presente legge;
c)personale direttivo preposto alla direzione tecnica o amministrativa
dell'azienda, o ad un reparto di essa con diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi;
d)addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia:
1 - custodi;
2 - guardiani diurni o notturni;
3 - portinai;
4 - fattorini, uscieri, inservienti;
5 - camerieri, personale di servizio e cucina negli alberghi,
trattorie, collegi, convitti, conventi ed esercizi pubblici in
genere;
6 - pesatori, magazzinieri, dispensieri;
7 - personale addetto all'estinzione degli incendi;
8 - personale addetto ai trasporti di persone e di merci;
9 - sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro;
10 - personale degli ospedali e delle case di salute, fatta eccezione
per quello addetto ai servizi dei reparti di isolamento o ammalati
gravi degli ospedali o per ammalati di forme infettive o diffusive;
11 - commessi di negozio;
12 - personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento
e distribuzione di acqua potabile;
13 - personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione
o inumidimento di edifici pubblici e privati;
14 - personale addetto ai servizi igienici e sanitari, dispensari,
ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza e soccorso;
15 - barbieri, parrucchieri da uomo o signora;
16 - personale addetto, nelle officine elettriche, alla sorveglianza
delle macchine, ai quadri di trasformazione, distribuzione e alla
guardia e manutenzione delle linee e degli impianti;
17 - personale addetto alla manutenzione stradale;
18 - impianti di albergo, le cui mansioni implicano rapporti con
la clientela;
19 - operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della
benzina;
20 - addetti a lavori stagionali agricoli, addetti alla mietitura
e trebbiatura dei cereali, alla lavorazione delle terre con mezzi
meccanici, alla raccolta e insilamento dei foraggi, alla vendemmia.
TABELLA B - FERIE ANNUALI
| Personale operaio: |
|
|
|
| con anzianità di servizio
da |
1 anno |
a 3 anni |
giorni 10 all'anno |
|
|
3 anni |
a 8 anni |
giorni 12 all'anno |
|
|
8 anni |
a 15 anni |
giorni 16 all'anno |
|
|
3 anni |
da 15 anni in poi |
giorni 20 all'anno |
Personale impiegatizio e intermedio: |
|
|
|
| con anzianità di servizio
da |
1 anno |
a 2 anni |
giorni 12 all'anno |
|
|
2 anni |
a 8 anni |
giorni 18 all'anno |
|
|
8 anni |
a 12 anni |
giorni 24 all'anno |
|
|
12 anni |
in poi |
giorni 30 all'anno |
In caso di cessazione dei rapporto di lavoro, anche se non è
raggiunto il primo anno di anzianità, le ferie devono essere
ugualmente liquidate frazionandole per dodicesimi, in ragione
dei mesi di anzianità, se trattasi di impiegato od intermedio,
e per settimane se trattasi di operaio.
TABELLA C - PERIODO DI PREAVVISO
Personale operaio: |
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| con anzianità di servizio
da |
sei mesi fino |
a 3 anni |
una settimana |
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3 anni |
a 6 anni |
due settimane |
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6 anni |
a 10 anni |
tre settimane |
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10 anni |
in poi |
quattro settimane |
Personale impiegatizio o intermedio: |
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| con anzianità di servizio
da |
sei mesi fino |
a 3 anni |
mesi uno |
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3 anni |
a 6 anni |
mesi uno e ½ |
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6 anni |
a 10 anni |
mesidue |
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10 anni |
in poi |
mesi tre |
Il periodo di preavviso sarà raddoppiato a favore degli
impiegati di grado superiore (procuratori, institori e dirigenti).
Il prestatore di lavoro è tenuto al preavviso di disdetta
pari ad una metà di tempo di quello dovutogli dal datore
di lavoro.
TABELLA D - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ <
nota 25 >
PERSONALE OPERAIO :
con anzianità di servizio fino al 10° anno :
- ore 104 per ogni anno di permanenza nello scaglione;
con anzianità di servizio oltre il 10° e fino al 15°
anno :
- ore 120 per ogni anno di permanenza nello scaglione;
con anzianità di servizio dal 15° in poi:
- ore 140 all'anno di permanenza nello scaglione.
PERSONALE INTERMEDIO :
con anzianità di servizio fino al 10° anno :
- 18/26mi di una mensilità per ogni anno di permanenza
nello scaglione;
con anzianità di servizio dal 10° anno in poi :
- una mensilità (26/26mi) per ogni anno di permanenza nello
scaglione.
PERSONALE IMPIEGATIZIO :
qualunque sia l'anzianità di servizio :
- 1 mese all'anno.
L'indennità di anzianità si raddoppia per il personale
di grado superiore (procuratori, institori, e dirigenti).
L'indennità di anzianità è frazionabile per
cinquantesimi se si tratta di personale operaio e per dodicesimi
se si tratta di personale intermedio o impiegatizio.Agli effetti
dell'indennità di anzianità, per ricavare la retribuzione
giornaliera del personale intermedio o impiegatizio, o comunque
pagato mensilmente, si divide lo stipendio per ventisei.
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