Leggi in materia di Lavoro

3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Legge 11 settembre 1961, n.27 - Legge per la tutela dell'apprendistato

TITOLO I
Definizione dell'apprendistato.

Art.1.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa o fuori di essa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

TITOLO II
Assunzione dell'apprendista.

Art.2.

Chi intendesse essere assunto come apprendista deve presentare all'Ufficio di Collocamento domanda in carta libera per essere iscritto negli appositi elenchi. La domanda deve essere corredata da certificato di stato di famiglia in carta libera.

Art.3.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti tramite l'Ufficio di Collocamento, e di dare notizia allo stesso ufficio degli apprendisti dimissionati o dimissionari.

Art.4.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di ambo i sessi, di età non inferiore ai 16 < nota 29 > anni e non superiori ai 20.

Art.5.

Gli apprendisti, prima di essere iscritti nell'apposito elenco, o negli appositi elenchi di categoria da essi prescelti, devono sottoporsi ad una visita medica che accerti la loro idoneità fisica al lavoro. Tale visita sarà eseguita gratuitamente dall'Ufficio di Igiene Ambientale < nota 30 >.
Se l'assunzione avviene dopo sei mesi dall'iscrizione nei suddetti elenchi, prima di assumere il lavoro l'apprendista deve sottoporsi ad analoga visita medica successiva.

TITOLO III
Durata dell'apprendistato ed orario di lavoro.

Art.6.

L'apprendistato non potrà avere una durata superiore a quella che sarà stabilita dai contratti di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro anni.

Art.7.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Sono pure considerati agli effetti del computo di durata dell'apprendistato i periodi di frequenza a corsi professionali riconosciuti sia a San Marino che in Italia.

Art.8.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali. Non potrà superare le 44 ore settimanali per coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6, senza il preventivo benestare dell'Ispettorato del Lavoro, il quale dovrà concederlo tenuto conto della particolare natura del lavoro e sentito il parere vincolante dell'Ufficio di Igiene Ambientale, ma limitatamente alle attività che si svolgono esclusivamente in ore notturne.

Art.9.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art.10.

Nel contratto di apprendistato può essere previsto un periodo di prova non superiore a due mesi. Se contratti collettivi o individuali prevedessero un tempo maggiore, questo si dovrà ridurre automaticamente al periodo massimo stabilito col presente articolo.

Art.11.

L'apprendista avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito di 20 giorni all'anno se minore di 16 anni < nota 31 >, di 15 giorni all'anno se maggiore.

Art.12.
Il periodo di apprendistato termina con la qualifica professionale dell'apprendista.

Art.13.

Superato il periodo di apprendistato esso sarà computato a tutti gli effetti utili ai fini della anzianità di servizio del lavoratore.

Art.14.

Il periodo di apprendistato e la successiva qualificazione dovranno risultare sul libretto di lavoro.

TITOLO IV
Corsi di qualificazioni.

Art.15.

Il Congresso di Stato, avvalendosi di personale statale e non, potrà istituire corsi periodici, pratici e teorici, di aggiornamento e di completamento dell'istruzione necessaria per la qualificazione dell'apprendista.

TITOLO V
Retribuzione ed obblighi dell'apprendista e del datore di lavoro.

Art.16.

La retribuzione degli apprendisti sarà fissata dai contratti di lavoro, ma dovrà aumentare gradualmente in rapporto alla anzianità di apprendistato.
La retribuzione non potrà in ogni caso essere stabilita a cottimo.

Art.17.

L'indennità di anzianità, nel caso che il rapporto di lavoro si sciolga durante il periodo di apprendistato od al suo termine, sarà calcolata secondo i relativi articoli e tabelle della Legge sul Lavoro, salvo il disposto dell'articolo 22 della presente legge.

Art.18

L'apprendista è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite dalla vigente Legge sul Lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto, le disposizioni contrattuali, nonché a frequentare con assiduità i corsi di insegnamento professionale.
Analoghi obblighi fanno capo al datore di lavoro, che, fra l'altro, dovrà accordare all'apprendista i permessi necessari per frequentare i corsi di qualificazione e di aggiornamento.

Art.19.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza, o in ogni caso tali da non consentire il fine dell'apprendistato.

Art.20.

Le contravvenzioni alle norme del presente titolo sono punibili con l'ammenda da L.100.000 a L.250.000 < nota 32 >.

TITOLO VI
Contributi ed esenzioni.

Art.21.

Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dalle imposizioni del contributo su di esse dovuto dai datori di lavoro in forza dell'articolo 33 della Legge 22 dicembre 1955, n.42, sulla Sicurezza Sociale, limitatamente a quanto disposto all'art.28 della presente legge.

Art.22.

Nel caso che l'apprendista venga allontanato dalla azienda, presso cui ha prestato il proprio lavoro, durante il periodo di apprendistato o entro l'anno successivo al raggiungimento della qualificazione professionale, allo stesso spetta, da parte del datore di lavoro, oltre alla normale liquidazione, un emolumento straordinario pari all'importo della somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Istituto per la Sicurezza Sociale a norma dell'art.33 della legge 22 dicembre 1955, n.42.
La presente disposizione non si applica in caso di licenziamento in tronco o allontanamento volontario dell'apprendista, o diminuzione di personale, o liquidazione dell'azienda, o per causa di forza maggiore comunque indipendente dalla volontà del datore di lavoro.

Art.23.

Il datore di lavoro conserva l'obbligo di produrre all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'ordinaria denuncia delle retribuzioni corrisposte agli apprendisti dipendenti nei modi e nei termini previsti dall'art.36 della Legge sulla Sicurezza Sociale.
In caso di inabilità temporanea l'apprendista ha diritto di percepire l'indennità economica sull'ammontare stabilito dalle norme sulla Sicurezza Sociale.

Art.24.

Agli apprendisti che si trovano nelle condizioni previste dall'ultimo articolo del presente titolo viene corrisposta un'indennità di apprendistato di L.6.000 mensili.

Art.25.

La corresponsione dell'indennità di apprendistato viene effettuata dietro presentazione del tesserino di apprendista rilasciato dall'Ufficio di Collocamento.

Art.26.

Il tesserino di cui all'articolo precedente è concesso a ciascun apprendista da parte della Commissione di Collocamento. Su di esso vengono annotati, a cura del datore di lavoro, l'inizio del rapporto di apprendistato, la cessazione di esso, l'azienda presso la quale si svolge e la categoria di apprendistato.
Il datore di lavoro è tenuto a compilare apposito modulo mensile, in cui sono annotate le giornate di lavoro prestate dall'apprendista. Tale modulo dovrà essere inviato all'Ufficio di Collocamento entro i primi otto giorni successivi ad ogni mese, ai fini della corresponsione della indennità di apprendistato.

Art.27.

L'Ufficio di Collocamento compila l'elenco degli apprendisti aventi diritto all'indennità e procede mensilmente alla corresponsione dell'indennità stessa.
Gli apprendisti che si assentano dall'azienda per oltre cinque giornate lavorative in un mese, perdono un terzo dell'indennità di cui all'art.24. La perdono interamente coloro che si assentano dall'azienda per oltre dieci giornate lavorative in un mese.
L'assenza per malattia non pregiudica il godimento dell'indennità, di cui all'art.24, purché non sia superiore ai giorni 30.

Art.28.

L'applicazione delle esenzioni di cui all'art.21 e la corresponsione della indennità di cui all'art.24 hanno luogo esclusivamente per i seguenti rapporti di apprendistato:

LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI
Ceramica:
- apprendista formatore a mano di storte e crogiuoli;
- apprendista decoratore;
- apprendista pittore;
- apprendista ideatore di disegni;
- apprendista modellista;
- apprendista madrista modellista;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle macchine;
- apprendista scalpellino.

Lavorazione meccanica e metallica:
- apprendista riparatore di motoveicoli, di autoveicoli, rimorchi e soccorso stradale;
- apprendista carrozziere;
- apprendista riparatore di elettrodomestici, macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni;
- apprendista operatore di macchine utensili (per i soli dipendenti di aziende artigianali);
- apprendista installatore di impianti elettrici, di apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, di impianti idrico sanitari;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle macchine.

Lavorazione del legno e affini (solo per aziende artigianali):
- apprendista falegname;
- apprendista intagliatore;
- apprendista tappezziere;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle macchine.

Lavorazioni poligrafiche, editoriali e affini:
- apprendista serigrafo;
- apprendista litografo;
- apprendista tipografo;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle macchine.

Servizi per l'igiene e la pulizia:
- apprendista parrucchiere per uomo o donna < nota 33 >.

Ulteriori modifiche e definizioni dell'elenco delle categorie di cui al presente articolo potranno essere stabilite con Decreto Reggenziale su parere del Congresso di Stato.
L'eventuale soppressione di categorie dall'elenco non pregiudica l'applicazione delle esenzioni e la corresponsione delle indennità per i singoli rapporti già in corso nell'ambito delle categorie soppresse.

TITOLO VII
Norme finali.

Art.29.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati, fatte salve in ogni caso le disposizioni a loro più favorevoli.

Art 30.

I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda estensibile, tenuto conto della gravità e della recidiva, da L.100.000 a L.250.000 < nota 34 >, ove non sia disposto in modo specifico diversamente.

Art.31.

Il controllo sull'osservanza delle norme previste dalla presente legge è esercitato dall'Ispettorato del Lavoro, al quale spetta il compito di accertare le violazioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni da parte del Magistrato competente.

Art.32.

Per ogni caso non previsto dalla presente legge si fa richiamo alla Legge sul Lavoro 17 febbraio 1961,
n.7 e alla legge 22 dicembre 1955, n.42, e loro variazioni, restando abrogata ogni contraria disposizione in merito.

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