3. LAVORO SUBORDINATO
3.1. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Legge 11 settembre 1961, n.27 - Legge per la tutela dell'apprendistato
TITOLO I
Definizione dell'apprendistato.
Art.1.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in
forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire
o far impartire, nella sua impresa o fuori di essa, all'apprendista
assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché
possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
TITOLO II
Assunzione dell'apprendista.
Art.2.
Chi intendesse essere assunto come apprendista deve presentare
all'Ufficio di Collocamento domanda in carta libera per essere
iscritto negli appositi elenchi. La domanda deve essere corredata
da certificato di stato di famiglia in carta libera.
Art.3.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti
tramite l'Ufficio di Collocamento, e di dare notizia allo stesso
ufficio degli apprendisti dimissionati o dimissionari.
Art.4.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di ambo i sessi,
di età non inferiore ai 16 <
nota 29 > anni e non superiori ai 20.
Art.5.
Gli apprendisti, prima di essere iscritti nell'apposito elenco,
o negli appositi elenchi di categoria da essi prescelti, devono
sottoporsi ad una visita medica che accerti la loro idoneità
fisica al lavoro. Tale visita sarà eseguita gratuitamente
dall'Ufficio di Igiene Ambientale <
nota 30 >.
Se l'assunzione avviene dopo sei mesi dall'iscrizione nei suddetti
elenchi, prima di assumere il lavoro l'apprendista deve sottoporsi
ad analoga visita medica successiva.
TITOLO III
Durata dell'apprendistato ed orario di lavoro.
Art.6.
L'apprendistato non potrà avere una durata superiore a
quella che sarà stabilita dai contratti di lavoro. Comunque
la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro
anni.
Art.7.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista
presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo
della durata massima del periodo di apprendistato, purché
non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché
si riferiscano alle stesse attività.
Sono pure considerati agli effetti del computo di durata dell'apprendistato
i periodi di frequenza a corsi professionali riconosciuti sia
a San Marino che in Italia.
Art.8.
L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le
8 ore giornaliere e le 48 settimanali. Non potrà superare
le 44 ore settimanali per coloro che non hanno compiuto il diciottesimo
anno di età.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6, senza
il preventivo benestare dell'Ispettorato del Lavoro, il quale
dovrà concederlo tenuto conto della particolare natura
del lavoro e sentito il parere vincolante dell'Ufficio di Igiene
Ambientale, ma limitatamente alle attività che si svolgono
esclusivamente in ore notturne.
Art.9.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate
a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di
lavoro.
Art.10.
Nel contratto di apprendistato può essere previsto un
periodo di prova non superiore a due mesi. Se contratti collettivi
o individuali prevedessero un tempo maggiore, questo si dovrà
ridurre automaticamente al periodo massimo stabilito col presente
articolo.
Art.11.
L'apprendista avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito
di 20 giorni all'anno se minore di 16 anni <
nota 31 >, di 15 giorni all'anno se maggiore.
Art.12.
Il periodo di apprendistato termina con la qualifica professionale
dell'apprendista.
Art.13.
Superato il periodo di apprendistato esso sarà computato
a tutti gli effetti utili ai fini della anzianità di servizio
del lavoratore.
Art.14.
Il periodo di apprendistato e la successiva qualificazione dovranno
risultare sul libretto di lavoro.
TITOLO IV
Corsi di qualificazioni.
Art.15.
Il Congresso di Stato, avvalendosi di personale statale e non,
potrà istituire corsi periodici, pratici e teorici, di
aggiornamento e di completamento dell'istruzione necessaria per
la qualificazione dell'apprendista.
TITOLO V
Retribuzione ed obblighi dell'apprendista e del datore di lavoro.
Art.16.
La retribuzione degli apprendisti sarà fissata dai contratti
di lavoro, ma dovrà aumentare gradualmente in rapporto
alla anzianità di apprendistato.
La retribuzione non potrà in ogni caso essere stabilita
a cottimo.
Art.17.
L'indennità di anzianità, nel caso che il rapporto
di lavoro si sciolga durante il periodo di apprendistato od al
suo termine, sarà calcolata secondo i relativi articoli
e tabelle della Legge sul Lavoro, salvo il disposto dell'articolo
22 della presente legge.
Art.18
L'apprendista è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite
dalla vigente Legge sul Lavoro in quanto compatibili con la specialità
del rapporto, le disposizioni contrattuali, nonché a frequentare
con assiduità i corsi di insegnamento professionale.
Analoghi obblighi fanno capo al datore di lavoro, che, fra l'altro,
dovrà accordare all'apprendista i permessi necessari per
frequentare i corsi di qualificazione e di aggiornamento.
Art.19.
E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'apprendista
a lavori di manovalanza, o in ogni caso tali da non consentire
il fine dell'apprendistato.
Art.20.
Le contravvenzioni alle norme del presente titolo sono punibili
con l'ammenda da L.100.000 a L.250.000 <
nota 32 >.
TITOLO VI
Contributi ed esenzioni.
Art.21.
Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dalle imposizioni
del contributo su di esse dovuto dai datori di lavoro in forza
dell'articolo 33 della Legge 22 dicembre 1955, n.42, sulla Sicurezza
Sociale, limitatamente a quanto disposto all'art.28 della presente
legge.
Art.22.
Nel caso che l'apprendista venga allontanato dalla azienda, presso
cui ha prestato il proprio lavoro, durante il periodo di apprendistato
o entro l'anno successivo al raggiungimento della qualificazione
professionale, allo stesso spetta, da parte del datore di lavoro,
oltre alla normale liquidazione, un emolumento straordinario pari
all'importo della somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all'Istituto per la Sicurezza Sociale a norma dell'art.33
della legge 22 dicembre 1955, n.42.
La presente disposizione non si applica in caso di licenziamento
in tronco o allontanamento volontario dell'apprendista, o diminuzione
di personale, o liquidazione dell'azienda, o per causa di forza
maggiore comunque indipendente dalla volontà del datore
di lavoro.
Art.23.
Il datore di lavoro conserva l'obbligo di produrre all'Istituto
per la Sicurezza Sociale l'ordinaria denuncia delle retribuzioni
corrisposte agli apprendisti dipendenti nei modi e nei termini
previsti dall'art.36 della Legge sulla Sicurezza Sociale.
In caso di inabilità temporanea l'apprendista ha diritto
di percepire l'indennità economica sull'ammontare stabilito
dalle norme sulla Sicurezza Sociale.
Art.24.
Agli apprendisti che si trovano nelle condizioni previste dall'ultimo
articolo del presente titolo viene corrisposta un'indennità
di apprendistato di L.6.000 mensili.
Art.25.
La corresponsione dell'indennità di apprendistato viene
effettuata dietro presentazione del tesserino di apprendista rilasciato
dall'Ufficio di Collocamento.
Art.26.
Il tesserino di cui all'articolo precedente è concesso
a ciascun apprendista da parte della Commissione di Collocamento.
Su di esso vengono annotati, a cura del datore di lavoro, l'inizio
del rapporto di apprendistato, la cessazione di esso, l'azienda
presso la quale si svolge e la categoria di apprendistato.
Il datore di lavoro è tenuto a compilare apposito modulo
mensile, in cui sono annotate le giornate di lavoro prestate dall'apprendista.
Tale modulo dovrà essere inviato all'Ufficio di Collocamento
entro i primi otto giorni successivi ad ogni mese, ai fini della
corresponsione della indennità di apprendistato.
Art.27.
L'Ufficio di Collocamento compila l'elenco degli apprendisti
aventi diritto all'indennità e procede mensilmente alla
corresponsione dell'indennità stessa.
Gli apprendisti che si assentano dall'azienda per oltre cinque
giornate lavorative in un mese, perdono un terzo dell'indennità
di cui all'art.24. La perdono interamente coloro che si assentano
dall'azienda per oltre dieci giornate lavorative in un mese.
L'assenza per malattia non pregiudica il godimento dell'indennità,
di cui all'art.24, purché non sia superiore ai giorni 30.
Art.28.
L'applicazione delle esenzioni di cui all'art.21 e la corresponsione
della indennità di cui all'art.24 hanno luogo esclusivamente
per i seguenti rapporti di apprendistato:
LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI
Ceramica:
- apprendista formatore a mano di storte e crogiuoli;
- apprendista decoratore;
- apprendista pittore;
- apprendista ideatore di disegni;
- apprendista modellista;
- apprendista madrista modellista;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle
macchine;
- apprendista scalpellino.
Lavorazione meccanica e metallica:
- apprendista riparatore di motoveicoli, di autoveicoli, rimorchi
e soccorso stradale;
- apprendista carrozziere;
- apprendista riparatore di elettrodomestici, macchinari e apparecchi
elettrici e di telecomunicazioni;
- apprendista operatore di macchine utensili (per i soli dipendenti
di aziende artigianali);
- apprendista installatore di impianti elettrici, di apparecchi
di riscaldamento, di condizionamento, di impianti idrico sanitari;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle
macchine.
Lavorazione del legno e affini (solo per aziende artigianali):
- apprendista falegname;
- apprendista intagliatore;
- apprendista tappezziere;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle
macchine.
Lavorazioni poligrafiche, editoriali e affini:
- apprendista serigrafo;
- apprendista litografo;
- apprendista tipografo;
- apprendista aggiustatore e/o manutentore degli impianti e delle
macchine.
Servizi per l'igiene e la pulizia:
- apprendista parrucchiere per uomo o donna <
nota 33 >.
Ulteriori modifiche e definizioni dell'elenco delle categorie
di cui al presente articolo potranno essere stabilite con Decreto
Reggenziale su parere del Congresso di Stato.
L'eventuale soppressione di categorie dall'elenco non pregiudica
l'applicazione delle esenzioni e la corresponsione delle indennità
per i singoli rapporti già in corso nell'ambito delle categorie
soppresse.
TITOLO VII
Norme finali.
Art.29.
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli
apprendisti già occupati, fatte salve in ogni caso le disposizioni
a loro più favorevoli.
Art 30.
I contravventori alle norme della presente legge sono puniti
con l'ammenda estensibile, tenuto conto della gravità e
della recidiva, da L.100.000 a L.250.000 <
nota 34 >, ove non sia disposto in modo specifico diversamente.
Art.31.
Il controllo sull'osservanza delle norme previste dalla presente
legge è esercitato dall'Ispettorato del Lavoro, al quale
spetta il compito di accertare le violazioni ai fini dell'applicazione
delle sanzioni da parte del Magistrato competente.
Art.32.
Per ogni caso non previsto dalla presente legge si fa richiamo
alla Legge sul Lavoro 17 febbraio 1961,
n.7 e alla legge 22 dicembre 1955, n.42, e loro variazioni, restando
abrogata ogni contraria disposizione in merito.
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