ALLEGATO CONTRATTUALE n° 7 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
SUL "COSTO SALARIALE" PER I RINNOVI DEI CONTRATTI DI
LAVORO INERENTE AGLI ACCORDI RAGGIUNTI L'11 MAGGIO 1977 - Repubblica
di San Marino 19 Gennaio 1978
Premessa
Nel quadro delle "finalizzazioni" indicate negli accordi
raggiunti l'11 maggio 1977 per i rinnovi dei contratti di lavoro,
nelle categorie dell'industria e dell'artigianato, riconfermate
nel "VERBALE DI ACCORDO" del 2 settembre 1977 sullo
scorporo della Scala Mobile dalla paga base sottoscritto dalle
Associazioni Imprenditoriali e dalla Centrale Sindacale Unitaria;
"finalizzazioni" che si ricollegano anche alla 1a parte
dei contratti "OCCUPAZIONE-INVESTIMENTI" e che impegnano
le parti ad una verifica continua dell'andamento della situazione
occupazionale e dello stato delle aziende e delle imprese e ad
esprimere i propri orientamenti di carattere generale e nel limite
del possibile anche sui vari settori produttivi e delle singole
aziende, nonché verso i pubblici poteri per gli interventi
che si ritengano necessari; viene stipulato il presente ACCORDO
sui punti che seguono:
L'ACCORDO è finalizzato al reinvestimento, alla difesa
ed alla espansione dell'occupazione, nonché al miglioramento
degli impianti e degli ambienti di lavoro.
Le parti convengono che, nell'attesa di approfondire il confronto
mediante una trattativa sulla ristrutturazione del salario, questa
operazione sia utilizzata per accrescere la competitività
del sistema produttivo e per i fini di cui sopra debba essere
elemento incentivante per le aziende produttive.
Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Imprenditoriali,
dandosi atto che il contenuto del rapporto di lavoro è
e deve restare materia di competenza esclusiva delle parti sociali
e la sua definizione deve avvenire mediante l'accordo, demandano
al legislatore la parte degli accordi di sua competenza.
Art. 1 - SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ
L'istituto degli scatti biennali di anzianità rimane inalterato
come è previsto nei contratti ed i medesimi vengono calcolati
sulla paga base tabellare.
Il ricalcolo degli scatti di anzianità sarà effettuato
all'inizio di ogni anno solare.
Art. 2 - PREMI DI PRODUZIONE
I premi di produzione sono calcolati sulla paga base tabellare,
pertanto non verranno calcolati sugli scatti di anzianità
e viceversa. Il ricalcolo sulla contingenza relativo al premio
avverrà una volta all'anno come per gli scatti biennali
di anzianità.
Art. 3 - FESTIVITÀ
Le parti ravvisano l'opportunità della cessazione degli
effetti civili delle seguenti 5 festività religiose: Epifania,
San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo e dello
spostamento alla domenica più vicina di due festività
civili, da scegliere fra le sette nazionali. Pertanto le giornate
di cui sopra, cadenti nell'arco della settimana lavorativa, sono
dichiarate lavorative a tutti gli effetti. Qualora le parti, in
sede di verifica, non dovessero riscontrare l'esigenza di utilizzare
le giornate di festività religiose soppresse a fini produttivi,
queste potranno essere trasformate in giornate di riposo in determinati
periodi dell'anno. Per le due festività civili (nazionali)
che vengono spostate alla domenica, il riposo compensativo avviene
nel modo seguente: il 24 ed il 31 dicembre di ogni anno sono dichiarate
giornate di vacanza retribuita, se cadenti nella normale settimana
lavorativa.
Da questo accordo il lavoratore non deve subire nessun danno economico
rispetto alla situazione attuale con l'obbligo delle aziende di
corrispondere l'intera retribuzione giornaliera più la
retribuzione normale per le ore effettivamente prestate.
Si esprime l'orientamento di andare ad un calendario delle Festività
uniforme per tutte le categorie.
Eventuali trattamenti di miglior favore saranno riassorbiti e
compensati.
Il problema, con questo accordo, trova una soluzione provvisoria
nell'attesa di conoscere meglio quanto verrà fatto in Italia,
per andare successivamente ad una sistemazione definitiva nel
tempo.
Nota a verbale
Le parti si impegnano, entro il 31.03.1978, ad uniformare alla
normativa generale e cioè "tutte le festività
civili e religiose che cadono nella normale settimana lavorativa,
sono retribuite", eventuali casistiche contrattuali diverse.
Art. 4
Le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali,
al fine di agevolare i nuovi insediamenti e la nuova occupazione
nell'ambito delle indicazioni contenute nella prima parte dei
contratti "occupazione-investimenti" ritengono utile
un primo intervento di carattere fiscale o di sgravio sugli oneri
sociali.
Tali interventi devono privilegiare i settori produttivi ed essere
rigorosamente contrattati con le parti sociali.
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p. la C.S.d.L. |
p. l'A.N.I.S. |
p. Unione Artigiani Samm.si |
p. la C.D.L.S. |
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(Mario Nanni) |
(Alessandro
Morri) |
(Gianfranco
Terenzi) |
(Giovanni Giardi) |
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