Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro

ALLEGATO CONTRATTUALE n° 7 - ACCORDO INTERCONFEDERALE SUL "COSTO SALARIALE" PER I RINNOVI DEI CONTRATTI DI LAVORO INERENTE AGLI ACCORDI RAGGIUNTI L'11 MAGGIO 1977 - Repubblica di San Marino 19 Gennaio 1978

Premessa
Nel quadro delle "finalizzazioni" indicate negli accordi raggiunti l'11 maggio 1977 per i rinnovi dei contratti di lavoro, nelle categorie dell'industria e dell'artigianato, riconfermate nel "VERBALE DI ACCORDO" del 2 settembre 1977 sullo scorporo della Scala Mobile dalla paga base sottoscritto dalle Associazioni Imprenditoriali e dalla Centrale Sindacale Unitaria; "finalizzazioni" che si ricollegano anche alla 1a parte dei contratti "OCCUPAZIONE-INVESTIMENTI" e che impegnano le parti ad una verifica continua dell'andamento della situazione occupazionale e dello stato delle aziende e delle imprese e ad esprimere i propri orientamenti di carattere generale e nel limite del possibile anche sui vari settori produttivi e delle singole aziende, nonché verso i pubblici poteri per gli interventi che si ritengano necessari; viene stipulato il presente ACCORDO sui punti che seguono:
L'ACCORDO è finalizzato al reinvestimento, alla difesa ed alla espansione dell'occupazione, nonché al miglioramento degli impianti e degli ambienti di lavoro.
Le parti convengono che, nell'attesa di approfondire il confronto mediante una trattativa sulla ristrutturazione del salario, questa operazione sia utilizzata per accrescere la competitività del sistema produttivo e per i fini di cui sopra debba essere elemento incentivante per le aziende produttive.
Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Imprenditoriali, dandosi atto che il contenuto del rapporto di lavoro è e deve restare materia di competenza esclusiva delle parti sociali e la sua definizione deve avvenire mediante l'accordo, demandano al legislatore la parte degli accordi di sua competenza.

Art. 1 - SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ
L'istituto degli scatti biennali di anzianità rimane inalterato come è previsto nei contratti ed i medesimi vengono calcolati sulla paga base tabellare.
Il ricalcolo degli scatti di anzianità sarà effettuato all'inizio di ogni anno solare.

Art. 2 - PREMI DI PRODUZIONE
I premi di produzione sono calcolati sulla paga base tabellare, pertanto non verranno calcolati sugli scatti di anzianità e viceversa. Il ricalcolo sulla contingenza relativo al premio avverrà una volta all'anno come per gli scatti biennali di anzianità.

Art. 3 - FESTIVITÀ
Le parti ravvisano l'opportunità della cessazione degli effetti civili delle seguenti 5 festività religiose: Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo e dello spostamento alla domenica più vicina di due festività civili, da scegliere fra le sette nazionali. Pertanto le giornate di cui sopra, cadenti nell'arco della settimana lavorativa, sono dichiarate lavorative a tutti gli effetti. Qualora le parti, in sede di verifica, non dovessero riscontrare l'esigenza di utilizzare le giornate di festività religiose soppresse a fini produttivi, queste potranno essere trasformate in giornate di riposo in determinati periodi dell'anno. Per le due festività civili (nazionali) che vengono spostate alla domenica, il riposo compensativo avviene nel modo seguente: il 24 ed il 31 dicembre di ogni anno sono dichiarate giornate di vacanza retribuita, se cadenti nella normale settimana lavorativa.
Da questo accordo il lavoratore non deve subire nessun danno economico rispetto alla situazione attuale con l'obbligo delle aziende di corrispondere l'intera retribuzione giornaliera più la retribuzione normale per le ore effettivamente prestate.
Si esprime l'orientamento di andare ad un calendario delle Festività uniforme per tutte le categorie.
Eventuali trattamenti di miglior favore saranno riassorbiti e compensati.
Il problema, con questo accordo, trova una soluzione provvisoria nell'attesa di conoscere meglio quanto verrà fatto in Italia, per andare successivamente ad una sistemazione definitiva nel tempo.
Nota a verbale
Le parti si impegnano, entro il 31.03.1978, ad uniformare alla normativa generale e cioè "tutte le festività civili e religiose che cadono nella normale settimana lavorativa, sono retribuite", eventuali casistiche contrattuali diverse.

Art. 4
Le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali, al fine di agevolare i nuovi insediamenti e la nuova occupazione nell'ambito delle indicazioni contenute nella prima parte dei contratti "occupazione-investimenti" ritengono utile un primo intervento di carattere fiscale o di sgravio sugli oneri sociali.
Tali interventi devono privilegiare i settori produttivi ed essere rigorosamente contrattati con le parti sociali.

p. la C.S.d.L.
p. l'A.N.I.S.
p. Unione Artigiani Samm.si
p. la C.D.L.S.
(Mario Nanni)
(Alessandro Morri)
(Gianfranco Terenzi)
(Giovanni Giardi)



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