Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro
ALLEGATO CONTRATTUALE n° 5 - ASSENTEISMO

Le parti, nell'intento comune di affrontare con misure adeguate il problema dell'Assenteismo, per evitare possibili abusi nelle assenze dal servizio, concordano quanto segue:
1) adozione di procedure di controllo fiscale preordinate e continuative da parte delle strutture dell'I.S.S. attraverso:
a) controllo a campione degli assenti per malattia e relativa sollecita comunicazione all'azienda e al lavoratore sull'esito della visita. Si ritiene opportuno procedere al controllo di almeno 15 casi al giorno.
b) Le Direzioni aziendali possono avanzare richiesta per visite di controllo dei loro dipendenti direttamente all'Ufficio preposto o tramite l'Associazione Nazionale Industria Sammarinese.
A tali richieste l'I.S.S. deve dare carattere di priorità nell'ambito dei controlli a campione predisposti.
c) Onde consentire i controlli di cui sopra, la certificazione medica deve sempre indicare se il paziente può o non può uscire dal proprio domicilio; nei casi di malattia di breve durata si "suggerisce" di non autorizzare il paziente ad uscire, in ogni altro caso dovranno essere indicate anche nella certificazione medica, delle fasce orarie entro le quali il dipendente dovrà trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato, come segue: dalle 10.30 alle 13.30.
Si richiede inoltre all'I.S.S. e agli Uffici del Lavoro di provvedere ai controlli anche oltre le fasce sopra indicate. Deroga a quanto sopra potrà essere suggerita dal medico curante, nella fase acuta della malattia, nei casi di lavoratori che traumatizzati o infortunati non destino dubbi di assenteismo volontario o in casi in cui il lavoratore deve recarsi a visita di controllo od a sostenere specifiche terapie richieste dall'I.S.S..
2) Qualora si riscontrino abusi accertati dall'Ufficio competente, l'I.S.S. dovrà dare immediata attuazione alle norme previste dalle vigenti leggi in materia di sospensione della Indennità Economica per malattia. La sanzione della sospensione potrà interessare l'eventuale recupero delle somme erogate prima dell'accertamento dei fatti che hanno determinato la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità, qualora emerga il fondato dubbio che l'abuso possa risalire ad un periodo precedente, a norma dell'art. 30 della Legge n° 42 del 22.12.55. La ripresa delle prestazioni per la stessa causa potrà essere disposta solo dal medico fiscale.
3) In caso di malattie che superano i 30 giorni, possono essere richieste in sostituzione, assunzioni di lavoratori a tempo determinato sulla base delle vigenti norme contrattuali e di legge fino al rientro del titolare.
4) Le parti concordano inoltre che, rientrando gli aspetti sopra trattati nelle norme legislative già operanti, sia opportuno che gli organi preposti emanino le norme regolamentari necessarie.

Concordano inoltre di proseguire, anche alla luce di eventuali risultati derivanti dalle norme contenute nel presente accordo, a verificare interventi legislativi per il controllo degli abusi nell'assenteismo ed in particolare, sulla durata delle malattie per la diminuzione dei costi all'azienda specialmente per le malattie lunghe e per porre in atto correzioni a distorsioni legislative che potrebbero prestarsi ad abusi o in altri casi potrebbero non tutelare adeguatamente coloro che hanno subito particolari menomazioni alle loro capacità lavorative.
Le parti ritengono che in un tale confronto debba essere presente, oltre alle forze sociali, anche il Governo per le specifiche competenze che esso ha in materia e pertanto si riservano di proseguire il confronto con lo stesso.
Infine le parti si impegnano, per verificare e contenere eventuali abusi nelle assenze, ad effettuare successive verifiche.

Malattie brevi:
le parti concordano di richiedere agli organismi competenti dell'I.S.S. di formalizzare una procedura che preveda per le malattie brevi (alcuni giorni) l'obbligo di non uscire.
Nel caso che tale procedura risulti inadeguata, le parti si impegnano a concordare nell'arco della durata del contratto le modalità di istituzione di una doppia fascia di controllo (mattina e pomeriggio) limitatamente alle malattie brevi di cui sopra.

Malattie lunghe:
si concorda, per quei lavoratori che a seguito di certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Collegiale, si consigli il trasferimento in altro posto di lavoro, qualora non esistano soluzioni interne di attuare la mobilità interaziendale, tenuto conto delle norme in materia. Durante la mobilità il lavoratore non maturerà le ferie.
Le parti si impegnano inoltre a richiedere, per i lavoratori in mobilità, una ulteriore riduzione del costo a carico delle aziende attraverso appositi interventi legislativi già allo studio.
Anche nel caso di malattia, infortunio, ecc. in cui si superino i 210 giorni di calendario, oppure 140 giorni lavorativi, anche se effettuati nell'arco di 21 mesi, il lavoratore interessato non maturerà l'istituto contrattuale delle ferie.
Dal comma precedente sono escluse le malattie professionali, infortuni sul lavoro e l'assenza obbligatoria per gravidanza (5 mesi).
Resta inteso che la mancata maturazione delle ferie decorrerà dal 211° giorno di calendario o dopo i 140 giorni lavorativi, pertanto è fatta salva la maturazione delle ferie nei periodi antecedenti.
a) L'accordo sull'assenteismo per quanto di competenza esclusiva contrattuale avrà carattere sperimentale la cui durata è riferita alla triennalità del contratto (01.01.86 -31.12.88) con verifiche al fine di individuare l'efficacia o meno degli interventi concordati.
b) Il periodo di malattia da prendere in considerazione decorre dall'01/01/86.

p. la C.S.d.L.
p. l'A.N.I.S.
p. la C.D.L.S.
(S. Macina)
(C. Giorgi)
(A. Macina)




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