ALLEGATO CONTRATTUALE n° 5 - ASSENTEISMO
Le parti, nell'intento comune di affrontare con misure adeguate
il problema dell'Assenteismo, per evitare possibili abusi nelle
assenze dal servizio, concordano quanto segue:
1) adozione di procedure di controllo fiscale preordinate e continuative
da parte delle strutture dell'I.S.S. attraverso:
a) controllo a campione degli assenti per malattia e relativa
sollecita comunicazione all'azienda e al lavoratore sull'esito
della visita. Si ritiene opportuno procedere al controllo di almeno
15 casi al giorno.
b) Le Direzioni aziendali possono avanzare richiesta per visite
di controllo dei loro dipendenti direttamente all'Ufficio preposto
o tramite l'Associazione Nazionale Industria Sammarinese.
A tali richieste l'I.S.S. deve dare carattere di priorità
nell'ambito dei controlli a campione predisposti.
c) Onde consentire i controlli di cui sopra, la certificazione
medica deve sempre indicare se il paziente può o non può
uscire dal proprio domicilio; nei casi di malattia di breve durata
si "suggerisce" di non autorizzare il paziente ad uscire,
in ogni altro caso dovranno essere indicate anche nella certificazione
medica, delle fasce orarie entro le quali il dipendente dovrà
trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato,
come segue: dalle 10.30 alle 13.30.
Si richiede inoltre all'I.S.S. e agli Uffici del Lavoro di provvedere
ai controlli anche oltre le fasce sopra indicate. Deroga a quanto
sopra potrà essere suggerita dal medico curante, nella
fase acuta della malattia, nei casi di lavoratori che traumatizzati
o infortunati non destino dubbi di assenteismo volontario o in
casi in cui il lavoratore deve recarsi a visita di controllo od
a sostenere specifiche terapie richieste dall'I.S.S..
2) Qualora si riscontrino abusi accertati dall'Ufficio competente,
l'I.S.S. dovrà dare immediata attuazione alle norme previste
dalle vigenti leggi in materia di sospensione della Indennità
Economica per malattia. La sanzione della sospensione potrà
interessare l'eventuale recupero delle somme erogate prima dell'accertamento
dei fatti che hanno determinato la decadenza del lavoratore dal
diritto all'indennità, qualora emerga il fondato dubbio
che l'abuso possa risalire ad un periodo precedente, a norma dell'art.
30 della Legge n° 42 del 22.12.55. La ripresa delle prestazioni
per la stessa causa potrà essere disposta solo dal medico
fiscale.
3) In caso di malattie che superano i 30 giorni, possono essere
richieste in sostituzione, assunzioni di lavoratori a tempo determinato
sulla base delle vigenti norme contrattuali e di legge fino al
rientro del titolare.
4) Le parti concordano inoltre che, rientrando gli aspetti sopra
trattati nelle norme legislative già operanti, sia opportuno
che gli organi preposti emanino le norme regolamentari necessarie.
Concordano inoltre di proseguire, anche alla luce di eventuali
risultati derivanti dalle norme contenute nel presente accordo,
a verificare interventi legislativi per il controllo degli abusi
nell'assenteismo ed in particolare, sulla durata delle malattie
per la diminuzione dei costi all'azienda specialmente per le malattie
lunghe e per porre in atto correzioni a distorsioni legislative
che potrebbero prestarsi ad abusi o in altri casi potrebbero non
tutelare adeguatamente coloro che hanno subito particolari menomazioni
alle loro capacità lavorative.
Le parti ritengono che in un tale confronto debba essere presente,
oltre alle forze sociali, anche il Governo per le specifiche competenze
che esso ha in materia e pertanto si riservano di proseguire il
confronto con lo stesso.
Infine le parti si impegnano, per verificare e contenere eventuali
abusi nelle assenze, ad effettuare successive verifiche.
Malattie brevi: le parti concordano di richiedere agli organismi
competenti dell'I.S.S. di formalizzare una procedura che preveda
per le malattie brevi (alcuni giorni) l'obbligo di non uscire.
Nel caso che tale procedura risulti inadeguata, le parti si impegnano
a concordare nell'arco della durata del contratto le modalità
di istituzione di una doppia fascia di controllo (mattina e pomeriggio)
limitatamente alle malattie brevi di cui sopra.
Malattie lunghe: si concorda, per quei lavoratori che a seguito
di certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Collegiale,
si consigli il trasferimento in altro posto di lavoro, qualora
non esistano soluzioni interne di attuare la mobilità interaziendale,
tenuto conto delle norme in materia. Durante la mobilità
il lavoratore non maturerà le ferie.
Le parti si impegnano inoltre a richiedere, per i lavoratori in
mobilità, una ulteriore riduzione del costo a carico delle
aziende attraverso appositi interventi legislativi già
allo studio.
Anche nel caso di malattia, infortunio, ecc. in cui si superino
i 210 giorni di calendario, oppure 140 giorni lavorativi, anche
se effettuati nell'arco di 21 mesi, il lavoratore interessato
non maturerà l'istituto contrattuale delle ferie.
Dal comma precedente sono escluse le malattie professionali, infortuni
sul lavoro e l'assenza obbligatoria per gravidanza (5 mesi).
Resta inteso che la mancata maturazione delle ferie decorrerà
dal 211° giorno di calendario o dopo i 140 giorni lavorativi,
pertanto è fatta salva la maturazione delle ferie nei periodi
antecedenti.
a) L'accordo sull'assenteismo per quanto di competenza esclusiva
contrattuale avrà carattere sperimentale la cui durata
è riferita alla triennalità del contratto (01.01.86
-31.12.88) con verifiche al fine di individuare l'efficacia o
meno degli interventi concordati.
b) Il periodo di malattia da prendere in considerazione decorre
dall'01/01/86.
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p. la C.S.d.L. |
p. l'A.N.I.S. |
p. la C.D.L.S. |
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(S. Macina) |
(C. Giorgi) |
(A. Macina) |
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