ALLEGATO CONTRATTUALE
n° 4 - VERBALE DI ACCORDO INTERCONFEDERALE SULL'INQUADRAMENTO
PROFESSIONALE UNICO "TIPO" CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
(Testo integrato dall'Accordo del 25 febbraio 1992)
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata
su categorie professionali alle quali corrispondono eguali valori
minimi retributivi tabellari, secondo le tabelle allegate ad ogni
accordo contrattuale collettivo di settore o aziendale.
In accordi collettivi, di settore o aziendali, a seguito di opportuna
ed approfondita verifica delle situazioni esistenti e di organizzazione
del lavoro, può essere determinato nelle categorie uno
o più livelli retributivi.
La classificazione unica di cui sopra non modifica l'attribuzione
ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed
economico (come ad esempio l'indennità di anzianità,
ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati, le
categorie speciali (intermedi) e gli operai dalle disposizioni
di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo
e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente
modificate con il presente accordo.
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente
articolo avviene sulla base delle declaratorie generali e a livello
di settore o aziendale dalle esemplificazioni dei profili professionali
e degli esempi. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche
e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e
dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono
per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate
nel testo. Le declaratorie esprimono concetti e indicazioni di
massima per l'inquadramento professionale che deve comunque essere
improntato ad una giusta valutazione della professionalità
del lavoratore, al quale (lavoratore) deve essere consentita la
più ampia possibilità di affermare le proprie capacità
creative professionali e di lavoro. I profili e gli esempi nella
realtà delle aziende sammarinesi assumono valori indicativi.
Rimane comunque inteso che i lavoratori inquadrati professionalmente
nelle otto categorie previste dal presente accordo svolgono la
loro attività sulla base di direttive emanate dalla relativa
struttura gerarchica aziendale.
DECLARATORIE
CATEGORIA 1a
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività manuali non direttamente
collegate al processo produttivo (semplice manovalanza e pulizia)
per le quali non occorrono conoscenze professionali.
CATEGORIA 2a
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle
quali occorrono comuni capacità pratiche e conoscenze professionali
di tipo elementare;
- i lavoratori che svolgono attività amministrative con
mansioni d'ordine che non richiedono in modo particolare preparazione,
esperienza e pratica d'ufficio.
CATEGORIA 3a
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti
una specifica preparazione risultante da normale conoscenza delle
macchine e del materiale di lavorazione o che, senza l'utilizzo
di macchine richiedono una relativa abilità di lavoro,
acquisibile con adeguata esperienza;
- i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura
tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione
e pratica di ufficio o corrispondenti esperienze di lavoro.
CATEGORIA 4a
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività di particolare complessità
per l'esecuzione delle quali si richiedono:
cognizioni tecnico-pratiche, inerenti alla tecnologia del lavoro
e del materiale trattato, conseguite in istituti professionali
o mediante istruzione equivalente ovvero particolari capacità
e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio.
Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati
inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche
professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, con apporto di adeguata competenza tecnico
pratica, guidano e controllano un gruppo di altri lavoratori,
ma senza iniziative per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che svolgono attività di coordinamento e
controllo di carattere tecnico o amministrativo, oppure attività
esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste dalla
2a allinea della categoria precedente.
CATEGORIA 5a
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche
indicate nel primo allinea della declaratoria della 4a categoria,
compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di
particolare e personale competenza, operazioni su apparati ed
attrezzature complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia
specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che guidano e controllano con apporti di particolare
competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando
un certo potere di iniziative per la condotta ed i risultati delle
lavorazioni;
- i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche
caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei
principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività
in cui operano e che richiedono un diploma di scuole medie superiori
o corrispondenti conoscenze ed esperienze.
CATEGORIA 6a
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che svolgono funzioni
direttive che richiedono particolare preparazione e capacità
professionale e notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato
esercizio delle funzioni con possibilità di iniziative
e discrezionalità di poteri e facoltà di decisioni
nei limiti delle direttive generali loro impartite dal dirigente
d'azienda o dal titolare.
CATEGORIA 7a
Appartengono alla 7a categoria coloro che sono preposti alla Direzione
dei settori: amministrativo o tecnico e produttivo o commerciale,
dell'organizzazione aziendale ed esplicano le loro mansioni con
generale supremazia gerarchica, con ampi poteri di autonomia e
piena libertà di determinazione che consentono loro, nel
quadro delle direttive generali dell'Imprenditore o del Presidente
del Consiglio di Amministrazione o del Legale Rappresentante (Amministratore
unico ecc.) o del Direttore Generale dell'azienda e quindi senza
l'obbligo di chiedere di volta in volta, a questi ultimi, particolari
istruzioni o consensi, d'imporre, nell'ambito delle finalità
perseguite dall'impresa, i propri discrezionali poteri di disposizione
così da influenzare con la loro opera la vita dell'azienda,
tanto nel suo interno quanto nei rapporti con terzi.
CATEGORIA 8a
Appartengono alla 8a categoria coloro che sono preposti alla Direzione
di tutti i settori dell'organizzazione aziendale ed esplicano
le loro mansioni con generale supremazia gerarchica, con ampi
poteri di autonomia e piena libertà di determinazione che
consentono loro, nel quadro delle direttive generali dell'Imprenditore
o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Legale
Rappresentante (Amministratore unico ecc.) dell'azienda e quindi
senza l'obbligo di chiedere di volta in volta, a questi ultimi,
particolari istruzioni o consensi, d'imporre, nell'ambito delle
finalità perseguite dall'impresa, i propri discrezionali
poteri di disposizione così da influenzare con la loro
opera la vita dell'azienda, tanto nel suo interno quanto nei rapporti
con terzi.
Si concorda che il parametro retributivo dell'8a categoria sia
pari a 100/200 rispetto alla prima categoria.
Nota a verbale
Per il periodo di addestramento previsto dai contratti aziendali
e di settore, le parti convengono che i parametri retributivi
si calcolano sulla retribuzione prevista per la seconda categoria.
I lavoratori che vengono assunti in prima categoria non dovranno
effettuare l'addestramento.
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p. la C.S.d.L. |
p. l'A.N.I.S. |
p. la C.D.L.S. |
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(Pio Chiaruzzi) |
(Carlo Giorgi) |
(Marco Beccari) |
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