Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro
ALLEGATO CONTRATTUALE n° 3 - REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA S.S.A.

Art. 1 - Le elezioni per la nomina dei delegati della Struttura Sindacale Aziendale (S.S.A.) vengono indette dalla S.S.A. o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie entro e non oltre il 24° mese di permanenza in carica della stessa S.S.A.
Qualora, superato il 24° mese non siano state indette le elezioni della S.S.A, l'iniziativa può essere assunta anche da singoli lavoratori o gruppi di essi purché siano dipendenti dell'azienda.
L'anzidetta iniziativa si concretizza in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve indicare il luogo, il giorno e l'orario della votazione ed essere in ogni caso affissa nell'albo aziendale e inviata, per conoscenza, alla Direzione Aziendale, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Il termine per la presentazione delle liste è di n. 3 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.

Art. 2 - Il Comitato elettorale è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie e/o da un lavoratore dell'azienda in rappresentanza di ciascuna lista e si intenderà definitivamente costituito e funzionante ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.
Il Comitato elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle operazioni relative.
Il Comitato elettorale ha il compito di ricevere le liste, di nominare un Presidente e 2 scrutatori per ogni seggio e di dirimere ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse dai requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Le liste saranno formate come segue:
a) lista generale unica: tale lista non comprende suddivisioni interne e sono riportati tutti i nominativi dei dipendenti aventi i requisiti di eleggibilità previsti dal presente regolamento. Le preferenze non possono superare il numero complessivo dei membri della S.S.A. da eleggere, risultante dall'art. 7 del Contratto Unico Generale.
Nella S.S.A. sarà in ogni caso attribuito un posto agli impiegati o agli operai. La suddivisione di cui sopra sarà effettuata in base al calcolo previsto al 2° comma dell'Art.4 del presente regolamento.
b) Lista unica suddivisa per reparto - Ufficio - gruppo omogeneo linea. Ogni candidato non può essere presente in più di una lista. Le preferenze, per ciascuna lista, non possono superare il numero indicato nella lista stessa.

Art. 4 - Gli elementi necessari per determinare il numero complessivo dei membri della S.S.A. risultante dall'art. 7 del Contratto nonché per la ripartizione dei posti rispettivamente spettanti alle singole liste, ai sensi degli artt.3 e 4 del presente accordo, saranno forniti, se richiesto, dalla Direzione aziendale. La ripartizione dei posti tra le liste viene effettuata nel modo seguente:
1) si divide il numero complessivo dei lavoratori per il numero delle unità di cui dovrà essere composta la S.S.A.
2) Il numero dei lavoratori dipendenti componenti le liste di cui sopra, si divide per il quoziente ottenuto ai sensi del punto precedente; i risultanti quozienti interi indicheranno il numero dei seggi da riservarsi rispettivamente a ciascuna lista.
3) Nel caso di esistenza di resti, il seggio residuo sarà assegnato alla lista che ha riportato il resto maggiore anche se non sia stato raggiunto il quoziente di cui al punto 1).

Art. 5 - Sono eleggibili i lavoratori di età non inferiore ai 18 anni salvo deroga da concordarsi fra le Organizzazioni firmatarie, nei casi di notevole aliquota di giovani inferiori ai 18 anni nell'azienda. Per la eleggibilità è richiesto il requisito di almeno sei mesi di anzianità presso l'azienda.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nelle aziende che abbiano iniziata la loro attività da meno di 12 mesi nonché nelle industrie nelle quali l'anzianità media del personale normalmente addettovi, sia inferiore ai sei mesi.
Non sono eleggibili nella S.S.A. i lavoratori che ricoprono incarichi dirigenziali (Direttori).

Art. 6 - Sono elettori tutti i lavoratori non in prova della azienda iscritti o meno alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 7 - Ove nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse, ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura del Comitato elettorale mediante affissione negli albi esistenti presso l'azienda, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni. Eventuali modifiche delle liste conseguenti a contestazioni o reclami definite dal Comitato elettorale, sono ammesse entro i primi 2 giorni dall'affissione, senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nell'albo e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui al 1° comma dell'art. 18.

Art. 8 - La Direzione aziendale, se richiesta, metterà a disposizione del Comitato elettorale e dei dipendenti, un elenco aggiornato degli elettori diviso per qualifica e reparto.
Il Comitato elettorale a sua volta, invierà alla Direzione Aziendale copia della lista generale unica o della lista unica suddivisa.

Art. 9 - Nelle elezioni della S.S.A, nel rispetto delle norme di cui agli art.li 3 e 4 si applica il sistema proporzionale.
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.

Art. 10 - Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 11 - La votazione ha luogo a mezzo scheda unica (lista generale unica) o scheda reparto (lista unica suddivisa). La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione, dal presidente del seggio.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, se presenta traccia di scrittura o analoghi segni di individuazione, se contiene preferenze per un numero di candidati superiore a quello indicato nella lista stessa.

Art. 12 - L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata e nel numero indicato nella lista stessa. Il voto sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

Art. 13 - La votazione dovrà essere fatta in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora la ubicazione degli impianti ed il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservarne, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Art. 14 - Il seggio è composto da due scrutatori e da un Presidente nominato dal Comitato elettorale. Compito dei componenti del seggio è quello di redigere il verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

Art. 15 - A cura del Comitato elettorale, ogni seggio sarà munito di una cassetta idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della lista per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto del voto presso di esso.

Art. 16 - Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente di seggio un documento di riconoscimento personale; in mancanza di documento personale, essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 dei componenti il seggio.

Art. 17 - Il presidente segnerà nell'elenco di cui all'art.15, a fianco del nome dell'elettore, l'indicazione che lo stesso ha votato, apponendo la propria firma o sigla.

Art. 18 - Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. Al termine dello scrutinio, il verbale del medesimo, unitamente al materiale delle votazioni (scheda, elenchi, ecc.), verrà consegnato da parte del presidente del seggio al Comitato elettorale, che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio Verbale. Il Comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (escluso i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato dopo la definitiva convalida della S.S.A., sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò, almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Direzione.

Art. 19 - Il comitato elettorale darà immediatamente notizia dei risultati delle votazioni mediante affissione nell'albo aziendale e comunicazione alla Direzione aziendale. Trascorsi tre giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata l'assegnazione dei posti di cui agli art.li 3 e 4 ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui all'art. 18; ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, il Comitato deve provvedere al loro esame entro 24 ore, inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni firmatarie del presente regolamento ed alla Direzione aziendale entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente a mezzo Raccomandata r.r.

Art. 20 - Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, devono essere avanzate da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del Comitato elettorale; per la Direzione aziendale, il termine predetto decorrerà dalla data della notifica ricevuta.
Le contestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata r.r. alle Organizzazioni Sindacali ed ai Rappresentanti dei gruppi dei lavoratori nonché alla Direzione aziendale ed all'ANIS.
I risultati delle elezioni s'intenderanno definitivi trascorsi i termini di cui al 1° comma, senza che siano state avanzate contestazioni.
In caso di contestazione, le Organizzazioni firmatarie ed i Rappresentanti dei gruppi interessati, si incontreranno per l'esame delle contestazioni stesse, entro 20 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del Comitato Elettorale.

Art. 21 - Per l'elezione della S.S.A. nelle aziende fino a 20 dipendenti, al fine di consentire il maggior possibile snellimento delle operazioni relative alle elezioni della S.S.A., le norme del presente regolamento, riguardanti l'intero svolgimento delle elezioni, non troveranno applicazione; naturalmente senza pregiudizio delle garanzie perseguite dal presente regolamento, per la regolarità delle operazioni stesse e per la maggior segretezza del voto.

p. la C.S.d.L.
p. l'A.N.I.S.
p. la C.D.L.S.
(Mario Nanni)
(A. Morri)
(Giovanni Giardi)




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