ALLEGATO CONTRATTUALE
n° 3 - REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA S.S.A.
Art. 1 - Le elezioni per la nomina dei delegati della Struttura
Sindacale Aziendale (S.S.A.) vengono indette dalla S.S.A. o dalle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie entro e non
oltre il 24° mese di permanenza in carica della stessa S.S.A.
Qualora, superato il 24° mese non siano state indette le elezioni
della S.S.A, l'iniziativa può essere assunta anche da singoli
lavoratori o gruppi di essi purché siano dipendenti dell'azienda.
L'anzidetta iniziativa si concretizza in una comunicazione dell'intendimento
di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve indicare
il luogo, il giorno e l'orario della votazione ed essere in ogni
caso affissa nell'albo aziendale e inviata, per conoscenza, alla
Direzione Aziendale, almeno 3 giorni prima del giorno fissato
per le votazioni.
Il termine per la presentazione delle liste è di n. 3 giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.
Art. 2 - Il Comitato elettorale è composto da un rappresentante
per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie
e/o da un lavoratore dell'azienda in rappresentanza di ciascuna
lista e si intenderà definitivamente costituito e funzionante
ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine
utile per la presentazione delle liste.
Il Comitato elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con
la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento
delle elezioni, sovrintendendo alle operazioni relative.
Il Comitato elettorale ha il compito di ricevere le liste, di
nominare un Presidente e 2 scrutatori per ogni seggio e di dirimere
ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse
dai requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 3 - Le liste saranno formate come segue:
a) lista generale unica: tale lista non comprende suddivisioni
interne e sono riportati tutti i nominativi dei dipendenti aventi
i requisiti di eleggibilità previsti dal presente regolamento.
Le preferenze non possono superare il numero complessivo dei membri
della S.S.A. da eleggere, risultante dall'art. 7 del Contratto
Unico Generale.
Nella S.S.A. sarà in ogni caso attribuito un posto agli
impiegati o agli operai. La suddivisione di cui sopra sarà
effettuata in base al calcolo previsto al 2° comma dell'Art.4
del presente regolamento.
b) Lista unica suddivisa per reparto - Ufficio - gruppo omogeneo
linea. Ogni candidato non può essere presente in più
di una lista. Le preferenze, per ciascuna lista, non possono superare
il numero indicato nella lista stessa.
Art. 4 - Gli elementi necessari per determinare il numero complessivo
dei membri della S.S.A. risultante dall'art. 7 del Contratto nonché
per la ripartizione dei posti rispettivamente spettanti alle singole
liste, ai sensi degli artt.3 e 4 del presente accordo, saranno
forniti, se richiesto, dalla Direzione aziendale. La ripartizione
dei posti tra le liste viene effettuata nel modo seguente:
1) si divide il numero complessivo dei lavoratori per il numero
delle unità di cui dovrà essere composta la S.S.A.
2) Il numero dei lavoratori dipendenti componenti le liste di
cui sopra, si divide per il quoziente ottenuto ai sensi del punto
precedente; i risultanti quozienti interi indicheranno il numero
dei seggi da riservarsi rispettivamente a ciascuna lista.
3) Nel caso di esistenza di resti, il seggio residuo sarà
assegnato alla lista che ha riportato il resto maggiore anche
se non sia stato raggiunto il quoziente di cui al punto 1).
Art. 5 - Sono eleggibili i lavoratori di età non inferiore
ai 18 anni salvo deroga da concordarsi fra le Organizzazioni firmatarie,
nei casi di notevole aliquota di giovani inferiori ai 18 anni
nell'azienda. Per la eleggibilità è richiesto il
requisito di almeno sei mesi di anzianità presso l'azienda.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nelle
aziende che abbiano iniziata la loro attività da meno di
12 mesi nonché nelle industrie nelle quali l'anzianità
media del personale normalmente addettovi, sia inferiore ai sei
mesi.
Non sono eleggibili nella S.S.A. i lavoratori che ricoprono incarichi
dirigenziali (Direttori).
Art. 6 - Sono elettori tutti i lavoratori non in prova della
azienda iscritti o meno alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 7 - Ove nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente
regolamento, un candidato risulti compreso in più di una
lista, il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione
delle liste stesse, ai sensi del comma successivo, inviterà
il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura del Comitato elettorale mediante affissione
negli albi esistenti presso l'azienda, almeno 3 giorni prima della
data fissata per l'inizio delle elezioni. Eventuali modifiche
delle liste conseguenti a contestazioni o reclami definite dal
Comitato elettorale, sono ammesse entro i primi 2 giorni dall'affissione,
senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione;
delle rettifiche sarà data notizia nell'albo e dei reclami
sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui al 1°
comma dell'art. 18.
Art. 8 - La Direzione aziendale, se richiesta, metterà
a disposizione del Comitato elettorale e dei dipendenti, un elenco
aggiornato degli elettori diviso per qualifica e reparto.
Il Comitato elettorale a sua volta, invierà alla Direzione
Aziendale copia della lista generale unica o della lista unica
suddivisa.
Art. 9 - Nelle elezioni della S.S.A, nel rispetto delle norme
di cui agli art.li 3 e 4 si applica il sistema proporzionale.
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma
degli articoli precedenti.
Art. 10 - Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e
non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
Art. 11 - La votazione ha luogo a mezzo scheda unica (lista generale
unica) o scheda reparto (lista unica suddivisa). La scheda deve
essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione,
dal presidente del seggio.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta,
se presenta traccia di scrittura o analoghi segni di individuazione,
se contiene preferenze per un numero di candidati superiore a
quello indicato nella lista stessa.
Art. 12 - L'elettore può manifestare la preferenza solo
per i candidati della lista da lui votata e nel numero indicato
nella lista stessa. Il voto sarà espresso dall'elettore
mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato
preferito.
Art. 13 - La votazione dovrà essere fatta in modo tale
da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
Qualora la ubicazione degli impianti ed il numero dei votanti
lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione evitando peraltro eccessivi frazionamenti
anche per conservarne, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Art. 14 - Il seggio è composto da due scrutatori e da
un Presidente nominato dal Comitato elettorale. Compito dei componenti
del seggio è quello di redigere il verbale dello scrutinio
su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
Art. 15 - A cura del Comitato elettorale, ogni seggio sarà
munito di una cassetta idonea ad una regolare votazione, chiusa
e sigillata sino all'apertura ufficiale della lista per l'inizio
dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco
completo degli elettori aventi diritto del voto presso di esso.
Art. 16 - Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno
esibire al presidente di seggio un documento di riconoscimento
personale; in mancanza di documento personale, essi dovranno essere
riconosciuti da almeno 2 dei componenti il seggio.
Art. 17 - Il presidente segnerà nell'elenco di cui all'art.15,
a fianco del nome dell'elettore, l'indicazione che lo stesso ha
votato, apponendo la propria firma o sigla.
Art. 18 - Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli
elettori. Al termine dello scrutinio, il verbale del medesimo,
unitamente al materiale delle votazioni (scheda, elenchi, ecc.),
verrà consegnato da parte del presidente del seggio al
Comitato elettorale, che procederà alle operazioni riepilogative
di calcolo dandone atto nel proprio Verbale. Il Comitato elettorale,
al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà
a sigillare in un unico piego tutto il materiale (escluso i verbali)
trasmesso dai seggi; il piego sigillato dopo la definitiva convalida
della S.S.A., sarà conservato secondo accordi tra il Comitato
elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità
e ciò, almeno per tre mesi. Successivamente sarà
distrutto alla presenza di un delegato della Direzione.
Art. 19 - Il comitato elettorale darà immediatamente notizia
dei risultati delle votazioni mediante affissione nell'albo aziendale
e comunicazione alla Direzione aziendale. Trascorsi tre giorni
dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata
l'assegnazione dei posti di cui agli art.li 3 e 4 ed il Comitato
ne dà atto nel verbale di cui all'art. 18; ove invece siano
stati presentati reclami nei termini suddetti, il Comitato deve
provvedere al loro esame entro 24 ore, inserendo nel verbale suddetto
le conclusioni alle quali è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni firmatarie
del presente regolamento ed alla Direzione aziendale entro 24
ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente
a mezzo Raccomandata r.r.
Art. 20 - Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche
di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, devono essere
avanzate da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il
termine di 5 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo
del Comitato elettorale; per la Direzione aziendale, il termine
predetto decorrerà dalla data della notifica ricevuta.
Le contestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo
raccomandata r.r. alle Organizzazioni Sindacali ed ai Rappresentanti
dei gruppi dei lavoratori nonché alla Direzione aziendale
ed all'ANIS.
I risultati delle elezioni s'intenderanno definitivi trascorsi
i termini di cui al 1° comma, senza che siano state avanzate
contestazioni.
In caso di contestazione, le Organizzazioni firmatarie ed i Rappresentanti
dei gruppi interessati, si incontreranno per l'esame delle contestazioni
stesse, entro 20 giorni dalla data della chiusura del verbale
conclusivo del Comitato Elettorale.
Art. 21 - Per l'elezione della S.S.A. nelle aziende fino a 20
dipendenti, al fine di consentire il maggior possibile snellimento
delle operazioni relative alle elezioni della S.S.A., le norme
del presente regolamento, riguardanti l'intero svolgimento delle
elezioni, non troveranno applicazione; naturalmente senza pregiudizio
delle garanzie perseguite dal presente regolamento, per la regolarità
delle operazioni stesse e per la maggior segretezza del voto.
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p. la C.S.d.L. |
p. l'A.N.I.S. |
p. la C.D.L.S. |
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(Mario Nanni) |
(A. Morri) |
(Giovanni Giardi) |
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