ALLEGATO CONTRATTUALE n° 19 - ACCORDO INTERCONFERDERALE
- SICUREZZA SUL LAVORO -
Tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese, la Confederazione
Sammarinese del Lavoro e la Confederazione Democratica Lavoratori
Sammarinesi
- premesso che è interesse delle parti e dei loro rappresentanti,
e più in generale del paese, giungere ad un miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- considerato che la Legge Quadro in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, Legge 18 febbraio 1998 n° 31, sulla
base di criteri e principi partecipativi, prevede espressamente,
all'art. 14, l'elezione o la designazione, da parte dei lavoratori,
di un proprio rappresentante per la sicurezza, denominato in seguito
RLS;
- considerato inoltre che la norma non definisce criteri, tempi
e modalità di tale elezione o designazione e che le parti
intendono concordare gli aspetti applicativi della rappresentanza
dei lavoratori in tema di sicurezza, ispirandosi ad orientamenti
partecipativi che superino posizioni di conflittualità;
si conviene quanto segue:
ART. 1) ELEZIONI
Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
è quello stabilito dall'art. 14 della Legge 31/98. Entro
150 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo in tutte
le aziende del settore industriale saranno promosse le iniziative,
secondo le modalità di seguito specificate, per l'elezione
o la designazione del RLS.
ART. 2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI/CRITERI
ELETTIVI
L'elezione o designazione del RLS viene effettuata in un'apposita
assemblea, da svolgersi in ogni singola azienda od unità
produttiva, durante l'orario di lavoro, attraverso le seguenti
procedure:
- prima dell'elezione si procederà all'istituzione di
un collegio elettorale paritetico composto da quattro membri,
due nominati dalla Direzione aziendale e due dalle OO.SS., il
quale, dopo aver indetto con un preavviso di almeno 48 ore l'apposita
assemblea, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà
a redigere il verbale dell'elezione che dovrà essere inviato
tempestivamente in copia al datore di lavoro, alle OO.SS. ed all'ANIS.
- Se, per una qualsiasi ragione, entro il termine di 150 giorni
dalla sottoscrizione del presente accordo, non si desse luogo
alla costituzione del collegio elettorale, i lavoratori potranno
procedere direttamente all'elezione nominando un segretario di
seggio e comunicando ai soggetti di cui sopra il nominativo del
RLS eletto o nominato.
- La durata dell'assemblea è predefinita nella misura di
un'ora e mezza per le aziende od unità produttive che,
alla data prefissata, occupano fino a 50 dipendenti, due ore per
quelle che occupano oltre 50 dipendenti. La metà di tali
ore verrà prelevata dal monte ore annuo previsto dal CCUGL
per le assemblee sindacali, mentre le restanti saranno a carico
delle aziende.
- L'elezione si svolge a suffragio universale diretto a scrutinio
segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto
il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
in caso di parità di voti sarà eletto il candidato
con maggior anzianità di servizio. Perché l'elezione
sia valida occorre che votino il 50% più uno degli aventi
diritto. Al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori
e in considerazione delle situazioni in cui siano attuate particolari
articolazioni degli orari (es. aziende che lavorano a turni),
il collegio elettorale sarà insediato in maniera tale da
garantire la massima partecipazione al voto.
- Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti, alla data
dell'elezione, nel libro paga. Possono essere eletti tutti i lavoratori,
non in prova, con contratto a tempo indeterminato ed i lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato e/o un'anzianità
di servizio non inferiore a 12 mesi, che prestano la propria attività
nell'azienda o nell'unità produttiva; restano esclusi i
lavoratori stagionali e coloro che sono assunti in sostituzione
di altri lavoratori temporaneamente assenti (per malattia, gravidanza,
puerperio, aspettativa, ecc.).
- La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile,
dopo ulteriore procedura elettiva.
- Qualora il rapporto di lavoro del RLS si interrompa prima della
scadenza dell'incarico, si procederà, entro 30 giorni,
a nuove elezioni, secondo le modalità descritte.
- Il mandato conferito al rappresentante dei lavoratori potrà
essere revocato se una richiesta scritta in tal senso verrà
presentata da almeno il 51% dei lavoratori iscritti nel libro
paga, al RLS, al datore di lavoro, alle Organizzazioni Sindacali
ed all'Anis. Il RLS qualora, per giustificati motivi, intenda
rinunciare all'incarico ricevuto dovrà darne comunicazione
con un preavviso di almeno 60 giorni, durante i quali comunque
dovrà continuare a svolgere il proprio ruolo, al datore
di lavoro, alle Organizzazioni Sindacali ed all'Anis. In entrambi
i casi si procederà entro 30 gg. a nuove elezioni.
Art. 3) COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il presente articolo abroga e sostituisce quanto previsto dall'art.3
del verbale d'accordo per il rinnovo del CCUGL del 8/4/1998 relativamente
al monte ore annuale definito per l'attività e la formazione
del RLS.
Ad ogni Rappresentante dei Lavoratori compete lo svolgimento dei
compiti previsti dall'art. 14 della Legge 31/98 durante l'orario
di lavoro e spettano, per l'espletamento di tale incarico, permessi
retribuiti pari a 25 ore annue, nelle aziende od unità
produttive che occupano fino a 10 dipendenti e pari a 40 ore annue
nelle aziende con un numero di dipendenti superiore ai 10. Tali
permessi sono cumulabili nell'arco di due anni. Non vengono conteggiati
nel suddetto monte ore i permessi necessari all'espletamento delle
funzioni previste dalla legge 31/98 all'art.14, lettere a), d),
f) e c), per quest'ultima solo relativamente alla presenza del
RLS in occasione della visita del Servizio Igiene Ambientale e
delle autorità di vigilanza.
Stante la particolarità del settore edile, per l'espletamento
dei compiti del RLS il monte ore annuale dei permessi di cui sopra
viene definito in 25 ore annue nelle aziende che occupano fino
a 10 dipendenti, pari a 40 ore all'anno per le aziende con oltre
10 dipendenti e fino a 35, e pari ad ore 44 annue per le aziende
con oltre 35 dipendenti.
Il numero di riferimento dei dipendenti in forza agli effetti
della applicazione del suddetto monte ore è quello indicato
dai competenti uffici pubblici al 01/01 di ciascun anno. Per le
aziende a carattere stagionale si considera la media dei dipendenti
rilevata nell'anno solare precedente.
Art. 4) MODALITÀ E PROCEDURE D'AZIONE
(accesso ai luoghi di lavoro, consultazione della documentazione,
ecc.)
1) L'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza deve essere svolta senza arrecare pregiudizio alla attività
produttiva aziendale. In tal senso il diritto di accesso ai luoghi
di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive
ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà
segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni
lavorativi, quando intende usufruire dei permessi di cui al precedente
art. 3 e quale tipo di attività intende svolgere (accesso
ai luoghi di lavoro e alla documentazione, richiesta di informazioni,
ecc.), fatti salvi i casi di forza maggiore. Analogamente anche
le richieste di informazione e di consultazione della documentazione
dovranno essere presentate sempre con un preavviso di almeno 2
giorni lavorativi.
Per quanto attiene alla riunione periodica di cui all'art. 15
della Legge 31/98 ed a quelle previste per le consultazioni di
cui all'art.14 della stessa legge il datore di lavoro deve informare
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con un preavviso
minimo di 5 giorni lavorativi, presentando ordine del giorno scritto.
Per le eventuali riunioni straordinarie, di cui al punto 2 dell'art.15
della Legge 31/98, anch'esse dovranno essere richieste con un
preavviso di almeno 5 giorni con la presentazione di un ordine
del giorno, fatti salvi i casi di forza maggiore. Di dette riunioni
il datore di lavoro potrà redigere apposito verbale, eventualmente
sottoscritto per presa visione.
2) Il RLS e tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema di
relazioni di cui alla norme sulla sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, sono tenuti a rispettare l'obbligo di segretezza non
divulgando notizie particolari e/o esclusive dell'azienda riguardanti
l'organizzazione aziendale nonché ai metodi ed ai risultati
produttivi; in particolare il rappresentante, ricevute le notizie
e consultata la documentazione, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione e nel rispetto del segreto
industriale.
ART. 5) FORMAZIONE RLS
Il presente articolo abroga e sostituisce quanto previsto dall'art.3
del verbale d'accordo per il rinnovo del CCUGL del 08.04.1998
relativamente al monte ore annuale definito per l'attività
e la formazione del RLS.
Il RLS ha diritto di ricevere adeguata formazione in ottemperanza
a quanto stabilito dalla lettera d) dell'art. 14 della Legge 31/98
e dal CCUGL.
Le parti convengono di prevedere un monte ore formativo, in aggiunta
ai permessi di cui al precedente art. 3 del presente accordo,
a seguito di ogni prima nomina a RLS, corrispondente a 30 ore.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni
che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, provvederà ad un'integrazione
ed aggiornamento della formazione da definirsi, in proporzione
al monte ore complessivo, ed in relazione ai singoli casi.
Art. 6) AZIENDE CON MENO DI DIECI DIPENDENTI
Per la definizione dei criteri di nomina del rappresentate dei
lavoratori per la sicurezza e delle modalità di esercizio
delle facoltà ad esso attribuite nelle aziende con meno
di dieci dipendenti, le parti firmatarie il presente accordo si
impegnano ad incontrarsi entro e non oltre il 31.12.1999 per concordare
quanto necessario.
Comunque i lavoratori, qualora lo ritengano necessario, potranno
provvedere, di comune accordo con il datore di lavoro, alla nomina
del RLS secondo le modalità previste nel presente accordo.
Art. 7) VALIDITÀ / NORME COMUNI
Il presente accordo si applica alle aziende industriali e di servizio
iscritte nel registro delle imprese di San Marino. Per quanto
non contenuto nel presente accordo si richiama quanto stabilito
dalla Legge 18.02.98 n.31 e dai relativi Decreti applicativi.
Art. 8) VERIFICHE
Entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti
si impegnano ad attuare una verifica per valutarne gli effetti
e lo stato d'applicazione.
San Marino 5 ottobre 1999
Allegato 1
VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
(Art. 14 Legge 31/'98)
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AZIENDA |
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| Lavoratori aventi diritto n° |
n° |
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| Votanti n° |
n° |
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| Schede valide n° |
n° |
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| Schede bianche n° |
n° |
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| Schede nulle n° |
n° |
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| Hanno ricevuto voti: |
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| Cognome e nome |
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n° |
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n° |
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n° |
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Risulta
pertanto eletto Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza il
Sig.:
Il collegio paritetico
Nominato dalle OO.SS
Nominato
dal datore di lavoro
1
2
Nome
1
2
1
2
Firma
1
2
San Marino,
(Il presente Verbale, ai sensi dell'art. 2
dell'accordo interconfederale in materia, dovrà essere
inviato tempestivamente in copia al datore di lavoro, alle OO.SS.
e all'ANIS)
Allegato 2
MODELLO DI RICHIESTA DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART.
3 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE
San Marino lì
Spett.le Direzione Aziendale
Il sottoscritto ...........................................
, in veste di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
ai sensi dell'art.14 della Legge n°31 del 18 Febbraio 1998
e dell'accordo interconfederale in materia, chiede un permesso
di .......... ore per il giorno ............................ per:
Distinti saluti.
Allegato 3
MODELLO DI RICHIESTA PER LA CONSULTAZIONE DELL'RLS (Art. 14 punto
2. comma a), Art. 15. punti 1. e 2. della Legge 31/'98)
San Marino li
Spett.le Rappresentante aziendale dei
lavoratori per la sicurezza
Il sottoscritto datore di lavoro , ai sensi
dell'art.14 punto 2. comma a) e art.15 punti 1, e 2, della Legge
n°3 del 18Febbraio 1998 e dell'accordo interconfederale in
materia, chiede per il giorno ..................... alle ore .....................
un incontro per consultarla in merito a:
Distinti saluti.
Allegato 4
MODELLO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA (Art. 15 punto
2. della Legge 31/98))
San Marino lì
Spett.le Direzione Aziendale
Il sottoscritto ..................................................................
, in veste di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
ai sensi dell'art.15 punto 2. della Legge n°31 del 18 Febbraio
1998 e dell'accordo interconfederale in materia, chiede la convocazione
di una riunione straordinaria per il giorno ...............
alle ore ............... per i seguenti motivi:
Distinti saluti.
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