Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro

ALLEGATO CONTRATTUALE n° 17 - ACCORDO TRA SINDACATI ED ANIS RELATIVO AI LAVORATORI FRONTALIERI

Le Parti firmatarie il presente accordo, consapevoli delle particolari caratteristiche proprie di un Paese di dimensioni contenute e della necessità di assicurare, nell'ambito dei limiti specificati di seguito, con riferimento all'accordo interconfederale dell'11/04/1995 sulle "POLITICHE ECONOMICHE" concordano sulla esigenza di istituire nuove norme a tutela dei lavoratori frontalieri.
Pertanto si conviene sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1
Per lavoratori frontalieri si intendono i lavoratori non sammarinesi, domiciliati nella Repubblica Italiana, in cui essi rientrano dopo il lavoro prestato nella Repubblica di San Marino.

Articolo 2
a) La procedura relativa al rilascio, al rinnovo e/o al ritiro dei permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri compete alle autorità della Repubblica di San Marino.
b) Fermo restando la preliminare domanda, prevista dalle norme vigenti, di manodopera iscritta nelle liste di collocamento per le professionalità richieste, nel caso in cui non ve ne sia disponibilità e l'azienda debba quindi ricorrere a personale frontaliero, la procedura per il rilascio della autorizzazione dovrà concludersi tassativamente entro 20 giorni lavorativi, con apposita deliberazione degli organismi competenti.
Trascorso tale termine senza una pronuncia dell'organo preposto, la richiesta si deve intendere approvata.

Articolo 3
a) In caso di licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 04.05.77 n. 23 e dell'accordo interconfederale del 25/8/1980, il lavoratore frontaliero coinvolto in tale procedura, a seguito di specifico accordo sulla mobilità, dovrà iscriversi, entro 15 giorni dalla data di firma dell'accordo, in una speciale lista di "cambio lavoro A" e nel contempo potrà beneficiare di mesi TRE di Cassa Integrazione Guadagni, di cui alla Legge 28.10.75 n° 37, prorogabili, tramite accordo, di ulteriori DUE mesi.
Fermo restando la precedenza agli iscritti nelle liste del collocamento, a detti lavoratori viene inoltre riconosciuta la precedenza nell'assegnazione di nuovi posti di lavoro rispetto ad altri lavoratori frontalieri.
Al termine del periodo indicato il lavoratore cesserà ogni rapporto con l'azienda di provenienza. Parimenti, qualora durante tale periodo, rifiuti una proposta di nuova collocazione, il rapporto di lavoro dovrà intendersi immediatamente risolto ad ogni effetto.
L'avvio al lavoro avverrà tenuto conto della data di iscrizione nella lista e della professionalità richiesta.
La gestione di tale graduatoria è demandata ad una speciale commissione paritetica composta da due rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, due dell'Associazione Industriali, un rappresentante per la Segreteria di Stato al Lavoro ed uno per l'Ufficio del Lavoro.

b) Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi alla sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliero potrà iscriversi in una speciale lista di "cambio lavoro B)" al fine di ricercare soluzioni occupazionali alternative.

L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno due mesi, l'esigenza di non rinnovare il permesso di lavoro. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, l'azienda è impegnata a richiedere il rinnovo del permesso di lavoro per un ulteriore periodo pari alla durata del permesso di lavoro scaduto.

Articolo 4
In relazione al trattamento fiscale cui sono sottoposti i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri, le Parti si impegnano a collaborare con ogni iniziativa utile, affinche si possa giungere alla definizione di un accordo bilaterale, tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, per evitare ogni forma di doppia tassazione prevedendo quindi l'imposizione fiscale unicamente nel Paese ove viene prodotto il reddito.

Stante la rilevanza del problema trattato nel presente accordo, le Parti sottoporranno il medesimo al Congresso di Stato ed alle altre Associazioni di categoria per giungere ad una sua applicazione unitaria ed univoca. Resta inteso che per quanto di competenza delle Parti firmatarie l'accordo sarà vigente dalla data di stipula dello stesso.

San Marino, 8 aprile 1998

Fatto, letto e sottoscritto

la C.S.d.L.
l'A.N.I.S.
la C.D.L.S.


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