ALLEGATO CONTRATTUALE
n° 17 - ACCORDO TRA SINDACATI ED ANIS RELATIVO AI LAVORATORI
FRONTALIERI
Le Parti firmatarie il presente
accordo, consapevoli delle particolari caratteristiche proprie
di un Paese di dimensioni contenute e della necessità di
assicurare, nell'ambito dei limiti specificati di seguito, con
riferimento all'accordo interconfederale dell'11/04/1995 sulle
"POLITICHE ECONOMICHE" concordano sulla esigenza di
istituire nuove norme a tutela dei lavoratori frontalieri.
Pertanto si conviene sulle seguenti disposizioni:
Articolo 1
Per lavoratori frontalieri si intendono i lavoratori non sammarinesi,
domiciliati nella Repubblica Italiana, in cui essi rientrano dopo
il lavoro prestato nella Repubblica di San Marino.
Articolo 2
a) La procedura relativa al rilascio, al rinnovo e/o al ritiro
dei permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri compete alle
autorità della Repubblica di San Marino.
b) Fermo restando la preliminare domanda, prevista dalle norme
vigenti, di manodopera iscritta nelle liste di collocamento per
le professionalità richieste, nel caso in cui non ve ne
sia disponibilità e l'azienda debba quindi ricorrere a
personale frontaliero, la procedura per il rilascio della autorizzazione
dovrà concludersi tassativamente entro 20 giorni lavorativi,
con apposita deliberazione degli organismi competenti.
Trascorso tale termine senza una pronuncia dell'organo preposto,
la richiesta si deve intendere approvata.
Articolo 3
a) In caso di licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 04.05.77
n. 23 e dell'accordo interconfederale del 25/8/1980, il lavoratore
frontaliero coinvolto in tale procedura, a seguito di specifico
accordo sulla mobilità, dovrà iscriversi, entro
15 giorni dalla data di firma dell'accordo, in una speciale lista
di "cambio lavoro A" e nel contempo potrà beneficiare
di mesi TRE di Cassa Integrazione Guadagni, di cui alla Legge
28.10.75 n° 37, prorogabili, tramite accordo, di ulteriori
DUE mesi.
Fermo restando la precedenza agli iscritti nelle liste del collocamento,
a detti lavoratori viene inoltre riconosciuta la precedenza nell'assegnazione
di nuovi posti di lavoro rispetto ad altri lavoratori frontalieri.
Al termine del periodo indicato il lavoratore cesserà ogni
rapporto con l'azienda di provenienza. Parimenti, qualora durante
tale periodo, rifiuti una proposta di nuova collocazione, il rapporto
di lavoro dovrà intendersi immediatamente risolto ad ogni
effetto.
L'avvio al lavoro avverrà tenuto conto della data di iscrizione
nella lista e della professionalità richiesta.
La gestione di tale graduatoria è demandata ad una speciale
commissione paritetica composta da due rappresentanti i Sindacati
dei lavoratori, due dell'Associazione Industriali, un rappresentante
per la Segreteria di Stato al Lavoro ed uno per l'Ufficio del
Lavoro.
b) Nel caso in cui il rapporto
di lavoro cessi alla sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliero
potrà iscriversi in una speciale lista di "cambio
lavoro B)" al fine di ricercare soluzioni occupazionali alternative.
L'azienda è tenuta
a comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno due mesi,
l'esigenza di non rinnovare il permesso di lavoro. In mancanza
di tale comunicazione nel termine indicato, l'azienda è
impegnata a richiedere il rinnovo del permesso di lavoro per un
ulteriore periodo pari alla durata del permesso di lavoro scaduto.
Articolo 4
In relazione al trattamento fiscale cui sono sottoposti i redditi
da lavoro dipendente dei frontalieri, le Parti si impegnano a
collaborare con ogni iniziativa utile, affinche si possa giungere
alla definizione di un accordo bilaterale, tra la Repubblica di
San Marino e l'Italia, per evitare ogni forma di doppia tassazione
prevedendo quindi l'imposizione fiscale unicamente nel Paese ove
viene prodotto il reddito.
Stante la rilevanza del
problema trattato nel presente accordo, le Parti sottoporranno
il medesimo al Congresso di Stato ed alle altre Associazioni di
categoria per giungere ad una sua applicazione unitaria ed univoca.
Resta inteso che per quanto di competenza delle Parti firmatarie
l'accordo sarà vigente dalla data di stipula dello stesso.
San Marino, 8 aprile 1998
Fatto, letto e sottoscritto
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la C.S.d.L. |
l'A.N.I.S. |
la C.D.L.S. |
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