Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro

ALLEGATO CONTRATTUALE n° 13 - "PROTOCOLLO DI INTESA FRA OO.SS. E ANIS SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI"

Premessa
L'ANIS, la CSdL, la CDLS, nell'intento di riconsiderare alla luce dell'esperienza il sistema di relazioni industriali, per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale anche di fronte alle nuove sfide del sistema produttivo, in relazione al Mercato Unico Europeo e alla internazionalizzazione dell'economia nonché per favorire e razionalizzare i processi di innovazione tecnologica; sviluppare il sistema industriale e dei servizi al fine di accrescere la competitività, salvaguardare e allargare la base occupazionale favorendo il miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso la piena funzionalità dei servizi pubblici per migliorare in generale il modo di vivere; hanno avviato un percorso di riflessione comune nella convinzione che sia possibile privilegiare tra le parti rapporti utili all'identificazione di prassi, obiettivi comuni sia pure sempre suscettibili di continui aggiornamenti.
Partendo da tali premesse e da quanto già sancito a livello contrattuale (Parte Informativa - Controversie - Interpretazione del Contratto - ecc.), la strada che si intende privilegiare è quella della formalizzazione di ulteriori prassi, che permettono di attivare un sistema di relazioni fra ANIS e OO.SS. e fra azienda e lavoratori, fondato sul metodo della informazione e delle intese, privilegiando in questo senso ambiti di partecipazione, norme di comportamento piuttosto che adempimenti formali.
Le Parti ritengono l'informazione, la consultazione, il confronto e la negoziazione, strumenti essenziali per consentire a soggetti collettivi quali l'ANIS e le OO.SS. di partecipare alle scelte generali del Paese e per esercitare un ruolo attivo sui problemi specifici e più generali del lavoro, delle imprese, dei servizi, delle condizioni economiche e sociali del Paese.
Per questi motivi e obiettivi, le Parti convengono sul contenuto del presente accordo sperimentale sulle Relazioni Industriali, articolato ai diversi livelli e che ha validità per gli anni 1998-1999-2000-2001.
L'accordo è ispirato ai seguenti criteri:
- il riconoscimento reciproco della loro qualità di interlocutori autorevoli sia nei termini di rappresentanza, che nei valori di funzione sociale ed economica;
- il riconoscimento reciproco del fatto che le Parti possono sviluppare rapporti di collaborazione per ricercare soluzioni proficue per le imprese, per i lavoratori e più in generale per la collettività;
- l'individuazione di temi di interesse comune che abbiano la caratteristica della continuità nei rapporti e nei contenuti;
- la definizione di procedure e sedi idonee per rendere continuative e costruttive le relazioni industriali;
- l'individuazione di percorsi adatti a comporre in sede negoziale le controversie prima di adire le vie giudiziarie.


IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

1 - Livello Interconfederale
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e della iniziativa sindacale e le rispettive distinte responsabilità, le Parti riconfermano la piena esecuzione delle norme contrattuali relative alle informazioni che annualmente verranno fornite dall'ANIS ed esaminate in appositi incontri interconfederali in merito all'evoluzione complessiva dello stato dell'industria, dell'occupazione e del sistema delle relazioni industriali.
1.1 - Analisi congiunta dello stato dell'industria, dell'occupazione e del sistema di relazioni industriali.
Le Parti si incontreranno una o più volte all'anno, su richiesta di una di esse, per l'esame, la valutazione, la conoscenza, l'approfondimento delle rispettive posizioni e proposte su tematiche aventi riflessi sull'economia e sulla vita sociale ed economica del Paese; le Parti istituiscono inoltre la Conferenza annuale sullo stato dell'industria, dell'occupazione e del sistema delle relazioni industriali nell'ambito della quale potranno effettuare valutazioni e proposte autonome e/o convergenti.
Questo momento di esame e proposta, da realizzarsi anche con il contributo di autorevoli esperti economici, dovrebbe richiamare una attenzione maggiore sui problemi del lavoro e dell'industria nel contesto internazionale.
In tale contesto potrà essere ricostruito e posto in risalto, con riferimento ad un determinato arco temporale, l'andamento di aspetti salienti quali: innovazione tecnologica; mercato e competitività; costo del lavoro; occupazione e problematiche del lavoro (regimi di impiego, avviamento al lavoro, mobilità, cassa integrazione); politica industriale e legislazione di sostegno; formazione professionale; pari opportunità; contrattazione collettiva; mercato del lavoro; questioni ambientali; ecc.
Su tali temi, potranno fare seguito ulteriori fasi di confronto fra le OO.SS. e l'ANIS. Detto confronto potrà essere occasione di discussione a cui le Parti si presenteranno con valutazioni e proposte autonome e dove potranno essere individuati strumenti, contenuti e forme di intervento congiunto.
2 - Livello Aziendale e Interconfederale
2.1 - Esame degli indirizzi e programmi aziendali.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità e quanto previsto in merito dal C.C.U.G.di L., le Direzioni aziendali, forniranno, almeno annualmente alle S.S.A., informazioni sulle prospettive dell'azienda, con particolare riferimento ai problemi che incidono sulla organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sulla salute e incolumità dei lavoratori e sull'andamento congiunturale del Settore a cui appartiene l'azienda. L'informazione di cui sopra ed il relativo esame congiunto sono diretti a promuovere fra azienda e lavoratori un sistema di relazioni per il miglioramento dei rapporti, della informazione e delle condizioni di lavoro.
L'informazione e l'esame precederà, per quanto possibile, l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento che incidono in maniera rilevante sulla organizzazione del lavoro e sul numero del personale impiegato. Su quanto espressamente verrà indicato nell'incontro, le Parti contraenti e la S.S.A. si impegnano al massimo riserbo per evitare la divulgazione delle notizie date e ricevute.
L'impegno alla riservatezza delle informazioni non sussiste per quelle relative ad aspetti che hanno riflessi sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sull'ambiente di lavoro.
Le materie contrattuali oggetto del capitolo "IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI" sono da considerarsi definitive per la durata del prossimo contratto, alla scadenza, il contenuto anzidetto sarà considerato prorogato di anno in anno, salvo disdetta che ogni Parte firmataria può formalizzare con un preavviso di almeno due mesi.

3 - Norme di comportamento delle parti e procedure per la prevenzione e la gestione dei conflitti di lavoro
3.1 - Procedura di prevenzione della conflittualità.
Con espresso riferimento a quanto previsto dal Contratto di lavoro in merito alle competenze delle S.S.A. e delle Direzioni aziendali in merito alla gestione dell'organizzazione del lavoro e delle norme che regolano il rapporto di lavoro, al fine di prevenire, esaminare e possibilmente risolvere eventuali problemi di lavoro che possono insorgere nelle aziende, le Organizzazioni Sindacali e l'ANIS concordano sulla necessità di attivare la fase dell'informazione, come primo momento per il chiarimento delle rispettive posizioni per la risoluzione del problema in esame.
In questo spirito di collaborazione anche le Direzioni aziendali e le S.S.A. esamineranno le rispettive posizioni e proposte entro 5 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di una soluzione a livello aziendale.
Trascorso tale termine, le Parti sopra citate, qualora lo ritengano opportuno, inoltreranno per iscritto la problematica in esame alle Organizzazioni Centrali (ANIS-OO.SS.) incaricandole di tentare la risoluzione del caso segnalato nei 10 giorni lavorativi successivi.
L'ANIS e le Organizzazioni Sindacali potranno di comune accordo decidere di prorogare i termini predetti.
Nel corso delle procedure suddette le Parti non procederanno ad azioni unilaterali sospendendo le azioni che hanno generato il conflitto.
Da tali norme è escluso quanto previsto dall'Accordo interconfederale sulla Mobilità.
Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, tutte le Parti riprenderanno la propria autonomia di azione e comunicheranno le rispettive posizioni e le eventuali decisioni ed iniziative.
3.2 - Procedura di composizione delle controversie dovute a diversa interpretazione del Contratto di Lavoro e delle Leggi che lo governano.
Le controversie aziendali dovute a diversa interpretazione delle norme contrattuali sono assoggettate a quanto segue:
le Direzioni aziendali e le S.S.A. si impegnano ad esaminare le rispettive posizioni entro 5 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di una soluzione a livello aziendale.
Trascorso tale termine, le Parti di cui sopra, inoltreranno per iscritto la problematica in esame alle Organizzazioni Centrali (ANIS -OO.SS.) incaricandole di ricercare un accordo sulla norma in esame nei 10 giorni lavorativi successivi.
L' ANIS e le Organizzazioni Sindacali potranno di comune accordo decidere di prorogare i termini predetti.
Nel corso delle procedure suddette le Parti non procederanno ad azioni unilaterali sospendendo le azioni che hanno generato il conflitto.
Restano esclusi da tale iter le procedure di cui alla Legge 4.5.77 n° 23 e quanto previsto dall'accordo interconfederale sulla mobilità.
Esperiti tutti i tentativi di composizione delle controversie sopra descritti si potranno adire le vie legali.
Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, tutte le Parti riprenderanno la propria autonomia di azione e comunicheranno le rispettive posizioni e le eventuali decisioni ed iniziative.
3.3 - Procedure contrattuali.
Al fine di rendere costruttivo il confronto fra le Parti, per favorire la crescita di nuove relazioni industriali, tenuto conto della positiva esperienza maturata precedentemente, si conviene di procedere, relativamente alla fase del prossimo rinnovo contrattuale come segue:
- le Parti sono impegnate ad iniziare il confronto sulla piattaforma contrattuale entro e non oltre il mese di novembre dell'anno di scadenza del contratto di lavoro. Pertanto le OO.SS. sono impegnate a presentare la piattaforma con adeguato margine di anticipo;
- la prima fase di confronto, nei mesi novembre/dicembre, sarà dedicata a incontri di illustrazione e approfondimento in base alle rispettive analisi economiche;
- la seconda fase, da avviare entro il dicembre e per tutto il mese di febbraio dell'anno successivo sarà finalizzata allo svolgimento della trattativa per la ricerca delle reciproche volontà di accordo e conseguenti proposte di intesa necessarie per la risoluzione del rinnovo contrattuale;
Le Organizzazioni Sindacali e l'Anis sono impegnate a non assumere iniziative unilaterali che non rispettino la fase negoziale prevista nel presente accordo.
Si precisa che le fasi di cui sopra avranno una durata minima di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma contrattuale all'ANIS, prorogabile previo accordo fra le Parti.
Esperite tutte le fasi sopra indicate e in caso di mancati accordi, le Parti riprenderanno la propria autonomia di azione, fermo restando comunque l'obiettivo reciproco di giungere alla sigla del contratto.
- le norme di cui sopra, pur in presenza di scadenze temporalmente diverse, si applicano come procedura e tempi anche al contratto riguardante il settore edile.

4 - Norme di attuazione
4.1 - Le disposizioni del presente protocollo vincolano alla loro osservanza le aziende ed i lavoratori del settore industriale, oltre che le rispettive strutture sindacali.
4.2 - Alle Parti Confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione.
4.3 - Tale verifica sarà finalizzata e strettamente inerente l'ambito dei temi oggetto del presente protocollo.
4.4 - La Parte che ravvisa nel comportamento dei soggetti interessati alle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne comunicazione alla controparte per le iniziative di competenza.
4.5 - Qualora entrambe le Parti concordino di risolvere il presente accordo, le Stesse rinunciano ad utilizzarlo, nei suoi contenuti e dispositivi, quale titolo per eventuali azioni giudiziarie dalla data della risoluzione.

5 - Norme finali
5.1 - Il presente protocollo può essere modificato e integrato anche nella fase di vigenza su accordo consensuale fra le Parti firmatarie.
5.2 - Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di istituire in fase successiva, previo apposito accordo, un Comitato paritetico di garanti con le competenze che saranno definite nell'accordo sopra citato, riguardanti le eventuali controversie sulla applicazione del protocollo.
Fatto, letto e sottoscritto.

San Marino, 23 febbraio 1994

p. la C.S.d.L.
p. l'A.N.I.S.
p. la C.D.L.S.
(Giovanni Ghiotti)
(Carlo Giorgi)
(Marco Beccari)

Allegato A)

AMBITO OPERATIVO DELLE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI

Nell'ambito delle nuove relazioni industriali le OO.SS e l'Anis si impegnano ad affrontare quelle tematiche che possono migliorare ulteriormente i rapporti fra le rispettive Organizzazioni, le S.S.A. e le Direzioni aziendali ed incrementare la competitività del sistema produttivo sammarinese e le condizioni di lavoro.
In tale contesto si inseriscono i temi legati alla prestazione lavorativa, alla tutela dei lavoratori e delle imprese, all'I.S.S., all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, alle prestazioni economiche temporanee ed in generale ai servizi.


- FORMAZIONE PROFESSIONALE -

Le OO.SS. e l'ANIS rimarcano la necessità di un impegno comune nell'attivazione di una adeguata politica volta a sostenere e promuovere interventi ed iniziative in questo campo, consapevoli dell'importanza della formazione intesa quale strumento di:
- arricchimento professionale dei lavoratori;
- valorizzazione delle risorse umane e dell'efficienza delle imprese;
- riqualificazione, qualificazione, specializzazione dei lavoratori determinate dall'innovazione tecnologica, dalla riorganizzazione produttiva e del lavoro, nonché dai processi di mobilità.
In tale ottica le Parti si impegnano a:
- agire verso gli Organismi Statali cui spetta la competenza in materia, affinché le iniziative formative siano rivolte in maniera sempre più aderente alla necessità delle imprese ed a quelle di formazione dei lavoratori;
- promuovere e sostenere interventi di formazione diretta, sia nelle imprese, sia per specifiche esigenze professionali e di riqualificazione, prevedendo in questa direzione contributi finanziari da parte del F.S.S., e verificando forme di finanziamento C.E.E., ecc.;
- approfondire e proporre forme di accesso adeguate ad esperienze formative in campo europeo ed internazionale.
Sui restanti temi di cui al presente accordo le OO.SS. e l'ANIS si impegnano a proseguire nell'esame delle rispettive proposte quali parti integranti per l'attuazione del presente accordo sulle nuove relazioni industriali.

Fatto, letto e sottoscritto.

la C.S.d.L.
l'A.N.I.S.
la C.D.L.S.



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