ALLEGATO CONTRATTUALE n° 13 - "PROTOCOLLO DI INTESA
FRA OO.SS. E ANIS SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI"
Premessa
L'ANIS, la CSdL, la CDLS, nell'intento di riconsiderare alla luce
dell'esperienza il sistema di relazioni industriali, per perseguire
un rapporto tra le parti sempre più funzionale anche di
fronte alle nuove sfide del sistema produttivo, in relazione al
Mercato Unico Europeo e alla internazionalizzazione dell'economia
nonché per favorire e razionalizzare i processi di innovazione
tecnologica; sviluppare il sistema industriale e dei servizi al
fine di accrescere la competitività, salvaguardare e allargare
la base occupazionale favorendo il miglioramento della qualità
del lavoro anche attraverso la piena funzionalità dei servizi
pubblici per migliorare in generale il modo di vivere; hanno avviato
un percorso di riflessione comune nella convinzione che sia possibile
privilegiare tra le parti rapporti utili all'identificazione di
prassi, obiettivi comuni sia pure sempre suscettibili di continui
aggiornamenti.
Partendo da tali premesse e da quanto già sancito a livello
contrattuale (Parte Informativa - Controversie - Interpretazione
del Contratto - ecc.), la strada che si intende privilegiare è
quella della formalizzazione di ulteriori prassi, che permettono
di attivare un sistema di relazioni fra ANIS e OO.SS. e fra azienda
e lavoratori, fondato sul metodo della informazione e delle intese,
privilegiando in questo senso ambiti di partecipazione, norme
di comportamento piuttosto che adempimenti formali.
Le Parti ritengono l'informazione, la consultazione, il confronto
e la negoziazione, strumenti essenziali per consentire a soggetti
collettivi quali l'ANIS e le OO.SS. di partecipare alle scelte
generali del Paese e per esercitare un ruolo attivo sui problemi
specifici e più generali del lavoro, delle imprese, dei
servizi, delle condizioni economiche e sociali del Paese.
Per questi motivi e obiettivi, le Parti convengono sul contenuto
del presente accordo sperimentale sulle Relazioni Industriali,
articolato ai diversi livelli e che ha validità per gli
anni 1998-1999-2000-2001.
L'accordo è ispirato ai seguenti criteri:
- il riconoscimento reciproco della loro qualità di interlocutori
autorevoli sia nei termini di rappresentanza, che nei valori di
funzione sociale ed economica;
- il riconoscimento reciproco del fatto che le Parti possono sviluppare
rapporti di collaborazione per ricercare soluzioni proficue per
le imprese, per i lavoratori e più in generale per la collettività;
- l'individuazione di temi di interesse comune che abbiano la
caratteristica della continuità nei rapporti e nei contenuti;
- la definizione di procedure e sedi idonee per rendere continuative
e costruttive le relazioni industriali;
- l'individuazione di percorsi adatti a comporre in sede negoziale
le controversie prima di adire le vie giudiziarie.
IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
1 - Livello Interconfederale
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale
e della iniziativa sindacale e le rispettive distinte responsabilità,
le Parti riconfermano la piena esecuzione delle norme contrattuali
relative alle informazioni che annualmente verranno fornite dall'ANIS
ed esaminate in appositi incontri interconfederali in merito all'evoluzione
complessiva dello stato dell'industria, dell'occupazione e del
sistema delle relazioni industriali.
1.1 - Analisi congiunta dello stato dell'industria, dell'occupazione
e del sistema di relazioni industriali.
Le Parti si incontreranno una o più volte all'anno, su
richiesta di una di esse, per l'esame, la valutazione, la conoscenza,
l'approfondimento delle rispettive posizioni e proposte su tematiche
aventi riflessi sull'economia e sulla vita sociale ed economica
del Paese; le Parti istituiscono inoltre la Conferenza annuale
sullo stato dell'industria, dell'occupazione e del sistema delle
relazioni industriali nell'ambito della quale potranno effettuare
valutazioni e proposte autonome e/o convergenti.
Questo momento di esame e proposta, da realizzarsi anche con il
contributo di autorevoli esperti economici, dovrebbe richiamare
una attenzione maggiore sui problemi del lavoro e dell'industria
nel contesto internazionale.
In tale contesto potrà essere ricostruito e posto in risalto,
con riferimento ad un determinato arco temporale, l'andamento
di aspetti salienti quali: innovazione tecnologica; mercato e
competitività; costo del lavoro; occupazione e problematiche
del lavoro (regimi di impiego, avviamento al lavoro, mobilità,
cassa integrazione); politica industriale e legislazione di sostegno;
formazione professionale; pari opportunità; contrattazione
collettiva; mercato del lavoro; questioni ambientali; ecc.
Su tali temi, potranno fare seguito ulteriori fasi di confronto
fra le OO.SS. e l'ANIS. Detto confronto potrà essere occasione
di discussione a cui le Parti si presenteranno con valutazioni
e proposte autonome e dove potranno essere individuati strumenti,
contenuti e forme di intervento congiunto.
2 - Livello Aziendale e Interconfederale
2.1 - Esame degli indirizzi e programmi aziendali.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità
e quanto previsto in merito dal C.C.U.G.di L., le Direzioni aziendali,
forniranno, almeno annualmente alle S.S.A., informazioni sulle
prospettive dell'azienda, con particolare riferimento ai problemi
che incidono sulla organizzazione del lavoro, sull'occupazione
e sulla salute e incolumità dei lavoratori e sull'andamento
congiunturale del Settore a cui appartiene l'azienda. L'informazione
di cui sopra ed il relativo esame congiunto sono diretti a promuovere
fra azienda e lavoratori un sistema di relazioni per il miglioramento
dei rapporti, della informazione e delle condizioni di lavoro.
L'informazione e l'esame precederà, per quanto possibile,
l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento che incidono
in maniera rilevante sulla organizzazione del lavoro e sul numero
del personale impiegato. Su quanto espressamente verrà
indicato nell'incontro, le Parti contraenti e la S.S.A. si impegnano
al massimo riserbo per evitare la divulgazione delle notizie date
e ricevute.
L'impegno alla riservatezza delle informazioni non sussiste per
quelle relative ad aspetti che hanno riflessi sull'occupazione,
sull'organizzazione del lavoro e sull'ambiente di lavoro.
Le materie contrattuali oggetto del capitolo "IL SISTEMA
DI RELAZIONI INDUSTRIALI" sono da considerarsi definitive
per la durata del prossimo contratto, alla scadenza, il contenuto
anzidetto sarà considerato prorogato di anno in anno, salvo
disdetta che ogni Parte firmataria può formalizzare con
un preavviso di almeno due mesi.
3 - Norme di comportamento delle parti e procedure per la prevenzione
e la gestione dei conflitti di lavoro
3.1 - Procedura di prevenzione della conflittualità.
Con espresso riferimento a quanto previsto dal Contratto di lavoro
in merito alle competenze delle S.S.A. e delle Direzioni aziendali
in merito alla gestione dell'organizzazione del lavoro e delle
norme che regolano il rapporto di lavoro, al fine di prevenire,
esaminare e possibilmente risolvere eventuali problemi di lavoro
che possono insorgere nelle aziende, le Organizzazioni Sindacali
e l'ANIS concordano sulla necessità di attivare la fase
dell'informazione, come primo momento per il chiarimento delle
rispettive posizioni per la risoluzione del problema in esame.
In questo spirito di collaborazione anche le Direzioni aziendali
e le S.S.A. esamineranno le rispettive posizioni e proposte entro
5 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per
la ricerca di una soluzione a livello aziendale.
Trascorso tale termine, le Parti sopra citate, qualora lo ritengano
opportuno, inoltreranno per iscritto la problematica in esame
alle Organizzazioni Centrali (ANIS-OO.SS.) incaricandole di tentare
la risoluzione del caso segnalato nei 10 giorni lavorativi successivi.
L'ANIS e le Organizzazioni Sindacali potranno di comune accordo
decidere di prorogare i termini predetti.
Nel corso delle procedure suddette le Parti non procederanno ad
azioni unilaterali sospendendo le azioni che hanno generato il
conflitto.
Da tali norme è escluso quanto previsto dall'Accordo interconfederale
sulla Mobilità.
Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo,
tutte le Parti riprenderanno la propria autonomia di azione e
comunicheranno le rispettive posizioni e le eventuali decisioni
ed iniziative.
3.2 - Procedura di composizione delle controversie dovute a diversa
interpretazione del Contratto di Lavoro e delle Leggi che lo governano.
Le controversie aziendali dovute a diversa interpretazione delle
norme contrattuali sono assoggettate a quanto segue:
le Direzioni aziendali e le S.S.A. si impegnano ad esaminare le
rispettive posizioni entro 5 giorni lavorativi o comunque entro
il termine concordato per la ricerca di una soluzione a livello
aziendale.
Trascorso tale termine, le Parti di cui sopra, inoltreranno per
iscritto la problematica in esame alle Organizzazioni Centrali
(ANIS -OO.SS.) incaricandole di ricercare un accordo sulla norma
in esame nei 10 giorni lavorativi successivi.
L' ANIS e le Organizzazioni Sindacali potranno di comune accordo
decidere di prorogare i termini predetti.
Nel corso delle procedure suddette le Parti non procederanno ad
azioni unilaterali sospendendo le azioni che hanno generato il
conflitto.
Restano esclusi da tale iter le procedure di cui alla Legge 4.5.77
n° 23 e quanto previsto dall'accordo interconfederale sulla
mobilità.
Esperiti tutti i tentativi di composizione delle controversie
sopra descritti si potranno adire le vie legali.
Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo,
tutte le Parti riprenderanno la propria autonomia di azione e
comunicheranno le rispettive posizioni e le eventuali decisioni
ed iniziative.
3.3 - Procedure contrattuali.
Al fine di rendere costruttivo il confronto fra le Parti, per
favorire la crescita di nuove relazioni industriali, tenuto conto
della positiva esperienza maturata precedentemente, si conviene
di procedere, relativamente alla fase del prossimo rinnovo contrattuale
come segue:
- le Parti sono impegnate ad iniziare il confronto sulla piattaforma
contrattuale entro e non oltre il mese di novembre dell'anno di
scadenza del contratto di lavoro. Pertanto le OO.SS. sono impegnate
a presentare la piattaforma con adeguato margine di anticipo;
- la prima fase di confronto, nei mesi novembre/dicembre, sarà
dedicata a incontri di illustrazione e approfondimento in base
alle rispettive analisi economiche;
- la seconda fase, da avviare entro il dicembre e per tutto il
mese di febbraio dell'anno successivo sarà finalizzata
allo svolgimento della trattativa per la ricerca delle reciproche
volontà di accordo e conseguenti proposte di intesa necessarie
per la risoluzione del rinnovo contrattuale;
Le Organizzazioni Sindacali e l'Anis sono impegnate a non assumere
iniziative unilaterali che non rispettino la fase negoziale prevista
nel presente accordo.
Si precisa che le fasi di cui sopra avranno una durata minima
di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma
contrattuale all'ANIS, prorogabile previo accordo fra le Parti.
Esperite tutte le fasi sopra indicate e in caso di mancati accordi,
le Parti riprenderanno la propria autonomia di azione, fermo restando
comunque l'obiettivo reciproco di giungere alla sigla del contratto.
- le norme di cui sopra, pur in presenza di scadenze temporalmente
diverse, si applicano come procedura e tempi anche al contratto
riguardante il settore edile.
4 - Norme di attuazione
4.1 - Le disposizioni del presente protocollo vincolano alla loro
osservanza le aziende ed i lavoratori del settore industriale,
oltre che le rispettive strutture sindacali.
4.2 - Alle Parti Confederali firmatarie del presente protocollo
è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione.
4.3 - Tale verifica sarà finalizzata e strettamente inerente
l'ambito dei temi oggetto del presente protocollo.
4.4 - La Parte che ravvisa nel comportamento dei soggetti interessati
alle norme del presente protocollo una violazione delle norme
stesse è tenuta a darne comunicazione alla controparte
per le iniziative di competenza.
4.5 - Qualora entrambe le Parti concordino di risolvere il presente
accordo, le Stesse rinunciano ad utilizzarlo, nei suoi contenuti
e dispositivi, quale titolo per eventuali azioni giudiziarie dalla
data della risoluzione.
5 - Norme finali
5.1 - Il presente protocollo può essere modificato e integrato
anche nella fase di vigenza su accordo consensuale fra le Parti
firmatarie.
5.2 - Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di
istituire in fase successiva, previo apposito accordo, un Comitato
paritetico di garanti con le competenze che saranno definite nell'accordo
sopra citato, riguardanti le eventuali controversie sulla applicazione
del protocollo.
Fatto, letto e sottoscritto.
San Marino, 23 febbraio 1994
|
p. la C.S.d.L. |
p. l'A.N.I.S. |
p. la C.D.L.S. |
|
(Giovanni Ghiotti) |
(Carlo Giorgi) |
(Marco Beccari) |
Allegato A)
AMBITO OPERATIVO DELLE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI
Nell'ambito delle nuove relazioni industriali le OO.SS e l'Anis
si impegnano ad affrontare quelle tematiche che possono migliorare
ulteriormente i rapporti fra le rispettive Organizzazioni, le
S.S.A. e le Direzioni aziendali ed incrementare la competitività
del sistema produttivo sammarinese e le condizioni di lavoro.
In tale contesto si inseriscono i temi legati alla prestazione
lavorativa, alla tutela dei lavoratori e delle imprese, all'I.S.S.,
all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, alle prestazioni economiche
temporanee ed in generale ai servizi.
- FORMAZIONE PROFESSIONALE -
Le OO.SS. e l'ANIS rimarcano la necessità di un impegno
comune nell'attivazione di una adeguata politica volta a sostenere
e promuovere interventi ed iniziative in questo campo, consapevoli
dell'importanza della formazione intesa quale strumento di:
- arricchimento professionale dei lavoratori;
- valorizzazione delle risorse umane e dell'efficienza delle imprese;
- riqualificazione, qualificazione, specializzazione dei lavoratori
determinate dall'innovazione tecnologica, dalla riorganizzazione
produttiva e del lavoro, nonché dai processi di mobilità.
In tale ottica le Parti si impegnano a:
- agire verso gli Organismi Statali cui spetta la competenza in
materia, affinché le iniziative formative siano rivolte
in maniera sempre più aderente alla necessità delle
imprese ed a quelle di formazione dei lavoratori;
- promuovere e sostenere interventi di formazione diretta, sia
nelle imprese, sia per specifiche esigenze professionali e di
riqualificazione, prevedendo in questa direzione contributi finanziari
da parte del F.S.S., e verificando forme di finanziamento C.E.E.,
ecc.;
- approfondire e proporre forme di accesso adeguate ad esperienze
formative in campo europeo ed internazionale.
Sui restanti temi di cui al presente accordo le OO.SS. e l'ANIS
si impegnano a proseguire nell'esame delle rispettive proposte
quali parti integranti per l'attuazione del presente accordo sulle
nuove relazioni industriali.
Fatto, letto e sottoscritto.
|
la C.S.d.L. |
l'A.N.I.S. |
la C.D.L.S. |
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