ALLEGATO CONTRATTUALE n° 12 - "INDENNITÀ ECONOMICA
TEMPORANEA"
Le Parti convengono che entro 60 giorni avvieranno il confronto
su quanto stipulato a tale titolo nell'ambito dell'accordo sulle
relazioni industriali ed inoltre concordano di riprendere il confronto
avviato a suo tempo presso il Dicastero del lavoro.
Il confronto su quanto sopra dovrà esaurirsi entro sei
mesi dalla sua apertura.
Si concorda inoltre che i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni
(OO.SS. - ANIS) richiederanno al Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di esaminare ed eventualmente
deliberare su quanto segue:
a) di richiedere alle strutture sanitarie a tal fine preposte
una relazione semestrale circa i controlli fiscali tesi alla verifica
di eventuali abusi nelle assenze e a quelli mirati all'accertamento
dello stato morboso;
b) di richiedere semestralmente relazioni in ordine alla infortunistica,
alle problematiche di risanamento ambientale, alla prevenzione
degli infortuni;
c) di privilegiare, nell'ambito delle norme vigenti, le visite
fiscali sullo stato morboso e di richiedere l'attivazione di controlli
dal terzo certificato, compreso in un arco di tempo di un anno,
attestante una malattia comune.
Si precisa che per "cumulo dei certificati medici" di
cui al presente punto si intendono periodi di malattia distinti,
con relativa chiusura e successiva riapertura dello stato morboso,
previo intermezzo lavorativo.
3.1) L' ANIS e le Organizzazioni Sindacali concordano sull'opportunità
di avviare un confronto nelle sedi competenti per realizzare un
intervento legislativo destinato ai soggetti che a seguito di
malattie lunghe necessitano di periodi prolungati di cure e di
relativa riabilitazione.
In tal senso, fermo restando che il provvedimento dovrebbe avere
carattere sperimentale, le Parti concordano che i principi cardine
su cui dovrebbe svilupparsi sono i seguenti:
- quando l'assenza per malattia comune supera i 210 giorni di
calendario oppure i 140 giorni lavorativi, anche se effettuati
in un arco di tempo di 21 mesi, si darà luogo per il periodo
successivo ad una riduzione del costo del salario differito a
carico delle imprese;
- quando l'assenza dal lavoro indennizzata dall'I.S.S., escluse
la gravidanza ed il puerperio, supera i 12 mesi consecutivi ovvero
12 mesi anche se effettuati in un arco di tempo da definire legislativamente
comunque compreso fra i 24 ed i 36 mesi, il lavoratore interessato
beneficerà della collocazione temporanea in pensione o
aspettativa indennizzata previa verifica da parte della Commissione
degli accertamenti sanitari individuali di prima e seconda istanza
dell'I.S.S. la quale dovrà indicare orientativamente il
periodo trascorso il quale il lavoratore potrà riprendere
a tutti gli effetti l'attività in azienda.
La Legge inoltre dovrà tenere conto dell'eventuale carico
familiare dei lavoratori coinvolti, così come di ogni altro
aspetto relativo alle condizioni economiche e professionali di
prospettiva.
Nell'ambito di tale provvedimento legislativo dovrà essere
superata la temporaneità prevista dall'attuale normativa
sulla mobilità per motivi di salute.
San Marino, 25 febbraio 1992
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p.
l'A.N.I.S. |
p. la C.D.L.S. |
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(Pio
Chiaruzzi) |
(Carlo
Giorgi) |
(Marco
Beccari) |
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