Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro

ALLEGATO CONTRATTUALE n° 12 - "INDENNITÀ ECONOMICA TEMPORANEA"

Le Parti convengono che entro 60 giorni avvieranno il confronto su quanto stipulato a tale titolo nell'ambito dell'accordo sulle relazioni industriali ed inoltre concordano di riprendere il confronto avviato a suo tempo presso il Dicastero del lavoro.
Il confronto su quanto sopra dovrà esaurirsi entro sei mesi dalla sua apertura.
Si concorda inoltre che i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni (OO.SS. - ANIS) richiederanno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di esaminare ed eventualmente deliberare su quanto segue:
a) di richiedere alle strutture sanitarie a tal fine preposte una relazione semestrale circa i controlli fiscali tesi alla verifica di eventuali abusi nelle assenze e a quelli mirati all'accertamento dello stato morboso;
b) di richiedere semestralmente relazioni in ordine alla infortunistica, alle problematiche di risanamento ambientale, alla prevenzione degli infortuni;
c) di privilegiare, nell'ambito delle norme vigenti, le visite fiscali sullo stato morboso e di richiedere l'attivazione di controlli dal terzo certificato, compreso in un arco di tempo di un anno, attestante una malattia comune.
Si precisa che per "cumulo dei certificati medici" di cui al presente punto si intendono periodi di malattia distinti, con relativa chiusura e successiva riapertura dello stato morboso, previo intermezzo lavorativo.
3.1) L' ANIS e le Organizzazioni Sindacali concordano sull'opportunità di avviare un confronto nelle sedi competenti per realizzare un intervento legislativo destinato ai soggetti che a seguito di malattie lunghe necessitano di periodi prolungati di cure e di relativa riabilitazione.
In tal senso, fermo restando che il provvedimento dovrebbe avere carattere sperimentale, le Parti concordano che i principi cardine su cui dovrebbe svilupparsi sono i seguenti:
- quando l'assenza per malattia comune supera i 210 giorni di calendario oppure i 140 giorni lavorativi, anche se effettuati in un arco di tempo di 21 mesi, si darà luogo per il periodo successivo ad una riduzione del costo del salario differito a carico delle imprese;
- quando l'assenza dal lavoro indennizzata dall'I.S.S., escluse la gravidanza ed il puerperio, supera i 12 mesi consecutivi ovvero 12 mesi anche se effettuati in un arco di tempo da definire legislativamente comunque compreso fra i 24 ed i 36 mesi, il lavoratore interessato beneficerà della collocazione temporanea in pensione o aspettativa indennizzata previa verifica da parte della Commissione degli accertamenti sanitari individuali di prima e seconda istanza dell'I.S.S. la quale dovrà indicare orientativamente il periodo trascorso il quale il lavoratore potrà riprendere a tutti gli effetti l'attività in azienda.

La Legge inoltre dovrà tenere conto dell'eventuale carico familiare dei lavoratori coinvolti, così come di ogni altro aspetto relativo alle condizioni economiche e professionali di prospettiva.
Nell'ambito di tale provvedimento legislativo dovrà essere superata la temporaneità prevista dall'attuale normativa sulla mobilità per motivi di salute.

San Marino, 25 febbraio 1992

p. la C.S.d.L.

p. l'A.N.I.S.
p. la C.D.L.S.
(Pio Chiaruzzi)
(Carlo Giorgi)
(Marco Beccari)



Tutti i diritti riservati © 2012 Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese