ALLEGATO
CONTRATTUALE n° 1
San Marino, 25 Agosto 1980
MOBILITÀ
1) Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si incontreranno per:
a) verificare in concreto le condizioni del mercato del lavoro
al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
nell'ambito delle previsioni di occupazione esistenti nel Territorio,
con particolare riguardo al problema dell'occupazione giovanile
e femminile;
b) individuare gli indirizzi di qualificazione o riqualificazione
del personale, necessari per cogliere le occasioni occupazionali
di cui sopra, promuovendo - se necessario - l'istituzione dei
relativi Corsi di addestramento professionale in accordo ed in
collegamento con gli Organismi statali preposti;
c) verificare congiuntamente ed eventualmente sostenere le istanze
di quelle aziende che vogliono e devono ampliare la loro produttività
con investimenti in nuovi macchinari e costruzione o allargamento
degli stabilimenti.
2) Al fine di agevolare la mobilità interna dei lavoratori
si conviene quanto segue:
a) mobilità orizzontale;
Aa) ad integrazione dell'art. 31 della Legge 17 febbraio 1961
n° 7 le Direzioni degli stabilimenti con più di 45
dipendenti informeranno tempestivamente in apposito incontro,
la Struttura Sindacale Aziendale degli spostamenti non temporanei
nell'ambito dello stabilimento che interessano significative unità
di lavoratori; nei casi in cui tali spostamenti non rientrino
nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive della attività aziendale.
Ab) I lavoratori che per certificazione medica rilasciata dagli
Uffici competenti dell'I.S.S. o dal medico del lavoro di cui alla
Legge 31/98 e relativi Decreti di attuazione, vengono dichiarati
non idonei all'esecuzione dei lavori precedentemente svolti, verranno
possibilmente spostati in altre mansioni, all'interno dell'azienda
con priorità, previa informazione alla Struttura Sindacale
Aziendale.
b) mobilità interaziendale ed intersettoriale.
Ba) Per affrontare in modo concreto i problemi occupazionali derivanti
dai processi di ristrutturazione o riconversione aziendale oppure
per i lavoratori in possesso di un certificato dell'Organismo
Sanitario preposto che ne consigli il trasferimento a norma della
Legge 19 Settembre 1989 n. 95 e Legge n° 108 del 1986, si
conviene quanto segue:
Bb) Dopo aver espletato gli adempimenti previsti dalla Legge,
i lavoratori interessati a tali processi verranno inseriti nelle
classi indicate dall'art. 11 e dalla Legge 19/09/89 n° 95;
si suggerisce inoltre agli organismi competenti che i lavoratori
iscritti nella lista su menzionata debbano avere la precedenza
nella concessione di nuovi posti di lavoro.
Bc) Il lavoratore che, senza motivazioni valide e documentate
che saranno esaminate di volta in volta da una Commissione mista
e paritetica formata appositamente da rappresentanti delle Confederazioni
Sindacali firmatarie e delle Associazioni Imprenditoriali, non
accetti l'offerta di un nuovo posto di lavoro, sarà considerato
dimissionario a tutti gli effetti dall'azienda da cui dipendeva
e cesserà di beneficiare dell'eventuale erogazione di Cassa
Integrazione Guadagni.
3) Le Parti ritengono che, per una corretta gestione del mercato
del lavoro, la problematica della formazione professionale sia
attuata in stretto rapporto con l'istituzione scuola e con l'azione
programmatoria generale del Paese.
In tale ambito si ritiene di favorire un sistema di formazione
professionale collegato alle attività ed alle esigenze
produttive, prevedendo anche momenti formativi attuati all'interno
delle aziende stesse.
In tale caso l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese
indicherà di volta in volta le aziende che si renderanno
disponibili a fornire strutture, personale ed eventualmente materiali
adeguati alla buona riuscita dei corsi.
Nota a verbale
1) Punto 2 - comma Aa) - per "significative aliquote"
le Parti intendono riferirsi anche a spostamenti di singoli lavoratori,
ripetuti nel tempo e motivati dalla stessa esigenza organizzativa.
2) Punto 2 - comma Aa) - al punto in cui si legge: nel caso in
cui tali spostamenti ecc... le Parti precisano che intendono riferirsi
a spostamenti che configurano mansioni di lavoro completamente
diverse da quelle abitualmente svolte dai lavoratori all'interno
dell'azienda.
3) Inoltre, rifacendosi alle norme che salvaguardano le condizioni
di miglior favore, le parti precisano ulteriormente che sono fatti
salvi accordi già esistenti anche in aziende con un numero
inferiore di dipendenti rispetto a quanto fissato dal punto 2)
- comma Aa).
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p. la C.S.d.L. |
p. l'A.N.I.S. |
p. la C.D.L.S. |
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(Stefano Macina) |
(C. Giorgi) |
(Antonio Macina) |
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