Allegati al Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro
ALLEGATO CONTRATTUALE n° 1
San Marino, 25 Agosto 1980

MOBILITÀ
1) Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si incontreranno per:
a) verificare in concreto le condizioni del mercato del lavoro al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'ambito delle previsioni di occupazione esistenti nel Territorio, con particolare riguardo al problema dell'occupazione giovanile e femminile;
b) individuare gli indirizzi di qualificazione o riqualificazione del personale, necessari per cogliere le occasioni occupazionali di cui sopra, promuovendo - se necessario - l'istituzione dei relativi Corsi di addestramento professionale in accordo ed in collegamento con gli Organismi statali preposti;
c) verificare congiuntamente ed eventualmente sostenere le istanze di quelle aziende che vogliono e devono ampliare la loro produttività con investimenti in nuovi macchinari e costruzione o allargamento degli stabilimenti.

2) Al fine di agevolare la mobilità interna dei lavoratori si conviene quanto segue:

a) mobilità orizzontale;
Aa) ad integrazione dell'art. 31 della Legge 17 febbraio 1961 n° 7 le Direzioni degli stabilimenti con più di 45 dipendenti informeranno tempestivamente in apposito incontro, la Struttura Sindacale Aziendale degli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessano significative unità di lavoratori; nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive della attività aziendale.
Ab) I lavoratori che per certificazione medica rilasciata dagli Uffici competenti dell'I.S.S. o dal medico del lavoro di cui alla Legge 31/98 e relativi Decreti di attuazione, vengono dichiarati non idonei all'esecuzione dei lavori precedentemente svolti, verranno possibilmente spostati in altre mansioni, all'interno dell'azienda con priorità, previa informazione alla Struttura Sindacale Aziendale.

b) mobilità interaziendale ed intersettoriale.
Ba) Per affrontare in modo concreto i problemi occupazionali derivanti dai processi di ristrutturazione o riconversione aziendale oppure per i lavoratori in possesso di un certificato dell'Organismo Sanitario preposto che ne consigli il trasferimento a norma della Legge 19 Settembre 1989 n. 95 e Legge n° 108 del 1986, si conviene quanto segue:
Bb) Dopo aver espletato gli adempimenti previsti dalla Legge, i lavoratori interessati a tali processi verranno inseriti nelle classi indicate dall'art. 11 e dalla Legge 19/09/89 n° 95; si suggerisce inoltre agli organismi competenti che i lavoratori iscritti nella lista su menzionata debbano avere la precedenza nella concessione di nuovi posti di lavoro.

Bc) Il lavoratore che, senza motivazioni valide e documentate che saranno esaminate di volta in volta da una Commissione mista e paritetica formata appositamente da rappresentanti delle Confederazioni Sindacali firmatarie e delle Associazioni Imprenditoriali, non accetti l'offerta di un nuovo posto di lavoro, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti dall'azienda da cui dipendeva e cesserà di beneficiare dell'eventuale erogazione di Cassa Integrazione Guadagni.

3) Le Parti ritengono che, per una corretta gestione del mercato del lavoro, la problematica della formazione professionale sia attuata in stretto rapporto con l'istituzione scuola e con l'azione programmatoria generale del Paese.
In tale ambito si ritiene di favorire un sistema di formazione professionale collegato alle attività ed alle esigenze produttive, prevedendo anche momenti formativi attuati all'interno delle aziende stesse.
In tale caso l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese indicherà di volta in volta le aziende che si renderanno disponibili a fornire strutture, personale ed eventualmente materiali adeguati alla buona riuscita dei corsi.

Nota a verbale
1) Punto 2 - comma Aa) - per "significative aliquote" le Parti intendono riferirsi anche a spostamenti di singoli lavoratori, ripetuti nel tempo e motivati dalla stessa esigenza organizzativa.
2) Punto 2 - comma Aa) - al punto in cui si legge: nel caso in cui tali spostamenti ecc... le Parti precisano che intendono riferirsi a spostamenti che configurano mansioni di lavoro completamente diverse da quelle abitualmente svolte dai lavoratori all'interno dell'azienda.
3) Inoltre, rifacendosi alle norme che salvaguardano le condizioni di miglior favore, le parti precisano ulteriormente che sono fatti salvi accordi già esistenti anche in aziende con un numero inferiore di dipendenti rispetto a quanto fissato dal punto 2) - comma Aa).

p. la C.S.d.L.
p. l'A.N.I.S.
p. la C.D.L.S.
(Stefano Macina)
(C. Giorgi)
(Antonio Macina)





Tutti i diritti riservati © 2002 Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese

Project by
Vai al sito di Sidic